TAR LOMBARDIA - MILANO

(GU Parte Seconda n.129 del 30-10-2010)

 
                      NOTIFICA MOTIVI AGGIUNTI 
                        PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  "Motivi aggiunti nel ricorso r.g.  n.  1138  /10  -  Sez.  IV  gia'
fissato all'udienza del 9 dicembre 2010, ad ore di rito 
    nell'interesse dei Sig.ri  Marco  Cappato  e  Lorenzo  Lipparini,
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro e con ogni piu'
ampia facolta' di legge  e  di  prassi,  ivi  espressamente  compresa
quella di proporre motivi aggiunti di impugnazione, come  da  mandato
steso a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Mario  Bucello
e Simona Viola, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Milano, Via W.A. Mozart 9, 
    contro la Regione Lombardia, con gli avvocati Pio  Dario  Vivone,
Maria Emilia Moretti, prof.  Beniamino  Caravita  di  Toritto,  prof.
Fabio  Cintioli,  l'Ufficio  centrale   elettorale   regionale,   con
l'Avvocatura dello Stato, avv. M. Damiani, 
    e nei confronti di Roberto Formigoni,  con  gli  avv.ti  Domenico
Ielo e Marcello Collevecchio, 
    Roberto Alboni, Rienzo Azzi, Giulio  Boscagli,  Massimo  Buscemi,
Stefano  Carugo,  Raffaele  Cattaneo,  Alessandro  Colucci,  Giuseppe
Angelo Giammario, Romano  Maria  La  Russa,  Carlo  Maccari,  Stefano
Maullu, Nicole Minetti,  Franco  Nicoli  Cristiani,  Mauro  Parolini,
Vittorio Pesto, Margherita Peroni, Massimo  Ponzoni,  Giorgio  Pozzi,
Giorgio Puricelli,  Marcello  Raimondi,  Gianluca  Rinaldin,  Doriano
Riparbelli, Giovanni  Rossini,  Carlo  Saffioti,  Mario  Sala,  Paolo
Valentini Puccitelli,  Domenico  Zambetti,  Sante  Zuffada,  con  gli
avv.ti prof. Ernesto Stajano, Bruno Santamaria, Elisabetta Cicigoi  e
Luca Giuliante, 
    Daniele Belotti,  Dario  Bianchi,  Davide  Boni,  Angelo  Ciocca,
Giosue'  Frosio,  Andrea  Gibelli,  Giangiacomo  Longoni,  Alessandro
Marelli, Massimiliano Orsatti,  Stefano  Galli,  Luciana  Ruffinelli,
Massimiliano Romeo, Roberto Pedretti, Ugo Parolo, Pierluigi  Toscani,
Renzo Bossi, Claudio Bottari, Cesare Bossetti, Jari  Colla,  Fabrizio
Cecchetti, con gli avv.ti Stefano Sutti e Roberto Spelta, 
    Valerio Bettoni, Enrico  Marcora,  Gianmarco  Quadrini,  con  gli
avv.ti Domenico Bezzi e Stefano Straneo, 
    Giancarlo Abelli,  Alessandro  Alfieri,  Agostino  Alloni,  Mario
Barboni, Carlo Borghetti, Enrico Brambilla, Giulio  Cavalli,  Arianna
Cavicchioli, Giuseppe  Civati,  Angelo  Costanzo,  Chiara  Cremonesi,
Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Luca Gaffuri, Gian  Antonio
Girelli, Maurizio Martina,  Franco  Mirabelli,  Francesco  Patitucci,
Giovanni Pavesi,  Filippo  Penati,  Fabio  Pizzul,  Francesco  Prina,
Fabrizio Santantonio, Gabriele Sola, Carlo Spreafico,  Stefano  Tosi,
Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Stefano Zamponi, non  costituiti  in
giudizio 
  Con il ricorso indicato nell'epigrafe sono stati impugnati gli atti
di proclamazione degli eletti relativi alle operazioni per l'elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio della  Regione  Lombardia
svoltesi il 28 e 29 marzo 2010 ed  in  particolare  la  deliberazione
dell'Ufficio  Centrale  Regionale  di  ammettere  la  Lista  "Per  la
Lombardia"  alla  competizione  elettorale  e  di  ogni  altro   atto
presupposto, connesso o consequenziale. 
  In sostanza, l'ammissione di quella lista e' stata  contestata  per
una serie di gravi vizi che  inficiavano  le  relative  modalita'  di
accredito, il cui risultato  era  l'insufficienza  del  numero  delle
sottoscrizioni di presentatori validamente  raccolte  a  superare  la
soglia minima stabilita dalla legge . 
  Peraltro le deduzioni iniziali si  erano  potute  fondare  solo  su
notizie  indirette   e   riscontri   superficiali,   in   quanto   la
documentazione non era stata messa a disposizione. 
  A seguito dell'udienza del 6 luglio scorso,  il  TAR  Lombardia  ha
ordinato all'Ufficio elettorale centrale di  depositare  l'"impugnata
deliberazione" e ha rinviato la trattazione al 5 ottobre 2010. 
  L'Ufficio si e' pero' limitato a produrre l'originale  del  verbale
delle operazioni relative all'esame della Lista "Per la Lombardia" in
data 27 febbraio 2010, nel quale si legge, in  ordine  alla  verifica
delle  firme,  che  e'  stata   accertata   "la   regolarita'   delle
autenticazioni  delle  predette  firme"  e  che  "la  lista   risulta
presentata da un numero idoneo di iscritti ... ai sensi degli artt. 9
- 2° co L. 17 febbraio 1968 n. 108, 1 - co. 3 L. 23 febbraio 1995  n.
43". 
  Insomma,  la  produzione  documentale  e'   risultata   incompleta,
giacche'  ha  interpretato  in  modo  troppo  letterale  la   formula
lessicale dell'ordinanza, senza tenere conto del precetto legale  che
impone alle pubbliche  amministrazioni  di  depositare  in  giudizio,
insieme con il provvedimento impugnato, "gli atti e  i  documenti  in
base ai quali l'atto e' stato emanato" (art. 21, secondo comma, della
legge n. 1034 del 1971, confermato dall'art. 46 del nuovo codice  del
processo amministrativo). In altri termini, anche dopo l'acquisizione
al giudizio del documento prodotto dall'Ufficio, la documentazione su
cui la deliberazione si fondava, includente quanto meno i moduli  con
le firme cui la decisione di ammissione rinviava per  relationem,  e'
rimasta inaccessibile. 
  Pertanto,  lo  stesso  giorno  in  cui  la  produzione  documentale
dell'Ufficio centrale e' stata resa  disponibile  alle  parti  ed  e'
stato possibile avvedersi della lacuna, i ricorrenti hanno presentato
all'Ufficio  un'istanza  di  estrazione  di  copia  delle  firme   di
presentazione a corredo della lista "Per la  Lombardia",  depositando
copia di tale istanza anche agli atti del giudizio. 
  Cosi', lo scorso 30 settembre e'  stato  possibile  ottenere  copia
degli elenchi di sottoscrizioni dei presentatori della Lista "Per  la
Lombardia". La  disponibilita'  della  documentazione  ha  finalmente
consentito ai ricorrenti di precisare meglio le loro censure, sino  a
quel momento affidate a deduzioni "al  buio",  fondate  su  "dati  di
seconda  mano"  (le  valutazioni  susseguitesi  in  seno  all'Ufficio
centrale)  o  raccolti  in  modo  precario  (un  rapido   esame   dei
rappresentanti di lista al tempo dell'ammissione). All'udienza del  5
ottobre  i  ricorrenti   hanno   quindi   potuto   preannunciare   la
proposizione dei presenti motivi aggiunti. 
  La copia degli elenchi di sottoscrittori, unitamente a  quella  dei
relativi certificati elettorali,  cosi'  come  ricevuta  dall'Ufficio
centrale elettorale, e' stata il giorno  dopo  (6  ottobre)  prodotta
agli atti del presente giudizio  (doc.  13  ).  I  moduli  depositati
costituiscono "atti e documenti in base ai quali l'atto impugnato  e'
stato emanato ...ed in esso  citati"  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 46, comma 2, del Codice del processo  amministrativo  (gia'
art. 21, comma 4, legge TAR). Essi  pertanto,  come  gia'  accennato,
avrebbero dovuto  gia'  essere  presentati  dall'Amministrazione,  o,
comunque, essere oggetto di acquisizione ai fini della decisione  del
ricorso, ai sensi dell'art. 65, comma  3,  del  Codice  del  processo
amministrativo (gia' art. 21, comma 6, legge TAR). 
  I ricorrenti, con la loro iniziativa,  hanno  potuto  anticipare  i
tempi della precisazione  delle  censure.  Valuti  peraltro  l'Ecc.mo
Tribunale  Amministrativo  se   non   sia   il   caso   di   ordinare
l'acquisizione di copia autentica degli  atti,  poiche'  il  tipo  di
documentazione  che  basta  ad  orientare  le  censure  potrebbe  non
ritenersi sufficiente a fondare una decisione sulle stesse. 
  La trattazione della causa e' stata rinviata al 9 dicembre 2010. 
  L'esame piu' approfondito  degli  elenchi  di  firme  materialmente
acquisiti, oltre  a  consentire  di  meglio  precisare,  integrare  e
quantificare i vizi denunciati nel ricorso introduttivo, ha  tuttavia
lasciato  emergere  uno  scenario  ancor  piu'  inquietante,  poiche'
un'attenta comparazione delle sottoscrizioni ha generato forti  dubbi
sulla loro  autenticita';  dubbi  che  sono  stati  confermati  dalla
successiva verifica di un perito e che dovranno essere sottoposti  al
vaglio della sede competente. 
  Tutto cio' premesso,  i  ricorrenti  provvedono  a  specificare  ed
integrare  le  censure  gia'  proposte  contro  gli  atti  impugnati,
mediante la deduzione dei seguenti 
Motivi aggiunti 
  I centonovantatre elenchi  di  sottoscrizioni  della  presentazione
della Lista "Per la Lombardia", depositati in giudizio  lo  scorso  6
ottobre, sono stati suddivisi  dall'Ufficio  centrale  elettorale  in
quattro plichi numerati progressivamente da 1 a 4 (doc. 13). 
    - il primo plico (1/4) contiene gli elenchi dal n. 4 al n. 82, 
    - il secondo plico (2/4) gli elenchi dall'83 al 150, 
    - il terzo plico (3/4) quelli dal 154 al 192, 
    - il quarto plico (4/4) e' invece misto e  contiene  gli  elenchi
con  firme  risultate  irregolari  al  vaglio  dell'Ufficio  centrale
regionale. 
  Ciascun elenco contiene un numero variabile di  firme,  fino  a  un
massimo di 25. 
  Un attento esame della documentazione vale a rivelare  le  anomalie
di seguito meglio specificate. Per agevolare l'esercizio  dei  poteri
di controllo di codesto Collegio, si producono una tabella in formato
"excel", che fornisce le coordinate per individuare in ciascun  plico
gli elenchi e le firme inficiate dai vizi descritti ai paragrafi  che
seguono (doc. 14, anche in formato elettronico), nonche'  la  perizia
di  una  grafologa  specialista,  consulente  tecnico  e  perito  del
Tribunale Civile e Penale di Milano,  che,  oltre  all'esame  tecnico
delle firme false, reca un elenco dettagliato degli elenchi  e  delle
firme sospette (doc. 15). 
1) Le firme INESISTENTI 
  All'atto della presentazione della  Lista  "Per  la  Lombardia",  i
delegati dichiararono che gli elenchi recavano complessivamente 3.935
firme . 
  Sennonche', questa dichiarazione non coincide, innanzi  tutto,  con
la sommatoria delle firme dichiarate dagli autenticatori in  calce  a
ciascun elenco (come si e' detto, variabile da 1  a  25  firme),  che
risulta pari a 3.918. 
2) Le firme INVALIDE perche' prive di requisiti essenziali  ovvero  i
  cui dati non coincidono con i certificati elettorali prodotti 
  Come noto, l'Ufficio Elettorale aveva gia' escluso la validita'  di
numerosissime firme, nella delibera del 3 marzo 2010  (doc.  5,  pag.
1). 
  Tali firme sono facilmente riconoscibili a prima vista, perche', in
linea di massima, coincidono con quelle contrassegnate  da  un  segno
grafico (o dalla  mancanza  di  un  segno  di  validazione),  apposto
accanto ad esse dai funzionari dell'Ufficio. 
  La  loro  invalidita'  discende  o  dalla  assoluta   mancanza   di
certificati elettorali corrispondenti all'elettore  (1);  ovvero,  in
altri casi, da certificati indicanti che l'elettore "non figura" (2);
ovvero dalla mancanza di corrispondenza  tra  i  dati  riportati  nei
certificati elettorali allegati e quelli trascritti  nel  modulo:  in
taluni casi manca del tutto la trascrizione di  un  dato  essenziale,
quale il documento di identificazione ovvero il Comune di  iscrizione
nelle liste elettorali (3), il luogo (4) o la data di nascita (5). In
altri casi i dati trascritti nel modulo  non  coincidono  con  quelli
riportati dal certificato: vi sono addirittura casi eclatanti, in cui
il  modulo  non  contiene,  a  fianco  dei  dati  dell'elettore,   la
corrispondente firma (6). 
  Non  e'  nella  presente  sede  evidentemente  possibile  riportare
integralmente una analitica  descrizione  delle  singole  mancanze  e
discrepanze,  ma  il  lavoro  di  verifica   rimesso   al   Collegio,
nell'esercizio del sindacato di merito che gli  e'  attribuito  dalla
Legge, risultera' facilitato dal file excel prodotto (doc. 14). 
  Pertanto, dalla base di partenza di 3918  firme,  risultante  dalle
dichiarazioni degli stessi  autenticatori,  questa  prima  elementare
operazione di filtro ha condotto ad  identificare,  alla  luce  dello
schema di cui sopra, poco piu' di 200 firme intrinsecamente incongrue
e  pertanto  manifestamente  inidonee  ad  essere  persino  prese  in
considerazione. 
  Tuttavia, come  gia'  l'Ufficio  Elettorale  aveva  avuto  modo  di
rilevare (doc. 5), sia  pure  in  una  sede  (riesame)  ritenuta  dal
Giudice  Amministrativo  ad  esso  preclusa,  i  moduli  presentavano
ulteriori gravi irregolarita', oggetto delle censure formulate con il
ricorso introduttivo e qui di seguito ribadite  e  piu'  precisamente
quantificate,  che,  per   la   loro   entita',   avrebbero   imposto
l'esclusione della Lista. 
3) Le firme INVALIDE per vizi di autenticazione 
  Alcune autenticazioni delle firme non hanno rispettato le modalita'
prescritte dalla legge; ed in particolare: 
    -  manca   il   timbro   tondo   dell'ufficio   di   appartenenza
dell'autenticatore su 7 elenchi (e precisamente gli  elenchi  nn.  1,
26, 151, 152, 153, 154, 189); 
    - manca la data dell'autentica in 6 elenchi (e  precisamente  gli
elenchi nn. 2, 3, 10, 16, 23, 193); 
    - manca il luogo dell'autentica in 10 elenchi (e precisamente gli
elenchi nn. 18, 20, 39, 40, 44, 65, 70, 71, 78, 126); 
    -  manca  la  qualifica  dell'autenticatore  in  2   elenchi   (e
precisamente gli elenchi nn. 105 e 189); 
    - manca la firma dell'autenticatore in 1 elenco  (e  precisamente
il numero 145); 
    - presenta un'autentica a matita l'elenco numero 81. 
  Si tratta dunque di 26 elenchi, recanti piu' di 500 firme, invalidi
per violazione di disposizioni che attengono ad  elementi  essenziali
dell'autenticazione (doc. 14). 
  Sul punto si ricorda che, per costante giurisprudenza, si tratta di
forme "sostanziali" o "vincolate", in quanto strettamente  funzionali
alla  garanzia  di  un  interesse  pubblico  all'affidabilita'  delle
imputazioni di volonta' in capo agli elettori sottoscrittori,  e  che
come tali non ammettono  equipollenti  per  il  semplice  motivo  che
l'ordinamento riconnette al fatto della loro  precisa  osservanza  il
valore  di  prova  dell'avvenuto  perseguimento  di  un   determinato
obiettivo,  costituente  il  valore  giuridicamente  tutelato  (Cons.
Stato, sez. V, 28 gennaio 2005 n.  187;  3  marzo  2005  n.  835;  23
settembre 2005 n. 5011, 27 ottobre 2005 n. 5985 e 14 novembre 2006 n.
6683; TAR Marche sentenza n. 104/2010). 
  In  particolare,  l'indicazione,  da  parte  di  colui  che  esegue
l'autenticazione,  del  luogo,  della  data  e  delle  modalita'   di
identificazione  dei  sottoscrittori,  costituisce  parte  essenziale
dell'autenticazione, affinche' essa produca i suoi  speciali  effetti
probatori (si veda in tal senso TAR Latina, sentenza n. 983/09). 
  Tale orientamento ha lasciato margini a qualche mitigazione solo in
tema di timbri dei consiglieri comunali e provinciali  (abilitati  ad
eseguire tali autenticazioni per  effetto  della  legge  n.  120  del
1999); ma il dato e' nella fattispecie irrilevante, giacche', anche a
voler prescindere da questa categoria di invalidita',  il  risultato,
in termini di insufficienza delle firme valide di presentazione della
Lista "Per la Lombardia", non cambierebbe. 
4) Le firme FALSE 
  Come gia' anticipato in narrativa, dalla  documentazione  acquisita
agli atti emerge con lampante  evidenza  che  alcuni  elenchi  recano
sottoscrizioni    sicuramente    riconducibili,    per    le     loro
caratteristiche, alle stesse mani. 
  La gravita' della circostanza ha reso opportuno un  supplemento  di
verifiche da parte dei ricorrenti, anche con l'ausilio di una perizia
calligrafica. Trattandosi di un esame delicato e complesso, e  stante
la  corposita'  della  documentazione,  ad  oggi  e'  possibile  solo
riferire un primo resoconto analitico dei riscontri tecnici ottenuti,
dai quali risulta che all'evidenza almeno 473 firme non sono  apposte
da altrettanti diversi firmatari, bensi' debbono  attribuirsi  ad  un
manipolo di falsificatori. 
  Elementi chiari ed univoci dimostrano che numerosi  elenchi  recano
sottoscrizioni provenienti tutte  dalla  stessa  mano,  mentre  altri
recano gruppi  di  sottoscrizioni  -  due  o  piu'  -  a  loro  volta
riconducibili alla stessa mano (in sostanza, i primi elenchi sono per
intero affetti dal vizio; i secondi solo in loro parti). 
  La perizia calligrafica che si produce (doc. 15), e  da  intendersi
qui integralmente trascritta, reca un dettaglio degli elenchi e delle
sottoscrizioni  affetti  da  tale  vizio  e  la   sua   dimostrazione
scientifica (si vedano in particolare le tabelle  sub  "resoconto  n.
1",  pag.  5  e  seguenti,  doc.  15,   che   sicuramente   agevolano
l'individuazione di ciascuna di tali firme). 
  Secondo la perizia, seri dubbi di falsita' (verificabili alla  luce
di approfondimenti calligrafici di maggior durata), legati  anch'essi
alla riconducibilita' alla stessa mano delle sottoscrizioni, emergono
poi con riferimento ad  almeno  ulteriori  99  firme  (si  vedano  le
tabelle sub "resoconto n. 2", pag. 16 e seguenti, doc. 14). 
  In altri termini, secondo la perizia quasi  500  firme  sono  prima
facie false, nel senso che il loro redattore non  si  e'  minimamente
preoccupato di diversificare la propria scrittura mentre  falsificava
le  sottoscrizioni;  mentre  quasi  100  ulteriori  firme  presentano
caratteristiche tali da farne ragionevolmente ipotizzare la falsita'.
In questo inquietante scenario,  e'  inutile  sottolineare  come  non
possa neppure escludersi che mani piu' "accorte" abbiano proceduto  a
redigere false sottoscrizioni con maggior cura e  attenzione,  magari
includendo differenziazioni di stili e caratteri che solo un  maggior
approfondimento grafologico, ovvero il confronto con  la  firma  vera
dell'elettore potrebbe svelare. 
  Al cospetto di elementi cosi' gravi, che sono stati  anche  oggetto
di  denunzia  alla  magistratura  penale,  e'  sembrato   adempimento
inevitabile la proposizione di querela di falso nella competente sede
del Tribunale  Civile  di  Milano  nei  confronti  degli  elenchi  in
questione. 
  Del resto lo  scenario  appare  reso  ancor  piu'  sconcertante  da
notizie di stampa, anche recentissime, che si producono sub doc.  16,
dalle quali viene prospettata  un'incredibile  pratica  di  cessione/
trasmissione di nominativi di elettori tra esponenti della coalizione
a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Roberto
Formigoni. 
5) Le firme IMPOSSIBILI: il falso ideologico 
  Risulta inoltre essere  stata  violata  la  disposizione  di  legge
secondo cui "la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo
recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il  luogo  e  la
data di nascita dei candidati" (art.  9,  comma  2,  della  legge  n.
108/1968). 
  La necessita' della formazione della lista dei candidati  in  epoca
antecedente all'inizio della raccolta delle firme di presentazione, e
della  univoca  direzione  delle  manifestazioni  di  volonta'  degli
elettori sottoscrittori, non riveste carattere puramente formale,  ma
assume consistenza sostanziale, tale da invalidare le  firme  apposte
in bianco, prima della definizione della lista dei candidati  (v.  in
tal senso TAR Marche, sez. I, sentenza 6 marzo 2010 n. 104). 
  Ora, risulta da dichiarazioni pubbliche rilasciate  ai  giornali  e
nel corso di trasmissioni  televisive  dagli  esponenti  dei  partiti
interessati che  le  liste  di  candidati  sono  state  formate  solo
all'ultimo momento, a causa della loro travagliata gestazione. 
  In particolare, nell'intervista rilasciata a Rodolfo  Sala  per  il
quotidiano Repubblica e pubblicata in data 8 marzo  2010,  lo  stesso
capolista Roberto Formigoni ha dichiarato che "il  listino  e'  stato
chiuso nella notte tra giovedi' e venerdi' (il riferimento e' al 25 e
26 febbraio, ndr) dopo un incontro tra  Berlusconi  e  Bossi  che  ha
risolto gli ultimi problemi aperti. E sabato lo  abbiamo  depositato"
(doc. 17). 
  Il Sole 24 Ore ha pubblicato le Liste complete il 26 febbraio 2010.
Sul Corriere  della  Sera  del  27  febbraio,  Elisabetta  Soglio  ha
scritto: "Liste chiuse, intanto, l'altra  notte  e'  stata  battaglia
fino all'ultimo per cercare di inserire il  nome  di  Paolo  Cagnoni"
(doc. 18) 
  Massimo  Corsaro,  delegato  alla  presentazione  della  Lista,  ha
dichiarato, il 2 marzo  2010,  in  una  trasmissione  televisiva  sul
canale "Telenova", che "il listino lo abbiamo chiuso formalmente,  da
un punto di vista formale, con la  decisione  che  la  lista  dovesse
essere chiusa  cosi',  mercoledi'  mattina  della  settimana  scorsa.
Giorno? Il 24, non mi ricordo piu'" (doc. 19). 
  Sul Corriere della Sera del 24 febbraio, in Cronaca Milano, pag. 2,
di Paolo Foschini,  si  legge  "anche  ieri  sera  le  riunioni  sono
continuate fino a tardi ... e la questione e' sempre  la  stessa:  in
ballo  c'e'  sempre  da  assegnare  l'ultimo  posto  disponibile,  il
sedicesimo, e la  Lega  insisteva  -  questa  appunto  la  situazione
aggiornata a ieri sera - a vederlo per se' come presenza numero  sei"
(doc. 20). 
  Su Il Giorno del 23 febbraio si annunciava per la  sera  successiva
(il 24  febbraio)  un  vertice  ad  Arcore  tra  gli  On.li  Bossi  e
Berlusconi per discutere del Listino Lombardia, dando  per  probabile
l'inserimento di Paolo Cagnoni (doc. 21). 
  Da tali dichiarazioni, alle  quali  puo'  evidentemente  annettersi
natura confessoria, si evince che almeno fino al vertice  della  sera
del 24 febbraio (ma secondo lo  stesso  Presidente  Formigoni  ancora
fino alla notte tra il 25  e  26  febbraio)  era  in  discussione  la
candidatura del signor Paolo Cagnoni al posto di Mario Cavallin o  di
Doriano Riparbelli, che  appaiono  al  numero  3  e  16  della  lista
definitiva di candidati presentata all'Ufficio elettorale. 
  Pertanto, le sottoscrizioni  autenticate  in  data  antecedente  (a
tutto voler concedere) alla sera del 24 febbraio (escludendo da  tale
vizio,  per  indulgenza,  anche  quelle  raccolte  il  24   febbraio,
ancorche' sembri irrealistico pensare che esse siano  state  raccolte
nella notte, dopo il vertice serale in  cui  si  dibatteva  di  quali
candidati inserire nella lista), e dunque  tutte  quelle  autenticate
tra il 13 e il 23 febbraio, debbono ritenersi inficiate da  un  falso
ideologico, o, comunque, non risultano conformi alla disposizione che
prescrive ai presentatori di sottoscrivere una lista gia' formata. 
  In particolare, risulta che 98 elenchi, comprendenti piu'  di  1800
firme, sono stati autenticati in data  antecedente  alla  definizione
della lista dei candidati (si veda, ancora, la  tabella  "excel"  che
indica gli elenchi interessati da tale vizio, doc. 14). 
  Anche per tale falso ideologico e' in corso di proposizione querela
di  falso  dinanzi  al  Tribunale  ordinario,  a  prescindere   dalla
rilevanza penale dei fatti, al vaglio della competente sede (il falso
ideologico del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme in
sede elettorale ha rilievo  penale,  come  riconosciuto  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 364/06: "il bene finale tutelato dal
reato e' di rango  particolarmente  elevato,  in  quanto  intimamente
connesso al principio democratico della rappresentativita'  popolare,
trattandosi di assicurare il regolare  svolgimento  delle  operazioni
elettorali"). 
6) Le  firme  dei  "VEGGENTI":  firme  per  le  quali  i  certificati
  elettorali  sono  stati  acquisiti   in   data   antecedente   alle
  autenticazioni 
  L'art. 9, comma 8, della legge n.108/1968 prevede che la Lista  dei
candidati debba essere accompagnata  dai  certificati  che  attestino
l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali di un comune  della
circoscrizione. 
  A tal fine, la norma prevede che i Sindaci  dei  "Comuni  ai  quali
appartengono i sottoscrittori della  dichiarazione  di  presentazione
della lista" rilascino i certificati  elettorali  (anche  cumulativi)
entro il termine improrogabile di ventiquattr'ore dalla richiesta dei
presentatori. La  richiesta  dei  certificati  elettorali  e'  dunque
possibile da parte dei presentatori della lista solo se ed in  quanto
essi conoscano i  nomi  (e,  nel  caso  dei  certificati  cumulativi,
l'ordine) dei soggetti che hanno gia' firmato la lista. 
  Appare dunque per lo meno singolare che, in anticipo di vari giorni
rispetto alla  autenticazione  della  sottoscrizione  degli  elenchi,
siano  stati  richiesti  e  rilasciati  dai  Comuni   i   certificati
elettorali di elettori che solo successivamente si sarebbero recati a
firmare. 
  In  particolare,   risulta   che   le   certificazioni   elettorali
riguardanti piu' di  400  elettori  sono  state  rilasciate  in  data
antecedente all'autenticazione  delle  sottoscrizioni  da  parte  dei
relativi elettori: per l'individuazione  nel  dettaglio  dei  singoli
elenchi e firme interessate da tale discrasia temporale, si  veda  la
tabella excel allegata (doc. 15). 
  L'aspetto  piu'  stravagante,   esoterico   e   inquietante   della
improbabile "veggenza" con  cui  i  presentatori  delle  liste  hanno
chiesto con anticipo  i  certificati  dei  futuri  sottoscrittori  e'
rappresentato dal fatto che essi non solo hanno previsto  l'identita'
dei loro sostenitori, ma addirittura l'ordine esatto con cui essi  si
sarebbero presentati a firmare; tant'e' che i certificati  elettorali
collettivi (dunque riportanti fino a 25 elettori) recano i nomi nello
stesso ordine con il quale, alcuni giorni dopo, i  medesimi  elettori
si sono magicamente presentati per la firma (7). 
  L'insieme di tali circostanze induce a dubitare radicalmente  della
veridicita' dell'autentica, che appare funzionale  alla  attestazione
di fatti inverosimili. 
7) Mancanza delle dichiarazioni di disponibilita' degli autenticatori
  a svolgere tale funzione. Violazione  dell'art.  14,  primo  comma,
  della legge n. 53 del 21 marzo 1990. 
  In ultimo, si osserva che tutti gli elenchi di sottoscrizioni della
presentazione della Lista "Per la Lombardia" sono  stati  autenticati
da consiglieri  comunali  o  provinciali,  non  essendosi  avvalsi  i
presentatori degli  uffici  dei  notai  e  delle  altre  figuri  piu'
"tradizionali" di autenticatori. 
  Ebbene, nessuno di tali consiglieri provinciali o comunali  risulta
aver effettuato l'indispensabile comunicazione  al  Presidente  della
Provincia o  al  Sindaco,  avente  ad  oggetto  la  disponibilita'  a
svolgere tale funzione ai sensi  dell'art.  14,  primo  comma,  della
Legge n. 53/1990. 
  L'obbligatorieta'  di  tale  dichiarazione  e'  stata   del   resto
riconosciuta proprio da codesto Collegio, nelle recentissime sentenze
n. 6984 e 6985 del 5 ottobre 2010. 
8) Le firme DOPPIE 
  L'art. 9 della legge n. 108/1968  dispone,  al  comma  quarto,  che
"nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati". 
  Si  segnala  al  riguardo  che  alcuni  elettori   risultano   aver
sottoscritto (almeno) due volte la lista: ad esempio  nell'elenco  n.
5, firma n. 19, e in quello n. 73, firma n. 25, risulta firmatario il
medesimo soggetto. 
  Solo un esame con mezzi  informatici  potra'  verificare  se  altri
doppioni siano presenti negli elenchi. 
  Le deduzioni che precedono, unitamente a quelle  gia'  esposte  nel
ricorso introduttivo, comportano che la Lista "Per la  Lombardia"  e'
stata illegittimamente  ed  erroneamente  ammessa  alla  competizione
elettorale, dato che la sua presentazione non era  supportata  da  un
numero sufficiente di firme valide. 
  Infatti, in sintesi, e' possibile concludere che, dalle 3918  firme
dichiarate dagli autenticatori, occorre sottrarne: 
    - almeno 200 (perche'  invalide  sotto  i  profili  elencati  sub
paragrafo 2) 
    - almeno 500 (per vizi di autenticazione sotto i profili elencati
sub paragrafo 3); 
    - almeno 473 (ma probabilmente si tratta di piu' di 572), perche'
falsificate (si veda sub paragrafo 4); 
    - piu' di 1800 perche' inficiate da falso ideologico (si veda sub
paragrafo 5); 
    -  almeno  400  perche'  l'autentica   appare   inficiata   dalla
inverosimiglianza del fatto certificato (si veda sub paragrafo 6); 
    - 3918 per insussistenza in capo ai  soggetti  autenticatori  dei
presupposti per l'esercizio della funzione (si veda sub paragrafo 7); 
    - un numero imprecisato (pari almeno ad  1)  perche'  doppio  (si
veda sub paragrafo 8). 
  L'opera di esatto computo dei vizi, nella prospettiva di invalidare
le sottoscrizioni solo tante volte quante esse risultino affette  dai
vizi  che  l'Ecc.mo  Collegio  vorra'  riconoscere  come   tali,   e'
facilitata dal deposito della tabella in excel doc. n. 14  (anche  in
formato elettronico), con ogni conseguente possibilita' di incrociare
ed elaborare i dati sin qui esposti e quelli che  dovessero  emergere
dalle verifiche del Collegio. 
  PQM Voglia codesto Ecc.mo TAR, respinta ogni  contraria  eccezione,
istanza o deduzione,  accogliere  il  ricorso  e  i  presenti  motivi
aggiunti, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art.  77  del
Codice del processo amministrativo per l'incidente di falso,  e,  per
l'effetto, annullare gli  atti  impugnati  con  ogni  conseguenza  di
legge. 
  Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
 
                        Note a pie' di pagina 
 
    (1) E' ad esempio il caso dell'elenco n. 12  (plico  1/4),  firme
nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 22; ovvero dell'elenco n. 47 (plico 1/4, peraltro
contenente sottoscrizioni redatte da una sola  mano,  come  attestato
dalla perizia, doc. 15, e come meglio documentato al paragrafo n.  4)
firme da 1 a 6. 
    (2) E' il caso, ad esempio, dell'elenco 47 (plico 1/4), firme  9,
11, 17, 23 e 25. 
    (3) Si veda ad esempio il modulo 16 (plico 4/4) e la firma n. 18. 
    (4) E' il caso ad esempio dell'elenco 73 (plico  1/4),  firme  n.
11, 14, 16, 19, 21, 22, 23 e 24, tutte peraltro risultanti redatte da
una sola mano (cfr. paragrafo 4 e doc. 15). 
    (5) Si veda ad esempio l'elenco n. 47 (plico 1/4) firme n. 14, 15
e 21. 
    (6) Si veda ad esempio l'elenco n. 16 (plico 4/4), firme da 21  a
25. 
    (7) Si veda in proposito, ad esempio, l'elenco n. 24, autenticato
il 20 febbraio (quando, peraltro, le  liste  erano  ancora  "aperte",
cfr. sub paragrafo 5),  redatto  nell'identico  ordine  con  cui  gli
elettori si trovano nel certificato collettivo rilasciato dal  Comune
di Magenta il 15 febbraio 2010, dunque ben 5 giorni prima. Lo  stesso
fenomeno e' riscontrabile all'elenco n. 9, dove, non a caso, qualcuno
deve essersi avveduto della pericolosa  discrepanza  temporale  e  ha
pertanto provveduto a correggere  a  penna  la  data  del  timbro  di
autentica (24 febbraio) in  modo  da  renderla  coeva  alla  data  di
rilascio dei due certificati collettivi di riferimento (23 febbraio). 
  Milano, 26 ottobre 2010 Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola 
  Istanza al Presidente della Sezione IV del TAR per la Lombardia  di
Milano di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami  ai
sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del  processo  amministrativo
(d.lgs. n. 104/2010) 
  Dato che la notificazione dei suesposti motivi  aggiunti  nei  modi
ordinari appare particolarmente delicata e complessa  per  il  numero
delle  persone  da  chiamare  in  giudizio,  si  chiede   di   essere
autorizzati ad avvalersi dello strumento dei pubblici proclami. 
  Fermo restando che la notificazione  alle  parti  costituite  sara'
comunque effettuata anche con i metodi ordinari nei  domicili  eletti
presso i difensori. 
  Milano, 26 ottobre 2010 Avv. Mario Bucello Avv. Simona Viola 
  Il Presidente IV Sez. TAR Milano 
  Vista la suddetta richiesta attinente alla  notifica  del  presente
ricorso  per  motivi  aggiunti,  autorizza  i  legali   della   parte
ricorrente ad effettuarla,  in  via  suppletiva  e  comunque  con  il
rispetto dei termini di legge, o per via telefax o anche per pubblici
proclami mediante pubblicazione dell'atto  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. 
  Delle avvenute notificazioni dovra' essere  data  a  questo  T.A.R.
regolare prova entro il 10 novembre 2010. 
  Milano, 26 ottobre 2010 
  Il Presidente Dott. Adriano Leo" 
    Milano, 26 ottobre 2010 

                         Avv. Mario Bucello 
                          Avv. Simona Viola 

 
T10ABA10592
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