TAR LAZIO - ROMA
SEZ. I - TER

(GU Parte Seconda n.74 del 30-6-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 4850/2011  il  Tar  Lazio-Roma,  sez.  I-TER,  nel
ricorso  R.G.  n.   2007/2010,   ha   disposto   l'integrazione   del
contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, atteso  che
devono  ritenersi  contraddittori  necessari  i  candidati   il   cui
nominativo  figura  nella  graduatoria  finale  degli  aspiranti   al
concorso pubblico per il  reclutamento  di  n.907  posti  di  allievi
agenti della Polizia di Stato, poi elevati a  n.1078,  approvata  con
decreto dell'11.12.2009, n. 333-B/12 E.2.08. Putrone Marco,  con  gli
Avv.ti Pietro Paolo De Blasio, Gianluca De Blasio, Giuseppe Balzano e
Salvatore Pesce, ha proposto il nominato ricorso contro il  Ministero
dell'Interno e il Capo della Polizia per l'impugnazione dei  seguenti
provvedimenti: decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse  Umane  Ufficio
III, Attivita' Concorsuali per il Personale che espleta  Funzioni  di
Polizia  n.  333-B/12  E.2.208  in  data   03.12.2009;   decreto   di
approvazione della graduatoria di merito n. 333-B/12 E.2.08  in  data
11.12.2009 del  Ministero  dell'Interno;  ogni  altro  atto  comunque
connesso, presupposto e conseguente. Il ricorrente ha  lamentato:  1)
eccesso di potere e violazione di  legge,  violazione  del  combinato
disposto dell'art. 16 commi 1 e 2  Legge  23  agosto  2004,  n.  226,
dell'art.2 n. 4  decreto  n.333-B/12E.2.08  in  data  21.11.2008  del
Ministero  dell'Interno  e  dell'art.  4  n.5  del  decreto  in  data
28.11.2007 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 2) eccesso
di potere e violazione di legge, travisamento ed erronea  valutazione
dei fatti per  carenza  di  istruttoria,  ingiustizia  manifesta;  3)
eccesso di potere e violazione  di  legge,  carenza  di  interesse  e
manifesta ingiustizia. 
  Il ricorrente ha chiesto al Tar, in via cautelare:  la  sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e la  reintegrazione  del
ricorrente nella graduatoria relativa al concorso  per  agente  nelle
Forze di Polizia nell'ordine relativo al punteggio ottenuto  in  base
agli esami ed ai titoli; nel merito: l'accoglimento del  ricorso  con
l'annullamento degli atti impugnati. 
 
    Vicenza-Roma, 13.06.2011 

avv. Pietro Paolo De Blasio avv. Gianluca  De  Blasio  avv.  Giuseppe
                    Balzano avv. Salvatore Pesce 

 
T11ABA9791
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