TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- MILANO, SEZ. IV -

(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Con ordinanza collegiale del T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, n.
30  del  23  febbraio  2010  il  Presidente  ha  ordinato,  in  vista
dell'udienza pubblica fissata per il 6  luglio  2010,  l'integrazione
del  contraddittorio  autorizzando  la  notificazione  per   pubblici
proclami attraverso la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I.  del
ricorso n. 162/2010 considerato  che  esso  "va  notificato  ad  ogni
controinteressato individuabile dal medesimo atto (all.  da  A  ad  E
della determina impugnata)". Con  il  suindicato  ricorso  i  signori
Massimo Giordano (C.F. GRD MSM 63M13 H501J), Bruno Milasi  (C.F.  MLS
BRN 56A01 H224C), Isidoro  Criscuolo  (C.F.  CRS  SDR  68M04  C129V),
Michele Petito (C.F. PTT MHL 70H06 F839R), Moreno Ravenda  (C.F.  RVN
MRN  62R20  G422C)  e  Tiziana  Vozza  (C.F.  VZZ  TZN  68S47  D086O)
rappresentati e  difesi  dall'Avv.  Aldo  Lopez  hanno  formulato  le
seguenti conclusioni: in  via  cautelare:  adottare  la  piu'  idonea
misura cautelare, ivi inclusa la sospensione degli atti  impugnati  e
l'inserimento dei ricorrenti (con riserva dell'esito del giudizio  di
merito) nella graduatoria finale di cui all'Allegato E alla D.D.  del
5 novembre  2009;  nel  merito:  previo  accertamento  anche  in  via
incidentale e/o preliminare del diritto dei ricorrenti a  partecipare
al percorso di qualificazione ed aggiornamento  di  cui  all'art.  15
lett. A, e art. 20 del C.C.N.L. Ministeri  1998/2001,  annullare:  il
Bando relativo alla  procedura  di  selezione,  nella  parte  in  cui
prevede la predisposizione di una graduatoria finalizzata all'accesso
al percorso di qualificazione ed  aggiornamento;  la  D.D.  prot.  n.
42055, del 31 luglio 2006, e la D.D., prot. n. 4440, del 15  dicembre
2008 con cui e' stata  approvata  la  graduatoria  regionale  per  il
profilo  amministrativo-tributario  nella  parte  in  cui   qualifica
l'ammissione dei ricorrenti solo in soprannumero; la D.D.,  prot.  n.
10071, del 5 novembre  2009  nella  parte  in  cui  non  inserisce  i
ricorrenti, con il punteggio assegnato ad esito dell'esame finale  da
loro sostenuto, nella graduatoria dei vincitori di  cui  all'allegato
E; la D.D. del 19 novembre 2009  nella  parte  in  cui  autorizza  la
stipula del  contratto  di  lavoro  individuale  tra  l'Agenzia  e  i
candidati collocati nella graduatoria del citato all.  E  senza  aver
incluso i ricorrenti, nonche' per quanto occorra, accertare,  in  via
incidentale,  la  nullita'  e/o  inefficacia   della   Contrattazione
collettiva integrativa e decentrata  in  tema  di  procedure  per  il
passaggio nella posizione economica C1 stipulata  in  violazione  del
C.C.N.L.   Ministeri   1998/2001.   In    ogni    caso,    condannare
l'Amministrazione resistente, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, a collocare i ricorrenti, con il punteggio assegnato  ad
esito dell'esame finale da  loro  sostenuto,  nella  graduatoria  dei
vincitori di cui all'allegato E  alla  D.D.  prot.  n.  10071  del  5
novembre 2009. Con ogni conseguenza anche per  cio'  che  concerne  i
diritti, gli onorari e le spese di  causa,  il  rimborso  forfettario
delle spese di  cui  alla  vigente  Tariffa  giudiziale  forense,  il
contributo previdenziale  alla  C.p.a.  ed  i.v.a.,  sulla  base  dei
seguenti motivi  di  diritto:  violazione  e/o  erronea  applicazione
artt.15,  21  ccnl  ministeri  1998/2001  -  violazione  e/o  erronea
applicazione dell'accordo del 1° agosto 2003 - violazione e/o erronea
applicazione art.40 d.lgs.  n.  165/2001  -  violazione  e/o  erronea
applicazione art.  97  cost.  -  violazione  del  principio  di  buon
andamento della p.a. - violazione dei principi generali in materia di
privatizzazione del p.i. - violazione del principio di affidamento  e
buona  fede  -  eccesso  di  potere  per  sviamento  della  causa   -
illogicita' manifesta - disparita' di trattamento  -  irrazionalita'.
Con il presente atto si invitano tutti i  soggetti  controinteressati
individuabili negli allegati da A ad E della  determina  impugnata  a
costituirsi ovvero a notificare ricorso incidentale  nei  termini  di
legge e, ivi proporre, tutte le proprie difese e/o eccezioni onde non
incorrere nelle decadenze e preclusioni di legge. 
    Milano, 9 marzo 2010 

                           Avv. Aldo Lopez 

 
T10ABA2789
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