Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Ricorso n. 03103/2010 Reg. Ric. per Perri Francesco, da Lamezia Terme (cod. Fisc. PRR FNC 84D10 M208T), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Marchese, da Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Gigliotti, Contro il MINISTERO DELL'INTERNO, la COMMISSIONE ESAMINATRICE nonche' nei confronti di MANI CLAUDIA e SAU GIAN NICOLA, quali controinteressati, per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento: -del decreto n. 333-B/12 E.2.08 del 03.12.2009 del Direttore Centrale per le risorse umane - Ufficio III attivita' concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato l'11.12. 2009, con cui il ricorrente e' stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23.08.2004 n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto con D.M. 21.11.2008 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 93 del 28.11.2008; -del decreto del Ministero dell'Interno dell'11.12.2009 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, limitatamente al mancato inserimento nella stessa del ricorrente; -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati. Con il provvedimento impugnato il Perri veniva escluso dal concorso "per non aver prodotto la copia conforme dell'estratto della documentazione di servizio, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma nono del bando". I motivi del ricorso sono:Eccesso di Potere - Carenza dei presupposti - Violazione di legge. Il ricorrente deduce: di avere prodotto copia dell'estratto della documentazione di servizio, sebbene non nel termine previsto dal bando di concorso e neanche in quello di proroga concessogli; che non vi e' tardivita' nella produzione, non essendo i termini perentori; che se tardivita' vi e', la stessa non e' imputabile a colpa del Perri poiche' il suddetto estratto e' stato rilasciato dal RUD di Cerveteri, non all'atto del congedo, come per legge, bensi' soltanto il 30.10.2009, quindi successivamente al termine indicato dal bando ed al termine di proroga concesso; che l'estratto occorreva per la valutazione dei titoli di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio; che se il Perri non fosse stato escluso e si fosse proceduto alla valutazione dei suoi titoli egli avrebbe conseguito un punteggio di 7,350 e sarebbe quindi rientrato nella graduatoria finale di merito dei vincitori. Il Perri chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In via cautelare e preliminare, sospendere l'esecuzione degli impugnati provvedimenti; 2) Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento n. 333-B/12E.2.08 del 03.12.2009, notificato l'11.12.09,con il quale il ricorrente e' stato escluso dal concorso,attribuire al ricorrente medesimo il punteggio complessivo da questi conseguito, ovvero ordinare alla Commissione Esaminatrice di valutare i titoli del Perri e attribuire il suddetto punteggio, e quindi modificare la graduatoria finale di merito e dei vincitori, inserendovi il ricorrente, e comunque emettere ogni conseguenziale statuizione di legge". Il TAR del Lazio, sede in Roma, Sezione Prima Ter, con ordinanza n. 2119/2010, depositata il 14.05.2010, accoglieva la domanda cautelare e, dopo la discussione del merito, con ordinanza n. 04779/2011 depositata il 27.05.2011 ha affermato che < < devono ritenersi contraddittori necessari i candidati idonei il cui nominativo figura nella graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale dell'11.12.2009,N.333-B/12 E.2.08 > > ed ha quindi ordinato al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti degli stessi mediante notifica per pubblici proclami, fissando per l'ulteriore e definitiva trattazione del contenzioso l'udienza pubblica del 24 novembre 2011. Richiedente: avv. Giuseppina Marchese T11ABA9309