Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Claris SME 2011 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 18/02/2011 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Veneto Banca S.c.p.a. (la "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2011 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati dalla Banca Cedente, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alle ore 00.01 del 16 ottobre 2010 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (complessivamente i "Crediti"): (i) Mutui che, prima della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Intra S.p.A. in Veneto Banca Holding S.c.p.a. intervenuta in data 1 novembre 2010, erano di titolarita' di Banca Popolare di Intra S.p.A.; o Mutui che, prima della fusione per incorporazione di Veneto Banca S.p.A. in Veneto Banca Holding S.c.p.a. intervenuta in data 22 novembre 2010, erano di titolarita' di Veneto Banca S.p.A.; (ii) Mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del Mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo; (iii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 20.000 (ventimila); (iv) Mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale od inferiore ad Euro 2.000.000 (due milioni); (v) Mutui il cui importo di stipula sia inferiore ad Euro 4.500.000 (quattromilioni cinquecentomila); (vi) Mutui in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di Rate mensili, trimestrali o semestrali; (vii) Mutui che al 15 ottobre 2010 non presentavano piu' di due Rate scadute e non pagate e che al 20 dicembre 2010 non presentavano alcuna Rata scaduta e non pagata; (viii) Mutui i cui crediti siano classificati in bonis (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (ix) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano: (a) un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (b) un piano di ammortamento cosiddetto "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna Rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o (c) un piano di ammortamento cosiddetto "bullet" per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento; (x) Mutui che prevedano l'addebito automatico della Rata sul conto corrente del Debitore Ceduto; (xi) Mutui erogati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) non sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): 600 ("Famiglie Consumatrici"), e dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM") al 794 ("Rappresentanze Estere"). (xii) Mutui i cui Debitori Ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (xiii) (i) Mutui a tasso fisso o (ii) Mutui a tasso variabile indicizzati all'Euribor 1 mese, 3 mesi o 6 mesi o (iii) mutui che prevedano un iniziale pagamento di un tasso fisso e successivo passaggio ad un tasso variabile indicizzati all'Euribor 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. (xiv) Mutui che prevedano l'ultima rata in scadenza non prima del 1 giugno 2011; (xv) Mutui che (i) se a tasso variabile prevedano uno spread maggiore o uguale di 0,5% (zero virgola cinque per cento); (ii) se a tasso fisso prevedano un tasso maggiore o uguale del 3% (tre per cento) (xvi) Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (xvii) Mutui indicati nella lista notarizzata in data 18 gennaio 2011 dal notaio Paolo Talice, consultabile presso la sua sede in Treviso via Silvio Pellico, 1 e presso le filiali di Veneto Banca S.c.p.a. (tramite il suo sistema intranet) nonche' presso la sede di Veneto Banca S.c.p.a.; Con esclusione dei: (a) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione a favore del relativo Debitore Ceduto di scegliere di modificare da variabile a fisso il tasso d'interesse applicabile o viceversa; (b) Mutui in relazione ai quali sia previsto contrattualmente un tetto massimo al tasso di interesse applicabile (fatti salvi i limiti previsti dalla legge); (c) Mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (c.d. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (d) Mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo Debitore Ceduto stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (e) Mutui concessi a favore di soggetti che siano (i) amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) del Gruppo Veneto Banca; (ii) pubbliche amministrazioni o enti similari e societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; (f) Mutui in relazione ai quali, al 31 Dicembre 2010, la Banca Cedente ed il relativo Debitore Ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle Rate (integralmente o per la sola componente capitale); CRITERI SPECIFICI RELATIVI AI MUTUI CHE, PRIMA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VENETO BANCA S.P.A. IN VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A, INTERVENUTA IN DATA 22 NOVEMBRE 2010, ERANO DI TITOLARITA' DI VENETO BANCA S.P.A. (i) Mutui chirografari stipulati dal 1 gennaio 2003 al 30 settembre 2010 (incluso); o (ii) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di Veneto Banca S.p.A. (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) i quali: (a) siano stipulati dal 1 gennaio 2003 al 31 luglio 2010 (incluso); (b) presentino alla Data di Valutazione il rapporto tra l'importo di stipula ed il valore di perizia dell'immobile ipotecato uguale o inferiore all'80% (ottanta per cento); o (iii) Mutui garantiti da Ipoteca avente un grado successivo al primo grado economico i quali: (a) siano stipulati dal 1 gennaio 2003 al 31 luglio 2010 (incluso); CRITERI SPECIFICI RELATIVI AI MUTUI CHE, PRIMA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI INTRA S.P.A. IN VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A, INTERVENUTA IN DATA 1 NOVEMBRE 2010, ERANO DI TITOLARITA' DI BANCA POPOLARE DI INTRA S.P.A. (i) Mutui chirografari stipulati dal 1 gennaio 2007 al 30 settembre 2010 (incluso); o (ii) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di Banca Popolare di Intra S.p.A. (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente), i quali: (a) siano stipulati dal 1 gennaio 2005 al 31 luglio 2010 (incluso); (b) presentino alla Data di Valutazione il rapporto tra l'importo di stipula ed il valore di perizia dell'immobile ipotecato uguale o inferiore all'80% (ottanta per cento); o (iii) Mutui garantiti da Ipoteca avente un grado successivo al primo grado economico i quali: (a) siano stipulati dal 1 gennaio 2005 al 31 luglio 2010 (incluso). Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti a ciascuna Banca Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. La Societa' ha conferito l'incarico a Veneto Banca S.c.p.a di responsabile dei servizi di cassa e pagamento per l'operazione di cartolarizzazione dei Crediti e di procedere all'incasso dei Crediti. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso Veneto Banca S.c.p.a ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Veneto Banca S.p.c.a., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G. B. Dall'Armi 1. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le sue stesse finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Claris SME 2011 S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Veneto Banca S.c.p.a., , Piazza G. B. Dall'Armi 1, Montebelluna (TV) in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Conegliano, 18 febbraio 2011 Claris Sme 2011 S.R.L. L'Amministratore Unico Matteo Pigaiani T11AAB2041