TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.18 del 11-2-2014)

 
Integrazione del contraddittorio nel  giudizio  pendente  innanzi  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  -  Roma,  Sez.  II,  RG
4569/2013, mediante pubblici proclami in ottemperanza  dell'ordinanza
del Tar Lazio, Sez.  II  n,  771/2014  depositata  in  segreteria  il
                             22.01.2014 
 

  Premesso che con atto di riassunzione del giudizio, precedentemente
instaurato con ricorso innanzi al TAR Marche, ex art. 15 co.  4  Dlgs
104/2010, proposto dall'Anci  Marche  e  dai  Comuni  di  Colbordolo,
Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Monteroberto,  San  Ginesio,
Colmurano,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, tutti rappresentati e difesi in virtu' di deleghe  contenute
nell'atto di riassunzione stesso dall'Avv.  Prof.  Giovanni  Ranci  e
dall'Avv. Pietro Ranci e con loro elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'Avv. Elio Vitale, sito a Roma  in  Viale  Mazzini  n.  6,
notificato ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e  dell'Interno
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, i ricorrenti impugnavano  e
chiedevano l'annullamento  "1)  Della  "Nota  MEF  pubblicata  il  16
ottobre 2012 sul portale del federalismo fiscale" recante  "Revisione
stime ICI e IMU: Nota metodologica" (atto impugnato  1.1);  2)  Delle
determinazioni  del  trasferimento  delle  attribuzioni  spettanti  a
ciascuno dei comuni ricorrenti  come  risultanti  dal  sito  internet
www.finanzalocale.interno.it   (atti   impugnati   n.   1.2    Comune
Colbordolo, n. 1.3 Comune Cessapalombo, n. 1.4 Comune Camporotondo di
Fiastrone, n. 1.5 Comune Monte Roberto, n. 1.6 Comune San Ginesio, n.
1.7 Comune  Colmurano);  -  di  ogni  atto  presupposto,  precedente,
contestuale, successivo e conseguente comunque connesso e  correlato,
nulla escluso ivi compresi i criteri, i dati e le fonti dai quali gli
stessi sono stati tratti, ad oggi incogniti, utilizzati dai Ministeri
per revisionare le stime ICI ed IMU e dunque definire  le  situazioni
dei singoli Comuni"; 
  -  il  ricorso  era  relativo  alle  conseguenze   dell'istituzione
dell'imposta municipale unica (IMU) sulle attribuzioni  ai  Comuni  a
valere  sul  Fondo  Sperimentale  di  Riequilibrio  e  sul  Fondo  di
perequazione istituiti con  la  disciplina  del  federalismo  fiscale
municipale, per garantire  il  corretto  svolgersi  del  processo  di
devoluzione dei tributi ai comuni (d.lgs. n. 23/2011, art.  2,  comma
3) ed era fondato sui tre motivi di diritto di seguito riportati  per
stralcio:  "1°)  Determinazione  dell'ICI  -   Violazione   e   falsa
applicazione  dell'art.  161,  co.  1,  D.lgs.  n.  267/2000".  1°.1.
L'illegittimita'  delle  determinazioni  svolte  dai  Ministeri  puo'
essere esaminata anzitutto a partire dal calcolo dell'ICI.  Il  vizio
di fondo del ragionamento ministeriale  sta  nell'avere  abbandonato,
per tutti i comuni, il riferimento ai dati certificati  a  consuntivo
(gli unici contabilmente certi per legge; art. 161, comma  1,  d.lgs.
n. 267/2000),  in  virtu'  di  omissioni  informative  che  avrebbero
afflitto le  comunicazioni  da  parte  di  alcuni  comuni  (peraltro,
progressivamente colmate dagli invii integrativi  che  nel  frattempo
gli stessi comuni hanno compiuto). La norma primaria richiede che  il
confronto del gettito  IMU  "stimato"  debba  essere  svolto  con  il
gettito ICI effettivo. L'unico dato  per  il  quale  aveva  un  senso
parlare di "stime" era difatti quello del gettito IMU, vale a dire di
un'imposta che avrebbe prodotto introiti certificabili in un  momento
successivo.  2°)  Il  gettito  IMU  stimato  -  Violazione  e   falsa
applicazione  art.  13  co.   17   D.L.   201/2011.   2°.1.   Effetti
pregiudizievoli ugualmente  rilevanti  si  riscontrano  sul  versante
dell'IMU stimato. Si e' detto che sussiste anche qui un difetto grave
nell'impostazione  seguita  dal  Ministero.  In  termini  finanziari,
parlare di una "stima" vuole dire sempre misurare in modo prudente  e
sulla base di parametri il piu'  possibile  oggettivi  una  grandezza
nell'entita' che dovra' avere. Chi  stima  si  pone  nella  posizione
dell'osservatore di un fenomeno. L'obiettivo della  "stima"  dovrebbe
dunque  essere  quello  di  anticipare  con  la  massima   precisione
possibile il dato che si produrra'. Nel contesto dell'art. 13,  comma
17, del d.l. n. 201/2011, parlare  di  "stima"  aveva  a  piu'  forte
ragione  questo  genere  di  connotazione.   La   norma   prefigurava
unicamente un meccanismo per compensare i  gettiti  di  due  imposte,
nulla di piu'. Alterare la  "stima"  in  modo  da  incorporarvi  mere
potenzialita' o elementi non produttivi di gettito  effettivo,  vuole
dire allontanarla radicalmente dalla fattispecie normativa". In  modo
particolare l'alterazione della stima, secondo la ricostruzione delle
ricorrenti, era avvenuta mediante  l'inclusione  nella  stessa  degli
"immobili fantasma" ancora da accatastare,  mediante  l'inattendibile
valutazione dell'effettiva entita'  delle  "code  dei  pagamenti"  in
ritardo sul primo termine di scadenza dell'IMU ed in ultimo  mediante
il trattamento riservato  agli  "immobili  di  proprieta'  comunale".
3°)Eccesso di  potere  per  illogicita'  e  contraddittorieta'  della
motivazione, sviamento  di  potere  ancora  travisamento  ed  erronea
valutazione dei fatti comunque contraddittorieta' tra  piu'  atti  ed
ingiustizia  manifesta".  "Mettendo  insieme  quanto  visto  per   la
determinazione dell'ICI e dell'IMU,  si  ha  che  quello  che  doveva
essere un confronto tra un valore preciso e certificato (l'ICI) e  un
valore da stimarsi secondo i parametri oggettivi  e  prudenti  propri
delle scienze economico-finanziarie  (l'IMU  "stimato")  e'  divenuto
l'occasione per illogici  ed  immotivati  aggiustamenti,  correzioni,
ricalibrazioni, ecc. di ogni sorta. I dati finali non hanno piu'  una
relazione certa con le realta' finanziarie degli  enti  locali  sulle
quali  pur  sono  chiamati  a  produrre  conseguenze  particolarmente
gravi." 
  - il ricorso, assegnato alla II Sezione del  Tar  Lazio  -  Roma  e
rubricato al n. RG 4569/2013, recava le seguenti conclusioni "Piaccia
all'Ecc.mo TAR, contrariis reiectis,  annullare  gli  atti  impugnati
siccome  illegittimi  e  per  l'effetto   condannare   il   Ministero
dell'economia  e  delle  Finanze  ed  il  Ministero  dell'Interno  ad
impiegare, nei confronti dei Comuni ricorrenti, in via definitiva  le
stime ICI ed IMU pubblicate in data 7 agosto  2012.  Con  riserva  di
motivi aggiunti  alla  conoscenza  degli  atti  che  si  chiedono  in
istruttoria. In via istruttoria si chiede  che  l'Ecc.mo  TAR  voglia
ordinare ai Ministeri in epigrafe - ciascuno per quanto di competenza
e per i documenti formati o detenuti - il deposito di tutti gli  atti
e documenti del procedimento di applicazione dell'art.  13,  co.  17,
del d.l. n. 201/2011  comprensivi  a  titolo  esemplificativo  di:  -
indice del fascicolo; - atti  e  provvedimenti  di  determinazione  e
approvazione delle quantita' (ICI, IMU stimata) poste  a  base  delle
variazioni previste dal citato art.  13  co.  17  d.l.  n.  201/2011,
nonche' delle variazioni medesime; - ogni eventuale atto istruttorio,
endoprocedimentale,  anche  di  organi  e  uffici  consultivi,   nota
interna, studio, analisi ecc. che sia stato elaborato e considerato.;
- eventuali atti partecipativi di altri soggetti;  -  gli  atti  e  i
documenti contenenti o comunque  indicanti  i  dati  considerati  per
determinare le quantita' (ICI e IMU stimato) a loro volta poste  alla
base delle variazioni;- ogni altro  atto  o  documento  acquisito  al
procedimento. Con  illimitata  salvezza.  Con  vittoria  di  spese  e
competenze di giudizio. Ancona / Roma li' 30.04.2013. 
  -  con  motivi  aggiunti  notificati  alle  stesse  amministrazioni
resistenti e depositati in cancelleria il  29.10.2013  i  ricorrenti,
richiamando i medesimi motivi di diritto gia' contenuti  nel  ricorso
introduttivo,   impugnavano   altresi'   "la   nota   del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento  delle  finanze,  recante
"Esito verifica art.9, comma 6 bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1,  comma
383, Legge 228/2012: nota metodologica"  del  31  maggio  2013  (atto
impugnato 1.8); - ove occorrer possa e per quanto di interesse, degli
atti, di estremi e data ignoti, con i quali  i  Ministeri  resistenti
hanno determinato nei confronti dei comuni italiani le differenze  di
gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, co. 17,  del
d.l. n. 201/2011  e  le  conseguenti  compensazioni/variazioni  nelle
assegnazioni da federalismo municipale per l'anno  2012,  in  seguito
agli esiti della verifica prescritta dall'art. 9, comma 6  bis,  D.L.
n. 174/2012, come da dati pubblicati sulle aree riservate dei singoli
comuni e  da  aggiornamento  dei  dati  sulle  spettanze  dei  comuni
relative  all'anno  2012,   effettuato   sul   sito   del   Ministero
dell'Interno  in  data  03.07.2013  (atti  impugnati:   n.   1.9   C.
Colbordolo, n. 1.10 C.  Cessapalombo,  n.  1.11  C.  Camporotondo  di
Fiastrone, n. 1.12 Monte Roberto, n. 1.13 San  Ginesio,  n.  1.14  C.
Colmurano); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; 
  - il suddetto  ricorso  per  motivi  aggiunti  recava  le  seguenti
conclusioni "P.Q.M. I  ricorrenti  chiedono  che  l'Ecc.mo  Tribunale
adito  voglia  annullare  gli  atti  impugnati,  meglio  indicati  in
epigrafe, unitamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Con vittoria di spese e compensi. Documenti che si depositano: - Nota
metodologica Mef 31.05.2013, atto impugnato n. 1.8;- Dati  pubblicati
sulle aree riservate dei singoli comuni, atti impugnati nn. da 1.9  a
1.14. Ai fini del versamento del  contributo  unificato  si  provvede
nella misura di Euro 650,00.Ancona / Roma 08.10.2013". 
  - con ordinanza n. 771/2014 depositata in segreteria il  22.01.2014
il Tar Lazio  pronunciando  sull'istanza  di  rimessione  in  termini
depositata dai ricorrenti il 6.12.2013 cosi'  disponeva  "CONSIDERATO
che - tenuto conto quanto precede nonche' delle decisioni assunte  da
questa  Sezione  con  riferimento  ad  analoghe   fattispecie   (cfr.
ordinanze n, 435 e n. 436 in data 4 dicembre 2013) - si deve ordinare
alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio  nei  confronti
di tutte le parti necessarie del giudizio,  ossia  nei  confronti  di
tutti i Comuni italiani interessati alla ripartizione  delle  risorse
del FSR,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
notificazione/comunicazione della presente ordinanza. Inoltre, tenuto
conto del considerevole numero  dei  soggetti  controinteressati,  il
Collegio autorizza la notificazione per pubblici proclami, che dovra'
avvenire: a) mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana di un  estratto  del  ricorso  introduttivo,  del
ricorso per motivi  aggiunti,  delle  relative  conclusioni  e  degli
estremi della presente ordinanza; b) mediante  la  pubblicazione  del
testo integrale del ricorso  introduttivo,  del  ricorso  per  motivi
aggiunti e della  presente  ordinanza  sul  sito  web  denominato  Il
Portale del  Federalismo  Fiscale  PQM  Il  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda),  pronunciando  sull'istanza
di rimessione in termini depositata  in  data  6  dicembre  2013,  la
accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, ordina
alla   parte   ricorrente   di   provvedere   all'integrazione    del
contraddittorio  nei  termini  e  con  le   modalita'   indicate   in
motivazione.  Fissa  per  la  prosecuzione  del  giudizio,  l'udienza
pubblica del 7 maggio 2014. Cosi' deciso  in  Roma  nella  camera  di
consiglio del giorno 8 gennaio 2014". 
  Premesso tutto quanto precede le  amministrazioni  ricorrenti  come
sopra rappresentate e difese, in perfetta ottemperanza dell'ordinanza
del Tar Lazio Sez. II, n. 771/2013 resa nel giudizio Rg n. 4569/2013,
provvedono alla integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di
tutti i Comuni italiani interessati alla ripartizione  delle  risorse
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio mediante la presente  notifica
a mezzo pubblici proclami con ogni conseguente effetto di legge. 
  Ancona / Roma 3.02.2014 

                      avv. prof. Giovanni Ranci 
                          avv. Pietro Ranci 

 
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