DITTA BORTOLO NARDINI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.90 del 6-8-2011)

 
             Comunicazione ex art. 7 D.Lgs. n. 108/2008 
 

  A' sensi per gli effetti di cui all'art. 7  D.Lgs  n.  108/2008  si
precisa che e' in corso il seguente procedimento di fusione: 
    SOCIETA' INCORPORANTE 
      DITTA BORTOLO NARDINI S.P.A., societa' per azioni  disciplinata
dal diritto italiano, avente sede in  Bassano  del  Grappa  (VI)  via
Ponte Vecchio n. 2, Italia, capitale sociale interamente  versato  di
Euro. 3.000.000,00 (tremilioni), iscritta al Registro  delle  Imprese
presso la Camera di Commercio di Vicenza, con il numero:  00162820245
ed iscritta inoltre al R.E.A.  della  Provincia  di  Vicenza  al  nr.
VI-2358 
    SOCIETA' INCORPORANDA 
      D.B.N. S.A., 
      societa'  anonima  disciplinata  dal  diritto   lussemburghese,
avente sede legale  in  Lussemburgo,  412  F,  Route  d'Esch,  L-1471
Luxembourg capitale sociale di Euro 20.800.000, iscritta al  registro
delle imprese della Camera di Commercio  del  Lussemburgo  al  numero
47.022 
  Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 lettera c) si
precisa quanto segue: 
  con riferimento alla societa' incorporante: 
    - che a' sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  2503  c.c  ai
creditori sociali spetta il diritto  di  opposizione  da  esercitarsi
entro i sessanta giorni successivi all'iscrizione della  delibera  di
fusione presso il Registro delle Imprese; 
    - che non essendo previsto dall'art. 2437 c.c ne'  dallo  Statuto
Sociale, ai soci che non concorrano  alla  delibera  di  fusione  non
compete alcun diritto di recesso; 
    - che ogni informazione relativa alla  fusione  in  oggetto  puo'
essere  ottenuta  gratuitamente   mediante   richiesta   scritta   da
presentarsi alla sede della societa'. 
  con riferimento alla societa' incorporanda: 
    -  ai  sensi  dell'art.  268  della  legge  lussemburghese,  come
modificata, i creditori delle societa' partecipanti alla fusione,  il
cui credito e' antecedente alla data  di  pubblicazione  degli  atti,
constatando  la  fusione   prevista   dall'art.   273   della   legge
lussemburghese, possono, entro due mesi dalla pubblicazione, chiedere
la costituzione di garanzie per crediti scaduti  o  non  scaduti,  al
Presidente della Camera del Tribunale  distrettuale  del  Lussemburgo
che presiede in materia di commercio, per direttissima, nel  caso  in
cui l'operazione di fusione riducesse la garanzia di detti creditori; 
    -  i  creditori  della  Societa'  Incorporanda  possono  ottenere
gratuitamente ulteriori informazioni esaustive circa le modalita'  di
esercizio dei loro diritti presso la sede sociale di quest'ultima. 
    - non sono previsti diritti particolari per i soci 
    Bassano del Grappa, 25.07.2011 

             Presidente del consiglio di amministrazione 
                          Nardini Giuseppe 

 
T11AAB11666
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