BPL MORTGAGES S.R.L.

Societa' con socio unico


Iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca
d'Italia del 29 aprile 2011 al n. 38491


Societa' interamente posseduta da SVM Securitisation Vehicles
Management S.r.l.

Sede legale: via Alfieri 1 - 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso n. 04078130269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04078130269

(GU Parte Seconda n.64 del 31-5-2014)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo
13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il
"Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in  Via  Alfieri,
1,  31015  Conegliano  (Treviso)   comunica   che,   nell'ambito   di
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti  ceduti  da  Banco  Popolare  Soc.  Coop.  ("Banco
Popolare") , una banca costituita ed operante con la forma  giuridica
di societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con  sede  legale
in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia,  codice  fiscale,  partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 03700430238, iscritta all'albo delle  banche  tenuto  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al  n.  5668,  e
capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto  all'albo  dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64  del  T.U.  Bancario  al  n.
5034.4, capitale sociale Euro 5.792.413.861,83  interamente  versato,
in forza di un contratto di cessione di  crediti,  "individuabili  in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1  e  4  della
Legge 130, concluso in data 27 maggio 2014  e  con  effetto  in  pari
data, ha acquistato pro-soluto da Banco  Popolare,  tutti  i  crediti
(per capitale,  interessi,  anche  di  mora,  maturati  e  maturandi,
accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di  proprieta'  di
Banco Popolare e derivanti da contratti di  mutuo  ipotecario  ovvero
contratti di mutuo stipulati ai sensi  della  normativa  sul  credito
fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 ovvero contratti di mutuo stipulati  ai  sensi
della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti
del decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385  ovvero  altri
prestiti che, alla data del 12 maggio 2014  alle  ore  00:01(inclusa)
(ovvero  alla  diversa  data  specificata  nel  relativo   criterio),
presentano le  seguenti  caratteristiche  (da  intendersi  cumulative
salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati da Banco Popolare ovvero erogati da altre banche e
successivamente confluiti in Banco Popolare  a  seguito  di  fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a)  persone  fisiche
(incluse  ditte  individuali)  residenti  in  Italia  o  (b)  persone
giuridiche  (incluse  societa'  di  persone)  costituite   ai   sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  3. mutui i cui debitori principali rientrino nella  definizione  di
piccole e medie imprese come  indicata  nella  Raccomandazione  della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 
  4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di  Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256  (Holding  Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n.  280  (Mediatori,  agenti  e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari),  n.  284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430  (Imprese  produttive),  n.  431
(Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie),
n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con 20 o  piu'  addetti),  n.  481  (Quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n.
482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di
20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici). Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al
criterio di cui  al  presente  punto  4,  ciascun  mutuatario  potra'
conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo
mutuo  sia  stato  classificato  quale  mutuo  stipulato  per  motivi
connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  6.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati  dal  diritto
italiano; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui  il
cui tasso di interesse applicato sia  parametrato  ad  un  indice  di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la  durata
residua del finanziamento ; 
  (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso  di  interesse  applicato  sia  inizialmente  un  tasso  fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da  una  certa  data  sia  un
tasso  variabile  parametrato  ad  un  indice   di   riferimento,   e
viceversa;) 
  (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per  tali  quei  mutui  che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di  calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso  variabile  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 
  9. mutui: 
  (vi) ipotecari diversi da quelli  indicati  nei  paragrafi  (ii)  e
(iii) che seguono, per cui  la  data  di  stipulazione  del  relativo
contratto di mutuo sia compresa tra il 11 ottobre 2000  (incluso)  ed
il 8 novembre 2013 (incluso); ovvero 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 10 settembre 1999  (incluso)  ed  il  10
aprile 2014 (incluso); ovvero 
  (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 per cui la data di  stipulazione  del  relativo  contratto  di
mutuo sia compresa tra il 31 marzo 2000 (incluso)  ed  il  10  aprile
2014 (incluso); ovvero 
  (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii)  che
precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto  di
mutuo sia compresa tra il 31 dicembre 1999 (incluso) ed il 30  aprile
2014 (incluso); 
  10. mutui: 
  (vii) la cui prima rata scada dopo il 12 maggio 2014; ovvero 
  (ii) le cui rate scadute al 9  aprile  2014  risultino  interamente
pagate; 
  11. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 10.000.000; 
  14. con riferimento ai mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili,
mutui garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 12 maggio 2014 pur presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (A) a (H): 
  A. mutui  che  rispettino  tutte  le  caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (i) a (vi): 
  (viii) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito  di
accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche; 
  (ii) la cui scadenza della prima rata sia precedente alla data  del
12 maggio 2014; 
  (iii) mutui le cui rate  scadute  alla  data  del  12  maggio  2014
risultino interamente pagate; 
  (iv) (A) (I) garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e (II) in relazione ai  quali
il rapporto traX) il debito residuo in linea capitale  del  medesimo
mutuo alla data  del  12  maggio  2014  e  (Y)  il  valore  di  stima
dell'immobile, determinato  in  prossimita'  della  stipulazione  del
medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero 
  (B) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Repubblica Italiana  aventi  caratteristiche  commerciali,  per
tali intendendosi i rapporti prevalentemente  garantiti  da  immobili
che, alla data di stipulazione  del  relativo  mutuo,  ricadevano  in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1,  B-2,  B-4,
B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4,
D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3,  E-4,  E-5,
E-9, F-3, F-4, F-10 e (II) in relazione ai quali il  rapporto  traX)
il debito residuo in linea capitale del medesimo mutuo alla data  del
12 maggio 2014 e (Y) il valore di stima dell'immobile, determinato in
prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo  mutuo,  e'  pari   o
inferiore al 60%. 
  Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo, per  "valore  di
stima dell'immobile" si intende il valore di stima  utilizzato  dalla
banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al  fine
di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  presente  criterio,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere il valore  di  stima  del  relativo  immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; e 
  (v) mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  a) mutui a tasso fisso secondo la definizione di cui paragrafo  (a)
del criterio di cui al punto 8 che precede, il cui tasso  d'interesse
sia pari o superiore all'uno per cento su base annua  e  sia  pari  o
inferiore al nove virgola due per cento su base annua; 
  b)  "mutui  a  tasso  variabile"  secondo  la  definizione  di  cui
paragrafo (b) del criterio di cui al  punto  8  che  precede  il  cui
parametro di riferimento sia  l'euribor  ovvero  il  Prime  Rate  ABI
ovvero il tasso di  interesse  sulle  operazioni  di  rifinanziamento
principali determinato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo  della
Banca Centrale Europea: 
  (ix) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di  riferimento
sia pari o superiore allo zero su base annuale e pari o inferiore  al
quattro per cento su base annua; o 
  (II) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap); 
  a) "mutui a tasso misto" secondo la definizione di cui al paragrafo
(c) del criterio di cui al punto 8 che precede; ovvero 
  b) "mutui c.d. modulari" secondo la definizione di cui al paragrafo
(d) del criterio di cui al punto 8 che precede; 
  (vi) mutui che rispettino i requisiti previsti dalla  Circolare  n.
263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo II Cap. 1 Parte
Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del  proprio  mutuo
al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo  rispetti  o
meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  B.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche   in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a favore  di  soggetti  che  al  12
maggio 2014 erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e  funzionari)  di  Banco
Popolare, ovvero di qualsiasi  altra  societa'  del  Gruppo  Bancario
Banco Popolare Soc. Coop.; 
  C. mutui che siano stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati)  o  comunque  usufruenti  di  contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 
  D. mutui che  siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici; 
  E. mutui che presentino una o piu'  rate,  non  ancora  scadute  ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte al 12 maggio 2014; 
  F. mutui in relazione ai quali (i)  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 12 maggio 2014; 
  G. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la  sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  ai  sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in  corso  alla  data
del 12 maggio 2014. 
  H. mutui diversi da quelli indicati al  criterio  9  paragrafi  (i)
(ii) e (iii) che alla data del  12  maggio  2014  sono  garantiti  da
fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore  di  Banco
Popolare che assistono almeno un altro rapporto giuridico  tra  Banco
Popolare ed il relativo debitore e/o garante. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti a BPL  Mortgages  S.r.l.,  senza  ulteriori  formalita'  o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti - derivanti a Banco Popolare dai contratti  di  mutuo  -  che
assistono  e  garantiscono  il  pagamento  dei  crediti  oggetto  del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso  accessori,
ivi incluse  le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie  reali  e
personali, i privilegi, gli  accessori  e,  piu'  in  generale,  ogni
diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. 
  Banco Popolare ha ricevuto incarico da  BPL  Mortgages  S.r.l.,  di
procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche  avvalendosi
di terzi - all'incasso delle somme dovute  in  relazione  ai  crediti
ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita'
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai  sensi
della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai  crediti  e  diritti  ceduti
nelle forme nelle quali  il  pagamento  di  tali  somme  era  a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Banco Popolare presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti
delle rate di mutuo, nelle ore  di  apertura  di  sportello  di  ogni
giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Banco Popolare, ai sensi e per gli  effetti
del suddetto contratto di cessione, di tutte le  ragioni  di  credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente  ai  mutui  a
questi  concessi,  per  capitale,  interessi  e  spese,  nonche'  dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro  di  ragione  (i   "Crediti   Ceduti"),   ha   comportato
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -  contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  ed  aventi  causa
(gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13  del  Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l.  -  in
nome e per conto proprio nonche' di  Banco  Popolare  e  degli  altri
soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto  da  Banco
Popolare, nell'ambito della cessione dei crediti di cui  al  presente
avviso,  Dati  Personali  relativi  agli  Interessati  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati  Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di
BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati  -  in  ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banco  Popolare  per  trattamenti
che soddisfino le finalita' sopra elencate e le  ulteriori  finalita'
delle quali gli Interessati  siano  stati  debitamente  informati  da
quest'ultima  e  per  le  quali  Banco  Popolare  abbia  ottenuto  il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso le filiali di Banco Popolare. 
  BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di Banco
Popolare  e  degli  altri  soggetti  sopra  individuati  -   informa,
altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a  societa'
che  gestiscono  banche  dati  istituite  per  valutare  il   rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i  sistemi  di
informazione creditizia). In  virtu'  di  tale  comunicazione,  altri
istituti di credito  e  societa'  finanziarie  saranno  in  grado  di
conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti  (ad
es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  BPL  Mortgages
S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Alfieri,  1,  31015   Conegliano
(Treviso). 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Banco  Popolare,
una banca costituita ed operante con la forma giuridica  di  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata, con  sede  legale  in  Piazza
Nogara, 2, 37121, Verona,  Italia,  codice  fiscale,  partita  IVA  e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di  Verona,  n.
03700430238. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la  legge  attribuisce  a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui  all'articolo
7 del Codice in materia di Protezione  dei  Dati  Personali;  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali, rivolgendosi a Banco Popolare,  presso  Piazza
Nogara, 2, 37121, Verona, Italia. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Conegliano, 28 maggio 2014 

          Per BPL Mortgages S.r.l. - L'amministratore unico 
                      dott.ssa Claudia Calcagni 

 
T14AAB7165
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.