Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione del contraddittorio Con ordinanza in data 19.4.2013 n. 676, la 3^ Sezione del T.A.R. Campania ha disposto il deposito, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, di un elenco nominativo delle imprese ammesse al beneficio per cui e' causa, autorizzando parte ricorrente, nel caso in cui il numero dei controinteressati fosse superiore a dieci, a procedere, mediante pubblici proclami, all'integrazione del contraddittorio del ricorso Tacchificio Ci.Ma. di Vollaro M.R. & C. S.a.s. c/ Regione Campania (n.r.g. 1026/2013). La Regione Campania, cui la predetta ordinanza e' stata notificata in data 2.5.2013, ha depositato elenco delle imprese controinteressate nel predetto giudizio. Da tale elenco risulta che il numero delle imprese controinteressate e' di gran lunga superiore a dieci, per cui si procede alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Con ricorso in riassunzione ex art. 105 d.Lgs. 104/2010, il Tacchificio Ci.Ma. di Vollaro M.R. & C. S.a.s. ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione: quanto al ricorso recante il N.r.g. 2665/11: a) il decreto in data 1.3.2011 n. 97 con cui il Dirigente dell'A.G.C. 12 - Area Generale di Coordinamento, Sviluppo Economico della Regione Campania ha rigettato in parte l'istanza della ricorrente, avente il numero di protocollo CRINV-0287-28/07/2010 10.18.51.794, e diretta all'ottenimento dell'agevolazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale della Campania n. 12/2007, avente ad oggetto il "credito di imposta regionale per nuovi investimenti produttivi"; b) ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente. Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 28.7.2011 a) il decreto del Dirigente dell'A.G.C. 12 - Area Generale di Coordinamento, Sviluppo Economico della Regione Campania, in data 17.5.2011 n. 287, che sostituisce la scheda allegata al decreto n. 97/11, modificando la motivazione del predetto decreto; b) ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto non gia' impugnato con ricorso principale, il decreto dirigenziale n. 97/11, nel teso modificato dal provvedimento impugnato sub a) Si e' dedotto con il ricorso principale: 1. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n. 12. Violazione degli artt. 3 e ss. del Regolamento di attuazione della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3 e 4 del Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale Campania in data 18.3.2009 n. 473. Violazione dell'Avviso approvato con atto 19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione I provvedimenti impugnati approvano solo in parte la domanda di ammissione a contributo della societa' ricorrente, e non ammettono una parte importante del progetto di investimento. Tra gli impianti non ammessi a credito di imposta vi e' l'impianto fotovoltaico. La mancata ammissione dell'impianto fotovoltaico a contributo e' illegittima per violazione delle norme indicate innanzi, in quanto le predette norme ammettono espressamente a contributo gli impianti di produzione e distribuzione di energia. 2. Difetto di motivazione sotto altro profilo. Perplessita', in quanto l'Amministrazione si e' limitata a rigettare la domanda chiarendo che si tratta di "bene strumentale non agevolabile", con cio' lasciando intendere che tali impianti non sono contemplati dalle norme che regolano la materia e, cio' in palese contraddizione con il dettato delle norme indicate innanzi. 3. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n. 12. Violazione degli artt. 3 e ss. del Regolamento di attuazione della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3 e 4 del Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale Campania in data 18.3.2009 n. 473. Violazione dell'Avviso approvato con atto 19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta' sotto un ulteriore profilo. Il provvedimento impugnato e' illegittimo anche nella parte in cui non ammette a contributo l'impianto telefonico, l'impianto di antifurto e l'impianto TV.CC. (videosorveglianza), perche' non destinato specificamente all'area oggetto di ampliamento. La tesi e' errata perche' tanto il Disciplinare, quanto l'Avviso prevedono la possibilita' di frazionamento dell'impianto e, conseguentemente, di ammissione parziale a beneficio. 4. Violazione e falsa applicazione art. 10-bis L. 7.8.1990 n. 241. Violazione del giusto procedimento di legge. eccesso di potere per presupposto erroneo. Difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento impugnato non e' stato preceduto dal preavviso di rigetto di cui al predetto art. 10-bis. Si e' dedotto con i motivi aggiunti: 1. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione art. 10-bis L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per presupposto erroneo in quanto il decreto 287/11 (impugnato con i motivi aggiunti) non e' stato preceduto dal preavviso di rigetto della istanza presentata dalla ricorrente. 2. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria. Sviamento, avendo l'Amministrazione resistente adottato, pochi giorni prima della Camera di Consiglio, un provvedimento di rigetto, sul falso presupposto della correzione di un errore materiale. 3. Violazione dell'art. 3 della L.R. Campania in data 28.11.2007 n. 12. Violazione degli artt. 3 e ss. del Regolamento di attuazione della predetta L.R. Campania, n. 5 del 28.11.2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 63-bis del 3.12.2007. Violazione degli artt. 3 e 4 del Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale Campania in data 18.3.2009 n. 473. Violazione dell'Avviso approvato con atto 19.3.2010 n. 180. Violazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Regine Campania, l'impianto fotovoltaico fornira' energia proprio alla nuova linea produttiva. 4. Perplessita' perche' la Regione ha rigettato, con i provvedimenti impugnati, per due volte e con due motivazioni differenti, la domanda della ricorrente. Chiunque e' interessato puo' costituirsi nel giudizio a sua difesa. avv. Giuseppe Maria Perullo T14ABA211