TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre  il  sig.  Vernuccio  Salvatore,  nato  a  Ispica  (RG)  il
19/10/1968 ed ivi residente alla via Degli Astronauti 29,  rapp.to  e
difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con  il
quale elett.te domicilia in Roma alla via di Villa Pepoli,  4  presso
l'avv. Giancarlo Caracuzzo.  CONTRO  Ufficio  Scolastico  Prov.le  di
Siracusa; Istituto D'Istruzione Superiore  "M.  Bartolo"  di  Pachino
(SR) (Scuola Polo); per l'annullamento, previa  sospensione:  a)  del
decreto, ignoti data e numero, dell'Istituto Superiore  "M.  Bartolo"
di Pachino, di pubblicazione della graduatoria d'istituto, classe  di
concorso C270, III fascia, nella parte in cui non viene riconosciuta,
al ricorrente, la valutazione del servizio militare di leva; b) della
relativa graduatoria definitiva, nei limiti di cui sopra; c) del D.M.
n. 56/2009, se e per quanto non prevede la valutazione  del  servizio
militare di leva  non  prestato  in  costanza  di  nomina.  FATTO  Il
ricorrente e' docente Tecnico Pratico. Egli ha presentato domanda  di
aggiornamento delle graduatorie  di  circolo  e  d'istituto,  biennio
scolastico 2009/2011, presso l'Istituto  Superiore  "M.  Bartolo"  di
Pachino (scuola polo). In tale domanda, egli ha dichiarato  anche  il
servizio  militare  di  leva  prestato.  Tuttavia,  a  seguito  della
pubblicazione  della  graduatoria  di  circolo  e  d'istituto,  terza
fascia, classi di concorso  C270,  il  ricorrente  ha  constatato  la
mancata valutazione del servizio militare  di  leva.  Ha  presentato,
quindi, ricorso presso il TAR Lazio - Roma, ove ha assunto il  numero
di R.G. 10997/2009, ed e' stato assegnato alla Sezione Terza Bis.  Ha
dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI
POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,  MANIFESTA  INGIUSTIZIA   E
ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA  GERARCHIA  DELLE  FONTI.
Con Ord.za n. 300/2010, la predetta Sezione  Terza  Bis  ha  disposto
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per  pubblici
proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA3059
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