Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e/o integrata, (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come di volta in volta modificato e/o integrato (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti Aggiuntivi). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). Rispettivamente in data 28 novembre 2012, 23 maggio 2013, 26 maggio 2014, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del Veneto), Banca dell'Adriatico S.p.A. (Banca dell'Adriatico) e Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (CARISBO, e congiuntamente al Banco di Napoli, a Intesa Sanpaolo, a Cassa di Risparmio del Veneto e Banca dell'Adriatico, i Cedenti) hanno aderito quali Cedenti Aggiuntivi all'Accordo Quadro di Cessione. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 30 maggio 2014, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e in blocco da Banco di Napoli e CARISBO tutti i Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri cumulativi comuni e specifici di seguito indicati. Criteri comuni Alla data del 28 febbraio 2014, per i mutui erogati entro il 31 dicembre 2012, del 30 aprile 2014 e del 30 maggio 2014, limitatamente ai criteri a) e b) dei punti 1) e 2), e del 7 marzo 2014, limitatamente ai criteri restanti, i Crediti ceduti da Banco di Napoli e CARISBO rispettavano i criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell' 11 dicembre 2012, pagine 2 - 4 (i Criteri Comuni). Criteri specifici del portafoglio ceduto dal Banco di Napoli Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 maggio 2014 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti di Mutuo Banco di Napoli e, ciascuno, singolarmente, il Contratto di Mutuo Banco di Napoli) che rispettavano, in aggiunta ai Criteri Comuni, i seguenti criteri specifici: (1) al 7 marzo 2014 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del relativo debitore; (c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o 492) oppure iii) societa' finanziarie (SAE 280 e 284) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; (d) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; (f) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (g) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono al personale in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario ne' "esodati" o in contestazione con gli stessi; (h) non derivano da mutui erogati alle Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; (i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (j) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2013 incluso; (k) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015; (l) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 4.000; (m) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 27 maggio 2008 come successivamente convertito con la Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); (n) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) di una concessione del Banco al di fuori del disposto contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di una motivazione grave e documentata; (o) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini); (p) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi del D.L. 74 del 06/06/2012, come convertito con Legge n 122 del 1 agosto 2012 ("plafond per la riparazione, ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo" destinato ai soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012), D.L. 174 del 10/10/2012, come convertito con Legge n 213 del 7 dicembre 2012, D.L. 194 del 16/11/2012 ("plafond per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012) e dei corrispondenti accordi-quadro di sistema (convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente modificata il 05/11/2012, come successivamente integrata con addendum del 18/11/2012); (q) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di iniziative di sistema patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno delle Piccole Medie Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del 3 agosto 2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011); (r) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); (s) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013 n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali"); (t) derivano da mutui che sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale o semestrale, ovvero (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: (A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad (B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale, ovvero ad (C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita' nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato puntualmente 4 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e arrotondato allo 0.01 superiore con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale e periodicita' di validita' del tasso semestrale, ovvero ad (E) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale, (u) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel corso della vita del contratto, presentino i) l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), con una frequenza dell'opzionalita' di variazione del tasso triennale o quinquennale e ii) periodicita' di ammortamento mensile con accertamento rata il primo giorno del mese e iii) indicizzazione sull'euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero (v) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse allora tale data risulta essere gia' trascorsa; (w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese che prevedono che per lintera vita del finanziamento il tasso di interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale ( al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore)pari ad uno dei seguenti valori: 3.50% o 3.60%; (x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato al cliente; (y) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; (z) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli; (aa) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: (i) alla data del 28 febbraio 2014, solo se trattasi di finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed (ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata la data di erogazione; ed (iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la data di erogazione; (3) e che siano individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 maggio 2014 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Banco di Napoli. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. Saranno oggetto di cessione da CARISBO ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 maggio 2014 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti di Mutuo Carisbo e, ciascuno, singolarmente, il Contratto di Mutuo Carisbo) che rispettavano, in aggiunta ai Criteri Comuni, i seguenti criteri specifici: (1) al 7 marzo 2014 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Carisbo o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Carisbo in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario originati da: (1) Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. ( "Carisbo"); (2) Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A. ( "Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 ( "Intesa"), e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (3) Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ( "BAV"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per incorporazione; (4) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per incorporazione; (5) Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. ( "Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (6) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. ("Sanpaolo") che, in seguito alla fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre 1998; (7) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (8) Intesa Sanpaolo; (9) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. (che ha successivamente modificato la propria denominazione in Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal 29 settembre 2008; "Cariveneto"); (10) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (oggi Banca dell'Adriatico S.p.A.); (d) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Carisbo nei confronti del relativo debitore; (e) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430 , 431, 482, 491 o 492) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Carisbo; (f) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Carisbo; (g) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Carisbo i) superiore al 101% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; (h) derivano da Contratti di Mutuo Carisbo che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti di Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono al personale in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario ne' "esodati" o in contestazione con gli stessi; (j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (k) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2013 incluso; (l) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015; (m) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; (n) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 come successivamente convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); (o) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: (i) dei disposti normativi connessi agli eventi alluvionali che nel novembre 2012 hanno interessato comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena (Ocdpc n 32 del 21 dicembre 2012) ed in Umbria (Ocdpc n. 51 del 19 febbraio 2013) o delle iniziative promosse da Carisbo nelle medesime aree; (ii) di una concessione della banca al di fuori del disposto contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di una motivazione grave e documentata, (p) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di iniziative di sistema patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno delle Piccole Medie Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del 3 agosto 2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011); (q) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo Gasparrini); (r) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi, del D.L. 74 del 06/06/2012 come convertito con Legge n. 122 del 1 agosto 2012 (plafond per la riparazione, ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo" destinato ai soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012), D.L. 174 del 10/10/2012 come convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e D.L. 194 del 16/11/2012 ("plafond per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012)e dei corrispondenti accordi-quadro di sistema (convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente modificata del 05/11/2012 come successivamente integrata con addendum del 18/11/2012); (s) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); (t) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013 n. 103 ("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali"); (u) derivano da mutui che non prevedono contrattualmente una o piu' opzioni di variazione del tipo tasso durante la vita del mutuo e sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero (ii) a tasso variabile, indicizzato a: (A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero alla (B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni lavorativi antecedenti il periodo di decorrenza e periodicita' di ammortamento mensile ovvero ad (C) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 o 4 giorni lavorativi antecedenti il periodo di decorrenza e periodicita' di ammortamento trimestrale purche' con accertamento rata non dovuto sui mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, ovvero ad (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 o 4 giorni lavorativi prima rispetto l'inizio di ogni semestre solare e con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad (E) Media delle rilevazioni dell'Euribor 6 mesi su base 360 del terzo mese precedente rispetto quello di accertamento della rata, periodicita' di ammortamento mensile ed accertamento della rata sull'ultimo giorno del mese, ovvero ad (F) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita' nel caso di periodicita' di ammortamento mensile e rata dovuta il primo giorno del mese, ovvero ad (G) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale ed i) accertamento rata nei mesi di gennaio e luglio od aprile ed ottobre o giugno e dicembre ii) accertamento rata l'ultimo giorno dei mesi giugno e dicembre (H) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo di giugno e dicembre per finanziamenti con accertamento rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre (I) Media dell'Euribor 6 mesi su base 360 del bimestre antecedente al periodo di validita' del tasso per finanziamenti con accertamento rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre ovvero (v) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel corso della vita del contratto presentino i) opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione') con una frequenza dell'opzionalita' di variazione del tasso triennale o quinquennale e ii) periodicita' di ammortamento mensile con accertamento rata il primo giorno del mese e iii) indicizzazione sull'Euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero (w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese con accertamento rata mensile dovuta sul primo giorno del mese e che prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.60% o 3.70%; (x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato al cliente; (y) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; (z) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Carisbo; (aa) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: i) alla data del 28 febbraio 2014, solo se trattasi di finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata la data di erogazione; ed iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la data di erogazione; (3) e che siano individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 maggio 2014 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Carisbo. ISP OBG S.r.l ha incaricato Banco di Napoli e CARISBO, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare Banco di Napoli e CARISBO ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di Banco di Napoli e CARISBO, ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali). Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento). ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121 Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., Banco di Napoli S.p.A.,, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., KPMG S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor (collettivamente i Titolari). Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita', per le seguenti finalita': - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa' ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di: - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati; - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio di insolvenza); - assistenza e consulenza. I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali relativi all'operazione. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo' ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Responsabile Segreteria Generale, Via Farini 22 - 40124 Bologna; fax 051/6454366, casella di posta elettronica ufficio.privacy@carisbo.it KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano; Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano. Milano, 30 maggio 2014 Isp Obg S.r.l. - Il legale rappresentante Paola Fandella T14AAB7426