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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Con autorizzazione resa fuori udienza in data 01.07.2010, su istanza dei ricorrenti, il presidente del Tribunale amministrativo Regionale della Campania - Napoli - IIIa sez. autorizzava la notifica per pubblici proclami, ad integrazione del contraddittorio, nei confronti dei controinteressati individuabili dall'atto impugnato i quali sono indicati negli enti: ACIIEF, ADICAV, AIC CAMPANIA, AIM FORMAZIONE, ALFA FORM SRL, ANSI, APEIRON, ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, ARES, ASFORIN, ASI ONLUS, ASPT, ASS. FRAU, ASS. STUDIO IN, ASS.INFOGIO', ASSO.EFA, CEFORS, CENTRI LING.CONSOR.SCPA, CONS. CCT, CONS. SADRA, CONS.COOP.SOC.LI ICARO, CONS.PROFORM, CONS.PROMOTER SERV.PMI, CONSORZIO CHIRONE, A-FOR ONLUS, CONSORZIO CONISCO, CONSORZIO SAFIM, CONSVIP, COOP.I VECCHI E IL MARE, COSVITEC, CSM SERVICE, CULTURA FORMAZIONE PROGRES., DIDACTICA, ECO FORMIT, EFOPAS, ELEA, ENOF, EU.TROPIA, EUROFORM, EUROSOFT, FED.COMM. DELLA CAMPAN, FOSVI, GESCO CON.COOP.SOC., GESFOR, IDEEAZIONEIMPRESA, IS.CON, LA PIRAMIDE, LIDICO, LOGOS, MA.SSI.MA E.FORMAZ.PROF.LE, MATER, MENHIR ONLUS, MICHELANGELO, NETCON INFORMATICA, NOVIDAT, NUOVI ORIZZONTI, PIEMMEI, PROGETTO EUROPA, PROTOM SPA, PSL, SALERNO IRNO PICENTINI, SELFORM, STAMPA, UNICONSUL, WORKING & TRAINING SYSTEM, autorizzando, nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un sunto dei motivi di gravame, dei provvedimenti impugnati nonche' delle conclusioni del ricorso iscritto al r.g. n.6752/2009 proposto dalla Societa' Xentra s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra Deborah Sacco, dall'Associazione DEI-MAR in persona del presidente p.t. sig.ra Patrizia Trapani, dall'Istituto Iervolino G & G s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. arch. Maria Grazia Rabita, dell'Associazione Artstudio in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra Teresa Pietropaolo e della Societa' Cooperativa Analisis s.c.a.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. sig. Giuseppe D'Antuono contro La Regione Campania in persona del presidente della giunta regionale p.t. e contro Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale dell'A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventu' - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) della Regione Campania, e nei confronti dell'Associazione E.Fo.P.A.S. in persona del legale rapp.te p.t., e della Psl s.r.l. in persona del legale rapp.te pt per l'annullamento: 1) del Decreto Dirigenziale n.241 emesso dal Dirigente del settore Istruzione Educazione, Formazione Professionale, Politiche Giovanili del forum Regionale Ormel, in data 22/09/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.60, con cui e' stato disposto di prendere atto degli esiti di valutazione trasmessi dal Nucleo di Valutazione nominato con Decreto dirigenziale n.200 del 15/07/2009; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: a) della delibera di Giunta Regionale n.1296 del 01/08/2008, con la quale sono state programmate le risorse assegnate alla Regione Campania allo scopo di sostenere interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitivita' delle imprese; b) del Decreto Dirigenziale n.421 del 17 novembre 2008, pubblicato sul BURC n.47 del 24 novembre 2008, con cui e' stato approvato l'Avviso di evidenza pubblica per la presentazione delle richieste di contributo per interventi afferenti alla riconversione e aggiornamento per i lavoratori in CIGO/CIGS; c) del decreto dirigenziale n.126 del 12/05/2009 con il quale veniva d'ufficio dato per attribuito in parte il punteggio indicato in griglia, senza purtuttavia che venisse modificato il punteggio minimo di ammissione al finanziamento; d) del Decreto dirigenziale n.200 del 15/07/2009, con il quale sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione per la verifica di ammissibilita' al finanziamento delle proposte; e) dei verbali del nucleo di valutazione numero 8, 9 e 21, nonche' delle relative griglie allegate, successivamente conosciuti in seguito di accessi eseguiti in data 09 e 17 novembre 2009 per i seguenti motivi: A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 15 DELL'ALLEGATO "A" AL D.D. N.421 DEL 17.09.2008 E DELLA RELATIVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE, DELL'ART.3 DELLA LEGGE 241/90, DEGLI ART.97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA' MANIFESTA - SVIAMENTO E PERPLESSITA'. La graduatoria approvata con gli atti impugnati e' frutto di un palese errore di fatto, precisamente nella determinazione del punteggio finale, il nucleo di valutazione ha applicato 9 criteri di valutazione diversi da quelli che erano indicati dal bando il quale invece aveva previsto una griglia analitica composta da 13 criteri specifici di valutazione con altrettanti parametri di pesatura predeterminati. La valutazione finale dei progetti e' stata determinata in base a criteri non evincibili ne' dal Bando, ne' dalla formulazione del DD 126/2009. Sussiste, inoltre, la palese illegittimita' sia del Decreto Dirigenziale 126/09 che ha apportato una modifica illegittima alle prescrizioni del Bando senza l'adozione dei principi procedimentali stabiliti per la modifica delle regole di gara, ed in assenza di una motivazione congrua ed esplicitata in considerazione dell'effetto perseguito. Inoltre il Nucleo di Valutazione si e' limitato ad attribuire, ad ogni singolo progetto formativo, un mero punteggio numerico, dal quale non e' possibile evincere il percorso logico seguito dalla commissione, in palese violazione dell'art. 3 della legge n.241/90 e dei principi del contraddittorio. Gli atti impugnati sono illegittimi anche per violazione del Bando nella parte in cui questo stabilisce un punteggio minimo di 60 centesimi per la finanziabilita' del progetto. Ne consegue che tutti i progetti risultati in posizione utile della graduatoria si configurano come assolutamente non finanziabili ai sensi del Bando. B) ESTREMI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PERDITA DI CHANCE -DANNO CURRICULARE. Dalla mancata applicazione della griglia di valutazione indicata nel bando e' derivata per gli enti ricorrenti un indubbio danno economico. Infatti per ciascun progetto era previsto un finanziamento nella misura di 20.000,00 (ventimila/00) euro. Si conclude per l'annullamento degli atti impugnati con conseguente rielaborazione della graduatoria e riassegnazione dei fondi stanziati, in via subordinata, attesa l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, si chiede la condanna delle resistenti amministrazioni, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti derivanti dall'illegittima esclusione dalla graduatoria e dal mancato finanziamento dei progetti nella misura di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni progetto ritenuto non finanziabile o nella misura stabilita equitativamente dal Giudice, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di avvocato. Avv.to Massimo Billi T10ABA9013