TAR CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.5 del 11-1-2014)

 
                  Integrazione del contraddittorio 
 

  Con ordinanza in data 19.4.2013 n. 676, la 3^  Sezione  del  T.A.R.
Campania ha disposto il deposito, entro il termine di  trenta  giorni
dalla notifica, di un elenco  nominativo  delle  imprese  ammesse  al
beneficio per cui e' causa, autorizzando parte ricorrente,  nel  caso
in cui il numero dei controinteressati fosse  superiore  a  dieci,  a
procedere,   mediante   pubblici   proclami,   all'integrazione   del
contraddittorio del ricorso Tacchificio Ci.Ma. di Vollaro M.R.  &  C.
S.a.s. c/ Regione Campania (n.r.g. 1026/2013). 
  La Regione Campania, cui la predetta ordinanza e' stata  notificata
in   data   2.5.2013,   ha   depositato    elenco    delle    imprese
controinteressate nel predetto giudizio. 
  Da   tale   elenco   risulta   che   il   numero   delle    imprese
controinteressate e' di gran lunga superiore  a  dieci,  per  cui  si
procede  alla  integrazione  del  contraddittorio  mediante  pubblici
proclami. 
  Con ricorso  in  riassunzione  ex  art.  105  d.Lgs.  104/2010,  il
Tacchificio  Ci.Ma.  di  Vollaro  M.R.  &  C.  S.a.s.  ha  impugnato,
chiedendone l'annullamento in parte qua, previa  sospensione:  quanto
al ricorso recante il N.r.g. 2665/11: a) il decreto in data  1.3.2011
n. 97 con  cui  il  Dirigente  dell'A.G.C.  12  -  Area  Generale  di
Coordinamento, Sviluppo Economico della Regione Campania ha rigettato
in parte l'istanza della ricorrente, avente il numero  di  protocollo
CRINV-0287-28/07/2010   10.18.51.794,   e   diretta   all'ottenimento
dell'agevolazione di cui  all'art.  3  della  Legge  Regionale  della
Campania n.  12/2007,  avente  ad  oggetto  il  "credito  di  imposta
regionale per nuovi investimenti  produttivi";  b)  ogni  altro  atto
preordinato, connesso e conseguente. 
  Quanto ai motivi aggiunti,  depositati  in  data  28.7.2011  a)  il
decreto  del  Dirigente   dell'A.G.C.   12   -   Area   Generale   di
Coordinamento, Sviluppo Economico della  Regione  Campania,  in  data
17.5.2011 n. 287, che sostituisce la scheda allegata  al  decreto  n.
97/11, modificando la motivazione del predetto decreto; b) ogni  atto
presupposto, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto non gia'
impugnato con ricorso principale, il decreto dirigenziale  n.  97/11,
nel teso modificato dal provvedimento impugnato sub a) 
  Si e' dedotto con il ricorso principale: 
  1. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n.
12. Violazione degli artt. 3 e  ss.  del  Regolamento  di  attuazione
della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007  e  pubblicato  sul
B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3  e  4  del
Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale  Campania  in
data 18.3.2009 n. 473.  Violazione  dell'Avviso  approvato  con  atto
19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L.  7.8.1990  n.  241.
Difetto di motivazione 
  I provvedimenti impugnati approvano solo in  parte  la  domanda  di
ammissione a contributo della societa' ricorrente,  e  non  ammettono
una parte importante del progetto di investimento. 
  Tra gli impianti non ammessi a credito di imposta vi e'  l'impianto
fotovoltaico. La  mancata  ammissione  dell'impianto  fotovoltaico  a
contributo  e'  illegittima  per  violazione  delle  norme   indicate
innanzi, in  quanto  le  predette  norme  ammettono  espressamente  a
contributo gli impianti di produzione e distribuzione di energia. 
  2. Difetto di motivazione sotto  altro  profilo.  Perplessita',  in
quanto l'Amministrazione  si  e'  limitata  a  rigettare  la  domanda
chiarendo che si tratta di "bene strumentale  non  agevolabile",  con
cio' lasciando intendere che tali impianti non sono contemplati dalle
norme che regolano la materia e, cio' in palese contraddizione con il
dettato delle norme indicate innanzi. 
  3. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n.
12. Violazione degli artt. 3 e  ss.  del  Regolamento  di  attuazione
della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007  e  pubblicato  sul
B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3  e  4  del
Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale  Campania  in
data 18.3.2009 n. 473.  Violazione  dell'Avviso  approvato  con  atto
19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L.  7.8.1990  n.  241.
Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta' sotto  un
ulteriore profilo. 
  Il provvedimento impugnato e' illegittimo anche nella parte in  cui
non  ammette  a  contributo  l'impianto  telefonico,  l'impianto   di
antifurto  e  l'impianto  TV.CC.  (videosorveglianza),  perche'   non
destinato specificamente all'area oggetto di ampliamento. 
  La tesi e' errata perche' tanto il  Disciplinare,  quanto  l'Avviso
prevedono  la  possibilita'   di   frazionamento   dell'impianto   e,
conseguentemente, di ammissione parziale a beneficio. 
  4. Violazione e falsa applicazione art. 10-bis L. 7.8.1990 n.  241.
Violazione del giusto procedimento di legge. eccesso  di  potere  per
presupposto  erroneo.  Difetto   di   istruttoria,   in   quanto   il
provvedimento impugnato non  e'  stato  preceduto  dal  preavviso  di
rigetto di cui al predetto art. 10-bis. 
  Si e' dedotto con i motivi aggiunti: 
  1. Violazione del giusto procedimento  di  legge.  Violazione  art.
10-bis L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per presupposto  erroneo
in quanto il decreto 287/11 (impugnato con i motivi aggiunti) non  e'
stato preceduto dal preavviso di  rigetto  della  istanza  presentata
dalla ricorrente. 
  2.  Violazione  del  giusto  procedimento  di  legge.  Difetto   di
istruttoria. Sviamento, avendo l'Amministrazione resistente adottato,
pochi giorni prima della Camera di  Consiglio,  un  provvedimento  di
rigetto,  sul  falso  presupposto  della  correzione  di  un   errore
materiale. 
  3. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n.
12. Violazione degli artt. 3 e  ss.  del  Regolamento  di  attuazione
della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007  e  pubblicato  sul
B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3  e  4  del
Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale  Campania  in
data 18.3.2009 n. 473.  Violazione  dell'Avviso  approvato  con  atto
19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L.  7.8.1990  n.  241.
Difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, contrariamente  a
quanto  asserito  dalla  Regine  Campania,  l'impianto   fotovoltaico
fornira' energia proprio alla nuova linea produttiva. 
  4.  Perplessita'  perche'  la   Regione   ha   rigettato,   con   i
provvedimenti  impugnati,  per  due  volte  e  con  due   motivazioni
differenti, la domanda della ricorrente. Chiunque e' interessato puo'
costituirsi nel giudizio a sua difesa. 

                     avv. Giuseppe Maria Perullo 

 
T14ABA211
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