Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Determinazione n. 4053 del 26/09/2011 Costruzione ed esercizio metanodotto Palaia - Collesalvetti DN 1200 48 DP 75 bar Determinazione urgente indennita' asservimento ed occupazione temporanea e decreto impositivo servitu' ed ordinanza occupazione temporanea ditta catastale Castellani IL DIRIGENTE Visti: - il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i. (omissis); - il D.Lgs. n. 302 del 27/06/2002 (omissis); - la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 (omissis); - la Legge Regionale n. 39 del 24/02/2005 e s.m.i. (omissis); - la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 e s.m.i. (omissis); - il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (omissis); Vista la richiesta del 20/04/2010, (omissis), presentata ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 ed ai sensi della L.R. n. 39/2005, dalla societa' SNAM RETE GAS S.P.A., (omissis), per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto "Palaia - Collesalvetti DN 1200 (48") 75 bar" per il tratto che interessa i Comuni di Palaia, Pontedera, Capannoli, Ponsacco, Lari, Crespina e Fauglia della provincia di Pisa; Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5929 del 27/12/2010, con la quale sono state disposte: - l'approvazione (omissis) del progetto definitivo presentato dalla societa' SNAM RETE GAS S.P.A. per la costruzione e l'esercizio del metanodotto Palaia - Collesalvetti DN 1200 (48") 75 bar nei Comuni di Palaia, Pontedera, Capannoli, Ponsacco, Lari, Crespina e Fauglia; - l'autorizzazione alla societa' SNAM RETE GAS S.P.A. alla costruzione e l'esercizio del metanodotto Palaia - Collesalvetti DN 1200 (48") 75 bar (omissis) in conformita' al progetto approvato, alle prescrizioni indicate dagli enti preposti (omissis); - l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione dell'urgenza, della pubblica utilita' e dell'indifferibilita' dell'opera da realizzare; Vista altresi' la Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 09/05/2011, con la quale e' stata disposta la rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 5929 del 27/12/2010, (omissis) nella parte relativa alla competenza concernente le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Considerato (omissis); Vista l'istanza del 11/05/2011 (omissis) con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.P.A., (omissis) ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorita' Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennita' provvisorie, per i terreni posti nei Comuni di Palaia, Pontedera, Ponsacco, Lari, Crespina e Fauglia: - ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione di una servitu' di metanodotto (omissis); - ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, (omissis); Verificato, (omissis); Considerato (omissis); Dato atto (omissis); Vista la lettera (omissis); Vista la Determina (omissis); Vista la nota del 16.09.2011 inviata dalla Snam Rete Gas S.p.A. all'Amministrazione Provinciale, con la quale viene segnalato che, con riferimento alla ditta catastale Castellani Piergiorgio e Castellani Cecilia, nel Piano Particellare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2957 del 05.07.2011 e' stata erroneamente indicata la residenza della Sig.ra Castellani Cecilia ed e' stata altresi' indicata superficie errata da occupare temporaneamente sulla particella 56 del foglio 14 del Comune di Crespina; Rilevata (omissis); Accertata la propria competenza (omissis); DETERMINA 1) di disporre, in considerazione della nota del 16.09.2011 inviata da Snam Rete Gas S.p.A. all'Amministrazione provinciale, la parziale rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 2957 del 05.07.2011, tenuto conto delle erronee indicazioni contenute nel Piano Particellare (Comune di Crespina) con riferimento alla ditta catastale n. 15; 2) di confermare in ogni altra parte la Determinazione Dirigenziale n. 2857 del 05.07.2011; 3) pertanto in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2011 e per le motivazioni indicate in premessa, l'indennita' provvisoria di asservimento e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, l'indennita' provvisoria di occupazione temporanea spettante ai soggetti proprietari Castellani Piergiorgio e Castellani Cecilia (ditta catastale n. 15) interessati dalla realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto "Palaia - Collesalvetti DN 1200 (48") 75 bar", nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da Snam Rete Gas S.p.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A"; DECRETA 1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., soggetto beneficiario, l'asservimento dei terreni (omissis) di proprieta' dei Sig.ri Castellani Piergiorgio e Castellani Cecilia; 2. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., per un periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, l'occupazione temporanea, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, (omissis) di proprieta' dei soggetti di sopra indicati; 3. di dare atto che la servitu' di metanodotto (omissis) prevede a carico dei fondi interessati quanto segue: - lo scavo e l'interramento (omissis) di una tubazione trasportante idrocarburi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi (omissis); - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere (omissis) a distanza inferiore di m. 20 (venti) dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - la facolta' di SNAM RETE GAS S.P.A. di occupare (omissis) l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti (omissis); - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto (omissis); - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - che i danni prodotti (omissis) durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione; 4. di dare altresi' atto che: - SNAM RETE GAS S.P.A. provvedera' (omissis) alla notificazione (omissis) del presente decreto alle ditte proprietarie(omissis); - gli incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. procederanno ad eseguire il presente decreto (omissis) con la redazione del verbale (omissis), compilando lo stato di consistenza (omissis); - SNAM RETE GAS S.P.A. dara' atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale (omissis); - SNAM RETE GAS S.P.A. procedera' (omissis) alla trascrizione del presente decreto (omissis); - (omissis); - (omissis); 5. di dare atto che: - (omissis); - (omissis); - l'indennita' provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea e' determinata in via d'urgenza (omissis); - (omissis); 6. di dare atto che, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato puo' comunicare all'Amministrazione Provinciale, (omissis) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennita' di asservimento e di occupazione temporanea proposte (omissis); ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'Autorita' Espropriante imporra' alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, (omissis); se invece il proprietario non condivide l'indennita' di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato, puo' chiedere la nomina dei tecnici (omissis) e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla Commissione Provinciale Espropri; per quanto attiene invece all'indennita' di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorita' espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennita' provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.; 7. Di dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana (omissis); puo' essere altresi' proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimita', entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. Ditta e beni da asservire ed occupare temporaneamente: Comune di Crespina: Castellani Cecilia Castellani Piergiorgio Mappali 197-193-174-138-116-323-322-321-285-283-282 fg. 11 Mappali 53-54-55-56-63-67-330 fg. 14 Il dirigente Alberto Mariannelli T11ADC14162