TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.34 del 21-3-2013)

 
       Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami 
 

  In  forza  dell'ORDINANZA  CAUTELARE  n.1218/2013   pubblicata   il
14.03.2013 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
- Sezione Prima Bis, si da' avviso che, con ricorso iscritto al  R.G.
n.1938/13 proposto contro il Ministero della Difesa, in  persona  del
Ministro p.t., l'avv. Pierfrancesco Viti ha  chiesto  l'annullamento,
previa  sospensione  degli  effetti:  1)  del  decreto   dirigenziale
n.260/12 del 17.12.2012 emesso dal Direttore Generale  del  Personale
Militare del Ministero della Difesa pubblicato con Bando  nella  G.U.
4°s.p. n.101 del  28.12.2012,  nella  parte  in  cui  ha  indetto  il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di n.  2  (due)
Tenenti in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato dell'Esercito, di cui all'art. 1, lett. c) del predetto
decreto dirigenziale; 2) di ogni atto presupposto,  consequenziale  o
comunque connesso. I motivi di impugnazione  sono:  A)  Violazione  e
falsa applicazione dell'art.35, comma 5 ter D.lgs. 30.03.2001,  n.165
, nonche' dell'art.1, comma  4,  del  D.L.  n.  216  del  09.12.2011,
convertito in L.  24.02.2012,  n.14.  Difetto  e/o  Insufficiente  ed
erronea motivazione. Eccesso e sviamento di  potere.  Le  conclusioni
del ricorso sono le seguenti:  Voglia  il  Presidente  del  Tribunale
adito  disporre,  in  via  cautelare,  la  sospensione  del   decreto
dirigenziale n. 260/12 del 17.12.2012 pubblicato nella G.U. 4°s.p. n.
101 del  28.12.2012,  relativamente  alla  parte  in  cui  indice  il
concorso per la nomina di n. 2 (due) Tenenti in  servizio  permanente
nel ruolo normale del Corpo di  Commissariato  dell'Esercito  si  cui
all' art.1, lett. c)  del  Bando;  nel  merito:  annullare  con  ogni
effetto di legge  l'atto  impugnato  e  ordinare  all'amministrazione
resistente,  al  fine  di  coprire  i  posti  vacanti  nel  Corpo  di
Commissariato  dell'Esercito,  di  procedere  al  reclutamento  degli
idonei in ordine di graduatoria preesistente  approvata  con  Decreto
Dirigenziale n.1/10 del 08.01.2010 e pubblicata il 27.01.2010, previa
sottoposizione ai dovuti accertamenti in merito  alla  permanenza  in
capo  agli  stessi  soggetti  (tra  cui  l'odierno  ricorrente)   dei
requisiti di efficienza e di  idoneita'  psicofisica  e  attitudinale
previsti dalle normative vigenti per il  reclutamento  del  personale
militare. Con l'ordinanza cautelare sopra indicata, il  TAR  Lazio  -
Roma, sospendeva il provvedimento impugnato limitatamente ad un posto
tra i due a concorso. Fissava la trattazione di  merito  del  ricorso
l'udienza pubblica del 11.12.2013. Destinatari  della  notifica  sono
tutti i candidati al concorso pubblico indetto con  il  provvedimento
impugnato, limitatamente ai partecipanti alla  nomina  di  n.2  (due)
Tenenti in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato dell'Esercito. Roma, li 15 marzo 2013 

                       avv. Pierfrancesco Viti 

 
T13ABA3290
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