TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2012)

 
           Atto di citazione con istanza ex art.150 c.p.c. 
 

  L'Associazione Bambini Cri du Chat, in persona del  Presidente  del
Consiglio Direttivo Sig.ra Maura Masini, con sede in San Casciano  in
val di Pesa, via Machiavelli  n.  56  (C.F.  e  P.IVA:  94057480488),
elettivamente domiciliata  in  San  Casciano  in  val  di  Pesa,  via
Morrocchesi n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Matteo  MARCONCINI
(C.F.:MRC MTT 68D24 D612U) che la rappresenta e difende in virtu'  di
mandato a margine del presente atto 
  PREMESSO CHE 
  -in data 15 ottobre 1996 il Notaio Mario  Marconcini  ricevette  il
testamento in forma pubblica della Sig.ra Iliana Bencini - repertorio
atti di ultima volonta' N.84; 
  -la testatrice nominava  in  primo  luogo  e  quale  proprio  erede
universale il marito Sig.  Rino  Saccardi  e  solo  in  caso  di  sua
premorienza, disponeva la nomina congiunta di due eredi universali: 
  -"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI"; e 
  - "ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT  DI  SAN  CASCIANO  IN  VAL  DI
PESA"; 
  -il sig. Rino Saccardi e' deceduto in data 5  dicembre  1998  cosi'
come risulta dal certificato di morte e pertanto, in conseguenza  del
decesso della Sig.ra Bencini,  avvenuto  il  6  ottobre  2009,  trova
applicazione il dettato recato dalla seconda parte della disposizione
testamentaria e  la  conseguente  nomina  dei  due  eredi  universali
individuati nelle due Associazioni indicate dalla testatrice; 
  -con  verbale  ricevuto  dall'Archivio  Notarile  Distrettuale   di
Firenze in data 9 febbraio 2010, Rep. Archivio N.7796, Rep.  Notarile
n. 21613, e' stato "pubblicato" il  testamento  della  sig.ra  Iliana
Bencini (omissis); 
  -che, previa autorizzazione del Giudice  delle  Successioni  del  6
aprile  2011  (omissis)  e'  stato  redatto  l'inventario  dei   beni
riferibili alla de cuius (omissis) 
  -che una delle Associazioni chiamate all'eredita',  e  precisamente
l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I  TUMORI"  non  risulta
oggi esistente ne', da ricerche eseguite, sembra mai essere  esistita
tantomeno  nell'anno  1996  in  cui  venne  redatto  e  ricevuto   il
testamento (omissis); 
  -che, in ogni caso, e' interesse dell'Associazione Bambini  Cri  du
Chat accertare  l'esistenza  ovvero  l'inesistenza  dell'Associazione
Italiana Lotta contro i Tumori, in  quanto  delata  alla  successione
della defunta Iliana Bencini; 
  -che, infatti, in caso di inesistenza della  predetta  Associazione
ope legis si determinerebbe l'accrescimento in capo all'esponente  ex
art. 674 c.c.. 
  Tutto cio' premesso l'Associazione Bambini Cri du Chat, come  sopra
rappresentata e difesa 
  CITA 
  l'Associazione Italiana per la Lotta contro i Tumori,  a  comparire
all'udienza del 15 giugno 2012 ore di rito  per  ivi,  anche  in  sua
assenza e previa la dichiarazione di contumacia in caso di mancata  e
ingiustificata comparizione sentire accogliere le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  Nel merito: 
  Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria  domanda  e
deduzione disattesa: 
  in via principale, accertare l'esistenza dell'Associazione Italiana
per  la  Lotta  contro  i  Tumori  e  la  sua  qualita'  di  chiamata
all'eredita' della defunta Sig.ra Iliana Bencini; 
  in  via  subordinata,  accertata  l'inesistenza   dell'Associazione
Italiana  per  la  Lotta  contro  i  Tumori,  chiamata   all'eredita'
unitamente  all'Associazione  Bambini   Cri   du   Chat,   dichiarare
quest'ultima  erede  universale  della  defunta  Iliana  Bencini   in
conseguenza dell'accrescimento ex art.674 c.c.. 
  (omissis) 
  A tal fine invita  la  convenuta  a  costituirsi  in  giudizio  nel
termine di gg. 20 prima della fissata udienza  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 166 c.p.c. con avvertimento che  in  difetto  sara'
dichiarata la di lei contumacia ai  sensi  dell'art.  290  c.p.c.  in
relazione all'art. 170 c.p.c. e che in tal caso  l'emananda  sentenza
sara' considerata come emessa in legittimo contraddittorio e  che  la
costituzione fuori  del  termine  comportera'  la  decadenza  di  cui
all'artt. 38 e  167  c.p.c.  per  cui  non  potra'  proporre  domanda
riconvenzionale, chiamare un terzo in causa, indicare mezzi di prova,
formulare conclusioni o produrre documenti. 
  Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma
3, c.p.c. il sottoscritto Avv. Matteo Marconcini  dichiara  di  voler
ricevere le comunicazioni  e  le  notificazioni  presso  il  seguente
numero di telefax: 055-822128 ovvero al seguente indirizzo  di  posta
certificata: matteomarconcini@pec.avvocati.prato.it. (omissis) 
  San Casciano in val di Pesa li', 11 novembre 2011 

                                avv. 
                          Matteo Marconcini 

 
T12ABA3321
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