TAR LAZIO
Roma

(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2014)

 
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 130/13  -  Sez.
                                 II 
 
 
                Sentenza non definitiva n. 2099/2014. 
 

  1. Con il  ricorso  in  epigrafe,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto   contro   Presidenza    Consiglio    Ministri,    Ministero
dell'Economia e Finanze e Ministero  Interno,  e  nei  confronti  del
Comune di Fiumicino, i Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Locate
di Triulzi, Zibido San Giacomo, Pieve Emanuele, Sulbiate (di seguito,
i Comuni; Bagnatica ha  rinunciato  e  la  sentenza  in  epigrafe  ha
dichiarato estinto il  giudizio  limitatamente  a  tale  Ente)  hanno
chiesto annullarsi: le note 30-31.10.12 Ministero  Interno  indicanti
le assegnazioni  "da  federalismo  municipale  anno  2012";  la  nota
metodologica  15.10.12  del  MEF  su  "revisione  stime  ICI  e  IMU"
(pubblicata sempre sul portale  del  federalismo  fiscale);  le  note
pubblicate  il  15.10.12  del  MEF  (con  variazione,  per  i  Comuni
ricorrenti, delle stime del gettito IMU e delle stime dell'ICI); ogni
atto presupposto, connesso e consequenziale. 
  Nel giudizio sono state contestate le modalita' di alimentazione  e
di conferimento delle attribuzioni  ai  Comuni  a  valere  sul  Fondo
Sperimentale di riequilibrio e sul  Fondo  di  Perequazione.  Secondo
l'art. 13, comma 17 D.L. n.  201/11  la  differenza  tra  il  gettito
stimato  derivante  dall'istituzione  dell'IMU  e  quello   effettivo
imputabile  all'ICI,  avrebbe  dovuto  essere   compensata   da   una
variazione corrispondente nelle  attribuzioni  ai  singoli  comuni  a
valere sui Fondi ut supra. 
  2. I Comuni hanno dedotto l'illegittimita' degli atti impugnati per
i seguenti motivi in diritto: "violazione e/o falsa  applicazione  di
legge (artt. 114, 119 e 97 Cost.; art. 13  D.L.  n.  201/11;  accordo
stato-citta' 01.03.12). Errore nei presupposti di  fatto  (ricorso  a
metodo induttivo che ignora dati ICI consolidati).  Assoluta  carenza
di motivazione e di attivita' istruttoria.  Eccesso  e  sviamento  di
potere (ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, illogicita'
e contraddittorieta'). Violazione principi di certezza  del  diritto;
nonche'  di  buon  andamento,  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa".  Sulla  base  dell'accordo  Conferenza  Stato-citta'
01.3.12, il D.M. 04.05.12 (come integrato da D.M. 08.08.12) stabiliva
che il calcolo gettito ICI andava effettuato in base  ai  certificati
conto consuntivo 2009 e 2010. Invece, dopo le prime stime del periodo
luglio-settembre,  nell'ottobre  2012  MEF  pubblicava   nuova   nota
metodologica e nuove stime che abbandonavano ogni riferimento ai dati
contabili. Esaminando la nota metodologica  15.10.12  emerge  infatti
che MEF: I) quanto all'ICI, e' ricorso  ad  operazioni  "integrative"
per tutti i comuni, abbandonando senza motivo i riferimenti  ai  dati
certificati a consuntivo. Tale scelta (che viola sia le  disposizioni
del D.L. n. 201/11 che del DM 04.05.12) viene motivata  con  presunte
omissioni informative che avrebbero caratterizzato  le  comunicazioni
da parte dei comuni. In  realta',  trattasi  di  circostanza  errata:
erano pochi i comuni che non avevano fornito  i  dati  contabili.  La
scelta ministeriale di  abbandonare  dati  contabili  certificati  ha
finito per operare delle alterazioni insostenibili  ed  inique  delle
attribuzioni spettanti ai comuni a valere sul fondo sperimentale; II)
quanto all'IMU, ha inserito voci in parte non attendibili (ad es.  le
code di gettito relative agli  immobili  fantasma,  non  iscritti  al
catasto e aventi una rendita presunta in via transitoria: trattasi di
gettito realizzabile solo potenzialmente) o in parte improprie (quali
gli immobili comunali). Per gli immobili comunali,  ad  es.,  sebbene
l'art. 13, comma 11 D.L. n. 201/11 prevedeva  non  si  applicasse  la
norma  sulla  riduzione  delle  attribuzioni  a  valere   sul   Fondo
Perequativo, MEF ha sottratto dal calcolo solo la parte di  IMU  alla
quale avrebbe avuto diritto lo Stato. Soprattutto, pur trattandosi di
imposta che non produce gettito effettivo (il comune la  paga  a  se'
stesso!), essa e' stata ugualmente considerata come gettito  ai  fini
della riduzione delle attribuzioni a valere sul Fondo. 
  I Comuni  ricorrenti,  poiche'  dagli  atti  resi  noti  non  erano
desumibile ne' i  criteri  (con  relativi  algoritmi)  effettivamente
utilizzati, ne' i dati sui quali ci si e' basati,  hanno  chiesto  ai
Ministeri   resistenti   di   produrre   in   giudizio   tutti   atti
amministrativi assunti a "monte" delle note ministeriali impugnate  e
di indicare i criteri e/o algoritmi utilizzati per le stime. 
  3. All'udienza cautelare del 23.01.13  il  T.A.R.  Lazio  esprimeva
l'esigenza di discutere ogni questione unitamente al merito  (a  tale
scopo, veniva successivamente fissata l'udienza del 20.11.13; a  tale
udienza, su richiesta dei Ministeri che dovevano esaminare  i  motivi
aggiunti nel  frattempo  notificati,  la  causa  veniva  rinviata  al
05.02.14). 
  4. Ad eccezione dell'Ente locale che ha rinunciato  (Bagnatica),  i
Comuni ricorrenti hanno infatti proposto  motivi  aggiunti  chiedendo
l'annullamento,  unitamente  agli  atti  impugnati  con  il   ricorso
introduttivo, anche: - della nota metodologica 31 maggio 2013 MEF con
oggetto "Esito verifica art. 9, comma 6 bis, D.L. n. 174/12 e art. 1,
comma 383 L. n. 228/12" (doc. 20); - della nota "Spettanze 2012  Nota
metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei Comuni  nei
territori delle regioni a statuto  ordinario  nonche'  delle  regioni
Sicilia e Sardegna  (aggiornamento  al  03.07.13)"  di  aggiornamento
delle  supposte  spettanze,  relative  alle  differenze  del  gettito
stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, c. 17 D.L. n. 201/11
e  le  conseguenti  compensazioni/variazioni  nelle  assegnazioni  da
federalismo municipale per l'anno 2012, in seguito agli  esiti  della
verifica prescritta dall'art. 9, comma 6 bis  D.L.  n.  174/12,  come
apparse sul sito del Ministero dell'Interno il 03.07.13; di tutti gli
atti preordinati, presupposti,  consequenziali.  La  nuova  nota  MEF
31.05.13 elabora nuovi criteri per la  stima  del  gettito  derivante
dall'IMU, alla  luce  del  gettito  effettivamente  incassato.  Essi,
tuttavia, non risolvono/eliminano i principali vizi  gia'  denunciati
in relazione alle stime di ottobre 2012, scontando vizi propri che ne
minano l'attendibilita'. E' stata quindi dedotta l'illegittimita'  di
tali atti per i seguenti motivi in diritto: I) Violazione  e/o  falsa
applicazione dell'art. 13 D.L.  n.  201/11;  del  richiamato  accordo
stato  citta'  autonomie  locali  01.03.12(  e  del   D.M.   04.05.12
ss.mm.ii.); del D.M. adottato il 4 maggio 2012; e  degli  artt.  114,
119 e 97  Costituzione  -  ulteriori  violazioni  del  D.L.  cit.  si
riscontrano sul versante dell'IMU. eccesso di potere per  illogicita'
ed irragionevolezza manifesta; per travisamento  dei  presupposti  di
fatto. Motivazione carente; istruttoria  inadeguata;  II)  violazione
e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 13, commi 11 e 17 D.L.
n. 201/11  e  del  D.M.  4  maggio  2011  ss.mm.ii).  Violazione  dei
principi, anche di rango  costituzionale,  in  materia  di  autonomia
finanziaria degli enti locali  e  di  certezza  dei  dati  contabili.
sviamento. Eccesso di  potere  per  illogicita',  irragionevolezza  e
contraddittorieta';  per  travisamento  dei  presupposti  di   fatto.
Motivazione carente ed illogica; istruttoria inadeguata. 
  Riassumendo, per i  Comuni  i  metodi  di  calcolo  permangono  non
applicabili a  determinate  casistiche  e  le  stime  ministeriali  -
presentando ampi margini di scostamento - rappresentano un  parametro
di decisione che viola l'art. 13 D.L. n. 201/11 per i  medesimi  vizi
illustrati nel ricorso introduttivo. Rimangono i  vizi  connessi  con
l'inclusione,  in  sede  di  stima,  di  voci  improprie  (causa   la
denunciata errata integrazione dell'aliquota base con  le  componenti
relative all'IMU sugli immobili di proprieta' dei  comuni  e  all'IMU
dei contribuenti ritardatari (c.d. "code di gettito"). La nuova  nota
metodologica lascia altresi' invariate  le  stime  ICI  basate  sulla
valutazione provvisoria ISTAT dell'ICI 2010, sebbene nel maggio  2012
la stessa  ISTAT  l'avesse  maggiorata  (per  464  milioni).  MEF  ha
continuato ad adoperare il c.d. "check di coerenza"  tra  valore  IMU
relativo agli "altri immobili" e valore ICI  (metodo  contestato  con
ricorso introduttivo). 
  5. All'udienza del 5 febbraio 2014 il T.A.R. Lazio, Roma  sez.  II,
ha trattenuto la causa in decisione e, con sentenza non definitiva n.
2099/2014 (oltre ad avere dichiarato estinto,per rinuncia, il ricorso
del  Comune   di   Bagnatica),   ha   ordinato   l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti di tutti i  Comuni  italiani,  fissando
udienza al 7 maggio 2014. 
  Con il presente avviso e' data conoscenza legale  del  giudizio  ai
controinteressati, individuati in tutti i Comuni italiani. Si  avvisa
che  e'  possibile  seguire  l'esito  del   procedimento   sul   sito
www.giustizia-amministrativa.it,  inserendo  il  numero  di  registro
generale  del  ricorso  (n.  130/2013)  nella  sottosezione  "ricerca
ricorsi" all'interno della prima sottosezione  "Roma"  della  sezione
"T.A.R. Lazio".  Il  ricorso  introduttivo,  il  ricorso  per  motivi
aggiunti e la sentenza non definitiva T.A.R. Lazio, Roma sez. II,  n.
2099/2014  sono  pubblicati  integralmente  sul   portale   web   del
federalismo                  fiscale,                   all'indirizzo
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
  Milano, 18 marzo 2014 

                         avv. Elena Giardina 

 
T14ABA3788
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.