UBI FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993


soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 06132280964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 06132280964

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: Cuneo numero 01127760047
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 01127760047

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia
Registro delle imprese: Ancona numero 00078240421
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 00078240421

BANCA CARIME S.P.A.

Iscritta al numero 5562 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Viale Crati - 87100 Cosenza, Italia
Registro delle imprese: Cosenza numero 13336590156
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 13336590156

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: via Monte di Pieta', 7 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 03910420961
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03910420961

(GU Parte Seconda n.67 del 7-6-2014)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999  (la  "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre  1993  (il  "Testo
Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196  del  30  giugno
                     2003 (il "Codice Privacy"). 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  costituito
in data 30 luglio 2008 (il "Programma"),  UBI  Finance  S.r.l.  ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso  in  data  30
giugno 2008 con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BRE").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, BRE (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BRE, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BRE,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BRE
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, in  data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto  da  BRE  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  BRE  (i
"Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di  Mutuo  BRE")  che  alla  data  del  30  aprile  2014  ("Data   di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca  Regionale  Europea
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado. 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
    
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da  UBI  Finance  S.r.l.
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati    e'    disponibile     presso     il     sito     internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di  Banca  Regionale  Europea
S.p.A.. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 maggio 2010  UBI  Finance  ha
concluso con Banca Popolare di Ancona  S.p.A.  ("BPA")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BPA").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BPA, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BPA,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BPA
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in  data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto  da  BPA  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  BPA  (i
"Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di  Mutuo  BPA")  che  alla  data  del  30  aprile  2014  ("Data   di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di  Ancona
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado. 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
    
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A. 
    
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso con Banca CARIME S.p.A. ("CARIME") un  contratto  quadro  di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli  7-bis  e  4  della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e  dell'articolo  58  del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  CARIME").  Ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, CARIME (i)  ha  ceduto
pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto
da CARIME, alcuni crediti derivante  dai  mutui  ipotecari  in  bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo  stipulati  da  CARIME  con  i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e  trasferire  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da
CARIME, ulteriori crediti derivanti da contratti di  mutuo  stipulati
da CARIME con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, ,  in
data 30 maggio 2014, ha  acquistato  pro  soluto  da  CARIME  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
CARIME (i "Crediti CARIME") derivante dai Contratti stipulati  con  i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo CARIME") che alla  data  del  30  aprile  2014
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Carime S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  Carime  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Carime S.p.A.  e  rispetto  alla
quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca  di  grado  superiore
sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca  di  secondo  o
successivo grado rispetto alla quale  il  creditore  garantito  dalle
ipoteche di grado superiore e'  Banca  Carime  S.p.A.  (anche  se  le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado, 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca CARIME S.p.A. che  non  rispettano
uno o piu' Criteri sopra indicati. 
    
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Carime S.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, BPCI
(i) ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da BPCI, alcuni  crediti  derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BPCI con i  propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera' pro  soluto  da  BPCI,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, in data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto da  BPCI  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da  BPCI  (i
"Crediti BPCI")  derivante  dai  Contratti  stipulati  con  i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BPCI") che alla data del 30 aprile 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare  Commercio
e Industria S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado. 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca  Popolare  Commercio  e  Industria
S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
    
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. 
    
  BRE, BPA, CARIME e BPCI sono di seguito congiuntamente denominati i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BRE, i Crediti BPA, i Crediti CARIME  e  i  Crediti  BPCI
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno  di
essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BRE, i Contratti di Mutuo BPA, i Contratti  di
Mutuo  CARIME  ed  i  Contratti  di  Mutuo  BPCI  sono   di   seguito
congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi,
un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance S.r.l.  ha  conferito  incarico  ad  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione del portafoglio di  Crediti,  finalita'  connesse  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Corso Europa, 20, 20122 Milano,  Italia;  UBI  Finance  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea  S.p.A.,
Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Popolare  di  Ancona  S.p.A.,
Via Don. A. Battistoni 4,  60035  Jesi  (AN),  Italia;  Banca  Carime
S.p.A., Viale  Crati  snc,  87100  Cosenza,  Italia;  Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pieta'  7,  20121  Milano,
Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  a  UBI
Finance S.r.l., Foro  Buonaparte  70,  20121  Milano,  Italia;  Banca
Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13,  12100  Cuneo,  Italia;  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN),
Italia; Banca Carime S.p.A., Viale Crati snc, 87100 Cosenza,  Italia;
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di  Pieta'  7,
20121 Milano, Italia. 
  Milano, 3 giugno 2014 

                  UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T14AAB7505
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.