ISP OBG S.R.L.

Iscritta al n. 40388 dell'elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede legale: via Monte di Pieta' n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 05936010965

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5555
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Toledo, 177 - 80132 Napoli
Registro delle imprese: Napoli n. 04485191219
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04485191219

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5466
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Farini 22, 40124 Bologna,
Registro delle imprese: Bologna n. 02089911206
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02089911206

(GU Parte Seconda n.67 del 7-6-2014)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999, come di volta in volta  modificata  e/o  integrata,  (la
Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385  del  1  settembre
1993 come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo  Unico
Bancario)  e  informativa  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come di volta in volta  modificato
e/o  integrato  (il  Codice  in  Materia  di  Protezione   dei   Dati
                             Personali). 
 

  ISP OBG S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  di  un  programma  di
emissione di obbligazioni  bancarie  garantite  da  parte  di  Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data  31  maggio  2012  ha  concluso  con  Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco  di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai  sensi  e  per  gli  effetti
della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico   Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  In virtu' di tale  Accordo  Quadro  di  Cessione,  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi  cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A. e/o dai  Cedenti  Aggiuntivi  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e  qualsiasi  credito
pecuniario   derivante   da:   (i)   mutui   ipotecari   aventi    le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui  Ipotecari),  e/o  (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett.  c),  del  Decreto  del  MEF  (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi  le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  c)  del  Decreto  del  MEF  (i
Titoli Pubblici, e  congiuntamente  ai  Finanziamenti  Pubblici,  gli
Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  Rispettivamente in data 28 novembre 2012, 23 maggio 2013, 26 maggio
2014, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa  di  Risparmio  del
Veneto), Banca dell'Adriatico S.p.A. (Banca dell'Adriatico)  e  Cassa
di Risparmio in Bologna S.p.A. (CARISBO, e congiuntamente al Banco di
Napoli, a Intesa Sanpaolo, a Cassa di Risparmio del  Veneto  e  Banca
dell'Adriatico, i Cedenti) hanno  aderito  quali  Cedenti  Aggiuntivi
all'Accordo Quadro di Cessione. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 30 maggio 2014, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e
in blocco da Banco di Napoli e CARISBO tutti i Crediti derivanti  dai
Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito indicate,  rispettavano  i
criteri cumulativi comuni e specifici di seguito indicati. 
  Criteri comuni 
  Alla data del 28 febbraio 2014, per i mutui  erogati  entro  il  31
dicembre 2012, del 30 aprile 2014 e del 30 maggio 2014, limitatamente
ai criteri a)  e  b)  dei  punti  1)  e  2),  e  del  7  marzo  2014,
limitatamente ai criteri restanti,  i  Crediti  ceduti  da  Banco  di
Napoli e CARISBO rispettavano i criteri comuni  applicabili  a  tutti
gli  attivi  ceduti  ai  sensi  dell'Accordo  Quadro   di   Cessione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda  n.  144  dell'  11
dicembre 2012, pagine 2 - 4 (i Criteri Comuni). 
  Criteri specifici del portafoglio ceduto dal Banco di Napoli 
  Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad  ISP  OBG  S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,  maturati  e
maturandi a far  tempo  dalla  data  del  26  maggio  2014  (Data  di
Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in   forza   di
contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti
di Mutuo Banco di Napoli e, ciascuno, singolarmente, il Contratto  di
Mutuo Banco di Napoli)  che  rispettavano,  in  aggiunta  ai  Criteri
Comuni, i seguenti criteri specifici: 
  (1) al 7 marzo 2014 presentavano le  seguenti  caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  derivanti
dal relativo Contratto di  Mutuo  Banco  di  Napoli  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti  vantati  da
Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui che non sono garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli  S.p.A.  nei  confronti  del
relativo debitore; 
  (c) i cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o  492)  oppure
iii) societa' finanziarie (SAE 280 e 284) cosi' come risultante dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Banco di Napoli; 
  (d) non sono classificati come crediti in sofferenza o  incagliati,
nell'accezione di  cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i  debitori
presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; 
  (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco  di
Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso
di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii)  di
qualunque  ammontare  nel  caso  di  mutui  aventi  periodicita'   di
pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  (f) derivano da Contratti di Mutuo Banco di  Napoli  che  non  sono
stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (g) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono  al
personale in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario ne' "esodati"  o
in contestazione con gli stessi; 
  (h) non derivano da mutui erogati  alle  Societa'  appartenenti  al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; 
  (i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (j) derivano da mutui erogati anteriormente  al  31  dicembre  2013
incluso; 
  (k) derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015; 
  (l) derivano da mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 4.000; 
  (m) derivano da mutui che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legge 27  maggio  2008  come  successivamente
convertito con la Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI  -
MEF'); 
  (n) derivano da mutui che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i)  di  una  concessione  del  Banco  al  di  fuori  del  disposto
contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di  una  motivazione
grave e documentata; 
  (o) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini); 
  (p) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi del  D.L.
74 del 06/06/2012, come convertito con Legge n 122 del 1 agosto  2012
("plafond per la riparazione, ripristino  o  la  ricostruzione  degli
immobili di edilizia abitativa o  ad  uso  produttivo"  destinato  ai
soggetti  danneggiati  dal  sisma  di  maggio  2012),  D.L.  174  del
10/10/2012, come convertito con Legge n 213 del 7 dicembre 2012, D.L.
194 del 16/11/2012  ("plafond  per  il  pagamento  dei  tributi,  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti  danneggiati  dal
sisma di maggio 2012) e dei corrispondenti accordi-quadro di  sistema
(convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente  modificata
il  05/11/2012,  come  successivamente  integrata  con  addendum  del
18/11/2012); 
  (q) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale
o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di  iniziative  di  sistema
patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno  delle  Piccole  Medie
Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del  3  agosto
2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011); 
  (r) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (s) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti  concessi  in  base  al  Decreto  24.06.2013   n.   103
("Regolamento recante  la  disciplina  del  Fondo  per  l'accesso  al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali"); 
  (t) derivano da mutui che sono: 
  (i) a tasso fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
trimestrale o semestrale, ovvero 
  (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  (A) Euribor 1 mese su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile  ,  ovvero
ad 
  (B) Euribor 3 mesi su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o  trimestrale,
ovvero ad 
  (C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi  rate)  rilevato  il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad 
  (D) Euribor 6 mesi su  base  360  rilevato  puntualmente  4  giorni
lavorativi prima rispetto all'inizio  del  periodo  di  decorrenza  e
arrotondato allo 0.01  superiore  con  periodicita'  di  ammortamento
mensile  o  semestrale  e  periodicita'  di   validita'   del   tasso
semestrale, ovvero ad 
  (E) Euribor 6 mesi su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale, 
  (u) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel  corso
della vita del contratto, presentino i) l'opzione di  variazione  del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa  (cd  prodotti  'multi
opzione'), con una  frequenza  dell'opzionalita'  di  variazione  del
tasso triennale o quinquennale e  ii)  periodicita'  di  ammortamento
mensile con accertamento  rata  il  primo  giorno  del  mese  e  iii)
indicizzazione sull'euribor 1 mese base  360  rilevato  il  penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero 
  (v) derivano da mutui che qualora  prevedano  contrattualmente  una
sola data di possibile  variazione  del  tipo  di  tasso  d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa; 
  (w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor  1  mese
che prevedono che per lintera vita  del  finanziamento  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito  e
lo spread contrattuale ( al netto di eventuali deroghe  pattuite  tra
banca e debitore)pari ad uno dei seguenti valori: 3.50% o 3.60%; 
  (x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta'  di  vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse  applicato
al cliente; 
  (y) non derivano da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  (z) non  derivano  da  mutui  nei  quali  il  rimborso  dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli; 
  (aa) non derivano da mutui che hanno un piano  di  ammortamento  di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote  capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di  ciascuna  rata  contrattualmente  prevista  per  il
pagamento  degli  interessi),  avendo  il  debitore  la  facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: 
  (i)  alla  data  del  28  febbraio  2014,  solo  se   trattasi   di
finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed 
  (ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata la  data  di
erogazione; ed 
  (iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la data  di
erogazione; 
  (3) e che siano individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 30 maggio  2014  su  richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Banco di Napoli. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI  RISPARMIO  IN
BOLOGNA S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da CARISBO ad ISP OBG  S.r.l.  tutti  i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo  dalla  data  del  26  maggio  2014  (Data  di  Efficacia
Economica),  accessori,  spese,   ulteriori   danni,   indennizzi   e
quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in   forza   di
contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti
di Mutuo Carisbo e, ciascuno, singolarmente, il  Contratto  di  Mutuo
Carisbo) che rispettavano, in aggiunta ai Criteri Comuni, i  seguenti
criteri specifici: 
  (1) al 7 marzo 2014 presentavano le  seguenti  caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Carisbo o, in caso  di  frazionamento
mediante accollo, la totalita' dei  crediti  vantati  da  Carisbo  in
relazione all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (c) i crediti derivano da contratti di mutuo  ipotecario  originati
da: (1) Cassa di  Risparmio  in  Bologna  S.p.A.  (  "Carisbo");  (2)
Cariplo - Cassa  di  Risparmio  delle  Provincie  Lombarde  S.p.A.  (
"Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente
modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data
dal 1 gennaio 2003 ( "Intesa"),  e'  subentrata  quale  successore  a
titolo universale a far data  dal  31  dicembre  2000,  in  forza  di
fusione per incorporazione; (3)  Banco  Ambrosiano  Veneto  S.p.A.  (
"BAV"), nei quali Intesa e'  subentrata  quale  successore  a  titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di  fusione  per
incorporazione; (4) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"),  nei
quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far
data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per  incorporazione;  (5)
Intesa che, in  seguito  alla  fusione  con  Sanpaolo  IMI  S.p.A.  (
"Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione
in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (6) Istituto
Bancario San Paolo di Torino S.p.A. ("Sanpaolo") che, in seguito alla
fusione  con  IMI  -   Istituto   Mobiliare   Italiano   S.p.A.,   ha
successivamente cambiato la propria  denominazione  in  Sanpaolo  IMI
S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre 1998; (7)  Sanpaolo
IMI  che,  in  seguito   alla   fusione   con   Intesa   S.p.A.,   ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa  Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (8)  Intesa
Sanpaolo; (9) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  S.p.A.  (che  ha
successivamente modificato  la  propria  denominazione  in  Cassa  di
Risparmio del Veneto  S.p.A.  a  far  data  dal  29  settembre  2008;
"Cariveneto"); (10) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (oggi  Banca
dell'Adriatico S.p.A.); 
  (d) derivano da mutui che non sono garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Carisbo nei confronti del relativo debitore; 
  (e) i cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 , 431, 482, 491 o 492) cosi' come risultante dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Carisbo; 
  (f) non sono classificati come crediti in sofferenza o  incagliati,
nell'accezione di  cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i  debitori
presso qualsiasi Filiale di Carisbo; 
  (g) non presentano un ammontare arretrato dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili  di  Carisbo
i) superiore al 101% dell'ultima rata accertata  nel  caso  di  mutui
aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque
ammontare nel caso di mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata
trimestrale o semestrale; 
  (h) derivano da Contratti di  Mutuo  Carisbo  che  non  sono  stati
stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti
di Societa' appartenenti al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo,  ne'
appartengono al personale in quiescenza del medesimo Gruppo  Bancario
ne' "esodati" o in contestazione con gli stessi; 
  (j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (k) derivano da mutui erogati anteriormente  al  31  dicembre  2013
incluso; 
  (l) derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015; 
  (m) derivano da mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; 
  (n) derivano da mutui che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  legge  27  maggio   2008   n°   93   come
successivamente convertito con  Legge  24  luglio  2008  n.  126  (cd
'Convenzione ABI - MEF'); 
  (o) derivano da mutui che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito: 
  (i) dei disposti normativi connessi agli eventi alluvionali che nel
novembre 2012 hanno interessato  comuni  nelle  Province  di  Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena (Ocdpc n 32 del
21 dicembre 2012) ed in Umbria (Ocdpc n. 51 del 19 febbraio  2013)  o
delle iniziative promosse da Carisbo nelle medesime aree; 
  (ii) di una concessione  della  banca  al  di  fuori  del  disposto
contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di  una  motivazione
grave e documentata, 
  (p) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale
o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di  iniziative  di  sistema
patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno  delle  Piccole  Medie
Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del  3  agosto
2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011); 
  (q) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini); 
  (r) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi, del D.L.
74 del 06/06/2012 come convertito con Legge n. 122 del 1 agosto  2012
(plafond per la riparazione,  ripristino  o  la  ricostruzione  degli
immobili di edilizia abitativa o  ad  uso  produttivo"  destinato  ai
soggetti  danneggiati  dal  sisma  di  maggio  2012),  D.L.  174  del
10/10/2012 come convertito con Legge n. 213 del  7  dicembre  2012  e
D.L. 194 del 16/11/2012 ("plafond per il pagamento dei  tributi,  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti  danneggiati  dal
sisma di maggio 2012)e dei corrispondenti accordi-quadro  di  sistema
(convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente  modificata
del  05/11/2012  come  successivamente  integrata  con  addendum  del
18/11/2012); 
  (s) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (t) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti  concessi  in  base  al  Decreto  24.06.2013   n.   103
("Regolamento recante  la  disciplina  del  Fondo  per  l'accesso  al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali"); 
  (u) derivano da mutui che non prevedono contrattualmente una o piu'
opzioni di variazione del tipo tasso durante  la  vita  del  mutuo  e
sono: 
  (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero 
  (ii) a tasso variabile, indicizzato a: 
  (A) Euribor 1 mese su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di  ammortamento  mensile,  ovvero
alla 
  (B) Euribor 3 mesi su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi antecedenti il periodo di  decorrenza  e  periodicita'  di
ammortamento mensile ovvero ad 
  (C) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 o  4  giorni
lavorativi antecedenti il periodo di  decorrenza  e  periodicita'  di
ammortamento trimestrale purche' con accertamento rata non dovuto sui
mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, ovvero ad 
  (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2  o  4  giorni  lavorativi
prima rispetto l'inizio di ogni semestre solare e con periodicita' di
ammortamento mensile, ovvero ad 
  (E) Media delle rilevazioni dell'Euribor 6 mesi  su  base  360  del
terzo mese precedente rispetto quello  di  accertamento  della  rata,
periodicita' di  ammortamento  mensile  ed  accertamento  della  rata
sull'ultimo giorno del mese, ovvero ad 
  (F) Saggio marginale di sconto della BCE (refi  rate)  rilevato  il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile  e  rata  dovuta  il
primo giorno del mese, ovvero ad 
  (G) Euribor 6  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale ed 
  i) accertamento rata nei mesi di gennaio  e  luglio  od  aprile  ed
ottobre o giugno e dicembre 
  ii) accertamento rata l'ultimo giorno dei mesi giugno e dicembre 
  (H) Euribor 6 mesi su base  360  rilevato  il  quart'ultimo  giorno
lavorativo di giugno e dicembre per  finanziamenti  con  accertamento
rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre 
  (I) Media dell'Euribor 6 mesi su base 360 del bimestre  antecedente
al periodo di validita' del tasso per finanziamenti con  accertamento
rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre ovvero 
  (v) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel  corso
della vita del contratto presentino i) opzione di variazione del tipo
di tasso da  variabile  a  fisso  o  viceversa  (cd  prodotti  'multi
opzione') con una frequenza dell'opzionalita' di variazione del tasso
triennale o quinquennale e ii) periodicita' di  ammortamento  mensile
con accertamento rata il primo giorno del mese e iii)  indicizzazione
sull'Euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo giorno  lavorativo
del mese precedente a quello di validita', ovvero 
  (w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor  1  mese
con accertamento rata mensile dovuta sul primo giorno del mese e  che
prevedono che  per  l'intera  vita  del  finanziamento  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito  e
lo spread contrattuale (al netto di eventuali  deroghe  pattuite  tra
banca e debitore) pari ad uno dei seguenti  valori:  3.40%,  3.60%  o
3.70%; 
  (x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta'  di  vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse  applicato
al cliente; 
  (y) non derivano da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  (z) non  derivano  da  mutui  nei  quali  il  rimborso  dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Carisbo; 
  (aa) non derivano da mutui che hanno un piano  di  ammortamento  di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote  capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di  ciascuna  rata  contrattualmente  prevista  per  il
pagamento  degli  interessi),  avendo  il  debitore  la  facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: 
  i)  alla  data  del  28  febbraio  2014,  solo   se   trattasi   di
finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed 
  ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata  la  data  di
erogazione; ed 
  iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la  data  di
erogazione; 
  (3) e che siano individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 30 maggio  2014  su  richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Carisbo. 
  ISP OBG S.r.l ha incaricato Banco di Napoli  e  CARISBO,  ai  sensi
della Legge 130, affinche' per suo conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute. 
  Per effetto di quanto precede, i debitori  ceduti  continueranno  a
pagare Banco di Napoli e CARISBO ogni somma dovuta  in  relazione  ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in  forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Banco di Napoli e CARISBO, ai sensi  e  per
gli effetti del suddetto Accordo Quadro  di  Cessione,  di  tutte  le
ragioni  di  credito  vantate  nei  confronti  dei  debitori   ceduti
relativamente ai  finanziamenti  a  questi  concessi,  per  capitale,
interessi e spese, nonche' dei relativi  diritti  accessori,  azioni,
garanzie reali e/o personali e  quant'altro  di  ragione  (i  Crediti
Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei  dati
personali -  anagrafici,  patrimoniali  e  reddituali  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti  e
relativi  ai  debitori  ceduti  ed   ai   rispettivi   garanti   come
periodicamente aggiornati sulla base di  informazioni  acquisite  nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i  debitori  ceduti  (i
Dati Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di  cui  all'articolo  13  del  Codice  in
materia di Protezione dei  Dati  Personali  -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio  2007)  (il
Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta'  n.  8,  20121
Milano  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse   dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG  S.r.l,  per  le  finalita'  di
seguito indicate, quali  autonomi  titolari:  Intesa  Sanpaolo  Group
Services s.c.p.a., Banco di Napoli S.p.A.,,  Cassa  di  Risparmio  in
Bologna S.p.A., KPMG S.p.A., in  qualita'  di  revisore  di  ISP  OBG
S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di
asset monitor (collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della  Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima  e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi.  Vengono  inoltre  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  dei  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  che
non  siano  stati  designati  incaricati  ovvero   responsabili   dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in  qualita'  di  Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  dati  personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi,  in  tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  Intesa Sanpaolo Group Services  S.c.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Banco di Napoli S.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Cassa di  Risparmio  in  Bologna  S.p.A.,  Responsabile  Segreteria
Generale, Via Farini 22 - 40124 Bologna; fax 051/6454366, casella  di
posta elettronica ufficio.privacy@carisbo.it 
  KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano; 
  Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy,  Via  M.  Carucci  n.  131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. 
  Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano. 
  Milano, 30 maggio 2014 

              Isp Obg S.r.l. - Il legale rappresentante 
                           Paola Fandella 

 
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