Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Con decreto del 4 dicembre 2012 il Tar Toscana ha ammesso le Prof. sse Antonietta Tessitore, Carmela Principato, Lucia Moriconi, Elisabetta De Servi, Gessica Caniparoli, Monica Demi, Roberta Michelini, Marta Catani e il Prof. Juan Ignacio Villar, ricorrenti nel giudizio n. 1129/2012, rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Nesi (telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it; e.mail: info@studiolegalepn.it), alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nella graduatoria generale di merito relativa alla procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico nella Regione Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. del 13.07.2011. Pertanto si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, di seguito cosi' sintetizzati. A) CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 13 LUGLIO 2012, E' STATO DOMANDATO L'ANNULLAMENTO: - del decreto U.S.R. Toscano n. 38 del 15.5.2012, prot. n. 5154, nonche' dei relativi allegati e specificatamente dell'elenco dei non ammessi; - del decreto U.S.R. Toscano n. 128 del 26.9.2011; - del Decreto U.S.R. Toscano n. 27 del 2.4.2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 39 del 15.5.2012; - del decreto U.S.R. Toscana n. 45 del 29.5.2012; - dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 14.12.2011; n. 2 del 14.12.2011; n. 3 del 15.12.2011; n. 4 del 15.1.2011; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 28.12.2011 e delle griglie allegate; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 35 del 11.05.2012; - dei verbali recanti la verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per le prove scritte, e specificatamente del verbale n. 3 del 29.12.2011; del verbale n. 5 del 3.1.2012; del verbale n. 9 del 20.1.2012; del verbale n. 10 del 3.2.2012; del verbale n. 11 del 14.2.2012; del verbale n. 21 del 23.3.2012; del verbale n. 29 del 23.4.2012; del verbale n. 30 del 24.4.2012; - dell'avviso di pubblicazione dei criteri valutativi in data 15.2.2012;- degli ulteriori atti adottati relativi alla prova orale e specificatamente dei criteri di conduzione e dei criteri di valutazione della prova orale, PER I SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO: I. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. I.1. La Commissione ha determinato i criteri valutativi soltanto nella seduta del 28.12.2011 e non anche nella I seduta. I criteri sono stati elaborati in un momento successivo alle prove scritte, tenutesi in data 14 e 15.12.2011, in violazione del principio di predeterminazione dei criteri valutativi e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. I.2. I criteri indicati dalla Commissione sono generici, tanto da rendere imperscrutabile l'iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione degli elaborati di ciascun candidato. In difetto di circostanziati criteri di giudizio, la discrezionalita' della Commissione si e' tradotta in un vero e proprio arbitrio. II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, 2° comma, del Bando. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Eccesso di potere per violazione del principio di collegialita'. Eccesso di potere manifesta illogicita' dei criteri valutativi. Eccesso di potere per manifesta incoerenza dei criteri valutativi. Eccesso di potere per contraddittorieta' della motivazione. Violazione e falsa applicazione della Costituzione sub art. 3 Cost. II.1. L'illegittimita' dei criteri comuni alle due prove scritte. a) La Commissione ha attribuito i punteggi, esprimendo "il proprio grado di concordanza (min 1 - max 5) con quanto viene affermato relativamente ad esso" (cfr. griglie allegate al verbale n. 1 del 28.12.2011) e non anche un giudizio tecnico sul contenuto dell'elaborato. La Commissione ha percio' espresso i punteggi sulla base di un giudizio di "concordanza", in quanto tale illegittimo. b) La Commissione ha espresso la valutazione degli elaborati in violazione delle regole di collegialita'. c) E' illogico che il punteggio di 21/30, previsto quale condizione di ammissione alla prova orale (art. 10, 2° comma, Bando), non corrisponda alla sufficienza nella griglia-base predisposta dalla Commissione, per la quale la sufficienza si attesta sul punteggio di 18 (=3 Sufficiente x n. 6 voci). d) E' arbitraria la configurazione di un bonus (da + 1 a +3) per "apporti significativi e/o per una esposizione stilisticamente valida", trattandosi di una clausola vuota che legittima ex post un'alterazione dei punteggi in assenza di un oggettivo riscontro di merito. II.2. Le illegittimita' relative ai criteri valutativi della traccia n. 1. La Commissione nella seduta del 28.12.2011 con il verbale n. 1 ha congegnato dei criteri valutativi manifestamente illogici ed irrazionali, predisponendo una griglia per la valutazione della prova scritta n. 1. III. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione della Costituzione sub specie dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per assegnazione di una traccia nota ad alcuni candidati. La traccia della II prova scritta ha un contenuto ed una struttura sostanzialmente identica ad una traccia gia' nota ad alcuni candidati perche' assegnata in un corso di preparazione al concorso dall'Associazione professionale "Proteo Fare Sapere" (doc. 18). IV. Illegittima composizione della Commissione. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 10, 3° comma, DPR n. 140/2008. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 10, 4° comma, DPR n. 140/2008. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 10, 5° comma, DPR n. 140/2008. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008. Violazione dell'art. 7, 1° comma, del Bando. Illegittimita' derivata. Violazione e/o falsa applicazione di legge su specie dell'art. 35, 3° comma, let. e, Dlgs. n. 165/2001. Illegittimamente l'U.S.R. ha omesso di nominare, unitamente ai titolari, i supplenti della Commissione esaminatrice, in violazione dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008. I membri supplenti sono stati nominati soltanto con il decreto n. 27 del 2.4.2012. Il decreto n. 27 del 2.4.2012, con il quale, in sostituzione del Presidente (Prof. Parlato), e' stato nominato il Dott. Sesto Vigiani (Dirigente tecnico), e' illegittimo per violazione dell'art. 10, 3° comma, DPR n. 140/2008, poiche' il Dott. Vigiani e' carente dei requisiti tecnici per l'assunzione della Presidenza della Commissione. Con decreto n. 27 del 02.04.2012, provvedendo all'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice, oltre al Presidente, ha nominato quali Commissari due Dirigenti scolastici, in violazione dell'art. 10, 4° comma, DPR n. 140/2008. Con decreto n. 45 del 29.05.2012 e' stato illegittimamente nominato il Prof. Paolo Calusi, in quanto quest'ultimo e' un rappresentante di un'OO.SS. Da qui la violazione dell'art. 35, 3° comma del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. Ne' il Presidente supplente (Dott. Ernesto Pellecchia) ne' un componente supplente (Dott. ssa Paola Biagioni) risultavano inseriti negli specifici elenchi di cui al decreto n. 1267 del 22.9.2011. Il che viola il combinato disposto del 5° comma e del 10° comma dell'art. 10, che impone al Direttore generale di scegliere i commissari supplenti al momento della nomina della commissione e di sceglierli tra quelli indicati nello specifico elenco degli "aspiranti". Il Presidente supplente, Prof. Giuseppe De Puri, al momento della nomina, era esponente di Associazione sindacale. La sua nomina viola pertanto l'art. 35, 3° comma, lett. e, D.lgs. n. 165/2001. Con il ricorso introduttivo e' stato in conclusione domandato l'annullamento di tutti gli atti impugnati. B) CON MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 19 OTTOBRE 2012, E' STATO DOMANDATO L'ANNULLAMENTO: - del decreto U.S.R. Toscano n. 105 del 7.8.2012 recante l'approvazione della graduatoria generale di merito di cui all'allegato elenco, parte integrante del provvedimento; del Decreto U.S.R. Toscano n. 109 del 22.8.2012 di rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle medesima graduatoria di cui all'Allegato n. 1 nonche' dell'Allegato n. 2 recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale a seguito dell'ammissione con riserva disposta in sede cautelare monocratica; - della nota U.S.R. Toscano prot. n. AOODRTO/8754 del 22.8.2012 nonche' della rettifica di cui alla nota 8880 del 28.8.2012, con cui si invitano i candidati in graduatoria a presentarsi per l'immissione in ruolo; - dei singoli provvedimenti di nomina relativi a 106 candidati di cui all'Allegato n. 1 del decreto dirigenziale n. 109 del 22.8.2012, dei quali e' stata data notizia con avviso dell'Ufficio scolastico regionale in data 31.8.2012; - e comunque di ogni altro provvedimento di nomina; - del decreto U.S.R. Toscano n. 85 del 19.7.2012; - degli incarichi di presidenza e reggenza dei quali e' data notizia con la nota prot. n. 9041 del 3.9.2012 e delle relative rettifiche di cui alla nota 9147 del 5.9.2012; del decreto U.S.R. Toscano n. 110 del 22.8.2012; del decreto U.S.R. Toscano n. 126 del 28.8.2012;del decreto U.S.R. Toscano n. 100 del 30.7.2012, , PER I SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO: 1) ECCESSO DI POTERE per avere l'Amministrazione resistente provveduto ad approvare in via definitiva la graduatoria di merito e a nominare i Dirigenti scolastici, nonostante la palese illegittimita' degli atti presupposti, come evidenziato nel ricorso introduttivo sinteticamente illustrato anche in questa sede. 2) ILLEGITTIMITA' DERIVATA, conseguendo l'illegittimita' degli atti presupponenti dall'illegittimita' di quelli presupposti. Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha domandato l'annullamento di tutti gli atti impugnati, nonche' la risoluzione dei contratti individuali stipulati e, in virtu' dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento, la conseguente ricorrezione delle prove scritte, previa nomina di una nuova Commissione da parte del Direttore generale nel rispetto degli elenchi pubblicati degli aspiranti commissari e previa rideterminazione dei criteri valutativi. Firenze 12 dicembre 2012 avv. Ettore Nesi T12ABA18429