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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. II, RG 4569/2013, mediante pubblici proclami in ottemperanza dell'ordinanza del Tar Lazio, Sez. II n, 771/2014 depositata in segreteria il 22.01.2014 Premesso che con atto di riassunzione del giudizio, precedentemente instaurato con ricorso innanzi al TAR Marche, ex art. 15 co. 4 Dlgs 104/2010, proposto dall'Anci Marche e dai Comuni di Colbordolo, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Monteroberto, San Ginesio, Colmurano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi in virtu' di deleghe contenute nell'atto di riassunzione stesso dall'Avv. Prof. Giovanni Ranci e dall'Avv. Pietro Ranci e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elio Vitale, sito a Roma in Viale Mazzini n. 6, notificato ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato, i ricorrenti impugnavano e chiedevano l'annullamento "1) Della "Nota MEF pubblicata il 16 ottobre 2012 sul portale del federalismo fiscale" recante "Revisione stime ICI e IMU: Nota metodologica" (atto impugnato 1.1); 2) Delle determinazioni del trasferimento delle attribuzioni spettanti a ciascuno dei comuni ricorrenti come risultanti dal sito internet www.finanzalocale.interno.it (atti impugnati n. 1.2 Comune Colbordolo, n. 1.3 Comune Cessapalombo, n. 1.4 Comune Camporotondo di Fiastrone, n. 1.5 Comune Monte Roberto, n. 1.6 Comune San Ginesio, n. 1.7 Comune Colmurano); - di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo e conseguente comunque connesso e correlato, nulla escluso ivi compresi i criteri, i dati e le fonti dai quali gli stessi sono stati tratti, ad oggi incogniti, utilizzati dai Ministeri per revisionare le stime ICI ed IMU e dunque definire le situazioni dei singoli Comuni"; - il ricorso era relativo alle conseguenze dell'istituzione dell'imposta municipale unica (IMU) sulle attribuzioni ai Comuni a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio e sul Fondo di perequazione istituiti con la disciplina del federalismo fiscale municipale, per garantire il corretto svolgersi del processo di devoluzione dei tributi ai comuni (d.lgs. n. 23/2011, art. 2, comma 3) ed era fondato sui tre motivi di diritto di seguito riportati per stralcio: "1°) Determinazione dell'ICI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 161, co. 1, D.lgs. n. 267/2000". 1°.1. L'illegittimita' delle determinazioni svolte dai Ministeri puo' essere esaminata anzitutto a partire dal calcolo dell'ICI. Il vizio di fondo del ragionamento ministeriale sta nell'avere abbandonato, per tutti i comuni, il riferimento ai dati certificati a consuntivo (gli unici contabilmente certi per legge; art. 161, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), in virtu' di omissioni informative che avrebbero afflitto le comunicazioni da parte di alcuni comuni (peraltro, progressivamente colmate dagli invii integrativi che nel frattempo gli stessi comuni hanno compiuto). La norma primaria richiede che il confronto del gettito IMU "stimato" debba essere svolto con il gettito ICI effettivo. L'unico dato per il quale aveva un senso parlare di "stime" era difatti quello del gettito IMU, vale a dire di un'imposta che avrebbe prodotto introiti certificabili in un momento successivo. 2°) Il gettito IMU stimato - Violazione e falsa applicazione art. 13 co. 17 D.L. 201/2011. 2°.1. Effetti pregiudizievoli ugualmente rilevanti si riscontrano sul versante dell'IMU stimato. Si e' detto che sussiste anche qui un difetto grave nell'impostazione seguita dal Ministero. In termini finanziari, parlare di una "stima" vuole dire sempre misurare in modo prudente e sulla base di parametri il piu' possibile oggettivi una grandezza nell'entita' che dovra' avere. Chi stima si pone nella posizione dell'osservatore di un fenomeno. L'obiettivo della "stima" dovrebbe dunque essere quello di anticipare con la massima precisione possibile il dato che si produrra'. Nel contesto dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011, parlare di "stima" aveva a piu' forte ragione questo genere di connotazione. La norma prefigurava unicamente un meccanismo per compensare i gettiti di due imposte, nulla di piu'. Alterare la "stima" in modo da incorporarvi mere potenzialita' o elementi non produttivi di gettito effettivo, vuole dire allontanarla radicalmente dalla fattispecie normativa". In modo particolare l'alterazione della stima, secondo la ricostruzione delle ricorrenti, era avvenuta mediante l'inclusione nella stessa degli "immobili fantasma" ancora da accatastare, mediante l'inattendibile valutazione dell'effettiva entita' delle "code dei pagamenti" in ritardo sul primo termine di scadenza dell'IMU ed in ultimo mediante il trattamento riservato agli "immobili di proprieta' comunale". 3°)Eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, sviamento di potere ancora travisamento ed erronea valutazione dei fatti comunque contraddittorieta' tra piu' atti ed ingiustizia manifesta". "Mettendo insieme quanto visto per la determinazione dell'ICI e dell'IMU, si ha che quello che doveva essere un confronto tra un valore preciso e certificato (l'ICI) e un valore da stimarsi secondo i parametri oggettivi e prudenti propri delle scienze economico-finanziarie (l'IMU "stimato") e' divenuto l'occasione per illogici ed immotivati aggiustamenti, correzioni, ricalibrazioni, ecc. di ogni sorta. I dati finali non hanno piu' una relazione certa con le realta' finanziarie degli enti locali sulle quali pur sono chiamati a produrre conseguenze particolarmente gravi." - il ricorso, assegnato alla II Sezione del Tar Lazio - Roma e rubricato al n. RG 4569/2013, recava le seguenti conclusioni "Piaccia all'Ecc.mo TAR, contrariis reiectis, annullare gli atti impugnati siccome illegittimi e per l'effetto condannare il Ministero dell'economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno ad impiegare, nei confronti dei Comuni ricorrenti, in via definitiva le stime ICI ed IMU pubblicate in data 7 agosto 2012. Con riserva di motivi aggiunti alla conoscenza degli atti che si chiedono in istruttoria. In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia ordinare ai Ministeri in epigrafe - ciascuno per quanto di competenza e per i documenti formati o detenuti - il deposito di tutti gli atti e documenti del procedimento di applicazione dell'art. 13, co. 17, del d.l. n. 201/2011 comprensivi a titolo esemplificativo di: - indice del fascicolo; - atti e provvedimenti di determinazione e approvazione delle quantita' (ICI, IMU stimata) poste a base delle variazioni previste dal citato art. 13 co. 17 d.l. n. 201/2011, nonche' delle variazioni medesime; - ogni eventuale atto istruttorio, endoprocedimentale, anche di organi e uffici consultivi, nota interna, studio, analisi ecc. che sia stato elaborato e considerato.; - eventuali atti partecipativi di altri soggetti; - gli atti e i documenti contenenti o comunque indicanti i dati considerati per determinare le quantita' (ICI e IMU stimato) a loro volta poste alla base delle variazioni;- ogni altro atto o documento acquisito al procedimento. Con illimitata salvezza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ancona / Roma li' 30.04.2013. - con motivi aggiunti notificati alle stesse amministrazioni resistenti e depositati in cancelleria il 29.10.2013 i ricorrenti, richiamando i medesimi motivi di diritto gia' contenuti nel ricorso introduttivo, impugnavano altresi' "la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, recante "Esito verifica art.9, comma 6 bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, Legge 228/2012: nota metodologica" del 31 maggio 2013 (atto impugnato 1.8); - ove occorrer possa e per quanto di interesse, degli atti, di estremi e data ignoti, con i quali i Ministeri resistenti hanno determinato nei confronti dei comuni italiani le differenze di gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, co. 17, del d.l. n. 201/2011 e le conseguenti compensazioni/variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l'anno 2012, in seguito agli esiti della verifica prescritta dall'art. 9, comma 6 bis, D.L. n. 174/2012, come da dati pubblicati sulle aree riservate dei singoli comuni e da aggiornamento dei dati sulle spettanze dei comuni relative all'anno 2012, effettuato sul sito del Ministero dell'Interno in data 03.07.2013 (atti impugnati: n. 1.9 C. Colbordolo, n. 1.10 C. Cessapalombo, n. 1.11 C. Camporotondo di Fiastrone, n. 1.12 Monte Roberto, n. 1.13 San Ginesio, n. 1.14 C. Colmurano); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; - il suddetto ricorso per motivi aggiunti recava le seguenti conclusioni "P.Q.M. I ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia annullare gli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, unitamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo. Con vittoria di spese e compensi. Documenti che si depositano: - Nota metodologica Mef 31.05.2013, atto impugnato n. 1.8;- Dati pubblicati sulle aree riservate dei singoli comuni, atti impugnati nn. da 1.9 a 1.14. Ai fini del versamento del contributo unificato si provvede nella misura di Euro 650,00.Ancona / Roma 08.10.2013". - con ordinanza n. 771/2014 depositata in segreteria il 22.01.2014 il Tar Lazio pronunciando sull'istanza di rimessione in termini depositata dai ricorrenti il 6.12.2013 cosi' disponeva "CONSIDERATO che - tenuto conto quanto precede nonche' delle decisioni assunte da questa Sezione con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ordinanze n, 435 e n. 436 in data 4 dicembre 2013) - si deve ordinare alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, ossia nei confronti di tutti i Comuni italiani interessati alla ripartizione delle risorse del FSR, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente ordinanza. Inoltre, tenuto conto del considerevole numero dei soggetti controinteressati, il Collegio autorizza la notificazione per pubblici proclami, che dovra' avvenire: a) mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un estratto del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, delle relative conclusioni e degli estremi della presente ordinanza; b) mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza sul sito web denominato Il Portale del Federalismo Fiscale PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), pronunciando sull'istanza di rimessione in termini depositata in data 6 dicembre 2013, la accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalita' indicate in motivazione. Fissa per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 7 maggio 2014. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014". Premesso tutto quanto precede le amministrazioni ricorrenti come sopra rappresentate e difese, in perfetta ottemperanza dell'ordinanza del Tar Lazio Sez. II, n. 771/2013 resa nel giudizio Rg n. 4569/2013, provvedono alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani interessati alla ripartizione delle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio mediante la presente notifica a mezzo pubblici proclami con ogni conseguente effetto di legge. Ancona / Roma 3.02.2014 avv. prof. Giovanni Ranci avv. Pietro Ranci T14ABA1610