ALCHERA SPV S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via Statuto 10, Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano MI-2005797
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 08149260963

(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo  n.  385  del  1^  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Alchera SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in  data  6  giugno
2013 (la "Data di Stipulazione")  ha  concluso  con  Banca  Cassa  di
Risparmio di Savigliano S.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia S.p.A. e Cassa di Risparmio di Saluzzo  S.p.A.  (ciascuna,  la
"Banca Cedente" ed insieme, le "Banche Cedenti"), 3  (tre)  contratti
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai  sensi  e
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di  Cessione").  In  virtu'
dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle
Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 00:01  del  1  giugno
2013 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per  capitale  residuo
(compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora  pagate),
nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data  (compresi
gli interessi, diversi dagli  interessi  di  mora,  maturati  ma  non
ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire
da  tale  data,  commissioni,  accessori,  spese  (anche   legali   e
giudiziarie sostenute in relazione al  recupero  di  detti  crediti),
danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai
relativi  contratti  di  mutuo  stipulati  dalle  Banche  Cedenti  (i
"Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti  dalle  polizze
assicurative  stipulate  in  relazione  ai  Contratti  di  Mutuo   ma
rimanendo esclusi gli importi dovuti alle Banche Cedenti ai sensi dei
Contratti di Mutuo a titolo di commissioni di incasso di ogni singola
rata e le commissioni e le penali dovute alle Banche Cedenti a titolo
di estinzione anticipata dei mutui; crediti, individuabili in  blocco
(complessivamente i "Crediti") ai sensi delle citate  disposizioni  e
qualificabili come in bonis in  base  alla  normativa  emanata  dalla
Banca d'Italia, sono selezionati tra quelli che al 31 marzo 2013  (la
"Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al
relativo criterio, soddisfacevano i  seguenti  criteri  di  selezione
generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali")  ed,
altresi',  per  ciascuna  Banca  Cedente  gli  ulteriori  criteri  di
selezione specifici (i "Criteri Specifici") successivamente  indicati
in relazione a ciascuna Banca Cedente: 
  a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei  quali
non vi siano previsioni che ne permettano la conversione  in  diversa
valuta; 
  b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; 
  c) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una
rata sia stata pagata; 
  d) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale del relativo  mutuo  ad  una  data  non  successiva  al  31
dicembre 2038; 
  e) derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a tutte le
rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino  alcuna  non  pagata
alla Data di Valutazione; (2) che,  alla  Data  di  Valutazione,  non
presentino alcuna rata scaduta e non pagata per piu'  di  30  giorni;
(3) che, alla Data di Godimento, non presentino alcuna rata scaduta e
non pagata per piu' di 30 giorni; 
  f) interamente erogati, per i quali non sussista alcun  obbligo  di
erogare, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 
  g) derivanti da Contratti di  Mutuo  i  cui  debitori  ceduti  e  i
relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii)
persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento  italiano  ed
aventi sede legale in Italia; 
  h) derivanti da Contratti di Mutuo che se garantiti da  ipoteca  su
bene  immobile,  il  relativo  bene  immobile  e'   localizzato   nel
territorio della Repubblica Italiana; 
  i) derivanti da Contratti di  Mutuo  che,  se  a  tasso  variabile,
prevedano uno spread almeno pari o superiore a 0,50%; 
  j) derivanti da Contratti di  Mutuo  i  cui  debitori  ceduti  sono
qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi delle  Guidelines
della Banca Centrale Europea del 20 marzo  2013,  relative  a  misure
temporanee  supplementari   sulle   operazioni   di   rifinanziamento
dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie. 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: 
  i). derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti
di contributi o fondi di rotazione finanziari di alcun tipo ai  sensi
di legge o convenzione  o  normativa  comunitaria  o  regionale  (cd.
"mutui  agevolati"  e  "mutui  convenzionati")   ad   eccezione   (i)
dell'intervento  statale  previsto  dalla  Legge   n.   662/96   come
implementata dalla Legge n. 266/1997 e dal  D.M.  n.  248/99  e  (ii)
dalla Legge 949/1952, come di volta in volta modificata ed integrata; 
  ii). derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di  soggetti
che  siano  amministratori  e/o  dipendenti  (ivi  inclusi  a  titolo
esemplificativo ma  non  esaustivo,  dirigenti  e  funzionari)  della
relativa Banca Cedente; 
  iii). derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti
che siano societa' partecipate della relativa Banca Cedente; 
  iv). derivanti da contratti di mutuo erogati congiuntamente  da  un
gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese le Banche Cedenti (c.d.
"mutui in pool"); 
  v).  derivanti  da  mutui  che  alla  Data  di  Valutazione   siano
classificati come incagli ai  sensi  delle  Istruzioni  di  Vigilanza
della Banca d'Italia; 
  vi). derivanti da  mutui  che  siano  stati  in  qualunque  momento
classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni  di
Vigilanza della Banca d'Italia; 
  vii). derivanti da contratti di mutuo erogati a mutuatari  che,  in
conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla  Banca
d'Italia con circolare 140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'  come  in
seguito modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore  di
attivita'  economica)  da  n.  100   a   n.   191   ("amministrazioni
pubbliche"), 470 - 475, 500 ("istituzioni senza  scopo  di  lucro  al
servizio  delle  famiglie"),  501  ("enti  non  riconosciuti");   600
("famiglie  consumatrici");  614  ("artigiani")  con   finalita'   di
acquisto ad uso prima casa, 615 ("altre  famiglie  produttrici")  con
finalita'  di  acquisto  ad  uso  prima  casa  e  768-775  ("famiglie
estere"); 
  viii). derivanti da contratti di mutuo  connessi  alla  concessione
dei finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese in forza della
convenzione stipulata tra l'Associazione Bancaria  Italiana  e  Cassa
Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2010; 
  ix). derivanti da contratti di mutuo che prevedano il pagamento  di
rate in misura fissa e con durata variabile. 
  I crediti ceduti alla Societa'  da  Banca  Cassa  di  Risparmio  di
Savigliano  S.p.A.  sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti criteri specifici applicabili alla Data  di  Valutazione  (o
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio
specifico) ai mutui erogati da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
S.p.A.: 
  a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile,  sono
esclusivamente  indicizzati  (i)  all'Euribor  a  3  mesi,   o   (ii)
all'Euribor a 6 mesi; 
  b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1° gennaio  2001
e prima del 28 febbraio 2013; 
  c) il cui debito residuo in linea capitale  non  sia  superiore  ad
Euro 4.500.000 alla Data di Valutazione; 
  d) il cui debito residuo in linea capitale  non  sia  inferiore  ad
Euro 10.000 alla Data di Valutazione; 
  e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo  di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  Contratto  di
Mutuo; 
  f) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno  dei  seguenti
piani di ammortamento: 
  (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante
e suddivisa in una quota capitale che cresce nel  tempo  destinata  a
rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o 
  (ii) cosiddetto "italiano", per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento per  cui  ciascuna  rata  presenta  una  quota  capitale
costante nel tempo ed una quota interessi. 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono  composte
dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che  e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale; 
  (ii) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio Credit
Agri Italia; 
  (iii) derivanti dal contratto di mutuo avente il numero di rapporto
23/20/01168. 
  I crediti ceduti alla Societa' da  Banca  Mediocredito  del  Friuli
Venezia Giulia S.p.A. sono stati selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti criteri specifici applicabili alla Data  di  Valutazione  (o
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio
specifico) ai mutui erogati da Banca Mediocredito del Friuli  Venezia
Giulia S.p.A.: 
  a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile,  sono
esclusivamente  indicizzati  (i)  all'Euribor  a  1  mese,   o   (ii)
all'Euribor a 3 mesi, o (iii) all'Euribor a 6 mesi; 
  b) il cui debito residuo in linea capitale  non  sia  superiore  ad
Euro 6.000.000 alla Data di Valutazione; 
  c) il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore a Euro
10.000 alla Data di Valutazione; 
  d) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1° gennaio  1998
e prima del 28 febbraio 2013; 
  e) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno  dei  seguenti
piani di ammortamento: 
  (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante
e suddivisa in una quota capitale che cresce nel  tempo  destinata  a
rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o 
  (ii) cosiddetto "italiano", per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento per  cui  ciascuna  rata  presenta  una  quota  capitale
costante nel tempo ed una quota interessi; o 
  (iii) cosiddetto  "bullet"  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in
un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di  ammortamento;
o 
  (iv) mutuo avente il seguente numero di rapporto 20823000 e con  un
piano di ammortamento personalizzato, per tale intendendosi il metodo
di ammortamento per cui l'ammontare di ciascuna rata  e'  determinato
secondo criteri prestabiliti nel Contratto di Mutuo. 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: 
  i). derivanti da  contratti  di  mutuo  qualificati  come  "credito
agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo  Unico  Bancario,  anche
nel caso in cui l'operazione di credito agrario sia stata  effettuata
mediante utilizzo di cambiale agraria; 
  ii). derivanti da mutui in relazione ai quali la Banca  Cedente  ed
il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria
che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente  o
per la sola componente capitale) ed il cui debito  residuo  in  linea
capitale sia superiore, alla Data di Valutazione, ad Euro 1.455.000. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Cassa  di  Risparmio  di  Saluzzo
S.p.A. sono stati selezionati anche sulla base dei  seguenti  criteri
specifici applicabili alla Data di Valutazione (o alla specifica data
indicata in  relazione  al  relativo  criterio  specifico)  ai  mutui
erogati da Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.: 
  a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile,  sono
esclusivamente  indicizzati  (i)  all'Euribor  a  1  mese,   o   (ii)
all'Euribor a 3 mesi, o (iii) all'Euribor a 6 mesi; 
  b) mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia  superiore
ad Euro 5.500.000 alla Data di Valutazione; 
  c) il cui debito residuo in linea capitale  non  sia  inferiore  ad
Euro 40.000 alla Data di Valutazione; 
  d) che prevedano il rimborso integrale del relativo  mutuo  ad  una
data successiva al 30 giugno 2013; 
  e) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 31 marzo 2001  e
prima del 1° marzo 2013; 
  f) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo  di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  Contratto  di
Mutuo; 
  g) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno  dei  seguenti
piani di ammortamento: 
  (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante
e suddivisa in una quota capitale che cresce nel  tempo  destinata  a
rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o 
  (ii) cosiddetto "italiano", per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento per  cui  ciascuna  rata  presenta  una  quota  capitale
costante nel tempo ed una quota interessi. 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio  Credit
Agri Italia. 
  (ii) derivanti da contratti di mutuo  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono  composte
dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che  e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale; 
  (iii) derivanti da contratti di mutuo aventi i seguenti  numeri  di
rapporto:  1006524,  1002400,  1004024,  1012154,  1010514,  1011449,
1005808,  1004568,  1005880,  1000176,  1011609,  1012087,   1011575,
1010542,  1009625,  1011469,  1004980,  1003385,  1000982,   1005551,
7501606,  1010894,  1008734,  1008391,  1012014,  1002562,   1007935,
1008998,  1009827,  1008052,  1009118,  1007899,  1002443,   1008578,
1004019,  1004506,  7500941,  1005924,  6402331,  1002097,   1008901,
6402513,  6402488,  1005759,  1003817,  1005017,  1006235,   1004530,
1009460,  1008633,  1008545,  1007159,  1009579,  1009455,   1003903,
1005008, 1000070, 6402348, 6400024, 1002329. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai Crediti) e  tutte  le  garanzie  specifiche  ed  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti  ad  essi  inerenti,
senza bisogno di alcuna  ulteriore  formalita'  o  annotazione  salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Restano escluse dai Contratti  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del debitore  ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono  (nei  limiti  sopra  indicati).  Pertanto,  i  debitori
ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., con sede  legale  in  Piazza
del Popolo, 15 - 12038 Savigliano (CN), (ii) Banca  Mediocredito  del
Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via  Aquileia,  1  -
33100 Udine o a (iii) Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con  sede
legale in Corso Italia, 86, 12037, Saluzzo (CN) a seconda del caso. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai sensi del Codice della  Privacy,  con  la  presente
intende fornire ai debitori ceduti  alcune  informazioni  riguardanti
l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del  Codice
della Privacy (in particolare i commi 1 e  2  dell'articolo  13),  la
Societa' non trattera' dati definiti come  "sensibili".  La  Societa'
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali  alla
gestione  ed  amministrazione  del  portafoglio  di   Crediti;   alla
riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali
dell'incarico professionale del recupero  del  credito,  etc.);  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le suestese finalita' non e'  richiesto  il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy,
in  piena  autonomia,  essendo  estranei  all'originario  trattamento
effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7  del
Codice  della  Privacy  potranno  essere  esercitati  anche  mediante
richiesta scritta al "Titolare", Alchera SPV S.r.l., con sede in  Via
Statuto 10, 20121 Milano, all'attenzione dell'amministratore unico. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., con sede legale  in
Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano (CN), Banca Mediocredito del
Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via  Aquileia,  1  -
33100 Udine o a Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con sede legale
in Corso Italia, 86, 12037, Saluzzo (CN),  ciascuna  in  qualita'  di
"Responsabile" designato dalla Societa' in relazione  ai  Crediti  da
ciascuna di esse ceduti ai sensi dell'articolo 29  del  Codice  della
Privacy. 
  Milano, 10 giugno 2013 

             Alchera SPV S.r.l. - L'amministratore unico 
                          Fabio Stupazzini 

 
T13AAB8194
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.