T.A.R DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2013)

 
  Integrazione al contraddittorio - Notifica per pubblici proclami 
 

  Notifica  per  pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.150   c.p.c.
disposta dalla Sezione III del T.A.R del Lazio con ordinanza n.311/13
del 24.1.2013. Si rende noto che e' pendente dinanzi  al  T.A.R.  del
Lazio, Roma, Sez.  III,  ricorso  giurisdizionale  R..G.  n.10329/12,
promosso da: Arcangeli Francesca  Maria  ed  altri,  rappresentati  e
difesi dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, nei  confronti  di
tutte le universita' italiane indicate nella tabella allegata al D.M.
28.6.2012 n.197 del M.I.U.R., nonche' nei  confronti  di  Mastronardi
Manuela ed altri quali eventuali  controinteressati.  Il  ricorso  e'
stato promosso per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei
provvedimenti cautelari piu' idonei:  A)  del  provvedimento  di  non
ammissione dei ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia,
presso le Universita' indicate in  epigrafe,  per  l'a.a.  2012/2013,
previa declaratoria del  diritto  dei  ricorrenti  ad  iscriversi  al
suddetto corso; B) delle graduatorie, con i relativi scorrimenti  e/o
ulteriori avvisi, pubblicate per ciascuna delle predette Universita';
C) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Universita'  indicate
in epigrafe; D) del  D.  M.  28.6.2012  n.197,  nonche'  di  tutti  i
provvedimenti in  esso  richiamati  e/o  menzionati;  E)  del  D.  M.
28.6.2012 n.196, nonche', di tutti i provvedimenti in esso richiamati
e/o menzionati; F) ove esistano, dei verbali e  degli  atti  relativi
all'espletamento della  prova  selettiva  presso  i  diversi  Atenei,
nonche' di tutti i provvedimenti in esso richiamati  e/o  menzionati;
G) di ogni altro atto presupposto, connesso e  consequenziale,  anche
non conosciuto. I ricorrenti, avendo partecipato, in  data  4.9.2012,
alla  prova  selettiva  indetta  con   i   rispettivi   bandi   dalle
Universita', per l'ammissione  al  corso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  venuti  a  conoscenza   della   avvenuta   loro   mancata
ammissione, tramite le graduatorie pubblicate sul sito del  ministero
http://accessoprogrammato.miur.it ed i successivi  scorrimenti  delle
stesse, hanno impugnato i provvedimenti sopra elencati lamentando: la
violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e  di  legge;
la mancanza della normativa di riferimento e degli atti  presupposti;
l'eccesso di potere; l'illogicita' e lo  sviamento  (per  carente  od
insufficiente motivazione); la violazione del giusto procedimento per
carenza di adeguata attivita' istruttoria; l'eccesso di potere  nella
scelta  di  inadeguati  e  discriminatori   criteri   selettivi;   la
contraddittorieta'; la violazione dei  principi  di  legalita',  buon
andamento ed imparzialita' dell'amministrazione; l'eccesso di  potere
per  carenza  di  contestualita',  trasparenza  e  par  condicio.   I
ricorrenti, per i  motivi  che  precedono,  hanno  richiesto,  previa
dichiarazione   di   non   manifesta   infondatezza    dell'eccezione
d'illegittimita' costituzionale sollevata nel ricorso  e  l'eventuale
invio alla  Corte  di  Giustizia  Europea  della  questione  relativa
all'esatta  interpretazione  delle  norme   comunitarie   richiamate,
dichiarare  illegittimi  gli  atti  impugnati   e,   per   l'effetto,
annullarli, in via principale, ammettendo tutti i ricorrenti al corso
di laurea  in  medicina  e  chirurgia  presso  l'ateneo  da  ciascuno
indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei
via via indicati, o, infine, in  quelli  ove  il  singolo  ricorrente
sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio  conseguito,
ove  vi  fosse  stata  una  graduatoria  unica  nazionale;   in   via
subordinata,  annullando  le  graduatorie  degli  atenei  e  l'intera
procedura  selettiva,  in   via   ancora   subordinata,   dichiarando
illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti  disponibili
e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive
capacita'  ricettive  degli  atenei,  con   conseguente   scorrimento
ulteriore  della  graduatoria;  in  via  ulteriormente   subordinata,
dichiarando l'illegittimita' della mancata copertura di tutti i posti
disponibili originariamente indicata dagli atenei  e  dal  Ministero,
disponendo,   per   lo   effetto,   l'opportuno   scorrimento   della
graduatoria. Il tutto con vittoria di spese. 

                avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti 

 
T13ABA2160
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