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Errata corrige
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Avviso al pubblico La Societa' Italgen SpA - con sede in Via Camozzi 124 a Bergamo, cod. fisc. 09438800154, pubblica il decreto del Ministero dello sviluppo Economico n. 55/01/2010 del 17 marzo 2010 e l'estratto della pronuncia di compatibilita' ambientale n. 795 del 11 dicembre 2003 e n. 585 del 15 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente con i quali e' stata autorizzata la realizzazione, nel territorio del Comune di Villa di Serio (BG), di una centrale termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, nonche' delle relative opere connesse. Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilita' ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali; VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilita' ambientale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 6, comma 9 che riconosce questa Amministrazione quale autorita' espropriante; VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali e' stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a) con il quale viene precisata la definizione di "messa in esercizio" di un impianto di produzione di energia elettrica; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i recante norme in materia ambientale; VISTA il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 36, comma 3, lettera d), con cui e' stato disposto il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali ogni cinque anni, fatti salvi quegli impianti che si trovano in una delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 59/2005, ovvero siano registrati EMAS o certificati ISO, in tal caso infatti il rinnovo interviene rispettivamente ogni 8 e 6 anni; VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative; VISTA la sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui e' stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione unica ovvero e' stata riconosciuta la possibilita' per i gestori di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale anche dopo l'Autorizzazione unica di competenza di questo Ministero, purche' prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva; VISTA l'istanza che in data 29 aprile 2002 la Italgen S.p.A. ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, nel territorio del Comune di Villa di Serio (BG), di una centrale termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante dalla conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad olio combustibile, nonche' delle relative opere connesse; CONSIDERATO che il procedimento e' stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 8 maggio 2002, che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi e' stata indetta per il giorno 4 giugno 2002 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, e' stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate il 6 giugno 2002; CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione della Conferenza di Servizi, visto il ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio svolto ai sensi della L. n. 55/2002, i lavori della Conferenza di Servizi sono di fatto rimasti sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mentre l'istruttoria era rimasta ovviamente in corso, anche per quanto concerneva gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle altre Amministrazioni interessate; CONSIDERATO il decreto di compatibilita' ambientale n. DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre 2003 in cui si esprime parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni, alla realizzazione della centrale elettrica da ubicare nel Comune di Villa di Serio (BG) e delle relative opere connesse; CONSIDERATO che, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere connesse, ovvero un metanodotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti, tra il mese di novembre 2003 e il mese di febbraio 2004 e' stata espletata la procedura prevista dalla legge n. 2359/1865, conclusasi con la presentazione di osservazioni da parte di soggetti interessati; CONSIDERATE le risultanze della successiva riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 16 luglio 2004, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta il 22 luglio 2004, del relativo resoconto verbale e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso; CONSIDERATA, in particolare, tra le succitate risultanze della riunione della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2004, la posizione della Regione Lombardia che, cosi' come formalizzato nella D.G.R. VII/18169 del 14/07/2004, espresse da una parte un parere complessivamente favorevole alla realizzazione degli interventi sulla centrale e per l'elettrodotto e dall'altra richiese la definizione di soluzioni progettuali alternative per il metanodotto, fatta salva la necessaria preventiva approvazione delle citate soluzioni alternative da parte della stessa Giunta regionale lombarda; CONSIDERATO che, viste le obiezioni sollevate da alcuni degli Enti locali interessati dal metanodotto e, in particolare, la riserva posta dalla Regione Lombardia, e' stata avviata una fase di concertazione a livello locale al fine di giungere ad una soluzione progettuale per il metanodotto che potesse al meglio recepire e soddisfare le esigenze dei Comuni territorialmente interessati; VISTA la nota del 16 maggio 2006 n. GAB/2006/4139/B03 con cui il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato il decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio 2006 concernete l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'impianto in questione; CONSIDERATO che il tracciato del metanodotto originariamente presentato dalla Italgen S.p.A. e valutato positivamente in termini di compatibilita' ambientale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' stato modificato con la definizione di una variante al tracciato originario e che, al fine di acquisire nel procedimento condotto da questo Ministero la variante concordata al tracciato del metanodotto, e' stata convocata per il giorno 22 gennaio 2007 una riunione della Conferenza di Servizi; CONSIDERATE le risultanze della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 22 gennaio 2007, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta il 5 febbraio 2007, del relativo resoconto verbale e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso; CONSIDERATO che la variante al tracciato del metanodotto, frutto della concertazione con gli Enti locali, e' stata sottoposta in data 26 luglio 2007 alla Valutazione d'Impatto Ambientale; CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento concernente la valutazione della compatibilita' ambientale sulla variante, questo Dicastero ha provveduto in data 10 settembre 2007 con nota n. 0014975 a ricomprendere tale progetto di variante nel procedimento autorizzativo, dandone adeguata comunicazione a tutti gli Enti coinvolti; CONSIDERATO che con nota del 18 ottobre 2007 la Italgen S.p.A. ha comunicato di aver assolto al pagamento del contributo dello 0,5 per mille ex lege n. 239/04; CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2008, a seguito della rimessione ad opera di questo Dicastero degli atti concernenti l'A.I.A. dell'impianto in questione, ha deliberato la conferma del sopra citato decreto A.I.A. della centrale di Villa di Serio, rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla norma transitoria dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 59/05, articolo abrogato dal D.Lgs n. 4/2008; VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8402 del 12 novembre 2008 con cui, tra l'altro, si delibera di assentire, ai sensi della legge n. 55/02, all'intesa per la realizzazione del progetto, in relazione al sopravvenuto superamento della pregiudiziale precedentemente posta dalla stessa Giunta regionale lombarda; CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC- 2009-0000585 del 15/06/2009 con cui si esprime parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni, in merito alla compatibilita' ambientale del progetto di variante del tracciato del metanodotto in questione; parte integrante del medesimo decreto V.I.A. risultano i seguenti pareri, trasmessi contestualmente allo stesso decreto: parere favorevole con prescrizioni n. 173 del 04/12/2008 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale; parere favorevole con prescrizioni DG/PAAC/1522 del 30/01/2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali; parere favorevole della Regione Lombardia espresso con DGR n. 8402 del 12/11/2008; CONSIDERATO che, in base a quanto consolidato dalle due procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, il progetto oggetto del presente procedimento prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante dalla conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad olio combustibile nonche' la realizzazione di un metanodotto di circa 40 Km che andra' ad interessare il territorio di 22 Comuni, l'adeguamento dell'elettrodotto esistente e la realizzazione di una connessione in cavo della lunghezza di circa 250 m tra la sottostazione presente in centrale e la sottostazione di Villa di Serio; CONSIDERATO, in particolare, che il metanodotto nel suo complesso, cosi' come risultante dalle due procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, interessa il territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di Casaletto di Sopra (CR), del Comune di Fontanella (BG), del Comune di Antegnate (BG), del Comune di Covo (BG), del Comune di Cortenuova (BG), del Comune di Cividate al Piano (BG), del Comune di Palosco (BG), del Comune di Martinengo (BG), del Comune di Mornico al Serio (BG), del Comune di Calcinate (BG), del Comune di Bolgare (BG), del Comune di Chiuduno (BG), del Comune di Gorlago (BG), del Comune di Costa di Mezzate (BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del Comune di Torre de' Roveri (BG), del Comune di Scanzorosciate (BG), del Comune di Bagnatica (BG), del Comune di Brusaporto (BG), del Comune di Pedrengo (BG), del Comune di Seriate (BG) e del Comune di Villa di Serio (BG); CONSIDERATO che, alla luce del positivo decreto di compatibilita' ambientale in merito alla variante al metanodotto nonche' della favorevole determinazione regionale recante anche l'intesa ai sensi della L. n. 55/2002, questa Amministrazione in data 28 agosto 2009 ha avviato il procedimento, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327/2001, relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' per pubblica utilita' sulle aree interessate dalla variante al metanodotto; VISTA la nota n. GdB/Ib271009 del 27/10/2009 con cui la Italgen S.p.A. ha comunicato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 57-bis del DPR n. 327/2001, di optare per l'applicazione del citato DPR n. 327/2001 alle fasi procedimentali non ancora concluse del procedimento espropriativo in corso relativo al tracciato di metanodotto non oggetto di variante; CONSIDERATO che la fase procedimentale relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' si e' conclusa alla fine del mese di ottobre 2009 con la presentazione di osservazioni da parte di soggetti interessati; CONSIDERATO che, al fine di concludere la procedura di autorizzazione di competenza di questo Ministero, in data 14 dicembre 2009 si e' proceduto alla convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 21 dicembre 2009; CONSIDERATO che, in allegato alla succitata lettera di convocazione, e' stato inviato l'elenco delle osservazioni pervenute ai fini dell'apposizione del vincolo sulla variante nonche' l'elenco delle osservazioni pervenute nel 2004 sul precedente tracciato di metanodotto e sull'elettrodotto, con l'indicazione della loro attualita', visto che, a fronte dell'attuazione della variante, parte di esse potevano considerarsi superate; CONSIDERATO che, sempre nella menzionata lettera di convocazione, e' stato ricostruito l'intero iter procedimentale condotto da questo Dicastero nonche' sono stati elencati, al fine di dare evidenza di quanto risultava agli atti del procedimento, i pareri trasmessi dalle Amministrazioni interessate per l'espressione del parere di competenza; CONSIDERATO che nessuna delle Amministrazioni destinatarie della succitata nota ha sollevato obiezioni in merito al contenuto della medesima lettera di convocazione; CONSIDERATE le risultanze della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi il 21 dicembre 2009, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta 14 gennaio 2010, del relativo resoconto verbale consolidato e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso; CONSIDERATO che nel corso della riunione conclusiva del 21 dicembre 2009 la Conferenza di Servizi, dopo aver superato le sopra citate osservazioni attraverso l'approfondimento delle macro-tematiche comuni alle medesime osservazioni, ha assentito per l'apposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 52-quater del DPR n. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere connesse della centrale in questione; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DPR n. 327/2001, le succitate aree saranno sottoposte al suddetto vincolo solo al rilascio della presente autorizzazione unica; CONSIDERATA la nota n. 1630 del 3 febbraio 2010 con cui il Comune di Scanzorosciate, individuato dallo stesso Ministero dell'Interno come autorita' competente, si e' espresso in merito alla compatibilita' territoriale del metanodotto per la tratta interessata dall'azienda Polynt ovvero ha precisato che il metanodotto, anche in considerazione della distanza intercorrente tra il medesimo metanodotto, l'azienda Polynt e la connessa area di danno, non e' oggetto di compatibilita' territoriale in quanto non aggrava ne' il rischio, ne' le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti che dovessero riguardare l'insediamento Polynt; CONSIDERATO che con la sopra indicata nota n. 1630 del 3 febbraio 2010 del Comune di Scanzorosciate e' stata superata la condizione pregiudiziale posta da questo Ministero nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi circa la certificazione della compatibilita' territoriale del metanodotto per la tratta potenzialmente interessata dallo stabilimento Polynt, soggetto alla cosiddetta normativa Seveso, tenuto anche conto del fatto che il Ministero dell'Interno non ha sollevato obiezioni sulla menzionata nota del Comune di Scanzorosciate trasmessa da questo Dicastero il 12 febbraio 2010; VISTA la nota del 04/03/2010 con cui la Italgen S.p.A., nel confermare la posizione assunta da questa Amministrazione nell'ambito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, precisa che l'opzione esercitata in data 27 ottobre 2009 ai sensi dell'art. 57-bis del D.P.R 327/2001 e' da riferirsi al procedimento espropriativo relativo alle aree interessate da tutte le opere connesse alla centrale termoelettrica, oggetto del piano particolareggiato depositato nel gennaio e febbraio 2004; CONSIDERATA la posizione favorevole del Comune di Villa di Serio, adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009; CONSIDERATA la posizione favorevole della Provincia di Bergamo, adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009; VISTA la deliberazione n. 8402 del 12 novembre 2008 con cui la Giunta della Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi della legge n. 55/2002, l'intesa regionale favorevole all'iniziativa oggetto del presente provvedimento; CONSIDERATI i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni rispettivamente competenti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, adeguatamente riportati nella determinazione conclusiva del procedimento; CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 15 marzo 2010, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli unanimemente espresse in tale sede, visto il positivo giudizio di compatibilita' ambientale e acquisita l'intesa della Regione Lombardia, e' adottata la determinazione favorevole; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata; CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004; CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione e' da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilita'", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente; CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati riferiti alla fase di realizzazione dell'opera, non potendosi ricomprendere nel predetto titolo abilitativo anche quelle ulteriori fasi di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata; RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione; D E C R E T A Art. 1. La Italgen S.p.A., con sede in Bergamo, via G. Camozzi, 124, cod. fisc. 09438800154, e' autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Villa di Serio (BG), di una centrale termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt, risultante dalla conversione in ciclo combinato della centrale preesistente ad olio combustibile, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti. In particolare, per quanto attiene la connessione elettrica, e' prevista la realizzazione di un tratto di elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di circa 250 metri ed alla tensione di 132kV tra la centrale e la sottostazione Enel Distribuzione di Villa di Serio nonche' un intervento di modifica, presso la sottostazione Terna di Gorlago, dell'elettrodotto esistente Villa di Serio-Gorlago-Rezzato a 132 kV. Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, verra' realizzata una condotta interrata di diametro DN 500 (20''), progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione massima di esercizio di circa 75 bar e di lunghezza complessiva pari a circa 40 km, tale da consentire la connessione alla rete nazionale dei gasdotti. Il metanodotto nel suo complesso, cosi' come risultante dalle due procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, interessa il territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di Casaletto di Sopra (CR), del Comune di Fontanella (BG), del Comune di Antegnate (BG), del Comune di Covo (BG), del Comune di Cortenuova (BG), del Comune di Cividate al Piano (BG), del Comune di Palosco (BG), del Comune di Martinengo (BG), del Comune di Mornico al Serio (BG), del Comune di Calcinate (BG), del Comune di Bolgare (BG), del Comune di Chiuduno (BG), del Comune di Gorlago (BG), del Comune di Costa di Mezzate (BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del Comune di Torre de' Roveri (BG), del Comune di Scanzorosciate (BG), del Comune di Bagnatica (BG), del Comune di Brusaporto (BG), del Comune di Pedrengo (BG), del Comune di Seriate (BG) e del Comune di Villa di Serio (BG). Art. 2. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290. L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori. La societa' deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori nonche' della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e al Ministero della Salute, all'ISPRA, alla Terna S.p.A nonche' alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Provincia di Cremona, al Comune di Villa di Serio e a tutti i sopra elencati Comuni interessati dalle opere connesse approvate, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 4, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovra' avvenire in conformita' al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nel suo complesso, dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi nonche' dalle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento. Qualora la societa' Italgen S.p.A. intenda apportare varianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, dovra' presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilita' a V.I.A.. Art. 3. La Italgen S.p.A. e', altresi', autorizzata a promuovere, ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisionali, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere connesse di cui al precedente art. 1 che, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilita'. L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu', deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato DPR n. 327/2001. Art. 4. La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonche' a provvedere ai conseguenti controlli. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate delle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui compete la rispettiva verifica di ottemperanza. Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la societa' Italgen S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonche' al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Provincia di Cremona, al Comune di Villa di Serio e a tutti i sopra elencati Comuni interessati dalle opere connesse approvate un rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'opera nonche' lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale. Relativamente alle fasi di esercizio la societa' Italgen S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 5. Art. 5. La presente autorizzazione e', altresi', subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio 2006 (disponibile sul sito www.minambiente.it) inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, a cui e' subordinato l'esercizio dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Nelle more del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 16 maggio 2006, in analogia ai decreti autorizzativi gia' rilasciati da questa Amministrazione, si pone che entro sei mesi dalla data di messa in esercizio di cui all'art. 2 del presente provvedimento deve essere effettuata la comunicazione di messa a regime, cosi' come previsto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (ex-art. 8, comma 2 del DPR 203/88). Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della societa' autorizzata. Roma, 17 marzo 2010 IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Rosaria Romano) ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/01/2010) Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e contenute nel decreto n. DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre 2003 citato nelle premesse: Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera - Le emissioni devono essere congrue con la piu' avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati - riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri - i seguenti valori: - ossidi di azoto (espressi come NO2 ) 30 mg/Nm3 - monossido di carbonio 40 mg/Nm3 - L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle autorita' competenti la rilevazione periodica delle emissioni; la misura delle emissioni di NOx, CO ed O2 deve essere effettuata in continuo. - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 12.07.1990, nel Decreto 21.12.1995 (G.U. n. 5/1996) e successive modifiche; il sistema di monitoraggio delle emissioni dovra' inoltre rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia. - Resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 203/1988, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione. - Il proponente, con una relazione annuale alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Bergamo, dovra' documentare l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta. - Il proponente, prima dell'avvio della centrale, dovra' concordare con la Regione Lombardia e con la Provincia di Bergamo un protocollo che preveda le modalita' di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze. Limitazioni all'uso di combustibile In nessun caso e' da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile, per l'alimentazione della centrale termoelettrica, che non sia gas naturale. Monitoraggio della qualita' dell'aria - Il controllo della qualita' dell'aria dovra' essere effettuato tramite stazioni di monitoraggio e campagne di campionamento, a carico del proponente, le cui modalita', caratteristiche tecniche e gestionali, e i cui tempi di attuazione dovranno essere definiti sulla base delle prescrizioni che saranno emanate dall'ARPA e dalla Regione Lombardia, responsabile della rete, cui deve essere affidata la gestione sulla base di convenzione da stipularsi tra le parti. Sicurezza e rischi incidentali - Si evidenzia la necessita' che in fase di predisposizione del previsto Piano di Emergenza Interno il proponente provveda a prendere in considerazione tra gli eventi incidentali di riferimento, onde assicurare la necessaria flessibilita' al Piano, anche scenari incidentali meno probabili rispetto a quelli indicati nello studio, ma piu' cautelativi in termini di gravita' delle conseguenze, quali quelli associati a rilasci significativi dalle tubazioni di gas naturale e, previa verifica supportata da valutazioni analitiche dell'estensione delle aree di impatto, alla dispersione dei fumi tossici di combustione e decomposizione derivanti dagli eventi incidentali originati dal trasformatore elevatore. Smantellamento dei manufatti ed apparecchiature non piu' utilizzati - Nel corso dei lavori di realizzazione della centrale dovranno essere demoliti i serbatoi dell'olio combustibile. L'area precedentemente occupata dovra' essere destinata, una volta terminati i lavori di realizzazione della centrale, a ripristino a verde secondo il progetto proposto. Inserimento ambientale - Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovra' portare una attenzione sistematica alla qualita' architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonche' della qualita' anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto, nonche', nei periodi notturni, un contenimento al minimo possibile, nel rispetto delle varie esigenze operative, delle emissioni luminose, in particolare con schermature che ne eliminino le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno territoriale. - Per quanto riguarda il tracciato del metanodotto il proponente dovra' realizzare l'attraversamento del tratto a maggior pregio vegetazionale, circa 400 m, del Monte del Roccolo nel Comune di Villa di Serio, mediante la realizzazione di un minitunnel, con l'obiettivo di salvaguardare la vegetazione presente in tale area. Inquinamento acustico - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le "attivita' temporanee", durante la costruzione della centrale il proponente dovra' effettuare misure di rumore ambientale in prossimita' dei recettori piu' sensibili al fine di verificare da parte delle autorita' locali la necessita' di ulteriori interventi mitigativi mediante la realizzazione mirata di sistemi fonoassorbenti. Dovra' altresi' essere evitata, salvo particolari operazioni che richiedono continuita' di azione, qualsiasi lavorazione rumorosa durante il periodo notturno. - Il proponente dovra' effettuare, al termine della costruzione e con l'impianto alla massima potenza di esercizio, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante, anche in relazione alla eventuale classificazione del territorio che i Comuni limitrofi potranno aver effettuato, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni piu' vicine. Le campagne dovranno essere effettuate con le modalita' ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente e nel Decreto Ministeriale del 14 novembre 1997. - Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovra' porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. - Le macchine che verranno impiegate in cantiere dovranno comunque rispettare le norme nel frattempo intervenute di attuazione della direttiva 2000/14/CE. Piano di dismissione del nuovo impianto a ciclo combinato - Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente dovra' presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e alla Regione Lombardia un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresi' essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovra' essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attivita'. Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della aree adiacenti - Contestualmente all'avvio dei lavori di realizzazione della centrale, il proponente dovra' avviare la realizzazione del progetto complessivo di opere di mitigazione e compensazione ambientale, riportato nel documento "Approfondimenti allo Studio di impatto ambientale" del gennaio 2003. - Tali opere interessano un'area di intervento di circa 40500 m2 localizzati tra la Roggia Borgogna ed il Fiume Serio nel tratto adiacente alla centrale a cui si aggiunge una porzione interna alla centrale di circa 2080 m2 che interessa le aree perimetrali della centrale ed aree interne a funzione ornamentale. - Tale prescrizione e' sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. - Dovranno essere ottemperate altresi', ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, riportate integralmente nelle premesse del decreto n. DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre 2003. - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DSA-DEC- 2009-0000585 del 15 giugno 2009 citato nelle premesse: Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS 1. Il progetto dovra' adeguarsi a quando prescritto nel DM del 17/04/2008 del Min. Sviluppo Economico "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 kg/m3". In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori: 2. Con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni: - dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati; - il 1° attraversamento del Fiume Cherio (in Comune di Calcinate e Bolgare) dovra' essere realizzato con scavo a cielo aperto come da progetto; il metanodotto (e il relativo PIDI n. 6), tra le progressive km 21,390 e 22,300 circa, dovra' essere posizionato in affiancamento all'esistente metanodotto, al fine di limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume; - il 2° attraversamento del Fiume Cherio, in Comune di Bolgare (progressiva km 27,5 circa), dove l'alveo di magra risulta molto piu' confinato rispetto al precedente con difese spondali costituite da massi ciclopici naturali, dovra' essere realizzato con la tecnologia di microtunnel, previe le suddette indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio; al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra la progressiva km 30 e 31, il 1° attraversamento della Roggia Borgogna e l'attraversamento del limitrofo canale, dovranno essere realizzati con la tecnologia di microtunnel, previe le suddette indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio; - in sede di progetto esecutivo, dovra' essere verificato che le modalita' operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua, (formazione di possibili fontanazzi, sifonamenti ecc); - in sede di progettazione esecutiva dovranno essere valutati i rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per limitarli e verificata l'opportunita' di immettere tutti i dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta, nel percorso in subalveo; - maggiorare le coperture di linea delle tubazioni nelle aree fluviali a garanzia da eventuali fenomeni di erosione; qualora siano presenti briglie a valle in vicinanza della condotta, la condotta stessa dovra' essere interrata ad una quota inferiore a quella dell'alveo alla base di dette briglie; - le modalita' di attraversamento dei canali di bonifica dovranno essere definite e concordate con i Consorzi di Bonifica competenti. 3. Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio nelle seguenti aree: - lungo il tratto di percorrenza della Collina di Comonte nel Comune di Seriate (progressiva km 35,6 circa), dove il tracciato interferisce con l'area delimitata in riferimento alla Carta di fattibilita' per le Azioni di Piano (redatta, preliminarmente alla elaborazione della Variante Generale del Piano Regolatore, ai sensi della L.R.41/97), come area di classificata in classe 3V ossia come "area pericolosa dal punto di vista dell'instabilita' dei versanti" e caratterizzata da "fattibilita' con consistenti limitazioni", al fine di validare l'ipotesi progettuale prospettata dal Proponente negli approfondimenti forniti nel Settembre 2008; - nella parte terminale del tracciato della variante, nei pressi della localita' Celinate del Comune di Scanzorosciate (progressiva km 39,4 circa), dove il metanodotto percorre, in parallelo a via Sporla (Strada Provinciale n.70), un tratto ai margini di "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio valanghivo", i cui interventi sono regolamentati dall'art.43 punto1 delle NT del PTCP, al fine di verificare eventuali interferenze dell'opera con la suddetta area. 4. in sede di progettazione esecutiva dovranno essere predisposte apposite tavole progettuali contenenti i particolari costruttivi per l'attraversamento di strade provinciali o ex strade statali in corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato, che esplichino in modo chiaro e comprensibile le modalita' di superamento delle depressioni naturali, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza attuali e future, previo nulla osta preventivo delle autorita' competenti. 5. Dovra' essere presentata all'ARPA Lombardia una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantita' dei reflui provenienti dalla pulizia della condotta assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi; dovra' essere definita la modalita' per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta, che dovranno essere svolte sotto il controllo delle autorita' pubbliche competenti. 6. Dovra' essere definita la modalita' ed il luogo di prelievo e smaltimento dell'acqua che sara' utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di collaudo; le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Lombardia. 7. Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Regione, ARPA, Provincia, Autorita' di Bacino, Consorzi di Bonifica competenti ed ai Comuni interessati. 8. Il progetto esecutivo dell'opera dovra' essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e coordinato con la Regione Lombardia. Il PMA dovra' individuare anche tutte le criticita' ambientali, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione dell'impatto e riguardera' le seguenti componenti ambientali: Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Paesaggio e Aria e Rumore solo per la fase di cantiere. 9. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia: - delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere; - della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilita' sia locale che di collegamento; - del clima acustico; - dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere; - del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalita' riportate nel DLgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel piu' breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuita' ecologica con le aree limitrofe. Durante i lavori: 10. per gli attraversamenti fluviali, dovranno essere adottare le seguenti prescrizioni: - i lavori dovranno essere effettuati in periodo di magra e comunque si dovra' consentire il regolare deflusso delle acque anche tramite deviazioni provvisorie da realizzarsi in modo da evitare il danneggiamento dell'ambiente ripario e fluviale e da assoggettarsi a successivo ripristino ambientale a regola d'arte; - i lavori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna piscicola dell'erpetofauna e dei micromammiferi; dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per evitare danni alla fauna ittica mediante: - il rispetto delle "Prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio ittico" approvate con D.G.P. di Bergamo n. 456 del 20.05.1999, cui devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in fregio o nell'alveo di corpi idrici; la programmazione della graduale messa in asciutta della porzione di alveo ove si svolgeranno il lavori (mediate la costruzione di savanelle) e il successivo ripristino del decorso delle acque, effettuando il recupero della fauna ittica ogni qualvolta si asciugano dei tratti di alveo; - in fase di realizzazione delle perforazione in sub alveo e della messa in opera della condotta dovra' essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento; - negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si dovra' limitare l'ampiezza della fascia di lavoro a quella strettamente legata alle esigenze di cantiere ed effettuare le lavorazioni in periodo di magra e comunque non dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque; - negli attraversamenti fluviali con scavo a cielo aperto si dovranno effettuare i lavori al di fuori del periodo riproduttivo della fauna piscicola, avicola, dell'erpetofauna e dei micromammiferi; - preservare gli esemplari arborei e ricostituire le ripisilve, con fini di qualificazione ambientale, lungo tutti gli attraversamenti fluviali sia maggiori che minori; - utilizzare materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie prodotte durante la saldatura della condotta non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere. 11. I prelievi di acqua previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino. 12. Le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla circolazione nella viabilita', dovranno essere concordate con congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilita' complessiva del livello di servizio della rete viaria circostante. 13. Come prospettato dal Proponente, in Comune di Albano Sant'Alessandro, tra le progressive km 36 e 37 circa, la condotta dovra' essere posizionata all'interno delle fasce di asservimento stradale sul lato ovest della superstrada SP Seriate-Nembro, per la lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m) al superamento del vincolo imposto dalla presenza della cabina Enel nel lato est della strada, all'interno della fascia di asservimento. 14. Nell'area archeologica nel Comune di Bolgare (progressiva km 24 circa), dovra' essere comunicato per tempo alla Soprintendenza competente la data di inizio dei lavori di scavo al fine di permettere eventuali sopraluoghi e garantire il controllo degli scavi. In riferimento ai ripristini 15. per gli attraversamenti fluviali, si dovra': ripristinare la configurazione planimetrica ed altimetrica dell'alveo, secondo le caratteristiche geometriche precedenti la realizzazione dell'opera, senza modificare le attuali sezioni di deflusso e le relative aree di pertinenza fluviale; ripristinare le opere di protezione spondale e trasversale gia' esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella situazione ante operam e comunque in continuita' tipologica e funzionale con quelle gia' realizzate; le nuove opere di difesa idraulica, previa approvazione delle competenti Autorita', dovranno essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi fluvio-torrentizie utilizzando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale; 16. Prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere presentato e sottoposto all'approvazione dei Comuni preposti ai fini autorizzativi, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto dovra' contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto. 17. Le operazioni di ripristino vegetazionale, eseguite da tecnici specializzati, dovranno essere realizzate immediatamente dopo l'interramento della condotta e nei periodi piu' idonei all'attecchimento della vegetazione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori. Inoltre nell'esecuzione degli interventi dovranno essere adottati i seguenti criteri: - per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone si dovra' far ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale di propagazione autoctono certificato; qualora tale condizione non fosse attuabile nel territorio regionale, dovra' essere predisposta un'idonea struttura vivaistica con certificazione di utilizzo di materiale da propagazione locale; - dovranno essere predisposti capitolati di appalto nei quali saranno indicate tutte le azioni, riferite sia alla costruzione che all'esercizio, riportate nel SIA; nelle aree di pertinenza degli impianti di linea dovranno essere previsti interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso la piantumazione di essenze arbustive autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente; inoltre, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante; - nei tratti in cui il nuovo metanodotto e' in affiancamento ad altra condotta, i ripristini vegetazionali e le cure colturali dovranno essere estese alle fasce interessate dai suddetti metanodotti, nelle situazioni in cui gli interventi di ripristino gia' realizzati non risultino soddisfacenti. 18. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle. 19. Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori. 20. Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, e si dovra' assicurare idonea copertura. in riferimento alle emissioni ed alla salute pubblica 21. Il proponente dovra' assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonche' di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimita' dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosita', localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale. 22. Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico atteso, al fine di verificare la correttezza delle stime effettuate ed il rispetto dei limiti di legge la Societa' proponente dovra' concordare con l'ARPA Lombardia un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. 23. Durante le fasi di cantiere in prossimita' di centri abitati o di recettori sensibili, dovranno essere realizzate barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure necessarie, secondo le modalita' che saranno concordate con l'ARPA Lombardia, al fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli automezzi e delle polveri. 24. Per consentire una verifica della fase di collaudo, il proponente, al momento del primo collaudo, dovra' effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovra' essere sottoposto all'ARPA Lombardia. 25. Considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLgs 3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni all'Amministrazione Provinciale di Bergamo. Altre disposizioni 26. I manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entita' a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilita' per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con idonee barriere di protezione. 27. Considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, puo' interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualita' delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovra' informare l'ARPA Lombardia delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio. 28. In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovra' essere rispettato quanto previsto dal DLgs 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare: - visto l'allegato IX del citato Decreto Legislativo in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attivita' delle apparecchiature indicate, dovra' essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovra' contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle le norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonche' alle procedure di emergenza; - dovra' essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DLgs 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorita' competenti; - la relazione preliminare dovra' essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa; dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovra' essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate; - dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione; - dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovra' essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti. 29. Per quanto attiene la gestione delle eventuali eccedenze delle terre e rocce da scavo, si ritiene che l'esclusione dal regime dei rifiuti comporti la tracciabilita' degli scavi e delle loro destinazioni; pertanto in conformita' con l'art. 186 del DLgs n. 152/2006 e successive modificazioni, il proponente avra' cura di comunicare alla Regione Lombardia, la collocazione degli stoccaggi temporanei del materiale (la cui durata non puo' eccedere i sei mesi, salvo proroga) e dove il materiale sara' collocato definitivamente onde permettere gli eventuali controlli, previsti dal citato art. 18, in collaborazione con l'ARPA. Si prende atto che gli scavi vengono eseguiti in siti non interessati da contaminazioni pregresse e che l'attivita' di scavo non introduce contaminazioni ulteriori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 242 del gia' citato DLgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 30. In fase di progetto esecutivo il Proponente dovra' fornire dati sulla composizione chimica media (con la deviazione standard) del gas naturale utilizzato anche, specificatamente, per le sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti. Durante la fase di esercizio il proponente dovra' fare un monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti. I dati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 31. Cinque anni prima della dismissione del metanodotto, il proponente dovra' sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di dismissione del metanodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. 32. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali Sia effettuata in fase preliminare all'elaborazione del progetto esecutivo, lungo l'intero tracciato, con personale specializzato nel settore archeologico e sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, sia la ricognizione archeologica di superficie sia i sondaggi archeologici, nei luoghi ove sono state gia' evidenziate presenze a seguito delle indagini territoriali, archivistiche e toponomastiche, di fotointerpretazione aerea e a seguito della ricognizione di superficie ancora da effettuare; sia programmata la sorveglianza archeologica, da condursi da parte di personale specializzato nel settore, che operi sotto la direzione della stessa Soprintendenza, nel corso di tutti gli interventi di escavazione, anche di minima entita'. I controlli suddetti dovranno essere estesi con le stesse modalita' anche alla viabilita' di servizio. Si prescrive inoltre che: Siano limitate le dimensioni delle zone limitrofe al tracciato del metanodotto, adibite al cantiere di lavoro, denominate aree di passaggio nella "Relazione tecnica illustrativa"; - in corrispondenza dell'attraversamento dei corsi d'acqua siano ripristinate o restituite - nel caso fossero scomparse - le condizioni di naturalita'; l'attraversamento del torrente Cherio sia effettuato in affiancamento al vecchio tracciato che tagliava il corso d'acqua quasi in perpendicolare limitando in tal modo l'area di interferenza; - per quanto riguarda il tracciato del metanodotto in corrispondenza della collina di Comonte in comune di Seriate si chiede di verificare sotto l'aspetto geologico la possibilita' di realizzare un attraversamento in tunnel che eviti le zone che gia', come segnalato, hanno presentato criticita'. 33. Prescrizioni della Regione Lombardia - il metanodotto dovra' essere posizionato, per quanto tecnicamente possibile e cosi' come previsto nel progetto depositato nei tratti in affiancamento alle infrastrutture viarie, all'interno delle fasce di rispetto stradale della viabilita' esistente e in progetto, evitando di interessare superfici con destinazione urbanistica diversa; - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinche' venga attuata la protezione dei tratti di condutture che interesseranno le future viabilita' sia Provinciali che Comunali, previste dagli strumenti urbanistici; dovranno essere approfondite le modalita' realizzative degli attraversamenti in corrispondenza delle intersezioni con la rete viaria provinciale e delle ex strade statali; a tal proposito, in caso di attraversamento di strade con alto indice di TGM (ex SS 671, SS 42, SP 89, SP 87, SP 91), il Proponente dovra' ricorrere alla tecrealizzativa mediante l'utilizzo dello spingitubo, previo nulla osta preventivo della competente Unita' Operativa Settore Gestione Viabilita' e Protezione Civile della Provincia di Bergamo; - l'eventuale attraversamento di strade provinciali o ex strade statali in corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato, necessitera' di apposita predisposizione di' tavole progettuali contenenti i particolari costruttivi che esplichino in modo chiaro e comprensibile, le modalita' di superamento delle depressioni naturali, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza attuali e future, previo nulla osta preventivo dell'Ufficio Attivita' e Progetti Speciali-Ponti della Provincia di Bergamo; relativamente alla fase di cantierizzazione: - dovra' essere il depositato un dettagliato cronoprogramma della fase di cantierizzazione dell'opera, concordato con i titolari delle attivita' economiche insediate nonche' con l'Amministrazione Comunale, in modo da consentire alle aziende potenzialmente interferite un'adeguata organizzazione dell'attivita' di impresa; - per lo stoccaggio dei tubi dovranno essere utilizzate di aree prive di vegetazione arborea e arbustiva; - per l'accesso alla pista di lavoro dovra' essere utilizzata, per quanto possibile, la viabilita' esistente; f) relativamente agli attraversamenti del Fiume Cherio: - il primo attraversamento (in Comune di Calcinate e Bolgare) dovra' essere realizzato in sub alveo come da progetto, ad una profondita' sufficiente ad evitare in qualsiasi modo e condizione il flusso regolare e costante delle acque; il metanodotto (e relativo PIDI n. 6) tra i km 21,390 e 22,300 circa dovra' essere posizionato in affiancamento all'esistente metanodotto, cio' consentirebbe, al contempo, di limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume; - il secondo attraversamento (in Comune di Bolgare) dovra' essere realizzato con la tecnologia dello spingitubo o perforazione controllata; la distanza minima della perforazione dalle sponde del Cherio dovra' essere di almeno 5 metri e la profondita' sufficiente ad evitare interferenze con il regolare deflusso delle acque; - tutti gli attraversamenti del Fiume Cherio, e delle rogge, dovranno essere effettuati in modo che non si vengano a modificare le naturali condizioni dell'alveo e delle sponde, e dovranno comunque ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle competenti Autorita' idrauliche (AIPO e Consorzio di Bonifica); in particolare ai fini delle verifiche idrauliche il Proponete dovra' tenere in considerazione anche le risultanze dello studio geologico-idraulico del Comune di Bolgare (d.c.c. n. 58 del 30/11/2004) ; - dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per evitare danni alla fauna ittica mediante: - il rispetto delle "Prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio ittico" approvate con d.g.p. di Bergamo n. 456 del 20.05.19 devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in fregio o nell'alveo di corpi idrici, - la programmazione della graduale messa in asciutta della porzione di alveo ove si svolgeranno il lavori (mediate la costruzione di savanelle) e il successivo ripristino del decorso delle acque, effettuando il recupero della fauna ittica ogni qualvolta si asciugano dei tratti di alveo, l'assoluto divieto di versamento nel fiume di acque reflue (di lavorazione, sondaggi) e di altre sostanze potenzialmente pericolose per l'ittiofauna (calcestruzzo, additivi chimici), - il ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni primarie dell'alveo e delle sponde; g) al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra la progressiva km 30 e 31, contestualmente all'attraversamento del canale, anche la limitrofa roggia dovra' essere attraversata in "trivellazione"; h) ricostituzione della morfologia e della fertilita' originaria del terreno utilizzando in fase di reinterro della condotta dapprima il terreno con elevata percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato; i) ripristino delle opere di miglioramento fondiario, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; j) ricostituzione della copertura vegetale naturale e seminaturale presente contestualmente alla realizzazione dell'opera; a tal riguardo, le cure colturali dovranno essere eseguite fino a quando le piante non saranno autosufficienti; k) i dispositivi di sicurezza andranno posizionati nel rispetto delle distanze minime previste dalle norme di riferimento (d.m. 24/11/84 e smi), suggerendo distanze anche inferiori nei tratti interessati da aree urbanizzate e comunque abitate e nei punti piu' critici, quali ad esempio eventuali tratti caratterizzati da movimenti di frana e/o instabilita' dei suoli e tratti in cui si possono associare maggiore rischi legati alla possibilita' di incidenti stradali che possono creare problemi o interferenze in relazione alla posizione e giacitura nel sottosuolo del metanodotto; l) in Comune di Bolgare: - il tracciato non dovra' interferire e inficiare nel loro utilizzo gli spazi di parcheggio previsti nel realizzando P.I.P. 3 a ridosso della SP 87; - il metanodotto non dovra' pregiudicare la realizzazione della strada Paloscana e del II° lotto della SP 91; - le aree verdi attraversate dal metanodotto nel comparto PIP 3, a confine e di "cuscinetto" con il Comune di Telgate, a fine lavori dovranno essere piantumate con essenze autoctone in ragione di 1 pianta ogni 25 mq, con altezza minima di 2,5 m; - in Comune di Costa di Mezzate, il metanodotto dovra' passare a sud della nuova SP 91, al solo fine di evitare interferenze con il realizzando impianto di distribuzione del carburante; in tale tratto, di lunghezza paria a circa 150 m, il gasdotto dovra' essere posizionato nella fascia di rispetto stradale e non costituire pregiudizio ai parcheggi degli edifici prospicienti; - in Comune di Seriate, al fine di validare l'ipotesi progettuale relativa all'attraversamento della collina di Comonte, previo consolidamento del versante interessato dal progetto, la documentazione geologica dovra' essere corredata da quanto previsto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14/09/2005; eventuali alternative progettuali che si rendesse necessario esplorare in seguito ai suddetti approfondimenti dovranno essere documentate e corredate da appropriati studi specialistici; - in Comune di Albano Sant'Alessandro, tra il progressivo chilometrico 36 e 37, la condotta andra' posizionata all'interno delle fasce di asservimento stradale sul Iato ovest della superstrada SP Seriate-Nembro per la lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m) al superamento del vincolo imposto dalla presenza della cabina Enel; - in Comune di Chiuduno, il metanodotto non dovra' limitare la capacita' edificatoria e le destinazioni d'uso previste dal Piano Attuativo approvato; - alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 10 e 11 provvedera' la Regione Lombardia con le Autorita' di Bacino competenti. I Comuni competenti di concerto con la Regione provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 16 e 17. L'ARPA Lombardia provvedera' alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 5, 6, 22, 23 e 24. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera' alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n 3, 30 e 31. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvedera' alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 32. Alla verifica di ottemperanza di tutte le altre restanti prescrizioni provvedera' la Regione Lombardia. - Prescrizioni formulate dal Ministero della Salute in occasione della riunione della conferenza di servizi del 16 luglio 2004: 1) Rispettare i limiti di 100 mg/Nm3 di NOx per la caldaia ausiliaria; 2) Misurare, per i primi due anni di esercizio, i valori di emissione degli idrocarburi incombusti; - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno e contenuta nella nota n. 0000200 del 08/01/2010: Osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo con nota del 07/04/2003 n. 2126/15: "Per quanto concerne il parere di conformita' anticendio per le attivita' soggette al controllo di questo Comando ai sensi del DPR n. 37/98 (cat. 63-1-2-6-17-64-91-95 del DM 16/2/82), al fine di poter procedere all'approvazione del progetto e' necessario che, da parte della Societa', sia presentata ed illustrata una idonea documentazione tecnica e grafica particolareggiata, redatta secondo le caratteristiche e le modalita' dettate dal D.M.I. 04/05/98". A valle del rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del DPR 37/98 e del D.M. Interno 04/05/98 la Italgen S.p.A. dovra' presentare: - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo il progetto antincendi particolareggiato della centrale termoelettrica e delle opere connesse, in particolare del metanodotto; - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona il progetto antincendi particolareggiato del metanodotto; L'ottenimento del parere antincendi dei suddetti Comandi deve essere preliminare alla realizzazione delle opere. Dopo il completamento dei lavori e prima dell'entrata in esercizio la Italgen S.p.A. dovra' richiedere il Certificato Prevenzione Incendi. Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni - Direzione generale Pianificazione e Gestione dello Spettro RadioElettrico e contenute nella nota del 28/10/2009 n 007638: La Societa' deve depositare la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi e di eventuali interferenze con le linee della rete pubblica di comunicazione e, successivamente, deve trasmettere la comunicazione di fine lavori a questa Direzione generale, per poter programmare, con i funzionari preposti dell'Ispettorato Territoriale Lombardia, la prevista verifica tecnica per ogni singolo intervento. Prescrizioni formulate dal Comando 1^Regione Aerea - Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico e contenute nelle note n. TR1-UCTL/1/2286/G15-5 del 20/06/2002 e n. TR1-UCTL/1/925/G15-5 del 25/03/2004 : Nella realizzazione delle opere di cui trattasi dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella Circolare S.M.D. n. 146/394/4422 del 09/08/2000 "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota". Prescrizioni formulate dall'Autorita' di Bacino del Fiume Po e contenute nella nota n. 691/PU del 4/02/2003, con rifermento alle richieste gia' formulate nella nota del 9/07/2002 n. 3317/PU: Per quanto attiene alla realizzazione dell'elettrodotto e del metanodotto si rammenta che gli attraversamenti interferenti con il reticolo idrografico dovranno essere progettati conformemente a quanto previsto dalla Direttiva per la valutazione della compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11 maggio 1999. Prescrizioni formulate dalla Comunita' Montana Valle Seriana Z.o.12 e contenute nella nota n. 115 AN del 9 gennaio 2007: Per quanto concerne gli interventi in questione e per quanto attiene al territorio di Villa di Serio, nel progetto definitivo, successivamente trasmesso a questa Comunita' Montana, dovranno essere contenuti: - planimetria catastale in scala 1:10.000 con evidenziati i mappali interessati dall'intervento unitamente al perimetro del vincolo idrogeologico - relazione agronomico-forestale in cui si descriva il bosco interessato dall'intervento e si specifichi su base cartografica il perimetro e l'entita' della superficie boscata ai sensi della l.r. 27/2004 che viene interessata dai lavori. Al fine di poter procedere alla quantificazione di eventuali interventi di riequilibrio idrogeologico ai sensi della d.g.r. 8/675 del 21.09.2005 come modificata dalla d.g.r. n. 8/3002 del 27.07.2006, si precisa che nella relazione di cui sopra, dovranno essere evidenziate tutte le eventuali opere che comportino mutamenti temporanei e/o definitivi della destinazione d'uso del bosco: dovra' essere dichiarata e dimostrata su base cartografica la superficie boscata ai sensi della l.r. 27/2004 interessata dalle opere ed eventualmente, in caso di trasformazioni temporanee, le durate delle stesse (in mesi o frazioni di mese). Prescrizioni formulate dall'ISPRA e contenute nella nota del 2/10/2009 n. 041563: Questo Istituto rimane in attesa della proposta di piano di monitoraggio e controllo, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio 2006, per poter procedere agli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Prescrizioni formulate dalla Terna S.p.A. e contenute nella nota del 09/03/2010 n. TE/P20100002774: A seguito dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica, la Italgen S.p.A. dovra' ottemperare a quanto previsto dal Codice di Rete per l'ottenimento della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio e provvedere per quanto applicabile in merito alla disponibilita' delle aree immobiliari, eventualmente necessarie per garantire che le opere della RTN siano realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di campi elettromagnetici. Prescrizioni formulate dalla Provincia di Bergamo in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute nella nota depositata agli atti in occasione della medesima riunione: Per quanto riguarda le interferenze tra il percorso del metanodotto con la rete viaria, oltre a quanto gia' prescritto dal decreto VIA 585/09 (in particolare per le strade provinciali o ex statali) si prescrive la realizzazione a spese della Italgen S.p.A. degli interventi necessari alla "messa in sicurezza" del realizzando metanodotto anche in quei tratti nei quali il medesimo interferisce con strade provinciali in corso di esecuzione e/o in progetto (oltre che per le strade gia' esistenti). Prescrizioni formulate dal Comune di Villa di Serio in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute nella nota n. 14333 del 18/12/2009: Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni formulate da questo Comune nella Conferenza di Servizi e contenute nelle comunicazioni inviate al Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riferimento alla necessita' di realizzare un minitunnel di attraversamento del Monte Roccolo che salvaguardi la vegetazione presente lungo il tracciato del metanodotto, prescrizione gia' contenuta nel Decreto di VIA del 11 dicembre 2003 n. 2033/0795 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Prescrizioni formulate dal Comune di Scanzorosciate in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e contenute nella deliberazione della Giunta Comunale del 10/11/2009 N° 183: Dovra' essere garantita la massima sicurezza per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico, attraverso opportune campagne d'indagine in fase di progettazione dell'opera, e adeguati accorgimenti tecnici in fase di realizzazione della stessa, nei confronti dei proprietari e di tutta la cittadinanza; si chiede l'istituzione di un tavolo di confronto, il cui obiettivo sara' quello di garantire che l'opera venga attuata con il minimo impatto ambientale possibile nonche' un confronto, nel corso della progettazione esecutiva, con Enti locali e proprietari interessati dai lavori del metanodotto, per minimizzare i disagi da esso causati. Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica: 1. La Italgen S.p.A. e' tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sara' emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; 2. La Italgen S.p.A. e' tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1. 3. La Italgen S.p.A. e' tenuta, altresi', a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica della avvenuta formalizzazione del nulla osta definitivo da parte dell'ENAC S.p.A., da acquisire prima del deposito di cui al punto 1, nonche' a rispettarne le relative prescrizioni. ------------ Estratto del Decreto VIA n° 795 11/12/2003 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI VISTA la nota pervenuta in data 23.10.2000 con la quale la Italcementi S.p.A. ha comunicato di aver dato avvio allo studio d'impatto ambientale relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di Villa di Serio (BG), ed ha richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DPCM 27.12.1988 la nomina di osservatori della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; VISTA la legge 9.4.2002, n. 55 di "Conversione con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"; PRESO ATTO che Italgen S.p.A (subentrata a Italcementi S.p.A. nelle attivita' elettriche) ha inoltrato in data 29.4.2002 richiesta, pervenuta il 8.5.2002, di autorizzazione unica ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, e di autorizzazione ambientale integrata come previsto dall'articolo 1 comma 2 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7 convertito nella legge n. 55 del 9 aprile 2002, ed ha provveduto in data 3.5.2002 alla pubblicazione sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di Bergamo" e "L'eco di Bergamo" dell'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni; VISTE le integrazioni relative allo studio d'impatto ambientale trasmessi dalla stessa Italgen in data 25.7.2002 pubblicando in data 29.7.2002 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di Bergamo" e "L'eco di Bergamo" l'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni; VISTI gli approfondimenti che Italgen S.p.A. ha inoltrato in data 25.9.2002, 17.1.2003, 3/4.2.2003, secondo le necessita' emerse ne l corso dell'istruttoria; VISTO il parere n. 522 formulato in data 5.6.2003 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Italgen S.p.A; VISTO il parere espresso dal Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, con nota del 9.10.2003, favorevole al progetto proposto da Italgen SpA in Comune di Villa di Serio VISTO che, a seguito della richiesta di parere inoltrata dalla Direzione VIA del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in data 4.6.2002 e 23.6.2003, non risultano pervenute motivazioni ostative da parte della Regione Lombardia; E S P R I M E Giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del progetto proposto da Italgen S.p.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di Villa di Serio (BG) e delle relative opere connesse, tenendo conto delle prescrizioni sopra citate di cui ai pareri dei Comuni interessati alla realizzazione del metanodotto, a condizione del rispetto delle prescrizioni. ------- Estratto del Decreto VIA n° 585 15/06/2009 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali con decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003 ha espresso giudizio positivo di compatibilita' ambientale relativamente al progetto di un centrale termoelettrica localizzata in Comune di Villa di Serio (BG) e relative opere connesse, tra le quali il metanodotto di alimentazione della centrale il cui tracciato si sviluppa tra il Comune di Casalettro di Sopra (CR) e il Comune di Villa di Serio; VISTA la nota in data 26.07.2007 con cui, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n.55/2002, la Societa' Italgen SpA - con sede in Bergamo, via Camozzi 124 - ha presentato, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia di compatibilita' ambientale relativa alla variante del tracciato del metanodotto di alimentazione della centrale termoelettrica di Villa di Serio (BG) gia' oggetto di pronuncia di compatibilita' ambientale di cui al decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003; VISTO che la Societa' proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Eco di Bergamo" avvenute in data 27.07.2007; AQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lombardia, espresso con DGR n.8402 del 12.11.2008 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 173 del 04.12.2008 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/PAAC Prot. 1522 del 30.01.2009 del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante DECRETA Giudizio favorevole di compatibilita' ambientale relativamente al progetto presentato dalla Societa' Italgen S.p.A. - con sede in Bergamo, via Camozzi 124 - inerente il progetto di una variante del tracciato del metanodotto di alimentazione della centrale termoelettrica di Villa di Serio (BG) gia' oggetto di pronuncia di compatibilita' ambientale di cui al decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003 nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni; Italgen Spa Il consigliere delegato dott. Giuseppe De Beni T11ADE8546