Tar Lazio Roma
Sez. III Bis

(GU Parte Seconda n.8 del 22-1-2011)

 
          NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorso n 5023/07. 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n.1/2011 si provvede alla notifica per
pubblici proclami del ricorso sotto forma di  sunto.  Il  ricorso  e'
stato proposto da Costantini Maria Grazia e altri (l'elenco  completo
dei ricorrenti e' consultabile presso il sito internet del Tar-Lazio,
digitando il n.10660/2010 nella  maschera  di  ricerca  dei  ricorsi)
difesi dall'Avv. Irma Bombardini, con domicilio  in  Roma  Via  Appia
Nuova  n.59  presso  Avv.  Irma  Bombardini   contro   il   Ministero
dell'Economia e Finanze per  l'annullamento,  previa  sospensiva  del
decreto 22 ottobre 2010 n.83725, pubblicato sul sito  intranet  dello
stesso Ministero in data 26.10.2010 con il quale e' stata  approvata,
in via definitiva, la graduatoria dei vincitori  della  procedura  di
selezione prevista dal bando di concorso di cui al  D.M.  n.7/2006/55
del 12.10.2006  con  il  quale  e'  stata  indetta  la  procedura  di
selezione nazionale  per  il  passaggio  tra  le  aree  professionali
finalizzata alla copertura di n.407 posti nella  posizione  economica
C1 dell'area C, riservata al personale interno gia' inquadrato  nelle
posizioni economiche B1, B2, B3 e B3  super,  nonche'  di  ogni  atto
anteriore, concomitante, successivo o  comunque  connesso  e  lesivo.
Nonche' l'annullamento, ove  necessario,  del  D.M.  n.7/2006/55  del
12.10.2006, con il quale e' stata indetta la procedura  di  selezione
nazionale per il passaggio tra le aree professionali finalizzata alla
copertura di n.407 posti nella posizione economica  C1  dell'area  C,
riservata  al  personale  interno  gia'  inquadrato  nelle  posizioni
economiche B1, B2, B3 e B3 super, nonche'  di  ogni  atto  anteriore,
concomitante, successivo o comunque connesso e lesivo, poiche'  viene
data priorita'  nell'inquadramento  al  personale  appartenente  alla
posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla  data  di
scadenza del bando, dunque B3, in palese contrasto  con  l'art.7  del
Bando, rubricato Esito dei corsi, dove viene  espressamente  disposta
la formazione di una graduatoria finale sommando i punteggi  ottenuti
dai singoli candidati nelle prove d'esame con quelli risultanti dalla
valutazione dei titoli. I ricorrenti, molti dei quali in possesso del
diploma  di  laurea,  agiscono  per   ottenere   l'applicazione   del
richiamato art.7 affinche' siano rispettati  i  principi  piu'  volte
enunciati dalla Corte Costituzionale in forza dei quali la  selezione
assume un significato solo se si fonda su criteri di merito, al  fine
di evitare che la stessa diventi  solo  applicazione  del  meccanismo
della precedenza assoluta che consente un mero,  quanto  illegittimo,
scivolamento automatico verso posizioni superiori, cosi' evitando  di
premiare  e  inquadrare  nella  richiamata  posizione  superiore   il
restante personale, benche' piu' meritevole  e  che  nelle  prove  di
esame e  nella  procedura  concorsuale  aveva  riposto  un  legittimo
affidamento.  Controinteressati,  cui  si   notifica   per   pubblici
proclami, sono i n. 407 dipendenti indicati nell'allegato B di cui al
Decreto 22.10.2010 n. 83725 e dunque dichiarati vincitori. Motivi  di
diritto: illegittimita' per violazione degli  artt.3,  51,  97  e  98
della   Costituzione,   e   dell'art.36    del    D.L.vo    165/2001,
irragionevolezza, contraddittorieta', eccesso di potere e  violazione
di legge; manifesta ingiustizia e disparita' di  trattamento,  errata
applicazione  di  norme,  con  particolare  riferimento  alle  ultime
tornate contrattuali (CCNL 2006/2009) e alle  pronunce  dello  stesso
TAR come di altri, in forza delle quali la  suddivisione  all'interno
delle aree ha solo valenza economica. Nel ricorso i ricorrenti  hanno
chiesto al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti
impugnati e specificati in epigrafe e, per l'effetto,  dichiarare  il
diritto dei ricorrenti di essere inseriti tra i vincitori e/o tra gli
idonei in base alla posizione gia' assunta nella graduatoria  di  cui
all'allegato "A" del Decreto 22.10.2010; in via gradata: annullare in
parte qua il Decreto del Capo Dipartimento del  22.10.2010  e  dunque
annullare la graduatoria di cui all'allegato B del decreto  stesso  e
di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e consequenziali,
anche degli  eventuali  inquadramenti;  per  l'effetto,  accertare  e
dichiarare pienamente valida la graduatoria di cui all'allegato A del
decreto 22.10.2010 e, pertanto, dichiarare il diritto dei  ricorrenti
ad essere inseriti tra i vincitori e/o tra gli idonei giusta corretta
applicazione  della  numerazione  gia'  contenuta  nella  graduatoria
stessa;  ordinare  all'amministrazione   resistente   di   non   dare
esecuzione  alla  graduatoria  di  cui  all'allegato  B  del  decreto
22.10.2010; in subordine, l'emissione di ogni misura cautelare  e  di
merito ritenuta necessaria. Roma, 20/01/2011 

                        Avv. Irma Bombardini 

 
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