TAR Lazio
I Sezione Bis

R.G. n. 8788 del 2009

(GU Parte Seconda n.48 del 22-4-2010)

Notifica per  pubblici  proclami  ai  6080  soggetti  elencati  nella
  graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui al D.M. n.1996
  del 28.4.2008 del Ministero  dell'Interno-Dipartimento  dei  Vigili
  del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

  Ricorso al TAR Lazio-I Sezione Bis-R.G.n.8788 del 2009-,l'ing.Mario
Iandolo per m.a m. rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Antonio
Barra e Domenico Barra,con domicilio eletto in  Roma  alla  Via  Eudo
Giulio n.47/B/18 presso  il  signor  Giuseppe  Mazzitelli  contro  il
Ministero   dell'Interno,in   persona   del   Ministro    p.t.,difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato,domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n.12 e nei confronti  di  Alfredo  Spagnuolo,residente  in
Avellino   alla   Piazza   Palazzo   n.12,non    costituito,per    l'
annullamento,previa sospensione dell'efficacia,"del provvedimento del
31  luglio  2009,  partecipato  con  nota  prot.n.165  pervenuta   il
successivo 11 agosto 2009,con il quale il Capo del  Dipartimento  dei
Vigili Fuoco del Soccorso  pubblico  aveva  decretato  l'  esclusione
dalla procedura selettiva per titoli ed  accertamento  dell'idoneita'
motoria  per  la   copertura   dei   posti   nei   limiti   stabiliti
dall'art.1,comma 519 della legge n.296/2006,nella qualifica di Vigile
del Fuoco,di tutti gli atti connessi,preparatori ed esecutivi tra cui
le operazioni e il parere della Commissione  Medica,nonche'  di  ogni
altro atto e provvedimento".- Fatto -A  seguito  della  pubblicazione
del D.M.n.3747 del 27 agosto 2007,G.U.-IV Serie Speciale Concorsi  ed
Esami-n.72 dell'11.9.2007,col quale era stata  indetta  la  procedura
selettiva,per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria,  per  la
copertura di posti,nei limiti stabiliti  dall'art.1,comma  519  della
legge n.296/2006,nella  qualifica  di  vigile  del  fuoco  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'ing.Mario Iandolo,superate le prove
di  accertamento  del   mantenimento   dell'idoneita'   motoria,venne
sottoposto agli accertamenti dei requisiti di  idoneita'  psicofisica
ed attitudinale.Vennero prodotti i  documenti  richiesti,tra  cui  la
prescrizione dell' 1.6.2009,con la quale il dr.Mario Guarino aveva,in
quell'unica  circostanza,disposto  l'assunzione  di   Gardenale   per
quattro   giorni.Conseguentemente   dagli    accertamenti    risulto'
dall'esame ematico"la BT pari a 2,43 mg/dL"e dall'esame  delle  urine
prelevate la presenza di  fenobarbital.Di  poi  il  provvedimento  di
esclusione,impugnato per i seguenti motivi di  -  diritto  -  Erronea
interpretazione e falsa applicazione dell'art.1,comma  2  allegato  B
punti 3,4 e 13 del decreto Ministeriale 11 marzo 2008 n.78.Violazione
delle   normative   regolanti    l'espletamento    delle    procedure
concorsuali.Eccesso  di  potere  per   contraddittorieta',anche   con
precedenti    e    consolidate    determinazioni     della     stessa
Amministrazione,illogicita' manifesta e travisamento.Difetto  nonche'
insufficiente e contraddittoria motivazione.Per  quanto  riguarda  la
rilevata mancanza dei requisiti di cui all'art.1 c.2 allegato b)punto
13,non viene data alcuna ulteriore  specificazione,per  cui  potrebbe
farsi   riferimento   all'eccesso    di    bilirubinemia.La    stessa
situazione,pero', era  stata  gia'  riscontrata  dall'Amministrazione
negli accertamenti del settembre 2002,del dicembre 2004,del  dicembre
2006,del    maggio     2009.Dunque,la     assunta     mancanza     di
esenzione-D.M.n.78/2008   art.1   c.2   allegato   b   punto    13-da
"patologie",se riferito all'eccesso di bilirubinemia,oltre che per il
fatto  che  rientra  nella  sindrome  di  Gilbert,condizione  clinica
assolutamente normale e non invalidante,si pone in evidente contrasto
con  le  precedenti  valutazioni  di   idoneita'   risultanti   dagli
accertamenti intervenuti il 2002,il 2004,il 2006 e il 2009.Il dato di
fatto della presenza del Fenobarbital nelle urine del ricorrente alla
data del 9.6.2009 non e' confutabile ma e' chiarito e spiegato  dall'
imposizione relativa all'assunzione  del  Gardenale  contenuta  nella
prescrizione dell' 1.6.2009,regolarmente  prodotta  alla  Commissione
e,quindi,integrata  dal  certificato  del  9  giugno  2009.Da  questo
profilo emerge anche il palese vizio di motivazione  insufficiente  e
contraddittoria.In definitiva il giudizio di non idoneita' in capo al
ricorrente  e'  stato  motivato  attraverso  il   semplice   richiamo
all'art.1 comma 2 allegato b  punti  3,4  e  13  con  la  indicazione
unicamente della sostanza riscontrata,senza tener conto,pur  avendolo
richiamato,del  contenuto  del  certificato  del  1°giugno   2009,ne'
tantomeno le ragioni per le  quali  eventualmente  la  documentazione
versata non avesse valenza tale da modificare il giudizio negativo in
relazione all'accertamento della sostanza riscontrata nelle urine.Del
resto   dai   successivi   accertamenti   disposti    dalla    stessa
Amministrazione, la  Commissione  Medico-Ospedaliera  Interforze  del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta con  verbale  del
2.12.2009 ha giudicato idoneo al  servizio  il  deducente.Istanza  di
sospensione.Piu' che il fumus appare di solare evidenza la fondatezza
dei    motivi     documentalmente     comprovati,che     precedono.Si
chiede,pertanto,a codesto On.le TAR voglia disporre l'ammissione  del
signor Mario Iandolo al Corso  di  Formazione  ovvero  adottare  ogni
altro  provvedimento  che  appaia  piu'  idoneo   interinalmente   ad
assicurare gli effetti della decisione di merito.L'urgenza di  tutela
discende dalla  circostanza  che  e'  imminente  la  conclusione  del
procedimento  concorsuale  e  quindi   l'   inizio   del   corso   di
formazione.Istanza  istruttoria.Qualora  codesto  On.le  TAR  dovesse
ritenerlo utile,vorra' disporre una CTU medica al fine  di  accertare
la presenza del Fenobarbital nelle urine del  ricorrente  o  disporre
gli esami di  laboratorio  inerenti.  P.Q.M.  si  conclude  chiedendo
l'accoglimento del ricorso e della richiesta di sospensiva. Con  ogni
conseguenziale statuizione e con favore delle spese e  competenze  di
giudizio.  Allegati  come  da  foliario.Avellino-Roma,li  22  ottobre
2009.F.to avv. Domenico Barra F.to  avv.Antonio  Barra.A  seguito  di
discussione  della  richiesta  cautelare,con  ordinanza   n.284   del
17/18.2.2010,l'Ecc.mo  TAR  ordino'  al  ricorrente   di   provvedere
all'integrazione del contraddittorio  processuale  con  notifica  per
pubblici proclami attraverso inserzione nel debito Foglio,nel termine
di sessanta giorni,"a)di  un  sunto  del  ricorso  e  delle  relative
conclusioni;b)degli   estremi   della    presente    decisione    con
l'indicazione nominativa degli interessati che si aggiungono a quello
evocato   in    giudizio,che    devono    ritenersi    contraddittori
necessari".Con istanza del 10.3.2010,il  ricorrente  rappresento'  le
difficolta' di dare esecuzione nei  termini  di  cui  alla  ordinanza
n.284  del  18.2.2010,  chiedendo  la  modifica  delle   disposizioni
stesse.All'udienza del 31 marzo 2010,con la ordinanza  n.578/2010  di
pari data,la stessa Ecc.ma I Sezione  Bis  del  TAR  Lazio  ha  cosi'
provveduto"Il  Collegio,ritenuto  di   poter   accogliere   l'istanza
avanzata dalla parte ricorrente,fermo restando per  il  resto  quanto
stabilito con ordinanza del 17/18.2.2010, quanto  alle  modalita'  di
integrazione del contraddittorio processuale,ritiene che ricorrono  i
presupposti  per  autorizzare  la  notifica  per  pubblici   proclami
attraverso inserzione nel debito Foglio;a)di un sunto del  ricorso  e
delle relative conclusioni;b)degli estremi della presente ordinanza e
dell'ordinanza del 17/18.2.2010,senza  indicazione  nominativa  degli
interessati,facendo riferimento  ai  6.080  soggetti  elencati  nella
graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui al D.M.28 aprile
2008 n.1996 del Ministero dell'Interno-Dipartimento  dei  Vigili  del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.A  tali  incombenti
la parte ricorrente  dovra'  provvedere  nel  termine  perentorio  di
giorni sessanta decorrente dalla data della  notificazione  ovvero,se
anteriore,della comunicazione in via  amministrativa  della  presente
ordinanza,  ulteriormente   provvedendo,entro   l'ulteriore   termine
perentorio  di  giorni  trenta  dal  completamento  delle   anzidette
formalita'  di   notificazione,al   deposito   della   documentazione
attestante        il        rispetto        dell'incombente        in
questione.Conseguentemente,la delibazione del  ricorso  va  differita
all'intervenuto espletamento degli  indicati  incombenti,(preordinati
al completamento del contraddittorio processuale con riferimento alle
parti  necessarie  del   presente   giudizio)...ordina   alla   parte
ricorrente  di  provvedere   all'integrazione   del   contraddittorio
processuale secondo le modalita' e termini  sopra  indicati,rinviando
all'udienza in camera di consiglio del 9.6.2010.Cosi' deciso in  Roma
nella camera di Consiglio del giorno 31/03/2010 con l'intervento  dei
Magistrati:Elia                          Orciuolo,Presidente;Giuseppe
Rotondo,Consigliere;Roberto Proietti, Consigliere,Estensore 

                           Il Richiedente 
                         Avv. Antonio Barra 

 
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