Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto ricorso Trungadi Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.7.2001 (R.G. 1390/2011) il signor Roberto Trungadi adiva il Tribunale di Treviso - Giudice del lavoro, esponendo di essere in servizio quale assistente amministrativo presso l'istituto alberghiero "Massimo Alberini" di Villorba con contratto tempo determinato stipulato in data 27.08.2010, con scadenza al 31.08.2011, quale personale A.T.A. supplente annuale e di aver presentato in data 16.03.2011 domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria provinciale. Esponeva il ricorrente di essere stato sottoposto ad un procedimento penale presso il Tribunale di Treviso per i reati di cui agli articoli 612, 594, 595, 635 e 612 bis, che si concludeva con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., depositata in data 22.03.2011, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per i medesimi fatti il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del quale, con provvedimento in data 30.05.2011 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto decretava al signor Roberto Trungadi il licenziamento con un preavviso di mesi due. Con raccomandata r.r. in data 24.06.2011 il signor Trungadi proponeva opposizione al suddetto licenziamento. Con provvedimento in data 21.06.2011 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Treviso decretava il signor Trungadi "decaduto dalla graduatoria provinciale definitiva del profilo professionale degli assistenti amministrativi approvata con il precedente provvedimento prot. n. 8620/C7 del 29.07.2010 e successive modifiche e integrazioni, nonche' da tutte le graduatorie d'Istituto ove il medesimo risulta incluso come assistente amministrativo ...". Il ricorrente lamentava l'illegittimita' del licenziamento, in quanto i fatti oggetto di condanna penale, riguardanti comportamenti estranei al servizio, non erano specificamente gravi da giustificarlo e lamentava quindi l'esclusione della graduatoria provinciale in quanto deliberata sul presupposto di un licenziamento illegittimo, nonche' sulla base dell'infondato rilievo che lo stesso avrebbe reso dichiarazioni false, non riportando le condanne penali o gli eventuali procedimenti penali a suo carico nella sezione G. del modulo di domanda. In attesa di far valere le proprie ragioni in un successivo giudizio di merito, sussistendo i presupposti di legge sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculm in mora, concludeva, pertanto, il ricorrente affinche' "previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del ricorso, in via d'urgenza, in attesa delle decisioni di merito voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Treviso ordinare al Dirigente dell'Ufficio XI - Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso - di iscrivere il ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva del profilo professionale degli assistenti amministrativi (Area B) approvata con provvedimento prot. n. 8620/C7 del 29.07.2010, aggiornandone la posizione sulla base dei titoli e dello stato di servizio del ricorrente. Adottarsi comunque con effetto immediato ogni provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della futura sentenza di merito". Con memoria difensiva dimessa all'udienza del 17.8.2011, si costituiva il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, rilevando preliminarmente la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e concludendo per il rigetto del ricorso. Con ordinanza in data 17.8.2011, depositata il 19.8.2011, il Giudice del Lavoro di Treviso - Dr. Massimo Galli, disponeva nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta nel medesimo giorno, "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati considerando tali i candidati utilmente collocati in graduatoria in grado successivo a quello di eventuale inserimento del ricorrente ossia dal numero 61 all'ultimo", fissando per la prosecuzione del giudizio e la costituzione degli eventuali controinteressati l'udienza del 15 novembre 2011 ore 16.00. Rilevato che l'integrazione del contraddittorio avrebbe comportato la necessita' di eseguire oltre 180 notifiche, con istanza depositata in data 24.8.2011 il ricorrente chiedeva al Presidente del Tribunale di Treviso l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., atteso l'alto numero dei destinatari e la difficolta' di reperirne la residenza. Con provvedimento in data 30.8.2011, reso in calce all'istanza, il Presidente autorizzava la notificazione per pubblici proclami. avv. Alessandro Romoli T11ABA14146