TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.131 del 6-11-2014)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Il Tenente  Colonnello  della  Guardia  di  Finanza  Claudio  Maria
Sciarretta ha  proposto  ricorso  innanzi  al  TAR  Lazio,  Roma,  RG
10046/2014, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze  ed  il
Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo  l'annullamento:
della  graduatoria  di  merito  e  dell'  "esito  del   giudizio   di
avanzamento  dei  colonnelli/tenenti  colonnelli  in  spe  del  ruolo
normale/aeronavale/speciale/tecnico logistico amministrativo  inclusi
nelle aliquote di valutazione, a scelta, anno 2014", con  particolare
ma non esclusivo riferimento alla mancata iscrizione  nel  quadro  di
avanzamento al grado di Colonnello per  l'anno  2014.  Con  il  primo
motivo di ricorso, si denuncia  :  Violazione  e  falsa  applicazione
degli artt. 12 e 21 del D. Lgs. n.69/2001, del D.M. 29.11.2007 e  dei
"criteri per le operazioni di valutazione dei tenenti colonnelli  del
ruolo normale per l'anno 2014", redatti dalla  Commissione  superiore
di avanzamento. Eccesso di potere per  violazione  del  principio  di
autolimitazione, per illogicita' manifesta, travisamento dei fatti  e
dei  presupposti,  carenza  di  istruttoria,  irragionevolezza  della
motivazione. In sintesi  il  ricorrente  ha  lamentato  la  manifesta
incongruita' degli elementi di valutazione risultanti  dalla  propria
documentazione caratteristica. Con il secondo motivo di  ricorso,  si
censura: Violazione dei principi di buon andamento  ed  imparzialita'
di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di  potere  in  senso  relativo  per
disparita' di trattamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. 
  Travisamento. Erroneita'.  Sviamento  di  potere.  In  sintesi,  il
ricorrente ha Denunciato che i medesimi criteri di giudizio, nel caso
di specie, sono stati declinati in maniera eccessivamente restrittiva
nei  suoi  confronti  ed  in  modo  lautamente  concessivo   per   la
valutazione di altri colleghi parigrado (Solombrino, Nencini, Guercia
e Rebechesu), con cio'  realizzandosi  un'illegittima  ed  arbitraria
disparita' di trattamento. 
  Con istanza del 12.9.2014, il ricorrente  ha  domandato  di  essere
autorizzato all'integrazione del contraddittorio,  mediante  pubblici
proclami, nei confronti  dei  seguenti  ufficiali  controinteressati:
Francesco  Mazzotta,  Giovanni  Salerno,  Carlo  Levanti,   Giancarlo
Franzese,  Gabriele  Procucci,  Antonio  Mancazzo,  Adriano   D'Elia,
Gianluca De Benedictis; Massimiliano  Di  Lucia,  Antonino  Raimondo,
Antonio D'Agostino, Ernesto Bruno, Massimiliano Giua, Pietro Bianchi,
Luca Albertario, Pierfrancesco Sanzi,  Giuseppe  Cavallaro,  Vincenzo
Andreone;  Aldo  Noceti,  Massimo   Dell'Anna,   Antonello   Urgeghe,
Salvatore Salvo, Ferdinando Falco, Roberto Prosperi, Antonello  Reni,
Massimo  Mazzone,  Roberto  Di  Mascio,  Vincenzo  Grisorio,  Antonio
Regina,  Mario  Intelisano,  Livio  Petralia,  Omar   Pace,   Stefano
Boldrini, Giorgio Salerno, Michele Iadarola, Stefano Gesueli,  Andrea
Antonioli, Massimiliano Fortino,  Angelo  Antonio  Frescoso,  Stefano
Lampone, Francesco Saponaro,  Maurizio  Innocente,  Carlo  Simoncini,
Massimiliano Tibollo, Marco Tripodi, Antonio  Aiello.  Con  ordinanza
del 25.9.2014 n. 9983, il TAR Lazio, Roma, Sez.  II,  ha  autorizzato
l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici  proclami,  nei
confronti degli ufficiali sopraindicati. 

                   prof. avv. Annalisa Di Giovanni 

 
T14ABA12939
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