Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (l"Operazione"), in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BRE cedera' ed UBI Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BRE, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BRE") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BRE"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi Credito BRE derivante dai Contratti di Mutuo BRE che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Regionale Europea S.p.A.) o fisso; (12)garantiti da ipoteca di primo grado. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. CRITERI SPECIFICI (13)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (14)che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2012; (15)che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16)che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (17)che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una "PD" non superiore a 0,2915%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000; (iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro; (18)la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (19)che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro); (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB 2 S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BRE. Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca di Valle Camonica S.p.A. ("BVC") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BVC cedera' ed UBI Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BVC, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BVC") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BVC"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da BVC ogni e qualsiasi Credito BVC derivante dai Contratti di Mutuo BVC che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle Camonica S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca di Valle Camonica S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca di Valle Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca di Valle Camonica S.p.A.) o fisso; (12)garantiti da ipoteca di primo grado. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. CRITERI SPECIFICI (13)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (14)che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2012; (15)che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16)che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (17)che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una "PD" non superiore a 0,2915%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000; (iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro; (18)la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (19)che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro); (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle Camonica S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca di Valle Camonica S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca di Valle Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca di Valle Camonica S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca di Valle Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB 2 S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BVC. Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPCI cedera' ed UBI Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BPCI, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BPCI") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BPCI"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da BPCI ogni e qualsiasi Credito BPCI derivante dai Contratti di Mutuo BPCI che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.) o fisso; (12)garantiti da ipoteca di primo grado. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. CRITERI SPECIFICI (13)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (14)che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2012; (15)che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16)che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (17)che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una "PD" non superiore a 0,2915%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000; (iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro; (18)la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (19)che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro); (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB 2 S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BPCI. Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPA cedera' ed UBI Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BPA, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BPA") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BPA"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da BPA ogni e qualsiasi Credito BPA derivante dai Contratti di Mutuo BPA che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare di Ancona S.p.A.) o fisso; (12)garantiti da ipoteca di primo grado. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. CRITERI SPECIFICI (13)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (14)che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2012; (15)che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16)che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (17)che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una "PD" non superiore a 0,2915%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000; (iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro; (18)la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (19)che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro); (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB 2 S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BPA. BRE, BVC, BPCI, e BPA sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". I Crediti BRE, i Crediti BVC, i Crediti BPCI ed i Crediti BPA sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito". I Contratti di Mutuo BRE, i Contratti di Mutuo BVC, i Contratti di Mutuo BPCI ed i Contratti di Mutuo BPA sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l. sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance CB 2 S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di < titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano, Italia; UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano, Italia; UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia. Milano, 1° marzo 2012 UBI FINANCE CB 2 S.R.L. Dott. Andrea Di Cola - Consigliere T12AAB3012