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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PAPALINI GIULIANO (C.F. PPLGLN50L20E975G) rappresentato e difeso dagli Avv. ti Rodolfo Tomassoni (C.F. TMSRLF64D20G478E) e Chiara Tomassoni (C.F. TMSCHR80A62G478Q) ed elettivamente domiciliato, in Perugia, Via Baglioni,10, autorizzato alla notificazione ex art. 150 c.p.c. con decreto del Presidente del Tribunale di Perugia del 21.12.2010 cita gli eredi di Mipatrini Giulio Fu Vincenzo, nato a Marsciano il 28 agosto 1890 e deceduto a Perugia il 06 febbraio 1959, collettivamente e impersonalmente, a comparire davanti al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Todi, dinanzi al Giudice Istruttore designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza che sara' tenuta il giorno 30.06.2011, ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procedera' in sua dichiarata contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto del diritto di proprieta' a titolo originario per usucapione da parte del Sig. Papalini Giuliano degli immobili siti in San Biagio della Valle di Marsciano (PG), Via XXVIII Ottobre n. 9 (ora Piazza Dante) censito al NCEU del Comune di Marsciano al foglio 11 Particella 92 piani terreno, primo e secondo, Cat. A/5, Classe 2 vani 5 e dell'immobile sito in San Biagio della Valle di Marsciano (PG), Via XXVIII Ottobre n. 7 censito al NCEU del Comune di Marsciano al foglio 11 Particella 93 sub. 2 piani terreno, primo e secondo, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5. Ordinare, per l'effetto, al competente Conservatore la trascrizione, in favore del Sig. Papalini Giuliano, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprieta' per usucapione di cui al punto 1 ed ogni necessaria annotazione presso i pubblici registri. Condannare i convenuti, solo in caso di loro costituzione, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze legali del giudizio. Perugia, 05.11.10 Avv. Rodolfo Tomassoni Avv. Chiara Tomassoni T11ABA1186