Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Con ordinanza collegiale n. 131/10 depositata il 17.02.10 il Tribunale Am-mistrativo Regionale della Campania sede di Napoli VIII sez. nell'udienza pubblica del 20.01.10 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei con-fronti dei soggetti controinteressati autorizzando, nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un estratto del ricorso iscritto al r.g. n. 6354/08, pro-posto dalla prof.ssa Vitagliano Stendardo Michela Concetta contro il Mini-stero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli. La doman-da, previa sospensiva, tendeva ad annullare il decreto dell'u.s.p. di Napoli prot. n° 3783/3 dell'11.9.08 e l'allegato elenco nominativo in cui, d'ufficio, il punteggio di bonus del titolo abilitante siss attribuito alla classe di concor-so prescelta A445 migrava sulla classe A446 a rettifica delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento di terza fascia del personale docente ripubblicate in data 24.07.08 valide per l'a.s. 2008/2009. L'ulteriore impu-gnativa riguardava la graduatoria per la classe di concorso A445 e in via derivata l'elenco di sostegno AD00, qualora ripubblicati, nella parte in cui la ricorrente veniva (ri)collocata in peius, all'occorrenza, l'art. 3 co. 2 del d.d.g. dell'amm.ne intimata del 16.03.07, la tabella allegata di valutazione dei titoli approvata con d.m. n° 27 del 15.3.07 nonche' ogni altro atto endo-procedimentale, presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti mo-tivi: Violazione art. 3 co.4 del d.m. n° 354/98, dell'art. 3 co. 2 del d.d.g. del 16.3.07 e tabella allegata-Eccesso di potere per contraddittorieta', travisa-mento, illogicita-Violazione degli affidamenti ingenerati e del principio di buon andamento dell'amm.ne - Perdita di chance occupazionali - Giuri-sprudenza T.A.R. Campania Napoli II sez. sent. n. 2925/2927, VIII sez. sent. 9979/07, ordinanze da nn. 2699/07 a 2709/07 con istanza di risarcimento danni. L'ordinanza n° 42/09 adottata nella Camera di Consiglio del 12.01.09, accoglieva la domanda cautelare. La ricorrente in data 19.02.09 attivava istanza di prelievo. L'amm.ne scolastica resistente impugnava la succitata decisione ricorrendo in appello al Consiglio di Stato con ricorso contraddistinto dal r.g. n° 2815/09, ivi, l'ordinanza n° 1978/09 del 21.04.09 -sesta sez.- respingeva la domanda. Con decreto n. 2424 del 15.06.09 l'amm.ne eseguiva la decisione e all'udienza di merito del 20.01.10 il Tri-bunale disponeva l'odierno incombente istruttorio. Coloro interessati po-tranno costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Campania sede di Napoli per l'udienza pubblica del 3.6.2010. Avv. Roberto Scognamiglio T10ABA5042