TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE III

SEDE DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.99 del 21-8-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Con autorizzazione  resa  fuori  udienza  in  data  01.07.2010,  su
istanza dei ricorrenti, il presidente  del  Tribunale  amministrativo
Regionale della Campania - Napoli - IIIa sez. autorizzava la notifica
per pubblici  proclami,  ad  integrazione  del  contraddittorio,  nei
confronti dei controinteressati individuabili dall'atto  impugnato  i
quali sono indicati negli enti: ACIIEF,  ADICAV,  AIC  CAMPANIA,  AIM
FORMAZIONE, ALFA FORM SRL, ANSI, APEIRON,  ARCI  NUOVA  ASSOCIAZIONE,
ARES,  ASFORIN,  ASI  ONLUS,  ASPT,  ASS.  FRAU,  ASS.   STUDIO   IN,
ASS.INFOGIO', ASSO.EFA, CEFORS, CENTRI LING.CONSOR.SCPA,  CONS.  CCT,
CONS.  SADRA,  CONS.COOP.SOC.LI  ICARO,  CONS.PROFORM,  CONS.PROMOTER
SERV.PMI,  CONSORZIO  CHIRONE,  A-FOR   ONLUS,   CONSORZIO   CONISCO,
CONSORZIO SAFIM, CONSVIP, COOP.I VECCHI  E  IL  MARE,  COSVITEC,  CSM
SERVICE, CULTURA FORMAZIONE PROGRES., DIDACTICA, ECO FORMIT,  EFOPAS,
ELEA, ENOF, EU.TROPIA, EUROFORM, EUROSOFT,  FED.COMM.  DELLA  CAMPAN,
FOSVI, GESCO CON.COOP.SOC.,  GESFOR,  IDEEAZIONEIMPRESA,  IS.CON,  LA
PIRAMIDE, LIDICO, LOGOS, MA.SSI.MA  E.FORMAZ.PROF.LE,  MATER,  MENHIR
ONLUS, MICHELANGELO, NETCON INFORMATICA,  NOVIDAT,  NUOVI  ORIZZONTI,
PIEMMEI, PROGETTO EUROPA, PROTOM SPA, PSL,  SALERNO  IRNO  PICENTINI,
SELFORM, STAMPA, UNICONSUL, WORKING & TRAINING SYSTEM,  autorizzando,
nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un sunto dei motivi
di gravame, dei provvedimenti impugnati nonche' delle conclusioni del
ricorso iscritto al r.g. n.6752/2009 proposto dalla  Societa'  Xentra
s.r.l., in persona del legale  rapp.te  p.t.  sig.ra  Deborah  Sacco,
dall'Associazione DEI-MAR  in  persona  del  presidente  p.t.  sig.ra
Patrizia Trapani, dall'Istituto Iervolino G & G s.r.l. in persona del
legale rapp.te p.t.  arch.  Maria  Grazia  Rabita,  dell'Associazione
Artstudio  in  persona  del  legale  rapp.te   p.t.   sig.ra   Teresa
Pietropaolo e  della  Societa'  Cooperativa  Analisis  s.c.a.r.l.  in
persona del legale rapp.te p.t. sig.  Giuseppe  D'Antuono  contro  La
Regione Campania in persona del  presidente  della  giunta  regionale
p.t. e contro Il Dirigente del  Settore  Orientamento  Professionale,
Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione  Professionale
dell'A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale -
Politica  Giovanile  e  del  Forum  Regionale   della   Gioventu'   -
Osservatorio Regionale  del  Mercato  del  Lavoro  (O.R.ME.L.)  della
Regione Campania, e nei confronti  dell'Associazione  E.Fo.P.A.S.  in
persona del legale rapp.te p.t., e della Psl s.r.l.  in  persona  del
legale rapp.te pt per l'annullamento:  1)  del  Decreto  Dirigenziale
n.241  emesso  dal  Dirigente  del  settore  Istruzione   Educazione,
Formazione Professionale, Politiche  Giovanili  del  forum  Regionale
Ormel, in data 22/09/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della
Regione Campania n.60, con cui e' stato  disposto  di  prendere  atto
degli esiti  di  valutazione  trasmessi  dal  Nucleo  di  Valutazione
nominato con Decreto dirigenziale n.200 del 15/07/2009; 2)  di  tutti
gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,  e,  in
particolare, dei seguenti ulteriori atti: a) della delibera di Giunta
Regionale n.1296 del 01/08/2008, con la quale sono state  programmate
le risorse assegnate alla Regione Campania allo  scopo  di  sostenere
interventi di formazione continua per  aggiornare  ed  accrescere  le
competenze  dei  lavoratori  e  sviluppare  la  competitivita'  delle
imprese; b) del Decreto Dirigenziale  n.421  del  17  novembre  2008,
pubblicato sul BURC n.47 del 24  novembre  2008,  con  cui  e'  stato
approvato l'Avviso di evidenza pubblica per  la  presentazione  delle
richieste di contributo per interventi afferenti alla riconversione e
aggiornamento  per  i  lavoratori  in  CIGO/CIGS;  c)   del   decreto
dirigenziale n.126 del 12/05/2009 con il quale veniva d'ufficio  dato
per attribuito in parte  il  punteggio  indicato  in  griglia,  senza
purtuttavia che venisse modificato il punteggio minimo di  ammissione
al finanziamento; d) del Decreto dirigenziale n.200  del  15/07/2009,
con  il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del  Nucleo  di
Valutazione per la verifica di ammissibilita' al finanziamento  delle
proposte; e) dei verbali del nucleo di valutazione numero 8, 9 e  21,
nonche' delle relative griglie allegate,  successivamente  conosciuti
in seguito di accessi eseguiti in data 09 e 17 novembre  2009  per  i
seguenti motivi: A)  VIOLAZIONE  E  FALSA  APPLICAZIONE  DELL'ART  15
DELL'ALLEGATO "A" AL D.D.  N.421  DEL  17.09.2008  E  DELLA  RELATIVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE, DELL'ART.3 DELLA LEGGE 241/90,  DEGLI  ART.97
DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI  ED
ILLOGICITA' MANIFESTA -  SVIAMENTO  E  PERPLESSITA'.  La  graduatoria
approvata con gli atti impugnati e' frutto di  un  palese  errore  di
fatto, precisamente nella determinazione  del  punteggio  finale,  il
nucleo di valutazione ha applicato 9 criteri di  valutazione  diversi
da quelli che erano indicati dal bando il quale invece aveva previsto
una griglia analitica composta da 13 criteri specifici di valutazione
con altrettanti parametri di pesatura predeterminati. La  valutazione
finale dei progetti e'  stata  determinata  in  base  a  criteri  non
evincibili ne' dal Bando, ne' dalla  formulazione  del  DD  126/2009.
Sussiste,  inoltre,  la  palese  illegittimita'   sia   del   Decreto
Dirigenziale 126/09 che ha apportato una  modifica  illegittima  alle
prescrizioni del Bando senza l'adozione dei  principi  procedimentali
stabiliti per la modifica delle regole di gara, ed in assenza di  una
motivazione congrua ed  esplicitata  in  considerazione  dell'effetto
perseguito. Inoltre il  Nucleo  di  Valutazione  si  e'  limitato  ad
attribuire, ad ogni singolo progetto  formativo,  un  mero  punteggio
numerico, dal quale non e'  possibile  evincere  il  percorso  logico
seguito dalla commissione, in palese  violazione  dell'art.  3  della
legge n.241/90 e dei principi del contraddittorio. Gli atti impugnati
sono illegittimi anche per violazione del Bando nella  parte  in  cui
questo  stabilisce  un  punteggio  minimo  di  60  centesimi  per  la
finanziabilita' del  progetto.  Ne  consegue  che  tutti  i  progetti
risultati in posizione utile della graduatoria  si  configurano  come
assolutamente non finanziabili ai sensi del Bando. B) ESTREMI PER  IL
RISARCIMENTO DEL DANNO - PERDITA DI CHANCE -DANNO CURRICULARE.  Dalla
mancata applicazione della griglia di valutazione indicata nel  bando
e' derivata per gli enti  ricorrenti  un  indubbio  danno  economico.
Infatti per ciascun progetto  era  previsto  un  finanziamento  nella
misura  di   20.000,00   (ventimila/00)   euro.   Si   conclude   per
l'annullamento degli atti impugnati  con  conseguente  rielaborazione
della graduatoria  e  riassegnazione  dei  fondi  stanziati,  in  via
subordinata, attesa l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati,  si
chiede la condanna delle resistenti amministrazioni, al  risarcimento
dei  danni  in  favore  dei  ricorrenti  derivanti   dall'illegittima
esclusione dalla graduatoria e dal mancato finanziamento dei progetti
nella misura di  20.000,00  (ventimila/00)  euro  per  ogni  progetto
ritenuto non finanziabile o nella  misura  stabilita  equitativamente
dal Giudice, il tutto con vittoria di spese,  diritti  e  onorari  di
avvocato. 

                        Avv.to Massimo Billi 

 
T10ABA9013
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