Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1^ settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Alchera SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 6 giugno 2013 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (ciascuna, la "Banca Cedente" ed insieme, le "Banche Cedenti"), 3 (tre) contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 00:01 del 1 giugno 2013 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, accessori, spese (anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero di detti crediti), danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo ma rimanendo esclusi gli importi dovuti alle Banche Cedenti ai sensi dei Contratti di Mutuo a titolo di commissioni di incasso di ogni singola rata e le commissioni e le penali dovute alle Banche Cedenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui; crediti, individuabili in blocco (complessivamente i "Crediti") ai sensi delle citate disposizioni e qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, sono selezionati tra quelli che al 31 marzo 2013 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri di selezione specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a ciascuna Banca Cedente: a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; c) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata; d) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale del relativo mutuo ad una data non successiva al 31 dicembre 2038; e) derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) che, alla Data di Valutazione, non presentino alcuna rata scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino alcuna rata scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; f) interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di erogare, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; g) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; h) derivanti da Contratti di Mutuo che se garantiti da ipoteca su bene immobile, il relativo bene immobile e' localizzato nel territorio della Repubblica Italiana; i) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, prevedano uno spread almeno pari o superiore a 0,50%; j) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti sono qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi delle Guidelines della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2013, relative a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie. Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: i). derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi o fondi di rotazione finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione o normativa comunitaria o regionale (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati") ad eccezione (i) dell'intervento statale previsto dalla Legge n. 662/96 come implementata dalla Legge n. 266/1997 e dal D.M. n. 248/99 e (ii) dalla Legge 949/1952, come di volta in volta modificata ed integrata; ii). derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) della relativa Banca Cedente; iii). derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano societa' partecipate della relativa Banca Cedente; iv). derivanti da contratti di mutuo erogati congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese le Banche Cedenti (c.d. "mutui in pool"); v). derivanti da mutui che alla Data di Valutazione siano classificati come incagli ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; vi). derivanti da mutui che siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; vii). derivanti da contratti di mutuo erogati a mutuatari che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) da n. 100 a n. 191 ("amministrazioni pubbliche"), 470 - 475, 500 ("istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie"), 501 ("enti non riconosciuti"); 600 ("famiglie consumatrici"); 614 ("artigiani") con finalita' di acquisto ad uso prima casa, 615 ("altre famiglie produttrici") con finalita' di acquisto ad uso prima casa e 768-775 ("famiglie estere"); viii). derivanti da contratti di mutuo connessi alla concessione dei finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese in forza della convenzione stipulata tra l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2010; ix). derivanti da contratti di mutuo che prevedano il pagamento di rate in misura fissa e con durata variabile. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico) ai mutui erogati da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.: a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, sono esclusivamente indicizzati (i) all'Euribor a 3 mesi, o (ii) all'Euribor a 6 mesi; b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1° gennaio 2001 e prima del 28 febbraio 2013; c) il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore ad Euro 4.500.000 alla Data di Valutazione; d) il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore ad Euro 10.000 alla Data di Valutazione; e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo; f) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno dei seguenti piani di ammortamento: (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (ii) cosiddetto "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi. Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: (i) derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono composte dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che e' composta della componente interessi e dalla componente capitale; (ii) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio Credit Agri Italia; (iii) derivanti dal contratto di mutuo avente il numero di rapporto 23/20/01168. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico) ai mutui erogati da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.: a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, sono esclusivamente indicizzati (i) all'Euribor a 1 mese, o (ii) all'Euribor a 3 mesi, o (iii) all'Euribor a 6 mesi; b) il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore ad Euro 6.000.000 alla Data di Valutazione; c) il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 alla Data di Valutazione; d) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1° gennaio 1998 e prima del 28 febbraio 2013; e) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno dei seguenti piani di ammortamento: (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (ii) cosiddetto "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o (iii) cosiddetto "bullet" per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento; o (iv) mutuo avente il seguente numero di rapporto 20823000 e con un piano di ammortamento personalizzato, per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui l'ammontare di ciascuna rata e' determinato secondo criteri prestabiliti nel Contratto di Mutuo. Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: i). derivanti da contratti di mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche nel caso in cui l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; ii). derivanti da mutui in relazione ai quali la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) ed il cui debito residuo in linea capitale sia superiore, alla Data di Valutazione, ad Euro 1.455.000. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico) ai mutui erogati da Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.: a) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, sono esclusivamente indicizzati (i) all'Euribor a 1 mese, o (ii) all'Euribor a 3 mesi, o (iii) all'Euribor a 6 mesi; b) mutui il cui debito residuo in linea capitale non sia superiore ad Euro 5.500.000 alla Data di Valutazione; c) il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore ad Euro 40.000 alla Data di Valutazione; d) che prevedano il rimborso integrale del relativo mutuo ad una data successiva al 30 giugno 2013; e) derivanti da Contratti di Mutuo erogati dopo il 31 marzo 2001 e prima del 1° marzo 2013; f) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo; g) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno dei seguenti piani di ammortamento: (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (ii) cosiddetto "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi. Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: (i) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio Credit Agri Italia. (ii) derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono composte dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che e' composta della componente interessi e dalla componente capitale; (iii) derivanti da contratti di mutuo aventi i seguenti numeri di rapporto: 1006524, 1002400, 1004024, 1012154, 1010514, 1011449, 1005808, 1004568, 1005880, 1000176, 1011609, 1012087, 1011575, 1010542, 1009625, 1011469, 1004980, 1003385, 1000982, 1005551, 7501606, 1010894, 1008734, 1008391, 1012014, 1002562, 1007935, 1008998, 1009827, 1008052, 1009118, 1007899, 1002443, 1008578, 1004019, 1004506, 7500941, 1005924, 6402331, 1002097, 1008901, 6402513, 6402488, 1005759, 1003817, 1005017, 1006235, 1004530, 1009460, 1008633, 1008545, 1007159, 1009579, 1009455, 1003903, 1005008, 1000070, 6402348, 6400024, 1002329. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano escluse dai Contratti di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., con sede legale in Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano (CN), (ii) Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via Aquileia, 1 - 33100 Udine o a (iii) Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con sede legale in Corso Italia, 86, 12037, Saluzzo (CN) a seconda del caso. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Alchera SPV S.r.l., con sede in Via Statuto 10, 20121 Milano, all'attenzione dell'amministratore unico. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., con sede legale in Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano (CN), Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via Aquileia, 1 - 33100 Udine o a Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con sede legale in Corso Italia, 86, 12037, Saluzzo (CN), ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di esse ceduti ai sensi dell'articolo 29 del Codice della Privacy. Milano, 10 giugno 2013 Alchera SPV S.r.l. - L'amministratore unico Fabio Stupazzini T13AAB8194