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Autorizzazione alla custodia, conservazione e utilizzo di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. prot. 85434 del 10.11.2011 IL DIRETTORE DELL'U.O.C [omissis] Vista la documentata istanza presentata in data 07/07/2011, prot. N° 54533 dalla ditta DIPHARMA FRANCIS SRL con sede legale ed insediamento produttivo in Baranzate (MI), via Bissone 5 codice fiscale e P.IVA n° 09971080156, e per essa dal sig. Ballabio Massimo nato a Milano il 30/04/1955 e residente in Caronno Pertusella (VA), via Monte Bianco 15, in qualita' di Datore di Lavoro della stessa azienda, con la quale chiede l'autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di 1000 Kg. di solfato di metile; [omissis] AUTORIZZA la ditta DIPHARMA FRANCIS SRL e per essa il sig. Ballabio Massimo a conservare, custodire ed utilizzare presso l'insediamento produttivo ubicato in Baranzate (MI), vai Bissone 5 un quantitativo massimo di 1000 Kg. di gas tossico Solfato di Metile, con formula chimica (CH3)2SO4 per produzione di intermedi e principi attivi ad uso farmaceutico. [omissis] Prescrizioni: 1. Aggiornare le procedure di gestione gas tossici in particolare relativamente all'accesso al deposito; 2. Non dovra' essere alterato lo stato dei locali adibiti a deposito ed utilizzo del tossico e risultanti dalle piante planimetriche prodotte, essi dovranno soddisfare in ogni momento alle condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione; 3. Dovranno essere tenuti costantemente in piena efficienza gli apparecchi personali di protezione delle vie respiratorie e l'occorrente per il pronto soccorso; 4. Le operazioni relative all'impiego del gas tossico dovranno essere eseguite da persone debitamente abilitate ai sensi del R.D. 9.1.27 n. 147 e successive integrazioni e modifiche; 5. Dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza gli apparecchi di rivelazione di concentrazioni pericolose di tossico; 6. Tutte le operazioni relative alla movimentazione del tossico in premessa citato dovranno essere registrate sul registro di carico e scarico, preventivamente vistato dall'autorita' di P.S.; 7. E' fatto obbligo di esporre sul luogo di deposito e utilizzo del tossico, gli opportuni cartelli segnalatori di pericolo, nonche' il regolamento interno e le norme di pronto soccorso specifico; 8. Dovranno essere sempre ottimali le condizioni igienico-sanitarie generali e particolari; 9. Ogni qualsiasi variazione alle condizioni denunciate in richiesta dovra' essere tempestivamente comunicata; 10. Sono fatte salve le disposizioni e le relative autorizzazioni in materia di prevenzione, sicurezza e igiene vigenti, da rilasciarsi dagli Enti preposti; 11. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio; [omissis] Parabiago, 10.11.2011 Il direttore U.O.C. prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dott. ssa Marina Della Foglia T11ADA17871