ITALGEN SPA

(GU Parte Seconda n.65 del 9-6-2011)

 
                         Avviso al pubblico 
 

  La Societa' Italgen SpA - con sede in Via Camozzi  124  a  Bergamo,
cod. fisc. 09438800154,  pubblica  il  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo Economico n. 55/01/2010 del 17 marzo 2010 e l'estratto della
pronuncia di compatibilita' ambientale n. 795 del 11 dicembre 2003  e
n. 585 del 15 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente con i quali  e'
stata autorizzata la realizzazione,  nel  territorio  del  Comune  di
Villa di Serio (BG), di una centrale termoelettrica di potenza pari a
circa 190 MWe e 365 MWt, nonche' delle relative opere connesse. 
 
                 Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 
                     DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA 
 
 
Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie  rinnovabili  e
                       l'efficienza energetica 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed  in
particolare  l'articolo  6,  commi  da  2  a  9,  che  prevede,   per
determinate  categorie  di  opere,  la  pronuncia  di  compatibilita'
ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto  con  il
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali; 
  VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le  norme  tecniche
per  la  redazione  degli  studi  di  impatto  ambientale  e  per  la
formulazione della pronuncia di compatibilita' ambientale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.,  concernente  norme
in  materia  di  procedimenti  amministrativi,  in  particolare   gli
articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9; 
  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in  materia  di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  VISTO il decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  concernente
l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e,  in  particolare,
l'art.  6,  comma  9  che  riconosce  questa  Amministrazione   quale
autorita' espropriante; 
  VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni in  legge  9  aprile  2002,  n.  55,  in
particolare l'art.1 in base al quale  la  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore  ai  300  MW
termici, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio  degli  stessi,  sono  dichiarati  opere  di   pubblica
utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale; 
  VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003,  n.  25,  convertito
con modificazioni in legge  17  aprile  2003,  n.  83  e  il  decreto
legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito  con  modificazioni  in
legge 27 ottobre 2003, n. 290 con  i  quali  e'  stata  stabilizzata,
modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  concernente
l'attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; 
  VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare  l'art.
23, comma 5, lettera a) con il quale viene precisata  la  definizione
di "messa in esercizio" di  un  impianto  di  produzione  di  energia
elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i recante
norme in materia ambientale; 
  VISTA  il  D.Lgs.  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante   "Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3  aprile  2006,  n.
152, recante norme in materia ambientale" e, in  particolare,  l'art.
36, comma 3, lettera d), con cui e' stato disposto il  rinnovo  delle
autorizzazioni integrate ambientali ogni  cinque  anni,  fatti  salvi
quegli impianti che si trovano in una delle condizioni  previste  dai
commi 2  e  3  dell'art.  9  del  D.Lgs.  n.  59/2005,  ovvero  siano
registrati EMAS o certificati ISO, in tal  caso  infatti  il  rinnovo
interviene rispettivamente ogni 8 e 6 anni; 
  VISTO  il  decreto  interministeriale   del   18   settembre   2006
concernente la regolamentazione delle  modalita'  di  versamento  del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge  23  agosto
2004, n. 239; 
  VISTA la circolare  ministeriale  del  4  maggio  2007  concernente
chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma  110,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per  le
attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per  l'energia
e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni,
volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di   impianti   e   di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative; 
  VISTA la sentenza della Sezione Sesta del  Consiglio  di  Stato  n.
4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui e' stata sancita l'inesistenza  di
qualsiasi  nesso  teleologico  e  legame   di   presupposizione   tra
Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione unica ovvero e'
stata  riconosciuta  la  possibilita'  per  i  gestori  di   ottenere
l'Autorizzazione Integrata  Ambientale  anche  dopo  l'Autorizzazione
unica di competenza di questo Ministero, purche' prima dell'esercizio
dell'infrastruttura produttiva; 
  VISTA l'istanza che in data 29 aprile 2002  la  Italgen  S.p.A.  ha
presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile  2002,
n. 55, dell'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio,  nel
territorio del Comune  di  Villa  di  Serio  (BG),  di  una  centrale
termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt,  risultante
dalla conversione in ciclo combinato della centrale  preesistente  ad
olio combustibile, nonche' delle relative opere connesse; 
  CONSIDERATO che il procedimento e' stato regolarmente  avviato  nei
confronti di tutte le  Amministrazioni  competenti,  ai  sensi  della
citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 8
maggio 2002, che la  prima  riunione  della  prevista  Conferenza  di
Servizi e' stata indetta per il giorno 4 giugno 2002  e  il  relativo
resoconto verbale, comprese le  note  ad  esso  allegate  considerate
parti  integranti  dello  stesso,  e'  stato  trasmesso  a  tutte  le
Amministrazioni interessate il 6 giugno 2002; 
  CONSIDERATO che, successivamente  alla  menzionata  prima  riunione
della Conferenza  di  Servizi,  visto  il  ruolo  sostanziale  svolto
dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale,
il cui esito  positivo  costituisce  parte  integrante  e  condizione
necessaria del procedimento autorizzatorio svolto ai sensi  della  L.
n. 55/2002, i lavori  della  Conferenza  di  Servizi  sono  di  fatto
rimasti  sospesi  in  attesa  delle  determinazioni   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio mentre l'istruttoria  era
rimasta  ovviamente  in  corso,  anche  per  quanto  concerneva   gli
eventuali   contributi   che   potevano   pervenire    dalle    altre
Amministrazioni interessate; 
  CONSIDERATO   il   decreto   di   compatibilita'   ambientale    n.
DEC/VIA/2003/0795 del 11 dicembre  2003  in  cui  si  esprime  parere
favorevole, nel rispetto di prescrizioni,  alla  realizzazione  della
centrale elettrica da ubicare nel Comune di Villa  di  Serio  (BG)  e
delle relative opere connesse; 
  CONSIDERATO che, ai fini dell'apposizione del  vincolo  preordinato
all'esproprio e alla costituzione di servitu' sulle aree  interessate
dalle opere connesse, ovvero un metanodotto  ed  un  elettrodotto  di
collegamento alle rispettive reti, tra il mese di novembre 2003 e  il
mese di febbraio 2004 e' stata espletata la procedura prevista  dalla
legge n. 2359/1865, conclusasi con la presentazione  di  osservazioni
da parte di soggetti interessati; 
  CONSIDERATE  le  risultanze   della   successiva   riunione   della
Conferenza  di  Servizi  svoltasi  il  16  luglio  2004,  formalmente
comunicate a tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento
attraverso la trasmissione, avvenuta il 22 luglio 2004, del  relativo
resoconto verbale e delle note ad esso  allegate,  considerate  parti
integranti dello stesso; 
  CONSIDERATA, in particolare,  tra  le  succitate  risultanze  della
riunione della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2004, la posizione
della Regione Lombardia che, cosi'  come  formalizzato  nella  D.G.R.
VII/18169  del  14/07/2004,  espresse  da   una   parte   un   parere
complessivamente favorevole alla realizzazione degli interventi sulla
centrale e per l'elettrodotto e dall'altra richiese la definizione di
soluzioni progettuali alternative per il metanodotto, fatta salva  la
necessaria preventiva approvazione delle citate soluzioni alternative
da parte della stessa Giunta regionale lombarda; 
  CONSIDERATO che, viste le obiezioni sollevate da alcuni degli  Enti
locali interessati dal metanodotto  e,  in  particolare,  la  riserva
posta  dalla  Regione  Lombardia,  e'  stata  avviata  una  fase   di
concertazione a livello locale al fine di giungere ad  una  soluzione
progettuale per il metanodotto  che  potesse  al  meglio  recepire  e
soddisfare le esigenze dei Comuni territorialmente interessati; 
  VISTA la nota del 16 maggio 2006 n. GAB/2006/4139/B03  con  cui  il
Capo di Gabinetto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio ha inviato il decreto n. GAB/DEC/2006/146  del  16  maggio
2006  concernete  l'Autorizzazione  Integrata   Ambientale   (A.I.A.)
dell'impianto in questione; 
  CONSIDERATO  che  il  tracciato  del  metanodotto   originariamente
presentato dalla Italgen S.p.A. e valutato positivamente  in  termini
di compatibilita' ambientale  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e' stato modificato con la definizione  di  una
variante al tracciato originario e che,  al  fine  di  acquisire  nel
procedimento condotto da questo Ministero la variante  concordata  al
tracciato del metanodotto,  e'  stata  convocata  per  il  giorno  22
gennaio 2007 una riunione della Conferenza di Servizi; 
  CONSIDERATE  le  risultanze  della  riunione  della  Conferenza  di
Servizi svoltasi il 22 gennaio 2007, formalmente comunicate  a  tutte
le  Amministrazioni  coinvolte   nel   procedimento   attraverso   la
trasmissione, avvenuta il 5 febbraio  2007,  del  relativo  resoconto
verbale e delle note ad esso allegate, considerate  parti  integranti
dello stesso; 
  CONSIDERATO che la variante al tracciato  del  metanodotto,  frutto
della concertazione con gli Enti locali, e' stata sottoposta in  data
26 luglio 2007 alla Valutazione d'Impatto Ambientale; 
  CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento  concernente
la valutazione della compatibilita' ambientale sulla variante, questo
Dicastero ha provveduto in data 10 settembre 2007 con nota n. 0014975
a  ricomprendere  tale  progetto   di   variante   nel   procedimento
autorizzativo,  dandone  adeguata  comunicazione  a  tutti  gli  Enti
coinvolti; 
  CONSIDERATO che con nota del 18 ottobre 2007 la Italgen  S.p.A.  ha
comunicato di aver assolto al pagamento del contributo dello 0,5  per
mille ex lege n. 239/04; 
  CONSIDERATO che il Consiglio dei  Ministri,  nella  seduta  del  19
marzo 2008, a seguito della rimessione ad opera di  questo  Dicastero
degli  atti  concernenti  l'A.I.A.  dell'impianto  in  questione,  ha
deliberato la conferma del sopra citato decreto A.I.A. della centrale
di Villa di Serio, rilasciato dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  oltre  il  termine  perentorio  di  60  giorni
previsto dalla norma transitoria dall'art. 17, comma 2 del  D.Lgs  n.
59/05, articolo abrogato dal D.Lgs n. 4/2008; 
  VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8402
del 12 novembre 2008 con cui, tra l'altro, si delibera di  assentire,
ai sensi della legge n. 55/02, all'intesa per  la  realizzazione  del
progetto,   in   relazione   al   sopravvenuto   superamento    della
pregiudiziale precedentemente posta  dalla  stessa  Giunta  regionale
lombarda; 
  CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC- 2009-0000585 del 15/06/2009  con
cui si esprime parere favorevole, nel rispetto  di  prescrizioni,  in
merito alla compatibilita' ambientale del progetto  di  variante  del
tracciato del metanodotto in questione; parte integrante del medesimo
decreto V.I.A. risultano i seguenti pareri, trasmessi contestualmente
allo stesso decreto: 
  parere favorevole con prescrizioni  n.  173  del  04/12/2008  della
Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale; 
  parere favorevole con prescrizioni DG/PAAC/1522 del 30/01/2009  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  parere favorevole della Regione Lombardia espresso con DGR n.  8402
del 12/11/2008; 
  CONSIDERATO che, in base a quanto consolidato dalle  due  procedure
di Valutazione d'Impatto Ambientale, il progetto oggetto del presente
procedimento prevede la realizzazione di una centrale  termoelettrica
di potenza  pari  a  circa  190  MWe  e  365  MWt,  risultante  dalla
conversione in ciclo combinato della centrale  preesistente  ad  olio
combustibile nonche' la realizzazione di un metanodotto di  circa  40
Km  che  andra'  ad  interessare  il   territorio   di   22   Comuni,
l'adeguamento dell'elettrodotto esistente e la realizzazione  di  una
connessione  in  cavo  della  lunghezza  di  circa  250  m   tra   la
sottostazione presente in centrale e la  sottostazione  di  Villa  di
Serio; 
  CONSIDERATO, in particolare, che il metanodotto nel suo  complesso,
cosi' come risultante dalle due procedure  di  Valutazione  d'Impatto
Ambientale, interessa il territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di
Casaletto di Sopra (CR), del Comune di Fontanella (BG), del Comune di
Antegnate (BG), del Comune di Covo (BG),  del  Comune  di  Cortenuova
(BG), del Comune di Cividate al Piano (BG),  del  Comune  di  Palosco
(BG), del Comune di Martinengo (BG), del Comune di Mornico  al  Serio
(BG), del Comune di Calcinate (BG), del Comune di Bolgare  (BG),  del
Comune di Chiuduno (BG), del Comune di Gorlago (BG),  del  Comune  di
Costa di Mezzate (BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del
Comune di Torre de' Roveri (BG), del Comune di  Scanzorosciate  (BG),
del Comune di Bagnatica (BG), del  Comune  di  Brusaporto  (BG),  del
Comune di Pedrengo (BG), del Comune di Seriate (BG) e del  Comune  di
Villa di Serio (BG); 
  CONSIDERATO che, alla luce del positivo decreto  di  compatibilita'
ambientale in merito  alla  variante  al  metanodotto  nonche'  della
favorevole determinazione regionale recante anche l'intesa  ai  sensi
della L. n. 55/2002, questa Amministrazione in data 28 agosto 2009 ha
avviato il procedimento, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  DPR  n.
327/2001,   relativo   all'apposizione   del   vincolo    preordinato
all'esproprio e alla costituzione di servitu' per  pubblica  utilita'
sulle aree interessate dalla variante al metanodotto; 
    
  VISTA la nota n. GdB/Ib271009 del 27/10/2009  con  cui  la  Italgen
S.p.A. ha comunicato a questa  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
57-bis del DPR n. 327/2001, di optare per l'applicazione  del  citato
DPR n. 327/2001 alle fasi  procedimentali  non  ancora  concluse  del
procedimento  espropriativo  in  corso  relativo  al   tracciato   di
metanodotto non oggetto di variante; 
  CONSIDERATO che la fase procedimentale relativa all'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitu'  si
e' conclusa alla fine del mese di ottobre 2009 con  la  presentazione
di osservazioni da parte di soggetti interessati; 
  CONSIDERATO  che,  al  fine   di   concludere   la   procedura   di
autorizzazione di competenza di questo Ministero, in data 14 dicembre
2009 si e' proceduto  alla  convocazione  della  riunione  conclusiva
della Conferenza di Servizi per il giorno 21 dicembre 2009; 
  CONSIDERATO  che,   in   allegato   alla   succitata   lettera   di
convocazione, e' stato inviato l'elenco delle osservazioni  pervenute
ai fini dell'apposizione del vincolo sulla variante nonche'  l'elenco
delle osservazioni pervenute nel 2004  sul  precedente  tracciato  di
metanodotto  e  sull'elettrodotto,  con  l'indicazione   della   loro
attualita', visto che, a fronte dell'attuazione della variante, parte
di esse potevano considerarsi superate; 
  CONSIDERATO che, sempre nella menzionata lettera  di  convocazione,
e' stato ricostruito l'intero iter procedimentale condotto da  questo
Dicastero nonche' sono stati elencati, al fine di  dare  evidenza  di
quanto risultava agli atti del procedimento, i pareri trasmessi dalle
Amministrazioni  interessate  per   l'espressione   del   parere   di
competenza; 
  CONSIDERATO che nessuna delle  Amministrazioni  destinatarie  della
succitata nota ha sollevato obiezioni in merito  al  contenuto  della
medesima lettera di convocazione; 
  CONSIDERATE  le  risultanze   della   riunione   conclusiva   della
Conferenza di Servizi  svoltasi  il  21  dicembre  2009,  formalmente
comunicate a tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento
attraverso la trasmissione, avvenuta 14 gennaio  2010,  del  relativo
resoconto  verbale  consolidato  e  delle  note  ad  esso   allegate,
considerate parti integranti dello stesso; 
  CONSIDERATO che nel corso della riunione conclusiva del 21 dicembre
2009 la Conferenza di Servizi, dopo aver  superato  le  sopra  citate
osservazioni  attraverso  l'approfondimento   delle   macro-tematiche
comuni alle medesime osservazioni, ha assentito per l'apposizione, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 52-quater  del  DPR  n.
327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio e  alla  costituzione
di  servitu'  sulle  aree  interessate  dalle  opere  connesse  della
centrale in questione; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DPR n. 327/2001,
le succitate aree saranno sottoposte  al  suddetto  vincolo  solo  al
rilascio della presente autorizzazione unica; 
  CONSIDERATA la nota n. 1630 del 3 febbraio 2010 con cui  il  Comune
di Scanzorosciate, individuato dallo  stesso  Ministero  dell'Interno
come  autorita'  competente,  si   e'   espresso   in   merito   alla
compatibilita' territoriale del metanodotto per la tratta interessata
dall'azienda Polynt ovvero ha precisato che il metanodotto, anche  in
considerazione  della  distanza   intercorrente   tra   il   medesimo
metanodotto, l'azienda Polynt e la connessa area  di  danno,  non  e'
oggetto di compatibilita' territoriale in quanto non aggrava  ne'  il
rischio, ne' le conseguenze  di  eventuali  incidenti  rilevanti  che
dovessero riguardare l'insediamento Polynt; 
  CONSIDERATO che con la sopra indicata nota n. 1630 del  3  febbraio
2010 del Comune di Scanzorosciate e'  stata  superata  la  condizione
pregiudiziale posta da questo  Ministero  nella  riunione  conclusiva
della  Conferenza  di   Servizi   circa   la   certificazione   della
compatibilita'   territoriale   del   metanodotto   per   la   tratta
potenzialmente interessata dallo stabilimento Polynt,  soggetto  alla
cosiddetta normativa Seveso, tenuto anche  conto  del  fatto  che  il
Ministero dell'Interno non ha sollevato  obiezioni  sulla  menzionata
nota del Comune di Scanzorosciate trasmessa da questo Dicastero il 12
febbraio 2010; 
  VISTA la nota  del  04/03/2010  con  cui  la  Italgen  S.p.A.,  nel
confermare la posizione assunta da questa Amministrazione nell'ambito
della riunione conclusiva della Conferenza di  Servizi,  precisa  che
l'opzione esercitata in data  27  ottobre  2009  ai  sensi  dell'art.
57-bis  del  D.P.R  327/2001  e'   da   riferirsi   al   procedimento
espropriativo relativo  alle  aree  interessate  da  tutte  le  opere
connesse   alla   centrale   termoelettrica,   oggetto   del    piano
particolareggiato depositato nel gennaio e febbraio 2004; 
  CONSIDERATA la posizione favorevole del Comune di Villa  di  Serio,
adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla  riunione
della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009; 
  CONSIDERATA la posizione favorevole  della  Provincia  di  Bergamo,
adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla  riunione
della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2009; 
  VISTA la deliberazione n. 8402 del 12  novembre  2008  con  cui  la
Giunta della Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi della legge n.
55/2002, l'intesa regionale  favorevole  all'iniziativa  oggetto  del
presente provvedimento; 
  CONSIDERATI i nulla osta, i pareri e gli atti di  assenso  comunque
denominati delle amministrazioni rispettivamente competenti acquisiti
nell'ambito della  Conferenza  di  Servizi,  adeguatamente  riportati
nella determinazione conclusiva del procedimento; 
  CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata
dall'ufficio istruttore in data 15 marzo 2010, con la quale, valutate
le specifiche risultanze della Conferenza di  Servizi,  tenuto  conto
delle posizioni favorevoli unanimemente espresse in tale sede,  visto
il  positivo  giudizio  di  compatibilita'  ambientale  e   acquisita
l'intesa della  Regione  Lombardia,  e'  adottata  la  determinazione
favorevole; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  n.
55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi
del  medesimo  comma,  l'autorizzazione  unica   ministeriale   viene
rilasciata d'intesa con la Regione interessata; 
  CONSIDERATA  la  qualificazione   giuridica   "forte"   dell'intesa
richiesta  alla  Regione,  sancita   dalla   sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 6 del 2004; 
  CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente  autorizzazione  e'
da intendersi a tutti gli effetti quale "opera  privata  di  pubblica
utilita'", essendo tutti i relativi costi di  realizzazione  imputati
solo ed esclusivamente al soggetto proponente; 
  CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata  ai  sensi  della
legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed  atti  di
assenso comunque  denominati  riferiti  alla  fase  di  realizzazione
dell'opera,  non  potendosi   ricomprendere   nel   predetto   titolo
abilitativo anche quelle ulteriori  fasi  di  verifica  e  controllo,
previste dalla normativa vigente, che intervengono ad  infrastruttura
energetica completata; 
  RITENUTO,  pertanto,  favorevolmente   concluso   il   procedimento
amministrativo e, quindi,  di  poter  adottare  il  provvedimento  di
autorizzazione; 
 
                            D E C R E T A 
 
    Art. 1. La Italgen S.p.A., con sede in Bergamo, via  G.  Camozzi,
124, cod. fisc. 09438800154, e' autorizzata alla  realizzazione,  nel
territorio del Comune  di  Villa  di  Serio  (BG),  di  una  centrale
termoelettrica di potenza pari a circa 190 MWe e 365 MWt,  risultante
dalla conversione in ciclo combinato della centrale  preesistente  ad
olio  combustibile,  oltre  a  un  gasdotto  ed  un  elettrodotto  di
collegamento alle rispettive reti. 
  In particolare, per quanto attiene  la  connessione  elettrica,  e'
prevista la realizzazione  di  un  tratto  di  elettrodotto  in  cavo
interrato della lunghezza di circa 250  metri  ed  alla  tensione  di
132kV tra la centrale e la sottostazione Enel Distribuzione di  Villa
di Serio nonche' un intervento di modifica, presso  la  sottostazione
Terna   di   Gorlago,   dell'elettrodotto    esistente    Villa    di
Serio-Gorlago-Rezzato a 132 kV. 
  Per quanto attiene l'approvvigionamento  di  gas  naturale,  verra'
realizzata  una  condotta  interrata  di  diametro  DN  500   (20''),
progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione  massima
di esercizio di circa 75 bar e di lunghezza complessiva pari a  circa
40 km, tale da consentire la  connessione  alla  rete  nazionale  dei
gasdotti. Il metanodotto nel suo  complesso,  cosi'  come  risultante
dalle due procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, interessa il
territorio di 22 Comuni ovvero del Comune di Casaletto di Sopra (CR),
del Comune di Fontanella (BG), del  Comune  di  Antegnate  (BG),  del
Comune di Covo (BG), del Comune di Cortenuova  (BG),  del  Comune  di
Cividate al Piano (BG), del Comune di Palosco  (BG),  del  Comune  di
Martinengo (BG), del Comune di Mornico al Serio (BG), del  Comune  di
Calcinate (BG), del Comune di Bolgare (BG), del  Comune  di  Chiuduno
(BG), del Comune di Gorlago (BG), del  Comune  di  Costa  di  Mezzate
(BG), del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), del Comune di  Torre
de' Roveri (BG), del Comune di Scanzorosciate  (BG),  del  Comune  di
Bagnatica (BG), del Comune di Brusaporto (BG), del Comune di Pedrengo
(BG), del Comune di Seriate (BG) e del Comune di Villa di Serio (BG). 
    Art. 2. I lavori di realizzazione delle opere  autorizzate  hanno
inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della  legge  27
ottobre 2003, n. 290. 
  L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi  dell'art.  23,
comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a  partire
dalla succitata data di avvio lavori. 
  La societa' deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori
nonche'  della  messa  in  esercizio  al  Ministero  dello   Sviluppo
Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, al Ministero per i Beni  e  le  Attivita'  Culturali  e  al
Ministero della Salute, all'ISPRA,  alla  Terna  S.p.A  nonche'  alla
Regione Lombardia, alla  Provincia  di  Bergamo,  alla  Provincia  di
Cremona, al Comune di Villa di Serio  e  a  tutti  i  sopra  elencati
Comuni interessati dalle opere connesse  approvate,  dando  specifica
evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di  cui  al  successivo
art. 4, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi. 
  Eventuali variazioni del programma, a fronte  di  motivati  ritardi
realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico
- Dipartimento per  l'energia  -  Direzione  generale  per  l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. 
  La realizzazione delle opere oggetto del  presente  decreto  dovra'
avvenire in conformita' al progetto approvato, quale risultante dalla
procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nel suo complesso,  dal
procedimento istruttorio condotto in Conferenza  di  Servizi  nonche'
dalle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento. 
  Qualora la societa' Italgen S.p.A. intenda  apportare  varianti  al
progetto  approvato,  anche  in  corso  d'opera,  dovra'   presentare
apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare  al  fine  di
attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilita'
a V.I.A.. 
    Art. 3. La Italgen S.p.A. e', altresi', autorizzata a promuovere,
ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti  per
l'occupazione d'urgenza delle aree, anche  provvisionali,  in  quanto
necessarie  per  l'insediamento   dei   cantieri,   occorrenti   alla
realizzazione delle opere connesse di cui al precedente art.  1  che,
ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere  di
pubblica utilita'. 
  L'eventuale emanazione del  decreto  di  esproprio  delle  suddette
aree, individuate dai  piani  particolareggiati  depositati  ai  fini
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio   e   alla
costituzione di servitu', deve avvenire entro 5 anni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
disposto dall'art. 13, comma 4 del citato DPR n. 327/2001. 
    Art. 4. La presente autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto
delle prescrizioni riportate in Allegato,  formulate  nel  corso  del
procedimento dalle  Amministrazioni  interessate  le  quali,  se  non
diversamente ed esplicitamente disposto, sono  tenute  alla  verifica
diretta  del  loro  esatto  adempimento  nonche'  a   provvedere   ai
conseguenti controlli. 
  Restano  comunque  ferme  tutte  le   prescrizioni,   qualora   non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta,  pareri  e
atti di  assenso  comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della
Conferenza di Servizi e dettate delle Amministrazioni rispettivamente
competenti, cui compete la rispettiva verifica di ottemperanza. 
  Gli esiti finali della verifica  di  ottemperanza  dovranno  essere
comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica. 
  A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche  di  ottemperanza
delle suddette prescrizioni, allo scadere di  ogni  semestre  solare,
entro il termine dei successivi 30 giorni, la societa' Italgen S.p.A.
deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili  e   l'efficienza   energetica   nonche'   al   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al  Ministero
per i Beni e le  Attivita'  Culturali,  al  Ministero  della  Salute,
all'ISPRA, alla Regione Lombardia, alla Provincia  di  Bergamo,  alla
Provincia di Cremona, al Comune di Villa di Serio e a tutti  i  sopra
elencati  Comuni  interessati  dalle  opere  connesse  approvate   un
rapporto  concernente  lo  stato  di  avanzamento   dei   lavori   di
realizzazione dell'opera  nonche'  lo  stato  dell'ottemperanza  alle
menzionate prescrizioni, nel formato  approvato  da  questa  medesima
Direzione generale. 
  Relativamente alle fasi di esercizio  la  societa'  Italgen  S.p.A.
deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 5. 
    Art. 5. La presente autorizzazione e', altresi',  subordinata  al
rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto  n.  GAB/DEC/2006/146
del 16 maggio 2006 (disponibile sul sito www.minambiente.it) inerente
l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, a
cui e'  subordinato  l'esercizio  dell'impianto  autorizzato  con  il
presente provvedimento. 
  Nelle more del  rinnovo  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale
rilasciata il 16 maggio 2006, in analogia  ai  decreti  autorizzativi
gia' rilasciati da questa Amministrazione, si pone che entro sei mesi
dalla data di messa in esercizio  di  cui  all'art.  2  del  presente
provvedimento deve essere effettuata  la  comunicazione  di  messa  a
regime, cosi' come previsto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006
(ex-art. 8, comma 2 del DPR 203/88). 
    Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  sito  internet
del        Ministero         dello         Sviluppo         Economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it). 
  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso  giurisdizionale  al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41  della  L.  n.
99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
nel termine rispettivamente di sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto
della V.I.A., sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
(Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura  della  societa'
autorizzata. 
    Roma, 17 marzo 2010 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                      (Dott.ssa Rosaria Romano) 
 
 
  ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/01/2010) 
  Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e contenute nel decreto n.  DEC/VIA/2003/0795  del  11
dicembre 2003 citato nelle premesse: 
    Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera 
      - Le emissioni devono  essere  congrue  con  la  piu'  avanzata
tecnologia e  con  il  migliore  esercizio  relativi  alla  tipologia
dell'impianto in oggetto;  non  devono  comunque  essere  superati  -
riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri  -
i seguenti valori: 
      - ossidi di azoto (espressi come NO2 ) 30 mg/Nm3 
      - monossido di carbonio 40 mg/Nm3 
      - L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle
autorita' competenti la rilevazione  periodica  delle  emissioni;  la
misura delle emissioni di NOx, CO ed O2  deve  essere  effettuata  in
continuo. 
      - I  metodi  di  campionamento,  analisi  e  valutazione  delle
emissioni sono quelli riportati  nel  D.M.  12.07.1990,  nel  Decreto
21.12.1995 (G.U. n. 5/1996) e successive  modifiche;  il  sistema  di
monitoraggio  delle  emissioni  dovra'  inoltre   rispettare   quanto
previsto dalla normativa regionale in materia. 
      - Resta  comunque  impregiudicata  l'applicazione  delle  linee
guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n.  203/1988,  una
volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione. 
      -  Il  proponente,  con  una  relazione  annuale  alla  Regione
Lombardia  ed  alla  Provincia   di   Bergamo,   dovra'   documentare
l'andamento  delle  emissioni,  dei  consumi  di   gas   naturale   e
dell'energia prodotta. 
      -  Il  proponente,  prima  dell'avvio  della  centrale,  dovra'
concordare con la Regione Lombardia e con la Provincia di Bergamo  un
protocollo che preveda le modalita' di  segnalazione,  ai  competenti
organi di vigilanza, delle eventuali situazioni  di  superamento  dei
limiti di emissione e gli interventi  da  attuarsi  sull'impianto  in
tali circostanze. 
    Limitazioni all'uso di combustibile 
      In  nessun  caso  e'  da   prevedersi   l'utilizzo   di   altro
combustibile, per l'alimentazione della centrale termoelettrica,  che
non sia gas naturale. 
    Monitoraggio della qualita' dell'aria 
      -  Il  controllo  della  qualita'   dell'aria   dovra'   essere
effettuato  tramite  stazioni   di   monitoraggio   e   campagne   di
campionamento,  a  carico   del   proponente,   le   cui   modalita',
caratteristiche tecniche e gestionali, e i cui  tempi  di  attuazione
dovranno essere definiti sulla base delle  prescrizioni  che  saranno
emanate dall'ARPA e dalla Regione Lombardia, responsabile della rete,
cui deve essere affidata la gestione sulla  base  di  convenzione  da
stipularsi tra le parti. 
    Sicurezza e rischi incidentali 
      - Si evidenzia la necessita' che in fase di predisposizione del
previsto Piano di Emergenza Interno il proponente provveda a prendere
in considerazione tra gli eventi  incidentali  di  riferimento,  onde
assicurare  la  necessaria  flessibilita'  al  Piano,  anche  scenari
incidentali meno probabili rispetto a quelli indicati  nello  studio,
ma piu' cautelativi in termini di gravita' delle  conseguenze,  quali
quelli associati a  rilasci  significativi  dalle  tubazioni  di  gas
naturale e, previa  verifica  supportata  da  valutazioni  analitiche
dell'estensione delle aree di  impatto,  alla  dispersione  dei  fumi
tossici  di  combustione  e  decomposizione  derivanti  dagli  eventi
incidentali originati dal trasformatore elevatore. 
    Smantellamento  dei  manufatti  ed   apparecchiature   non   piu'
utilizzati 
      - Nel corso dei lavori di realizzazione della centrale dovranno
essere   demoliti   i   serbatoi   dell'olio   combustibile.   L'area
precedentemente occupata dovra' essere destinata, una volta terminati
i lavori di  realizzazione  della  centrale,  a  ripristino  a  verde
secondo il progetto proposto. 
    Inserimento ambientale 
      - Il  progetto  dei  manufatti  edilizi  e  tecnologici  dovra'
portare una attenzione sistematica alla  qualita'  architettonica  ed
estetica del disegno delle  strutture  e  dei  rivestimenti  e  delle
cromie, nonche' della qualita' anche ambientale  della  illuminazione
notturna, in modo da ottenere per l'intero  complesso  dell'impianto,
specie delle parti  visibili  dall'esterno,  un  inserimento  visuale
unitario  curato  e  composto,  nonche',  nei  periodi  notturni,  un
contenimento al minimo possibile, nel rispetto delle  varie  esigenze
operative, delle emissioni luminose, in particolare  con  schermature
che ne eliminino  le  dispersioni  verso  l'alto  e  verso  l'intorno
territoriale. 
      -  Per  quanto  riguarda  il  tracciato  del   metanodotto   il
proponente dovra' realizzare l'attraversamento del tratto  a  maggior
pregio vegetazionale, circa 400 m, del Monte del Roccolo  nel  Comune
di Villa di Serio, mediante la realizzazione di  un  minitunnel,  con
l'obiettivo di salvaguardare la vegetazione presente in tale area. 
    Inquinamento acustico 
      - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le
"attivita' temporanee", durante  la  costruzione  della  centrale  il
proponente  dovra'  effettuare  misure  di   rumore   ambientale   in
prossimita' dei recettori piu' sensibili al  fine  di  verificare  da
parte delle autorita' locali la necessita'  di  ulteriori  interventi
mitigativi   mediante   la   realizzazione    mirata    di    sistemi
fonoassorbenti. Dovra' altresi'  essere  evitata,  salvo  particolari
operazioni  che   richiedono   continuita'   di   azione,   qualsiasi
lavorazione rumorosa durante il periodo notturno. 
      - Il proponente dovra' effettuare, al termine della costruzione
e con l'impianto alla massima potenza di esercizio,  alcune  campagne
di  misura  del  rumore  ambientale  in  diversi  punti  della   zona
circostante, anche in relazione alla  eventuale  classificazione  del
territorio  che  i  Comuni  limitrofi   potranno   aver   effettuato,
soprattutto  in  corrispondenza  delle  abitazioni  piu'  vicine.  Le
campagne dovranno essere effettuate con le  modalita'  ed  i  criteri
contenuti nel  DM  16  Marzo  1998  "Tecniche  di  rilevamento  e  di
misurazione  dell'inquinamento  acustico"  e/o  altra  normativa  nel
frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente  e
nel Decreto Ministeriale del 14 novembre 1997. 
      - Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte
dalla normativa, l'esercente l'impianto dovra' porre in atto adeguate
misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei  limiti
fissati,  intervenendo  sulle  singole  sorgenti  o  sulle   vie   di
propagazione o direttamente sui recettori. 
      - Le macchine  che  verranno  impiegate  in  cantiere  dovranno
comunque rispettare le norme nel frattempo intervenute di  attuazione
della direttiva 2000/14/CE. 
    Piano di dismissione del nuovo impianto a ciclo combinato 
      - Prima dell'entrata in esercizio della centrale il  proponente
dovra' presentare al  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio, al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  e  alla
Regione Lombardia  un  piano  di  massima  relativo  al  destino  dei
manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione.  In
tale piano dovranno essere indicati gli interventi  da  attuarsi  sul
sito e sui manufatti della centrale  per  ripristinare  il  sito  dal
punto di vista territoriale e  ambientale.  In  tale  piano  dovranno
altresi' essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con  i
quali saranno realizzati gli interventi. Il  piano  esecutivo  dovra'
essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attivita'. 
    Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e
della aree adiacenti 
      - Contestualmente all'avvio dei lavori di  realizzazione  della
centrale, il proponente dovra' avviare la realizzazione del  progetto
complessivo di  opere  di  mitigazione  e  compensazione  ambientale,
riportato nel  documento  "Approfondimenti  allo  Studio  di  impatto
ambientale" del gennaio 2003. 
      - Tali opere interessano un'area di intervento di  circa  40500
m2 localizzati tra la Roggia Borgogna ed il Fiume  Serio  nel  tratto
adiacente alla centrale a cui si aggiunge una porzione  interna  alla
centrale di circa 2080 m2 che interessa  le  aree  perimetrali  della
centrale ed aree interne a funzione ornamentale. 
      - Tale prescrizione e' sottoposta a verifica di ottemperanza da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio,  e
del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. 
      - Dovranno essere  ottemperate  altresi',  ove  non  ricomprese
nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate
dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  riportate
integralmente nelle premesse del decreto n. DEC/VIA/2003/0795 del  11
dicembre 2003. 
      - Prescrizioni formulate dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n.  DSA-DEC-
2009-0000585 del 15 giugno 2009 citato nelle premesse: 
    Prescrizioni della Commissione Tecnica di  Verifica  dell'Impatto
Ambientale VIA - VAS 
      1. Il progetto dovra' adeguarsi a quando prescritto nel DM  del
17/04/2008  del  Min.  Sviluppo  Economico  "Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non
superiore a 0,8 kg/m3". 
  In sede di progetto esecutivo  e  comunque  prima  dell'inizio  dei
lavori: 
    2.  Con  riferimento  agli  attraversamenti  dei  corsi   d'acqua
dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni: 
      - dovranno essere eseguite indagini geologiche,  geotecniche  e
idrogeologiche   di   dettaglio   con   profili   stratigrafici   che
rappresentino le  opere,  i  livelli  e  tipologia  della  falda,  le
eventuali oscillazioni, le  eventuali  interferenze,  e  le  relative
soluzioni  tecniche  adottate  per   evitare   qualsiasi   squilibrio
dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati; 
      -  il  1°  attraversamento  del  Fiume  Cherio  (in  Comune  di
Calcinate e Bolgare) dovra'  essere  realizzato  con  scavo  a  cielo
aperto come da progetto; il metanodotto (e il relativo  PIDI  n.  6),
tra  le  progressive  km  21,390  e  22,300  circa,   dovra'   essere
posizionato in affiancamento all'esistente metanodotto,  al  fine  di
limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume; 
      - il 2° attraversamento del Fiume Cherio, in Comune di  Bolgare
(progressiva km 27,5 circa), dove l'alveo di magra risulta molto piu'
confinato rispetto al precedente con difese  spondali  costituite  da
massi ciclopici naturali, dovra' essere realizzato con la  tecnologia
di microtunnel, previe le suddette indagini geologiche, geotecniche e
idrogeologiche di dettaglio; 
  al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente  tra  la
progressiva km 30 e 31, il 1° attraversamento della Roggia Borgogna e
l'attraversamento del limitrofo canale,  dovranno  essere  realizzati
con  la  tecnologia  di  microtunnel,  previe  le  suddette  indagini
geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio; 
      - in sede di progetto esecutivo, dovra' essere  verificato  che
le modalita' operative adottate non comportino la  creazione  di  vie
preferenziali  per  l'acqua,  (formazione  di  possibili  fontanazzi,
sifonamenti ecc); 
      - in sede di progettazione esecutiva dovranno essere valutati i
rischi  di  incidenti,  definiti  gli  eventuali   accorgimenti   per
limitarli  e  verificata  l'opportunita'   di   immettere   tutti   i
dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta,  nel
percorso in subalveo; 
      - maggiorare le coperture di linea delle tubazioni  nelle  aree
fluviali a garanzia da eventuali fenomeni di erosione; qualora  siano
presenti briglie a valle in vicinanza  della  condotta,  la  condotta
stessa dovra' essere  interrata  ad  una  quota  inferiore  a  quella
dell'alveo alla base di dette briglie; 
      - le  modalita'  di  attraversamento  dei  canali  di  bonifica
dovranno essere definite e concordate  con  i  Consorzi  di  Bonifica
competenti. 
    3. Dovranno essere eseguite indagini  geologiche,  geotecniche  e
idrogeologiche di dettaglio nelle seguenti aree: 
      - lungo il tratto di percorrenza della Collina di  Comonte  nel
Comune di Seriate (progressiva km  35,6  circa),  dove  il  tracciato
interferisce con l'area  delimitata  in  riferimento  alla  Carta  di
fattibilita' per le Azioni di Piano  (redatta,  preliminarmente  alla
elaborazione della Variante Generale del Piano Regolatore,  ai  sensi
della L.R.41/97), come area di classificata in classe 3V  ossia  come
"area pericolosa dal punto di vista dell'instabilita' dei versanti" e
caratterizzata da "fattibilita' con consistenti limitazioni", al fine
di validare l'ipotesi progettuale prospettata  dal  Proponente  negli
approfondimenti forniti nel Settembre 2008; 
      - nella parte  terminale  del  tracciato  della  variante,  nei
pressi  della  localita'  Celinate  del  Comune   di   Scanzorosciate
(progressiva  km  39,4  circa),  dove  il  metanodotto  percorre,  in
parallelo a via  Sporla  (Strada  Provinciale  n.70),  un  tratto  ai
margini di "Aree che non  consentono  trasformazioni  territoriali  a
causa di gravi situazioni dovute alla  presenza  di  ambiti  a  forte
rischio  idrogeologico  (frane/esondazioni)  o  ad  elevato   rischio
valanghivo", i cui interventi sono regolamentati  dall'art.43  punto1
delle NT del PTCP,  al  fine  di  verificare  eventuali  interferenze
dell'opera con la suddetta area. 
    4. in sede di progettazione esecutiva dovranno essere predisposte
apposite tavole progettuali contenenti i particolari costruttivi  per
l'attraversamento di  strade  provinciali  o  ex  strade  statali  in
corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato, che esplichino
in modo chiaro e comprensibile  le  modalita'  di  superamento  delle
depressioni naturali, al fine di garantire le massime  condizioni  di
sicurezza attuali  e  future,  previo  nulla  osta  preventivo  delle
autorita' competenti. 
    5.   Dovra'   essere   presentata    all'ARPA    Lombardia    una
caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi  i
metalli pesanti) delle quantita' dei reflui provenienti dalla pulizia
della condotta assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli
stessi; dovra' essere definita la modalita' per la  caratterizzazione
chimica e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  raccolti  a  seguito  delle
operazioni  di  controllo  e  pulizia  interna  della  condotta,  che
dovranno essere svolte sotto il controllo delle  autorita'  pubbliche
competenti. 
    6. Dovra' essere definita la modalita' ed il luogo di prelievo  e
smaltimento dell'acqua che sara' utilizzata per  la  pressurizzazione
(spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di  collaudo;
le operazioni di prelievo e smaltimento  dell'acqua  dovranno  essere
svolte sotto il controllo dell'ARPA Lombardia. 
    7.  Per  consentire  il  controllo  circa   il   rispetto   delle
prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il  cronoprogramma
delle   singole   fasi   di   ciascun   cantiere   dovranno    essere
tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Regione,  ARPA,
Provincia, Autorita' di Bacino, Consorzi di Bonifica competenti ed ai
Comuni interessati. 
    8. Il progetto esecutivo dell'opera dovra' essere corredato da un
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto  secondo  le  linee
guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e coordinato con la Regione Lombardia. Il PMA dovra' individuare
anche tutte le criticita' ambientali, proponendo le azioni necessarie
per  il  loro  monitoraggio,  e   la   verifica   di   minimizzazione
dell'impatto  e  riguardera'  le  seguenti   componenti   ambientali:
Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo,  Vegetazione,  flora,  fauna  ed
ecosistemi, Paesaggio e Aria e Rumore solo per la fase di cantiere. 
    9. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli  oneri,
a carico della realizzazione, per far  fronte  a  tutte  le  cautele,
prescrizioni e accorgimenti necessari per  rispettare  le  condizioni
ambientali durante la fase di costruzione con particolare  attenzione
alla salvaguardia: 
      - delle acque sia  superficiali  che  sotterranee,  con  idonei
schemi operativi relativi  al  trattamento  delle  acque  provenienti
dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio  delle
betoniere; 
      - della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e
ai servizi ivi incluse le viabilita' sia locale che di collegamento; 
      - del clima acustico; 
      - dell'inquinamento atmosferico,  utilizzando  mezzi  omologati
rispetto ai limiti di emissione stabiliti  dalle  norme  nazionali  e
comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere; 
      - del terreno di scotico proveniente dalle aree di  cantiere  e
dalla sede stradale  che  deve  essere  stoccato,  con  le  modalita'
riportate nel DLgs. 152/06, e successive  modifiche  e  integrazioni,
nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e  utilizzato  nel
piu' breve tempo possibile, per i  ripristini  previsti.  L'eventuale
utilizzo di terreno  vegetale  con  caratteristiche  chimico  fisiche
diverse da quelle dei terreni  interessati  dall'opera,  deve  essere
attentamente valutato e  considerato  per  mantenere  la  continuita'
ecologica con le aree limitrofe. 
  Durante i lavori: 
    10. per gli attraversamenti fluviali, dovranno essere adottare le
seguenti prescrizioni: 
      - i lavori dovranno essere effettuati in  periodo  di  magra  e
comunque si dovra' consentire il regolare deflusso delle acque  anche
tramite deviazioni provvisorie da realizzarsi in modo da  evitare  il
danneggiamento dell'ambiente ripario e fluviale e da assoggettarsi  a
successivo ripristino ambientale a regola d'arte; 
      - i lavori dovranno essere effettuati al di fuori  del  periodo
riproduttivo   della   fauna   piscicola   dell'erpetofauna   e   dei
micromammiferi; 
    dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per  evitare  danni
alla fauna ittica mediante: 
      - il rispetto  delle  "Prescrizioni  per  la  salvaguardia  del
patrimonio ittico"  approvate  con  D.G.P.  di  Bergamo  n.  456  del
20.05.1999, cui devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in
fregio o nell'alveo di corpi idrici; 
    la programmazione della graduale messa in asciutta della porzione
di alveo ove si svolgeranno il  lavori  (mediate  la  costruzione  di
savanelle) e  il  successivo  ripristino  del  decorso  delle  acque,
effettuando  il  recupero  della  fauna  ittica  ogni  qualvolta   si
asciugano dei tratti di alveo; 
      - in fase di realizzazione delle perforazione in  sub  alveo  e
della messa in opera della condotta dovra' essere prestata la massima
attenzione all'eventuale interferenza dell'opera  con  le  falde  per
evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento; 
      - negli attraversamenti fluviali con scavo a  cielo  aperto  si
dovra'  limitare  l'ampiezza  della  fascia  di   lavoro   a   quella
strettamente legata  alle  esigenze  di  cantiere  ed  effettuare  le
lavorazioni in periodo di magra e comunque  non  dovranno  costituire
ostacolo al regolare deflusso delle acque; 
      - negli attraversamenti fluviali con scavo a  cielo  aperto  si
dovranno effettuare i lavori al di  fuori  del  periodo  riproduttivo
della   fauna   piscicola,   avicola,    dell'erpetofauna    e    dei
micromammiferi; 
      - preservare gli esemplari arborei e ricostituire le ripisilve,
con   fini   di   qualificazione   ambientale,   lungo   tutti    gli
attraversamenti fluviali sia maggiori che minori; 
      - utilizzare materiali non inquinanti in tutte  le  fasi  della
lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le  scorie
prodotte  durante  la  saldatura  della   condotta   non   permangano
nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile  inquinamento
delle acque superficiali e delle falde acquifere. 
    11. I prelievi di acqua  previsti  in  progetto,  sia  durante  i
lavori sia per i necessari collaudi della condotta,  dovranno  essere
regolarizzati con specifica richiesta di attingimento  ai  competenti
Servizi Tecnici di Bacino. 
    12. Le fasi lavorative che  comportano  limitazioni  o  modifiche
alla circolazione nella viabilita', dovranno  essere  concordate  con
congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al
fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della
disciplina circolatoria delle strade interessate,  in  un  quadro  di
accettabilita' complessiva del livello di servizio della rete  viaria
circostante. 
    13.  Come  prospettato  dal  Proponente,  in  Comune  di   Albano
Sant'Alessandro, tra le progressive km 36 e  37  circa,  la  condotta
dovra' essere posizionata all'interno  delle  fasce  di  asservimento
stradale sul lato ovest della superstrada SP Seriate-Nembro,  per  la
lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m) al superamento
del vincolo imposto dalla presenza della cabina  Enel  nel  lato  est
della strada, all'interno della fascia di asservimento. 
    14. Nell'area archeologica nel Comune di Bolgare (progressiva  km
24 circa), dovra' essere comunicato  per  tempo  alla  Soprintendenza
competente la  data  di  inizio  dei  lavori  di  scavo  al  fine  di
permettere eventuali  sopraluoghi  e  garantire  il  controllo  degli
scavi. 
  In riferimento ai ripristini 
    15. per gli attraversamenti fluviali, si dovra': 
      ripristinare  la  configurazione  planimetrica  ed  altimetrica
dell'alveo, secondo  le  caratteristiche  geometriche  precedenti  la
realizzazione dell'opera, senza  modificare  le  attuali  sezioni  di
deflusso e le relative aree di pertinenza fluviale; 
      ripristinare le opere di protezione spondale e trasversale gia'
esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai  lavori  nella
situazione  ante  operam  e  comunque  in  continuita'  tipologica  e
funzionale con quelle gia'  realizzate;  le  nuove  opere  di  difesa
idraulica, previa approvazione delle competenti  Autorita',  dovranno
essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi
fluvio-torrentizie utilizzando le  migliori  tecniche  di  ingegneria
naturalistica ed ambientale; 
    16. Prima dell'inizio dei  lavori,  dovra'  essere  presentato  e
sottoposto   all'approvazione   dei   Comuni   preposti    ai    fini
autorizzativi,  il  progetto  esecutivo  relativo   alle   opere   di
mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali
degli elementi del paesaggio attraversati  (incolti,  aree  agricole,
vegetazione ripariale, siepi arboree  e  arbustive,  boschetti,  zone
umide,  ecc.);  tale  progetto  dovra'  contemplare  anche  le   cure
colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto. 
    17.  Le  operazioni  di  ripristino  vegetazionale,  eseguite  da
tecnici specializzati, dovranno essere realizzate immediatamente dopo
l'interramento   della   condotta   e   nei   periodi   piu'   idonei
all'attecchimento della vegetazione e supportate da  successive  cure
colturali  che  dovranno   essere   effettuate   fino   al   completo
affrancamento della vegetazione e  comunque  ripetute  con  frequenze
idonee per  un  periodo  non  inferiore  ai  cinque  anni  successivi
all'ultimazione dei lavori. Inoltre nell'esecuzione degli  interventi
dovranno essere adottati i seguenti criteri: 
      - per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone
si dovra' far ricorso all'approvvigionamento del  materiale  genetico
ecotipico, privilegiando vivai specializzati che  trattino  materiale
di propagazione autoctono certificato; qualora  tale  condizione  non
fosse attuabile nel territorio regionale, dovra'  essere  predisposta
un'idonea struttura vivaistica  con  certificazione  di  utilizzo  di
materiale da propagazione locale; 
      - dovranno essere predisposti capitolati di appalto  nei  quali
saranno indicate tutte le azioni, riferite sia alla  costruzione  che
all'esercizio, riportate nel SIA; 
      nelle aree di  pertinenza  degli  impianti  di  linea  dovranno
essere   previsti   interventi   di   mascheramento   e   inserimento
paesaggistico  attraverso  la  piantumazione  di  essenze   arbustive
autoctone,  con  caratteristiche  omogenee  al   paesaggio   vegetale
esistente; inoltre, compatibilmente con le esigenze di  sicurezza,  i
fabbricati dovranno essere armonizzati,  per  i  rivestimenti  e  gli
aspetti  architettonici,  allo  stile  e  al  contesto   territoriale
circostante; 
      - nei tratti in cui il nuovo metanodotto e' in affiancamento ad
altra condotta,  i  ripristini  vegetazionali  e  le  cure  colturali
dovranno  essere  estese  alle   fasce   interessate   dai   suddetti
metanodotti, nelle situazioni in cui  gli  interventi  di  ripristino
gia' realizzati non risultino soddisfacenti. 
    18. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per
quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro  struttura
ricostituendole senza impoverirle. 
    19. Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori
dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate  le
perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori. 
    20. Dovranno essere ripristinate tutte le opere di  miglioramento
fondiario interferite  dall'esecuzione  dei  lavori,  come  fossi  di
drenaggio, impianti di  irrigazione,  canali  irrigui,  e  si  dovra'
assicurare idonea copertura. 
  in riferimento alle emissioni ed alla salute pubblica 
    21. Il proponente dovra' assicurare  che  l'impresa  appaltatrice
adotti  tutti  gli  accorgimenti  tecnici  nonche'  di  gestione  del
cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A
tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro  in
prossimita' dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;
una costante bagnatura delle aree interessate  da  movimentazione  di
terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di  cantiere;  in
caso di presenza di evidente ventosita', localmente  potranno  essere
realizzate apposite misure  di  protezione  superficiale  delle  aree
assoggettate a scavo o  riporto  tramite  teli  plastici  ancorati  a
terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di  terreno
vegetale. 
    22. Con  riferimento  all'inquinamento  atmosferico  ed  acustico
atteso, al fine di verificare la correttezza delle  stime  effettuate
ed il rispetto dei limiti di  legge  la  Societa'  proponente  dovra'
concordare con l'ARPA Lombardia un piano di monitoraggio da eseguirsi
in corso d'opera. 
    23. Durante le fasi di cantiere in prossimita' di centri  abitati
o  di  recettori  sensibili,  dovranno  essere  realizzate   barriere
antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte  le  misure  necessarie,
secondo le modalita' che saranno concordate con l'ARPA Lombardia,  al
fine di ridurre l'impatto  del  rumore,  dei  gas  di  scarico  degli
automezzi e delle polveri. 
    24. Per consentire  una  verifica  della  fase  di  collaudo,  il
proponente, al momento  del  primo  collaudo,  dovra'  effettuare  le
analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e  in  uscita  con
determinazione almeno degli  oli  minerali,  pH,  COD,  materiali  in
sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi
dovra' essere sottoposto all'ARPA Lombardia. 
    25. Considerato che lo scarico  delle  acque  di  collaudo  delle
condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLgs
3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni
all'Amministrazione Provinciale di Bergamo. 
  Altre disposizioni 
    26. I manufatti non interrati (tubazioni di scarico in  atmosfera
e relative opere di sostegno, eventuali  apparecchiature  elettriche,
fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza
dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente  fuori
dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entita' a non meno
di m 5 dalla sede stradale) e non  limitare  la  visibilita'  per  la
circolazione; in casi particolari,  al  fine  di  garantire  adeguate
condizioni di sicurezza,  detti  manufatti  andranno  "protetti"  con
idonee barriere di protezione. 
    27. Considerato che  la  condotta  in  progetto,  nei  tratti  in
attraversamento dei diversi corsi d'acqua,  puo'  interferire  con  i
punti  di  campionamento  delle  acque  superficiali  della  rete  di
monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualita'
delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la
ditta esecutrice dovra' informare  l'ARPA  Lombardia  delle  date  di
inizio e fine dei lavori  degli  attraversamenti  sopraccitati,  onde
eventualmente interrompere per quel periodo i  campionamenti  mensili
previsti per la rete di monitoraggio. 
    28. In riferimento all'impiego di  apparecchiature  radiografiche
per il collaudo  delle  saldature  dovra'  essere  rispettato  quanto
previsto  dal  DLgs  17/3/1995  n.  230  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in particolare: 
      -  visto  l'allegato  IX  del  citato  Decreto  Legislativo  in
riferimento alle sorgenti mobili  utilizzate  sul  territorio  ed  in
particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b,  prima  dell'inizio
di ogni attivita' delle apparecchiature indicate, dovra' essere  data
preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego
in un determinato ambito), agli organi di vigilanza  territorialmente
competenti; detta  comunicazione  dovra'  contenere  informazioni  in
merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i  lavori,  la  loro
presunta durata, con  allegata  copia  della  relazione  dell'Esperto
Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto
Legislativo, con particolare  riferimento  alle  le  norme  tecniche,
specifiche per il tipo  di  intervento,  nonche'  alle  procedure  di
emergenza; 
      - dovra' essere effettuata la comunicazione di cui all'art.  22
del DLgs 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle
autorita' competenti; 
      - la relazione preliminare dovra' essere integrata dall'esperto
qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione  della  zona
controllata e  maggiore  dettaglio  tecnico  della  caratterizzazione
della stessa; 
      dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato  le  norme
interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di  radiazioni;
una copia  di  tali  norme  dovra'  essere  consultabile  nei  luoghi
frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate; 
      - dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme
di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione  finalizzato
alla  radioprotezione,  dovranno  essere  edotti  i   lavoratori   in
relazione alle mansioni cui sono addetti, dei  rischi  specifici  cui
sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle  conseguenze
derivanti dalla mancata osservanza delle modalita' di esecuzione  del
lavoro e delle norme interne di radioprotezione; 
      - dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di
zona e la natura delle sorgenti ed  i  relativi  tipi  di  rischio  e
dovra' essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente  di
radiazioni ionizzanti. 
    29. Per quanto attiene  la  gestione  delle  eventuali  eccedenze
delle terre e rocce da scavo, si ritiene che l'esclusione dal  regime
dei rifiuti comporti la  tracciabilita'  degli  scavi  e  delle  loro
destinazioni; pertanto in conformita' con  l'art.  186  del  DLgs  n.
152/2006 e successive modificazioni,  il  proponente  avra'  cura  di
comunicare alla Regione Lombardia, la  collocazione  degli  stoccaggi
temporanei del materiale (la cui durata non puo' eccedere i sei mesi,
salvo proroga) e dove il materiale  sara'  collocato  definitivamente
onde permettere gli eventuali controlli, previsti dal citato art. 18,
in collaborazione con l'ARPA. Si prende atto che  gli  scavi  vengono
eseguiti in siti non interessati da contaminazioni  pregresse  e  che
l'attivita' di scavo non introduce  contaminazioni  ulteriori,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 242 del gia'  citato  DLgs  n.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
    30. In fase di progetto esecutivo il  Proponente  dovra'  fornire
dati sulla composizione chimica media (con  la  deviazione  standard)
del gas naturale utilizzato anche, specificatamente, per le  sostanze
in traccia potenzialmente nocive o inquinanti.  Durante  la  fase  di
esercizio il proponente dovra' fare un monitoraggio semestrale  delle
sostanze in  traccia  potenzialmente  nocive  o  inquinanti.  I  dati
dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    31. Cinque anni  prima  della  dismissione  del  metanodotto,  il
proponente   dovra'   sottoporre   all'approvazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  il  piano  di
dismissione  del  metanodotto,  con   l'indicazione   delle   risorse
necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. 
    32.  Prescrizioni  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 
    Sia effettuata in fase preliminare all'elaborazione del  progetto
esecutivo, lungo l'intero tracciato, con personale specializzato  nel
settore archeologico e sotto la direzione della Soprintendenza per  i
Beni Archeologici della Lombardia, sia la  ricognizione  archeologica
di superficie sia i sondaggi archeologici, nei luoghi ove sono  state
gia' evidenziate presenze  a  seguito  delle  indagini  territoriali,
archivistiche e toponomastiche,  di  fotointerpretazione  aerea  e  a
seguito della ricognizione di superficie ancora da effettuare; 
    sia programmata la  sorveglianza  archeologica,  da  condursi  da
parte di personale specializzato nel  settore,  che  operi  sotto  la
direzione  della  stessa  Soprintendenza,  nel  corso  di  tutti  gli
interventi di escavazione, anche di minima entita'. 
  I controlli suddetti dovranno essere estesi con le stesse modalita'
anche alla viabilita' di servizio. 
  Si prescrive inoltre che: 
    Siano limitate le dimensioni delle zone  limitrofe  al  tracciato
del metanodotto, adibite al cantiere di lavoro,  denominate  aree  di
passaggio nella "Relazione tecnica illustrativa"; 
    - in corrispondenza dell'attraversamento dei corsi d'acqua  siano
ripristinate  o  restituite  -  nel  caso  fossero  scomparse  -   le
condizioni di naturalita'; 
    l'attraversamento  del  torrente   Cherio   sia   effettuato   in
affiancamento al vecchio tracciato  che  tagliava  il  corso  d'acqua
quasi in perpendicolare limitando in tal modo l'area di interferenza; 
    -  per  quanto  riguarda  il   tracciato   del   metanodotto   in
corrispondenza della collina di  Comonte  in  comune  di  Seriate  si
chiede di verificare sotto l'aspetto  geologico  la  possibilita'  di
realizzare un attraversamento in tunnel che eviti le zone  che  gia',
come segnalato, hanno presentato criticita'. 
    33. Prescrizioni della Regione Lombardia 
      -  il  metanodotto  dovra'  essere  posizionato,   per   quanto
tecnicamente possibile e cosi' come previsto nel progetto  depositato
nei tratti in affiancamento alle infrastrutture  viarie,  all'interno
delle fasce di rispetto stradale  della  viabilita'  esistente  e  in
progetto,  evitando  di  interessare   superfici   con   destinazione
urbanistica diversa; 
      - dovranno essere adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari
affinche' venga attuata la protezione dei tratti  di  condutture  che
interesseranno le future viabilita'  sia  Provinciali  che  Comunali,
previste dagli strumenti urbanistici; 
      dovranno essere approfondite le  modalita'  realizzative  degli
attraversamenti in corrispondenza  delle  intersezioni  con  la  rete
viaria provinciale e delle ex strade statali;  a  tal  proposito,  in
caso di attraversamento di strade con alto indice di TGM (ex SS  671,
SS 42, SP 89, SP 87, SP 91),  il  Proponente  dovra'  ricorrere  alla
tecrealizzativa mediante l'utilizzo dello  spingitubo,  previo  nulla
osta preventivo della competente Unita'  Operativa  Settore  Gestione
Viabilita' e Protezione Civile della Provincia di Bergamo; 
      - l'eventuale attraversamento di strade provinciali o ex strade
statali in corrispondenza di ponti e  strutture  in  cemento  armato,
necessitera'  di  apposita  predisposizione  di'  tavole  progettuali
contenenti i particolari costruttivi che esplichino in modo chiaro  e
comprensibile,  le  modalita'  di   superamento   delle   depressioni
naturali, al fine di garantire le  massime  condizioni  di  sicurezza
attuali e future, previo nulla osta preventivo dell'Ufficio Attivita'
e Progetti Speciali-Ponti della Provincia di Bergamo; 
    relativamente alla fase di cantierizzazione: 
      - dovra' essere il  depositato  un  dettagliato  cronoprogramma
della fase di cantierizzazione dell'opera, concordato con i  titolari
delle attivita' economiche insediate  nonche'  con  l'Amministrazione
Comunale,  in  modo  da  consentire   alle   aziende   potenzialmente
interferite un'adeguata organizzazione dell'attivita' di impresa; 
      - per lo stoccaggio dei tubi dovranno essere utilizzate di aree
prive di vegetazione arborea e arbustiva; 
      - per l'accesso alla pista di lavoro dovra' essere  utilizzata,
per quanto possibile, la viabilita' esistente; 
    f) relativamente agli attraversamenti del Fiume Cherio: 
      - il primo attraversamento (in Comune di Calcinate  e  Bolgare)
dovra' essere realizzato in  sub  alveo  come  da  progetto,  ad  una
profondita' sufficiente ad evitare in qualsiasi modo e condizione  il
flusso regolare e costante delle acque; il  metanodotto  (e  relativo
PIDI n. 6) tra i km 21,390 e 22,300 circa dovra'  essere  posizionato
in affiancamento all'esistente metanodotto,  cio'  consentirebbe,  al
contempo, di limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume; 
      - il secondo attraversamento  (in  Comune  di  Bolgare)  dovra'
essere realizzato con la tecnologia dello spingitubo  o  perforazione
controllata; la distanza minima della perforazione dalle  sponde  del
Cherio dovra' essere di almeno 5 metri e la  profondita'  sufficiente
ad evitare interferenze con il regolare deflusso delle acque; 
      - tutti gli attraversamenti del Fiume Cherio,  e  delle  rogge,
dovranno essere effettuati in modo che non si vengano a modificare le
naturali condizioni dell'alveo e delle sponde,  e  dovranno  comunque
ottenere le necessarie  preventive  autorizzazioni  delle  competenti
Autorita' idrauliche (AIPO e Consorzio di Bonifica);  in  particolare
ai fini delle verifiche idrauliche  il  Proponete  dovra'  tenere  in
considerazione anche le risultanze dello  studio  geologico-idraulico
del Comune di Bolgare (d.c.c. n. 58 del 30/11/2004) ; 
      - dovranno porsi in essere tutte  le  precauzioni  per  evitare
danni alla fauna ittica mediante: 
      - il rispetto  delle  "Prescrizioni  per  la  salvaguardia  del
patrimonio ittico"  approvate  con  d.g.p.  di  Bergamo  n.  456  del
20.05.19 
    devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori  in  fregio  o
nell'alveo di corpi idrici, 
      - la programmazione della  graduale  messa  in  asciutta  della
porzione  di  alveo  ove  si  svolgeranno  il  lavori   (mediate   la
costruzione di savanelle) e  il  successivo  ripristino  del  decorso
delle  acque,  effettuando  il  recupero  della  fauna  ittica   ogni
qualvolta si asciugano dei tratti di alveo, 
      l'assoluto divieto di versamento nel fiume di acque reflue  (di
lavorazione, sondaggi) e di altre sostanze potenzialmente  pericolose
per l'ittiofauna (calcestruzzo, additivi chimici), 
      - il  ripristino,  al  termine  dei  lavori,  delle  condizioni
primarie dell'alveo e delle sponde; 
    g) al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra
la progressiva km 30 e 31,  contestualmente  all'attraversamento  del
canale, anche la  limitrofa  roggia  dovra'  essere  attraversata  in
"trivellazione"; 
    h) ricostituzione della morfologia e della fertilita'  originaria
del terreno utilizzando in fase di reinterro della condotta  dapprima
il terreno con elevata percentuale di scheletro e successivamente  il
suolo agrario accantonato; 
    i) ripristino delle opere di miglioramento fondiario, come  fossi
di drenaggio, impianti di irrigazione, canali  irrigui  eventualmente
danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 
    j)   ricostituzione   della   copertura   vegetale   naturale   e
seminaturale presente contestualmente alla realizzazione  dell'opera;
a tal riguardo, le cure colturali dovranno  essere  eseguite  fino  a
quando le piante non saranno autosufficienti; 
    k) i dispositivi di sicurezza andranno posizionati  nel  rispetto
delle distanze minime  previste  dalle  norme  di  riferimento  (d.m.
24/11/84 e smi),  suggerendo  distanze  anche  inferiori  nei  tratti
interessati da aree urbanizzate e comunque abitate e nei  punti  piu'
critici,  quali  ad  esempio  eventuali  tratti   caratterizzati   da
movimenti di frana e/o instabilita' dei suoli  e  tratti  in  cui  si
possono  associare  maggiore  rischi  legati  alla  possibilita'   di
incidenti stradali che possono  creare  problemi  o  interferenze  in
relazione alla posizione e giacitura nel sottosuolo del metanodotto; 
    l) in Comune di Bolgare: 
      - il tracciato non dovra'  interferire  e  inficiare  nel  loro
utilizzo gli spazi di parcheggio previsti nel realizzando P.I.P. 3  a
ridosso della SP 87; 
      - il metanodotto non dovra' pregiudicare la realizzazione della
strada Paloscana e del II° lotto della SP 91; 
      - le aree verdi attraversate dal metanodotto nel  comparto  PIP
3, a confine e di "cuscinetto" con  il  Comune  di  Telgate,  a  fine
lavori dovranno essere piantumate con essenze autoctone in ragione di
1 pianta ogni 25 mq, con altezza minima di 2,5 m; 
      - in Comune di Costa di Mezzate, il metanodotto dovra'  passare
a sud della nuova SP 91, al solo fine di evitare interferenze con  il
realizzando impianto di distribuzione del carburante; in tale tratto,
di  lunghezza  paria  a  circa  150  m,  il  gasdotto  dovra'  essere
posizionato nella  fascia  di  rispetto  stradale  e  non  costituire
pregiudizio ai parcheggi degli edifici prospicienti; 
      -  in  Comune  di  Seriate,  al  fine  di  validare   l'ipotesi
progettuale relativa all'attraversamento della  collina  di  Comonte,
previo consolidamento  del  versante  interessato  dal  progetto,  la
documentazione geologica dovra' essere corredata da  quanto  previsto
dalle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni  di  cui  al  d.m.
14/09/2005;  eventuali  alternative  progettuali  che   si   rendesse
necessario esplorare in seguito ai suddetti approfondimenti  dovranno
essere documentate e corredate da appropriati studi specialistici; 
      - in Comune  di  Albano  Sant'Alessandro,  tra  il  progressivo
chilometrico 36 e 37,  la  condotta  andra'  posizionata  all'interno
delle fasce di asservimento stradale sul Iato ovest della superstrada
SP Seriate-Nembro per la lunghezza strettamente  necessaria  (pari  a
circa 150 m) al superamento del vincolo imposto dalla presenza  della
cabina Enel; 
      - in Comune di Chiuduno, il metanodotto non dovra' limitare  la
capacita' edificatoria e le destinazioni  d'uso  previste  dal  Piano
Attuativo approvato; 
      - alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 2,  10  e
11 provvedera' la  Regione  Lombardia  con  le  Autorita'  di  Bacino
competenti.  I  Comuni  competenti  di  concerto   con   la   Regione
provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n.  16
e 17. L'ARPA Lombardia  provvedera'  alla  verifica  di  ottemperanza
delle prescrizioni n. 5, 6, 22, 23 e 24. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvedera' alla  verifica  di
ottemperanza delle prescrizioni n 3, 30 e 31. Il Ministero per i beni
e le attivita' culturali provvedera' alla  verifica  di  ottemperanza
della prescrizione n. 32. Alla verifica di ottemperanza di  tutte  le
altre restanti prescrizioni provvedera' la Regione Lombardia. 
      -  Prescrizioni  formulate  dal  Ministero  della   Salute   in
occasione della riunione della conferenza di servizi  del  16  luglio
2004: 
      1) Rispettare i limiti di 100 mg/Nm3  di  NOx  per  la  caldaia
ausiliaria; 
      2) Misurare, per i primi due anni di  esercizio,  i  valori  di
emissione degli idrocarburi incombusti; 
    - Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno  e  contenuta
nella nota n. 0000200 del 08/01/2010: 
      Osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Bergamo con nota del 07/04/2003 n. 2126/15:  "Per
quanto concerne il parere di conformita' anticendio per le  attivita'
soggette al controllo di questo Comando ai sensi  del  DPR  n.  37/98
(cat.  63-1-2-6-17-64-91-95  del  DM  16/2/82),  al  fine  di   poter
procedere all'approvazione del progetto e' necessario che,  da  parte
della   Societa',   sia   presentata   ed   illustrata   una   idonea
documentazione tecnica e grafica particolareggiata,  redatta  secondo
le caratteristiche e le modalita' dettate dal D.M.I. 04/05/98". 
  A valle del rilascio dell'autorizzazione unica, ai  sensi  del  DPR
37/98  e  del  D.M.  Interno  04/05/98  la  Italgen   S.p.A.   dovra'
presentare: 
    - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo il  progetto
antincendi particolareggiato della centrale  termoelettrica  e  delle
opere connesse, in particolare del metanodotto; 
    - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona il  progetto
antincendi particolareggiato del metanodotto; 
    L'ottenimento del parere antincendi  dei  suddetti  Comandi  deve
essere preliminare alla realizzazione delle opere. 
  Dopo il completamento dei lavori e prima dell'entrata in  esercizio
la  Italgen  S.p.A.  dovra'  richiedere  il  Certificato  Prevenzione
Incendi. 
  Prescrizioni    formulate    dal    Ministero    dello     Sviluppo
Economico-Comunicazioni  -  Direzione   generale   Pianificazione   e
Gestione dello Spettro RadioElettrico  e  contenute  nella  nota  del
28/10/2009 n 007638: 
  La  Societa'  deve  depositare  la  documentazione  ufficiale   dei
progetti esecutivi e di eventuali interferenze  con  le  linee  della
rete pubblica di comunicazione e, successivamente,  deve  trasmettere
la comunicazione di fine lavori  a  questa  Direzione  generale,  per
poter  programmare,  con  i  funzionari   preposti   dell'Ispettorato
Territoriale Lombardia, la prevista verifica tecnica per ogni singolo
intervento. 
  Prescrizioni  formulate  dal  Comando  1^Regione  Aerea  -  Ufficio
Coordinamento  Tecnico  Logistico   e   contenute   nelle   note   n.
TR1-UCTL/1/2286/G15-5 del 20/06/2002 e  n.  TR1-UCTL/1/925/G15-5  del
25/03/2004 : 
  Nella realizzazione delle opere di  cui  trattasi  dovranno  essere
osservate  le  disposizioni  contenute  nella  Circolare  S.M.D.   n.
146/394/4422 del 09/08/2000 "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa
quota". 
  Prescrizioni formulate dall'Autorita' di  Bacino  del  Fiume  Po  e
contenute nella nota n. 691/PU del  4/02/2003,  con  rifermento  alle
richieste gia' formulate nella nota del 9/07/2002 n. 3317/PU: 
    Per quanto attiene alla  realizzazione  dell'elettrodotto  e  del
metanodotto si rammenta che gli attraversamenti interferenti  con  il
reticolo  idrografico  dovranno  essere  progettati  conformemente  a
quanto  previsto   dalla   Direttiva   per   la   valutazione   della
compatibilita'  idraulica  delle  infrastrutture   pubbliche   e   di
interesse pubblico all'interno  delle  fasce  A  e  B  approvata  con
delibera del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11 maggio 1999. 
  Prescrizioni formulate dalla Comunita' Montana Valle Seriana Z.o.12
e contenute nella nota n. 115 AN del 9 gennaio 2007: 
    Per quanto concerne gli interventi  in  questione  e  per  quanto
attiene al territorio di Villa di  Serio,  nel  progetto  definitivo,
successivamente trasmesso a questa Comunita' Montana, dovranno essere
contenuti: 
      - planimetria catastale in scala  1:10.000  con  evidenziati  i
mappali  interessati  dall'intervento  unitamente  al  perimetro  del
vincolo idrogeologico 
      - relazione agronomico-forestale in cui si  descriva  il  bosco
interessato dall'intervento e si specifichi su base  cartografica  il
perimetro e l'entita' della superficie boscata ai  sensi  della  l.r.
27/2004 che viene interessata dai lavori. 
  Al fine  di  poter  procedere  alla  quantificazione  di  eventuali
interventi di riequilibrio idrogeologico ai sensi della d.g.r.  8/675
del 21.09.2005 come modificata dalla d.g.r. n. 8/3002 del 27.07.2006,
si  precisa  che  nella  relazione  di  cui  sopra,  dovranno  essere
evidenziate  tutte  le  eventuali  opere  che  comportino   mutamenti
temporanei e/o definitivi della destinazione d'uso del bosco:  dovra'
essere dichiarata e dimostrata su  base  cartografica  la  superficie
boscata ai sensi  della  l.r.  27/2004  interessata  dalle  opere  ed
eventualmente, in caso di trasformazioni temporanee, le durate  delle
stesse (in mesi o frazioni di mese). 
  Prescrizioni  formulate  dall'ISPRA  e  contenute  nella  nota  del
2/10/2009 n. 041563: 
    Questo Istituto rimane in  attesa  della  proposta  di  piano  di
monitoraggio e controllo, secondo quanto  disposto  dall'art.  5  del
decreto n. GAB/DEC/2006/146 del 16 maggio 2006, per  poter  procedere
agli adempimenti di propria  competenza  ai  sensi  dell'art.  6  del
medesimo decreto. 
  Prescrizioni formulate dalla Terna S.p.A. e  contenute  nella  nota
del 09/03/2010 n. TE/P20100002774: 
    A seguito dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica,  la
Italgen S.p.A. dovra' ottemperare a quanto  previsto  dal  Codice  di
Rete per l'ottenimento della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio  e
provvedere per quanto applicabile in merito alla disponibilita' delle
aree immobiliari, eventualmente necessarie per garantire che le opere
della RTN siano realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di campi elettromagnetici. 
  Prescrizioni formulate dalla  Provincia  di  Bergamo  in  occasione
della riunione conclusiva della Conferenza  di  Servizi  e  contenute
nella nota depositata agli atti in occasione della medesima riunione: 
    Per  quanto  riguarda  le  interferenze  tra  il   percorso   del
metanodotto con la rete viaria, oltre a quanto  gia'  prescritto  dal
decreto VIA 585/09 (in particolare per le  strade  provinciali  o  ex
statali) si prescrive la realizzazione a spese della  Italgen  S.p.A.
degli interventi necessari alla "messa in sicurezza" del  realizzando
metanodotto anche in quei tratti nei quali il  medesimo  interferisce
con strade provinciali in corso di esecuzione e/o in progetto  (oltre
che per le strade gia' esistenti). 
  Prescrizioni formulate dal Comune di Villa di  Serio  in  occasione
della riunione conclusiva della Conferenza  di  Servizi  e  contenute
nella nota n. 14333 del 18/12/2009: 
    Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le  condizioni
formulate da questo Comune nella Conferenza di  Servizi  e  contenute
nelle comunicazioni inviate al Ministero  dello  Sviluppo  Economico,
con  particolare  riferimento  alla  necessita'  di   realizzare   un
minitunnel di attraversamento del Monte Roccolo  che  salvaguardi  la
vegetazione presente lungo il tracciato del metanodotto, prescrizione
gia' contenuta nel Decreto di VIA del 11 dicembre 2003  n.  2033/0795
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
  Prescrizioni formulate dal Comune di  Scanzorosciate  in  occasione
della riunione conclusiva della Conferenza  di  Servizi  e  contenute
nella deliberazione della Giunta Comunale del 10/11/2009 N° 183: 
    Dovra' essere garantita la massima sicurezza per quanto  riguarda
l'aspetto idrogeologico, attraverso opportune campagne d'indagine  in
fase di progettazione dell'opera, e adeguati accorgimenti tecnici  in
fase di realizzazione della stessa, nei confronti dei  proprietari  e
di tutta la cittadinanza; si chiede l'istituzione  di  un  tavolo  di
confronto, il cui obiettivo sara' quello  di  garantire  che  l'opera
venga attuata con il minimo impatto ambientale possibile  nonche'  un
confronto, nel corso della progettazione esecutiva, con Enti locali e
proprietari interessati dai lavori del metanodotto, per minimizzare i
disagi da esso causati. 
  Prescrizioni formulate dal Ministero  dello  Sviluppo  Economico  -
Dipartimento  per  l'energia  -  Direzione  generale  per   l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica: 
    1. La Italgen S.p.A. e' tenuta a dare comunicazione al  Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento  per  l'energia  -  Direzione
generale  per  l'energia   nucleare,   le   energie   rinnovabili   e
l'efficienza   energetica   dell'avvenuto   deposito   del   progetto
definitivo, sulla  base  del  quale  sara'  emesso  l'ordine  per  la
fornitura degli impianti, presso gli uffici  comunali  competenti  in
materia di edilizia; 
    2. La Italgen S.p.A. e' tenuta a comunicare  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione  generale
per  l'energia  nucleare,  le  energie  rinnovabili  e   l'efficienza
energetica il nominativo del direttore dei  lavori  responsabile,  ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle  opere  realizzate
al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1. 
    3. La Italgen S.p.A. e' tenuta, altresi', a dare comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico -  Dipartimento  per  l'energia  -
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie  rinnovabili  e
l'efficienza energetica della avvenuta formalizzazione del nulla osta
definitivo da parte dell'ENAC S.p.A., da acquisire prima del deposito
di cui al punto 1, nonche' a rispettarne le relative prescrizioni. 
 
                            ------------ 
 
 
             Estratto del Decreto VIA n° 795 11/12/2003 
 
  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
  VISTA la  nota  pervenuta  in  data  23.10.2000  con  la  quale  la
Italcementi S.p.A. ha comunicato  di  aver  dato  avvio  allo  studio
d'impatto ambientale relativo alla realizzazione di  un  impianto  di
produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di  Villa
di Serio (BG), ed ha richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DPCM
27.12.1988  la  nomina  di  osservatori  della  Commissione  per   le
valutazioni dell'impatto ambientale; 
  VISTA la legge 9.4.2002, n. 55 di "Conversione  con  modificazioni,
del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante  misure  urgenti  per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"; 
  PRESO ATTO che Italgen S.p.A (subentrata a Italcementi S.p.A. nelle
attivita' elettriche)  ha  inoltrato  in  data  29.4.2002  richiesta,
pervenuta il 8.5.2002, di autorizzazione unica ai sensi della legge 8
luglio 1986 n. 349, e di  autorizzazione  ambientale  integrata  come
previsto dall'articolo 1 comma  2  del  D.L.  7  febbraio  2002,  n.7
convertito nella legge n. 55 del 9 aprile 2002, ed ha  provveduto  in
data 3.5.2002  alla  pubblicazione  sui  quotidiani  "Corriere  della
Sera", "Giornale di Bergamo" e  "L'eco  di  Bergamo"  dell'avviso  al
pubblico   per   l'eventuale   consultazione   e   formulazione    di
osservazioni; 
  VISTE le integrazioni relative  allo  studio  d'impatto  ambientale
trasmessi dalla stessa Italgen in data 25.7.2002 pubblicando in  data
29.7.2002 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di Bergamo"
e  "L'eco  di  Bergamo"  l'avviso   al   pubblico   per   l'eventuale
consultazione e formulazione di osservazioni; 
  VISTI gli approfondimenti che Italgen S.p.A. ha inoltrato  in  data
25.9.2002, 17.1.2003, 3/4.2.2003, secondo le necessita' emerse  ne  l
corso dell'istruttoria; 
  VISTO il parere n. 522 formulato in data 5.6.2003 dalla Commissione
per   le   valutazioni    dell'impatto    ambientale,    a    seguito
dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Italgen S.p.A; 
  VISTO il parere espresso dal Il Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali, con nota del 9.10.2003, favorevole al progetto proposto da
Italgen SpA in Comune di Villa di Serio 
  VISTO che, a seguito della  richiesta  di  parere  inoltrata  dalla
Direzione VIA del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio  in
data  4.6.2002  e  23.6.2003,  non  risultano  pervenute  motivazioni
ostative da parte della Regione Lombardia; 
 
                            E S P R I M E 
 
  Giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale  del  progetto
proposto da Italgen S.p.A. per la realizzazione  di  un  impianto  di
produzione di energia elettrica a ciclo combinato in Comune di  Villa
di Serio (BG) e delle relative opere connesse,  tenendo  conto  delle
prescrizioni sopra citate di cui ai  pareri  dei  Comuni  interessati
alla realizzazione del metanodotto, a condizione del  rispetto  delle
prescrizioni. 
 
                               ------- 
 
 
             Estratto del Decreto VIA n° 585 15/06/2009 
 
  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
  PRESO ATTO che  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  tutela  del
Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per  i  Beni  e  le
Attivita' Culturali con decreto DEC/DSA/2003/795  del  11.12.2003  ha
espresso giudizio positivo di compatibilita' ambientale relativamente
al progetto di un centrale termoelettrica localizzata  in  Comune  di
Villa di Serio (BG) e  relative  opere  connesse,  tra  le  quali  il
metanodotto di alimentazione  della  centrale  il  cui  tracciato  si
sviluppa tra il Comune di Casalettro di Sopra (CR)  e  il  Comune  di
Villa di Serio; 
  VISTA  la  nota   in   data   26.07.2007   con   cui,   nell'ambito
dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n.55/2002, la Societa'
Italgen SpA - con sede in Bergamo, via Camozzi 124 -  ha  presentato,
ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia  di
compatibilita' ambientale relativa alla variante  del  tracciato  del
metanodotto di alimentazione della centrale termoelettrica  di  Villa
di Serio (BG) gia' oggetto di pronuncia di compatibilita'  ambientale
di cui al decreto DEC/DSA/2003/795 del 11.12.2003; 
  VISTO che la Societa' proponente ha provveduto a dare comunicazione
al pubblico del deposito del  progetto  e  dello  studio  di  impatto
ambientale, per la pubblica consultazione, tramite  annunci  a  mezzo
stampa sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Eco  di  Bergamo"
avvenute in data 27.07.2007; 
  AQUISITO  il  parere  favorevole  con  prescrizioni  della  Regione
Lombardia, espresso con DGR n.8402 del  12.11.2008  che  allegato  al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 
  AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 173 del  04.12.2008
formulato  dalla  Commissione  Tecnica   di   Verifica   dell'Impatto
Ambientale  VIA-VAS  che  allegato  al  presente   provvedimento   ne
costituisce parte integrante; 
  AQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/PAAC Prot.  1522
del 30.01.2009 del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante 
 
                               DECRETA 
 
  Giudizio favorevole di compatibilita' ambientale  relativamente  al
progetto presentato dalla Societa'  Italgen  S.p.A.  -  con  sede  in
Bergamo, via Camozzi 124 - inerente il progetto di una  variante  del
tracciato   del   metanodotto   di   alimentazione   della   centrale
termoelettrica di Villa di Serio (BG) gia' oggetto  di  pronuncia  di
compatibilita' ambientale di  cui  al  decreto  DEC/DSA/2003/795  del
11.12.2003 nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni; 

                 Italgen Spa Il consigliere delegato 
                       dott. Giuseppe De Beni 

 
T11ADE8546
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.