TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA - SEZIONE PRIMA TER

(GU Parte Seconda n.71 del 23-6-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ricorso n. 03103/2010 Reg. Ric. per  Perri  Francesco,  da  Lamezia
Terme (cod. Fisc.  PRR  FNC  84D10  M208T),  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Giuseppina Marchese, da  Lamezia  Terme,  ed  elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo  n.  271,  presso  lo  studio
dell'Avv. Giacomo Gigliotti, 
 
                               Contro 
 
  il MINISTERO DELL'INTERNO, la COMMISSIONE ESAMINATRICE nonche'  nei
confronti di MANI CLAUDIA e SAU GIAN NICOLA, quali controinteressati,
per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento: 
    -del decreto n. 333-B/12  E.2.08  del  03.12.2009  del  Direttore
Centrale per le risorse umane - Ufficio III attivita' concorsuali per
il personale che espleta funzioni di  polizia  -  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza, notificato l'11.12. 2009, con cui  il  ricorrente
e' stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di  n.  907  allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23.08.2004  n.  226,  ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale,
in servizio o in congedo, indetto con D.M.  21.11.2008  e  pubblicato
nella G.U. della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed
esami" n. 93 del 28.11.2008; 
    -del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  dell'11.12.2009   di
approvazione  della  graduatoria  di  merito  e   dichiarazione   dei
vincitori, limitatamente al  mancato  inserimento  nella  stessa  del
ricorrente; 
    -di ogni altro  atto  connesso,  presupposto  e/o  conseguente  a
quelli impugnati. 
  Con il provvedimento impugnato il Perri veniva escluso dal concorso
"per  non  aver  prodotto  la  copia  conforme  dell'estratto   della
documentazione di servizio,  cosi'  come  previsto  dall'articolo  8,
comma nono del bando". 
  I  motivi  del  ricorso  sono:Eccesso  di  Potere  -  Carenza   dei
presupposti - Violazione di legge. 
  Il ricorrente deduce: di avere prodotto copia  dell'estratto  della
documentazione di servizio, sebbene  non  nel  termine  previsto  dal
bando di concorso e neanche in quello di proroga concessogli; che non
vi e' tardivita' nella produzione, non essendo i  termini  perentori;
che se tardivita' vi e', la stessa non  e'  imputabile  a  colpa  del
Perri poiche' il suddetto estratto e' stato  rilasciato  dal  RUD  di
Cerveteri, non all'atto del congedo, come per legge, bensi'  soltanto
il 30.10.2009, quindi successivamente al termine indicato  dal  bando
ed al termine di proroga concesso; che l'estratto  occorreva  per  la
valutazione dei titoli di  servizio  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio; che se il  Perri  non  fosse  stato  escluso  e  si  fosse
proceduto alla valutazione dei suoi titoli egli avrebbe conseguito un
punteggio di 7,350  e  sarebbe  quindi  rientrato  nella  graduatoria
finale di merito dei vincitori. 
  Il Perri chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In
via cautelare e preliminare, sospendere l'esecuzione degli  impugnati
provvedimenti; 2) Nel merito, accogliere il presente ricorso  e,  per
l'effetto,  annullare  il   provvedimento   n.   333-B/12E.2.08   del
03.12.2009, notificato l'11.12.09,con il quale il ricorrente e' stato
escluso dal concorso,attribuire al ricorrente medesimo  il  punteggio
complessivo da questi conseguito, ovvero  ordinare  alla  Commissione
Esaminatrice di valutare i titoli del Perri e attribuire il  suddetto
punteggio, e quindi modificare la graduatoria finale di merito e  dei
vincitori,  inserendovi  il  ricorrente,  e  comunque  emettere  ogni
conseguenziale statuizione di legge". 
  Il TAR del Lazio, sede in Roma, Sezione Prima Ter, con ordinanza n.
2119/2010, depositata il 14.05.2010, accoglieva la domanda  cautelare
e, dopo la  discussione  del  merito,  con  ordinanza  n.  04779/2011
depositata il 27.05.2011  ha  affermato  che  <  <  devono  ritenersi
contraddittori necessari i candidati idonei il cui nominativo  figura
nella   graduatoria   definitiva   approvata    con    determinazione
direttoriale dell'11.12.2009,N.333-B/12  E.2.08  >  >  ed  ha  quindi
ordinato   al   ricorrente   di   provvedere   all'integrazione   del
contraddittorio  processuale  nei  confronti  degli  stessi  mediante
notifica per pubblici proclami, fissando per l'ulteriore e definitiva
trattazione del contenzioso l'udienza pubblica del 24 novembre 2011. 

                            Richiedente: 
                      avv. Giuseppina Marchese 

 
T11ABA9309
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