UNICREDIT BPC MORTGAGE S.R.L

Sede sociale in Piazzetta Monte 1, Verona, Italia


Codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n.
04133390262


Iscritta al numero 39531 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia


ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993


Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto al numero 3135.1


dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

UNICREDIT S.P.A.

Sede sociale in Via A. Specchi 16, Roma, Italia


Codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
00348170101,


Iscritta al numero 02008.1 (codice meccanografico) del registro delle
banche tenuto presso la Banca d'Italia


ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993


Societa' Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto al numero
02008.1


dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

(GU Parte Seconda n.31 del 19-3-2011)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58  del  D.Lgs.  numero
  385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e  Informativa
  ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto  legislativo  30
  giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione  dei  Dati
  Personali") e  del  provvedimento  dell'Autorita'  Garante  per  la
  Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  comunica  che,  nel  contesto  di
un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite  da
parte di UniCredit S.p.A., in  data  29  agosto  2008  UniCredit  BpC
Mortgage S.r.l. ha concluso con UniCredit S.p.A. (successore a titolo
universale di UniCredit Family Financing Bank S.p.A.) (il  "Cedente")
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  degli  articoli
7-bis e 4  della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione il Cedente  cedera'
e UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  dovra'  acquistare  dal  Cedente,
periodicamente e pro soluto, secondo  un  programma  di  cessioni  da
effettuarsi ai termini ed alle condizioni  ivi  specificate,  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis  erogati  ai
sensi di contratti di mutuo fondiario o ipotecario di proprieta'  del
Cedente (i "Contratti di  Finanziamento")  nel  corso  della  propria
ordinaria attivita' di impresa. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in  data  11  marzo  2011,  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  ha
acquistato in blocco pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi  credito
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,  ulteriori
danni,  indennizzi  e  quant'altro)  derivante   dai   Contratti   di
Finanziamento che alla data del 1 marzo 2011 alle ore 00.01, incluso,
(la "Data di Valutazione") risultavano nella titolarita' di UniCredit
S.p.A. e che alla medesima data  (salvo  ove  diversamente  previsto)
rispettavano i seguenti criteri cumulativi  (salvo  ove  diversamente
previsto): 
CRITERI COMUNI 
    1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito  residuo
in linea capitale del mutuo alla Data di  Valutazione  ed  il  valore
dell'immobile sul quale e' stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,
calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote, e': 
      (i)  pari  o  inferiore  all'80%  qualora   si   trattasse   di
finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale, ovvero 
      (ii)  pari  o  inferiore  al  60%  qualora  si   trattasse   di
finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 
    2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: 
      (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o  piu'
persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia, ovvero; 
      (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o  piu'
persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 
    3) mutui interamente erogati, anche non in  unica  soluzione,  ed
interamente svincolati alla  data  del  31  dicembre  2010  (inclusa)
ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote  di  un  precedente
finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni; 
    4)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo  di
consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso  alla
Data di Valutazione o prima della stessa; 
    5) mutui che abbiano almeno una  rata  scaduta  e  pagata,  fosse
anche solo di interesse; 
    6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 
    7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta  diversa  e
successivamente ridenominati in euro). 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
    8) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
    9) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
    10) mutui classificati  alla  Data  di  Stipulazione  come  mutui
agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 
    11) mutui che siano stati stipulati con erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda  contributi
o agevolazioni in conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui
agevolati e convenzionati); 
    12) mutui erogati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  di  terzi
(intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 
    13)  mutui  che,  pur  in   bonis,   siano   stati   oggetto   di
ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione. 
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO SUCCESSIVO 
    14) mutui originariamente stipulati da: 
      (i) UniCredit Banca S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 gennaio
2005 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); ovvero 
      (ii) UniCredit Banca per la Casa S.p.A.  nel  periodo  compreso
tra l'1 gennaio 2005 (incluso) ed  il  31  dicembre  2008  (incluso);
ovvero 
      (iii) UniCredit Consumer  Financing  Bank  S.p.A.  nel  periodo
compreso  tra  l'1  gennaio  2009  (incluso)  ed  il  31  marzo  2009
(incluso); ovvero 
      (iv)  UniCredit  Family  Financing  Bank  S.p.A.  nel   periodo
compreso tra  l'1  aprile  2009  (incluso)  ed  il  31  ottobre  2010
(incluso), ovvero 
      (v) UniCredit S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 novembre 2010
(incluso) ed il 31 dicembre 2010 (incluso); 
    15) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: 
      (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano  in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2,  A3,  A4,  A5,
A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero 
      (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data
di Valutazione sono stati accatastati in almeno  una  delle  predette
categorie catastali; 
    16) mutui garantiti da ipoteca di primo  grado  economico  se  di
tipo residenziale, intendendosi per tale: 
      (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
      (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo
nel caso in cui: 
    a. sia stato prestato  il  consenso  scritto  alla  cancellazione
delle ipoteche di grado legale precedente; ovvero 
    b. le obbligazioni  garantite  dalle  ipoteche  di  grado  legale
precedente siano state integralmente soddisfatte; 
    17) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo  uno  dei  seguenti  metodi  di  ammortamento,   cosi'   come
rilevabile alla Data di  Stipulazione  o,  se  esistente,  alla  data
dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: 
      (i) metodo  di  ammortamento  con  rate  costanti  (c.d.  "alla
francese") ai sensi del quale tutte le rate comprensive  di  capitale
ed interesse hanno uguale importo iniziale; ovvero 
      (ii) metodo di ammortamento con quote capitali  costanti  (c.d.
"all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a
rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 
    18) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute  alla  Data
di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla  data  del  2  marzo
2011 (inclusa) e per i quali tutte le rate scadute alla data  del  31
dicembre 2010 (inclusa) risultavano pagate alla data del 31  dicembre
2010 (inclusa). 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    19) mutui che siano stati concessi a  persone  fisiche  che  alla
data del 2 marzo 2011 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit  S.p.A.
o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con  sede
legale in Italia, ovvero in caso di  cointestazioni  almeno  uno  dei
mutuatari alla data del 2 marzo  2011  (inclusa)  era  dipendente  di
UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa'  del  Gruppo  Bancario
UniCredit con sede legale in Italia; 
    20) mutui stipulati tra il 31  luglio  2010  (escluso)  e  il  31
dicembre 2010 (incluso), e che  erano  caratterizzati  alla  Data  di
Stipulazione da un rapporto tra il debito residuo in  linea  capitale
del mutuo, ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa  la
garanzia ipotecaria anch'esso calcolato alla  Data  di  Stipulazione,
ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui
derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in  quote,
superiore all'80%; 
    21) mutui che siano stato oggetto di accollo dalla  data  del  31
dicembre 2010 (esclusa) alla data  del  28  febbraio  2011  (inclusa)
ovvero per i quali  la  richiesta  di  accollo  avvenuta  tra  il  31
dicembre 2010 (escluso) e il  28  febbraio  2011  (incluso)  non  sia
ancora stata accettata alla data di Valutazione; 
    22) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 
    23) mutui che prevedono, ai sensi di accordi contrattuali vigenti
alla data di stipulazione alla Data di Stipulazione, la  possibilita'
di  ottenere  riduzioni  di  rata  qualora  il  debitore  corrisponda
regolarmente tutte le  rate  del  mutuo,  ovvero  senza  ritardi  nel
pagamento di una singola rata superiori alla data di  scadenza  della
rata immediatamente successiva; 
    24) mutui inizialmente a  tasso  variabile  e  per  i  quali  sia
previsto un limite massimo al tasso di interesse di  volta  in  volta
applicabile indipendentemente dall'indice di riferimento, ai sensi di
accordi  contrattuali  vigenti  alla  Data  di  Stipulazione  ma  con
applicabilita'  a  partire  da  una  data  successiva  alla  Data  di
Stipulazione; 
    25) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione
un tasso di interesse risultante da una  combinazione  tra  un  tasso
fisso ed un indice variabile; 
    26) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e che prevedono
un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore  a  48  mesi.  Ai
fini del presente punto, per  "mutui  opzionali"  si  intendono  quei
mutui che attribuiscono al  mutuatario  l'opzione  di  modificare  le
modalita' di calcolo degli interessi, anche  piu'  volte  durante  la
durata residua del finanziamento, da una modalita' da tasso fisso  ad
una modalita' a tasso variabile parametrato all'Euribor, o viceversa; 
    27) mutui il cui debito  residuo,  a  fronte  di  un  complessivo
importo erogato, era, alla relativa Data di  Stipulazione,  suddiviso
in quote e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi
di interessi per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera'
soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo  mutuo  sia
stata mantenuta ovvero non sia stata revocata dopo la  relativa  data
di stipulazione; 
    28) mutui per i quali sia previsto un limite massimo  all'importo
della rata definito contrattualmente; 
    29) mutui per i quali il relativo debitore  abbia  effettuato  un
rimborso parziale anticipato attraverso  un  pagamento  avvenuto  con
modalita' diverse dal pagamento effettuato  tramite  disposizione  di
pagamento ordinata su conto corrente aperto  presso  una  filiale  di
UniCredit S.p.A. e la cui data valuta della  distinta  contabile  sia
compresa nel periodo tra il  9  febbraio  2011  (incluso)  ed  il  28
febbraio 2011 (incluso); 
    30) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, e', alla  Data  di  Valutazione,
inferiore ad Euro 5.000 (Euro cinquemila); 
    31) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia alla
data del 28 novembre 2008 (inclusa) aderito, mediante invio  a  mezzo
posta della lettera di adesione ovvero mediante  presentazione  della
lettera di adesione presso una filiale di una banca  appartenente  al
Gruppo Bancario UniCredit, alla proposta di rinegoziazione  formulata
ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio  2008  convertito  con
legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  l'Associazione  Bancaria
Italiana; 
    32) mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
aderito ad almeno uno delle seguenti iniziative commerciali: 
      (i) all'iniziativa commerciale denominata "Insieme 2009"  entro
il 28 febbraio 2011 (incluso); ovvero 
      (ii) ad una iniziativa commerciale di sospensione del pagamento
totale e parziale della rata diversa da "Insieme 2009" entro la  Data
di Valutazione (inclusa); 
    33) mutui in relazione ai quali: 
      i) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari  in  caso
di cointestazione, sia residente in uno dei comuni  identificati  nel
decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009; ovvero 
      ii) l'immobile su cui e' stata concessa la garanzia  ipotecaria
sia ubicato in un comune situato nel territorio di una delle seguenti
provincie, secondo i relativi confini amministrativi: L'Aquila ovvero
Pescara ovvero Teramo; ovvero 
      iii) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in caso
di contestazione, abbia fatto richiesta alla data di  Valutazione  di
sospensione  dei  pagamenti  ai   sensi   dell'art.   9,   comma   1,
dell'ordinanza n. 3906 della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
del 13 novembre 2010; ovvero 
      iv) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in  caso
di cointestazione, sia residente  nei  comuni  di  Scaletta  Zanclea,
Itala e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri Superiore,
Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina,  Molino,  Altolia,
Santa Margherita Marina e Pezzolo; ovvero 
      v) l'immobile su cui e' stata concessa la  garanzia  ipotecaria
sia ubicato in  un  comune  situato  nel  territorio  dei  comuni  di
Scaletta Zanclea, Itala e  Messina  limitatamente  alle  frazioni  di
Giampilieri Superiore, Giampilieri  Marina,  Briga  Superiore,  Briga
Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo; 
    34) mutui in relazione  ai  quali  abbiano  trovato  in  concreto
applicazione i benefici di  cui  all'art.  2  del  decreto  legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n.  2.
e, conseguentemente,  vi  sia  stata  durante  il  2009  ed  il  2010
l'effettiva riduzione dell'importo di una  o  piu'  rate  rispetto  a
quello contrattualmente previsto; 
    35) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia  avuto
accesso all'iniziativa governativa di sospensione  denominata  "Fondo
di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa"; 
    36) mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
aderito all'iniziativa  di  sospensione  denominata  "Piano  Famiglie
ABI"; 
    37) mutui che alla Data di Valutazione rispondono ai criteri  sin
qui esposti stipulati con soggetti con i quali  sia  stato  stipulato
almeno un altro  mutuo  (ipotecario  o  fondiario),  anch'esso  nella
titolarita' di UniCredit S.p.A. ed in essere alla Data di Valutazione
che non risponde alla medesima data ai criteri sin qui esposti ovvero
mutui cointestati che rispondono alla Data di Valutazione ai  criteri
sin qui esposti in relazione ai quali  la  medesima  combinazione  di
cointestatari ovvero  uno  solo  dei  cointestatari  abbia  stipulato
almeno un  altro  mutuo  (ipotecario  o  fondiario)  anch'esso  nella
titolarita' di UniCredit S.p.A. ed in essere alla Data di Valutazione
che non risponde alla medesima data ai criteri sin qui esposti. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"Data  di  Stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli    o    ristrutturazioni    o    frazionamenti    intervenuti
successivamente a tale data. 
  Il  termine  "Euribor"  utilizzato  nei  presenti  criteri  e'   da
intendersi come l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad  1  mese,
e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate)  a  2  mesi,  e/o  euribor
(Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank
Offered Rate) a 6 mesi e/o Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1
anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. 
  Il termine "Data di Valutazione" utilizzato nei presenti criteri e'
da intendersi il 1 marzo 2011 alle ore 00.01 (incluso). 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  UniCredit  BpC  Mortgage   S.r.l.,   senza   ulteriori
formalita'  o  annotazioni,   ai   sensi   del   combinato   disposto
dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a UniCredit S.p.A.  dai
contratti di mutuo - che assistono e garantiscono  il  pagamento  dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi  incluse  le  garanzie  ipotecarie,  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli  accessori  e,  piu'  in
generale, ogni diritto, azione facolta'  o  prerogativa  inerente  ai
suddetti crediti. 
  UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha incaricato  UniCredit  S.p.A.,  ai
sensi della Legge 130,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'  di
soggetto incaricato della riscossione  dei  crediti  ceduti,  proceda
all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu'
in generale, alla gestione di tali crediti.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti ,  successori
o aventi causa, sono legittimati  a  pagare  al  Cedente  ogni  somma
dovuta in relazione  ai  crediti  ceduti  nelle  forme  previste  dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
 
          Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice 
 
 
             in materia di Protezione dei Dati Personali 
 
  La cessione da parte di  UniCredit  S.p.A.,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte  le  ragioni  di
credito vantate nei confronti dei debitori  ceduti  relativamente  ai
mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro  di  ragione  (i   "Crediti   Ceduti"),   ha   comportato
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  "Dati
Personali"). 
  Cio' premesso, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - tenuta a fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed  aventi
causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma
4 del Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali  -  assolve
tale  obbligo  mediante  la  presente  pubblicazione  in   forza   di
autorizzazione dell'Autorita' Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla
medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione  in
blocco  e  cartolarizzazione  dei  crediti  (pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei  Dati  Personali,  UniCredit  BpC  Mortgage
S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di  UniCredit  S.p.A.  e
degli altri  soggetti  di  seguito  individuati  -  informa  di  aver
ricevuto da UniCredit S.p.A., nell'ambito della cessione dei  crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali relativi  agli  Interessati
contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connesse  ai
Crediti Ceduti. 
  UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, in particolare, che  i  Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito  della  normale
attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento  dell'oggetto
sociale di UniCredit BpC Mortgage S.r.l. stessa, e quindi: 
    - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
    - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli  da  parte  della
societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi',  essere  comunicati  -in  ogni
momento- da UniCredit BpC Mortgage  S.r.l.  a  UniCredit  S.p.A.  per
trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori
finalita'  delle  quali  gli  Interessati  siano  stati   debitamente
informati da quest'ultima e  per  le  quali  UniCredit  S.p.A.  abbia
ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. In  ogni  caso,  i  Dati  Personali  non  saranno
oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso UniCredit S.p.A. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono  UniCredit  BpC
Mortgage S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte 1, Verona, Italia
e UniCredit S.p.A., con sede legale in  Via  A.  Specchi,  16,  00186
Roma, Italia, direzione generale in Piazza  Cordusio,  20123  Milano,
Italia, codice fiscale e numero  di  iscrizione  presso  il  registro
delle imprese di Roma 00348170101 e partita IVA n. 00348170101. 
  Responsabili del trattamento  dei  Dati  Personali  sono  UniCredit
S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi, 16,  00186  Roma,  Italia,
direzione generale in Piazza Cordusio, 20123 Milano,  Italia,  codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro  delle  imprese  di
Roma 00348170101 e partita IVA  n.  00348170101  e  UniCredit  Credit
Management Bank S.p.A., con sede legale in Piazzetta Monte 1,  Verona
, codice fiscale e numero di  iscrizione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239. 
  UniCredit  BpC  Mortgage  S.r.l.  informa,  infine,  che  la  legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all'articolo  7  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   Dati
Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il  diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno  dei  propri
dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e
modalita'  del  trattamento,   l'aggiornamento,   la   rettificazione
nonche',  qualora  vi  abbiano  interesse,  l'integrazione  dei  Dati
Personali medesimi. 
  UniCredit BpC Mortgage S.r.l., in nome e per conto proprio  nonche'
di UniCredit  S.p.A.,  e  degli  altri  soggetti  sopra  individuati,
informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati  a
societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti  (ivi  inclusi  sistemi  di
informazione creditizia). In  virtu'  di  tale  comunicazione,  altri
istituti di credito  e  societa'  finanziarie  saranno  in  grado  di
conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti  (ad
es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali nonche'  a  richiedere  qualsiasi  informazione
relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti  ed
alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a:  UniCredit  S.p.A.,
Customer Satisfaction & Claims  Italy,  Via  Del  Lavoro,  42,  40127
Bologna, Tel.:  +39  051.6407285,  Fax:  +39  051.6407229,  indirizzo
e-mail: Privacyart7@unicredit.eu. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 

Unicredit  Bpc  Mortgage   S.R.L.   Presidente   Del   Consiglio   Di
                           Amministrazione 
                           Enrico Gambini 

 
T11AAB3157
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.