TRIBUNALE DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.119 del 13-10-2011)

 
                      Estratto ricorso Trungadi 
 

  Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data  22.7.2001  (R.G.
1390/2011) il signor Roberto Trungadi adiva il Tribunale di Treviso -
Giudice del lavoro, esponendo di essere in servizio quale  assistente
amministrativo presso l'istituto alberghiero  "Massimo  Alberini"  di
Villorba  con  contratto  tempo   determinato   stipulato   in   data
27.08.2010,  con  scadenza  al  31.08.2011,  quale  personale  A.T.A.
supplente annuale e di aver presentato in data 16.03.2011 domanda  di
aggiornamento della propria posizione nella graduatoria provinciale. 
  Esponeva  il  ricorrente  di  essere   stato   sottoposto   ad   un
procedimento penale presso il Tribunale di Treviso per i reati di cui
agli articoli 612, 594, 595, 635 e 612 bis,  che  si  concludeva  con
sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., depositata in
data 22.03.2011, con la quale l'imputato veniva condannato alla  pena
di anni uno  e  mesi  due  di  reclusione,  con  il  beneficio  della
sospensione condizionale della pena. 
  Per i medesimi fatti il ricorrente veniva sottoposto a procedimento
disciplinare  all'esito  del  quale,  con   provvedimento   in   data
30.05.2011 il Direttore Generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale
per il Veneto decretava al signor Roberto Trungadi  il  licenziamento
con un preavviso di mesi due. 
  Con  raccomandata  r.r.  in  data  24.06.2011  il  signor  Trungadi
proponeva opposizione al suddetto licenziamento. 
  Con provvedimento in  data  21.06.2011  il  Dirigente  dell'Ufficio
Scolastico di Treviso decretava il signor  Trungadi  "decaduto  dalla
graduatoria provinciale definitiva del  profilo  professionale  degli
assistenti amministrativi approvata con il  precedente  provvedimento
prot.  n.  8620/C7  del   29.07.2010   e   successive   modifiche   e
integrazioni, nonche' da  tutte  le  graduatorie  d'Istituto  ove  il
medesimo risulta incluso come assistente amministrativo ...". 
  Il ricorrente  lamentava  l'illegittimita'  del  licenziamento,  in
quanto i fatti oggetto di condanna penale, riguardanti  comportamenti
estranei al servizio, non erano specificamente gravi da giustificarlo
e lamentava quindi  l'esclusione  della  graduatoria  provinciale  in
quanto deliberata sul presupposto di  un  licenziamento  illegittimo,
nonche' sulla base dell'infondato rilievo che lo stesso avrebbe  reso
dichiarazioni  false,  non  riportando  le  condanne  penali  o   gli
eventuali procedimenti penali a  suo  carico  nella  sezione  G.  del
modulo di domanda. 
  In attesa di  far  valere  le  proprie  ragioni  in  un  successivo
giudizio di merito, sussistendo i presupposti di legge sia  sotto  il
profilo del fumus boni iuris che del periculm  in  mora,  concludeva,
pertanto, il ricorrente affinche' "previa  ogni  declaratoria,  anche
incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del ricorso, in via
d'urgenza, in  attesa  delle  decisioni  di  merito  voglia  l'Ill.mo
Giudice del  Lavoro  presso  il  Tribunale  di  Treviso  ordinare  al
Dirigente  dell'Ufficio  XI  -  Ufficio  Scolastico  Territoriale  di
Treviso - di iscrivere il ricorrente  nella  graduatoria  provinciale
definitiva del profilo professionale degli assistenti  amministrativi
(Area B) approvata con provvedimento prot. n. 8620/C7 del 29.07.2010,
aggiornandone la posizione sulla base dei titoli  e  dello  stato  di
servizio del ricorrente. Adottarsi  comunque  con  effetto  immediato
ogni provvedimento idoneo ad  assicurare  gli  effetti  della  futura
sentenza di merito". 
  Con  memoria  difensiva  dimessa  all'udienza  del  17.8.2011,   si
costituiva il  MINISTERO  DELL'ISTRUZIONE  DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
RICERCA,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il   Veneto,   Ufficio
Scolastico  Provinciale  di  Treviso,  rilevando  preliminarmente  la
necessita'  di  integrare  il  contraddittorio  nei   confronti   dei
controinteressati e concludendo per il rigetto del ricorso. 
  Con ordinanza  in  data  17.8.2011,  depositata  il  19.8.2011,  il
Giudice del Lavoro di Treviso -  Dr.  Massimo  Galli,  disponeva  nel
termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta nel
medesimo giorno, "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i controinteressati considerando  tali  i  candidati  utilmente
collocati in graduatoria in grado successivo a  quello  di  eventuale
inserimento del ricorrente ossia dal numero 61 all'ultimo",  fissando
per la prosecuzione del giudizio e la  costituzione  degli  eventuali
controinteressati l'udienza del 15 novembre 2011 ore 16.00. 
  Rilevato che l'integrazione del contraddittorio avrebbe  comportato
la necessita' di eseguire oltre 180 notifiche, con istanza depositata
in data 24.8.2011 il ricorrente chiedeva al Presidente del  Tribunale
di Treviso l'autorizzazione alla notificazione per pubblici  proclami
ai sensi dell'art. 150 c.p.c., atteso l'alto numero dei destinatari e
la difficolta' di reperirne la residenza. 
  Con provvedimento in data 30.8.2011, reso in calce all'istanza,  il
Presidente autorizzava la notificazione per pubblici proclami. 

                       avv. Alessandro Romoli 

 
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