SOCIMI S.P.A.

in amministrazione straordinaria (Legge n. 95/1979)

(GU Parte Seconda n.58 del 17-5-2014)

 
Proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli art. 214 L.F.
                      e 78 D. Lgs. n. 270/1999 
 

  I Commissari Liquidatori della procedura in  epigrafe,  Prof.  Avv.
Beniamino Caravita di Toritto e Dott. Francesco Ruscigno, preso  atto
dell'avvenuto deposito in data 2/5 agosto  2013,  presso  la  Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano,  in  virtu'  di  autorizzazione
ministeriale  concessa  con  DM  28  giugno  2013  e  successivamente
confermata con DM 7 febbraio 2014, di una proposta di concordato  per
la societa' Socimi S.p.a. in a.s. da parte della  societa'  Assuntore
San  Tomaso  Uno  Srl  (la  Proposta),  provvedono  con  la  presente
inserzione alla sua pubblicazione, informando che, ai sensi dell'art.
214, comma  3,  Legge  Fallimentare  le  eventuali  opposizioni  alla
Proposta da parte di  ogni  interessato  potranno  essere  presentate
nella Cancelleria del medesimo  Tribunale  (sezione  fallimenti)  nel
termine  perentorio  di  trenta  giorni,  decorrente  dalla  presente
pubblicazione. 
  TRIBUNALE DI MILANO 
  PROPOSTA DI CONCORDATO 
  ai sensi degli art. 124 e 214 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 
  per la Societa' 
  SOCIMI S.p.A. in a. s. 
  da parte di Assuntore San Tomaso Uno  S.r.l.  con  sede  legale  in
Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale
rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni 
  Indice: 
  1. La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s.. 
  2. Attivo e passivo della Procedura. 
  3. La proposta di AST1, le classi e le condizioni del concordato. 
  4. Le garanzie. 
  5. Conclusioni. 
  1 La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s.. 
  Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e' una societa' di diritto italiano
con sede in Milano, Via San Tomaso 10, C. Fisc. e P. IVA 06906520967,
iscritta al registro delle imprese di Milano con n.  REA  192195  (di
seguito, anche solo, l'"Assuntore", "AST1" o la "Proponente"). 
  AST1 e' una societa' riconducibile al fondo di investimento gestito
da Värde Partners, L.P., investment company statunitense con uffici a
Minneapolis, Londra, Singapore, ed al Dott. Stefano Rosetti  Zannoni,
professionista italiano con una vasta  esperienza  nell'ambito  della
acquisizione  e  gestione  di   societa'   sottoposte   a   procedure
concorsuali o liquidatorie. 
  Quest'ultimo  e'  anche  consigliere   delegato   della   societa',
appositamente costituita in data 4 febbraio 2010 proprio al  fine  di
presentare  proposte  di  concordato   nell'ambito   delle   numerose
procedure concorsuali italiane ancora aperte, ivi incluse  quelle  di
amministrazione straordinaria, quale la presente di SOCIMI S.p.A.  in
a.s.. 
  La procedura in questione nasce dalla dichiarazione di  insolvenza,
pronunciata  dal  Tribunale  di  Milano  nel  1992,  della   Societa'
Costruzioni Industriali Milano  -  So.C.I.Mi.  S.p.A.,  specializzata
nella  costruzione   di   automezzi   per   il   trasporto   pubblico
successivamente posta in amministrazione straordinaria ai sensi della
legge n.  95/1979  (c.d.  legge  Prodi)  con  decreto  del  Ministero
dell'Industria in data 24 giugno 1992 (la "Procedura".). 
  Questa Procedura, venuta meno l'esigenza di una amministrazione  di
tipo risanatorio, e' state trasformata dall'art.  7  della  legge  n.
273/2002 in gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione
coatta  amministrativa:  i   commissari   liquidatori   nominati   in
quell'occasione sono stati poi sostituiti, con Decreto  del  Ministro
dello Sviluppo Economico in data 4  aprile  2007,  dai  tre  attuali:
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, Dott. Francesco Ruscigno  e
Dott. Saverio Signori (di seguito, anche solo, i "Commissari"). 
  Questi, da ultimo, hanno predisposto la Procedura alla  ricerca  di
terzi assuntori di concordato in attuazione alle disposizioni di  cui
all'art. 8, terzo comma, della Legge 106 del 12 luglio 2011 alle luce
delle quali AST1  svolge  la  presente  proposta  di  concordato  (la
"Proposta"). 
  In relazione alle istruzioni della Procedura, entro il 20  febbraio
2012, dovranno pervenire al Ministero  dello  Sviluppo  Economico  le
proposte elaborate e un ulteriore originale sara'  depositata  presso
lo Studio del Notaio Mori in Roma per  consentire  ai  Commissari  la
predisposizione del parere di loro competenza. 
  Appare ora opportuno illustrare sia il  perimetro  della  Procedura
preso in considerazione  da  AST1  quale  presupposto  della  propria
Proposta (pur tenendo conto delle incertezze relative a talune  voci,
quali i costi della Procedura da soddisfare in prededuzione, che  non
risultano accertati in via definitiva e di cui dunque  si  indichera'
un valore di stima), sia il ruolo della Proponente societa' Assuntore
San Tomaso Uno S.r.l.. 
  Per quanto occorrer possa,  la  proponente  dichiara  di  ritenersi
informata  circa  l'oggetto  della  proposta   concordataria   e   la
situazione delle  societa'  del  Gruppo  Socimi  e  di  rinunziare  a
qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa  e/o  azione  nei  confronti
della societa' e/o dei Commissari a qualunque titolo  o  ragione,  in
caso  di  inesattezza,  insufficienza,  difformita'  o   carenza   di
qualsiasi  tipo,  natura  ed  ammontare,   rispetto   agli   elementi
informativi acquisiti, per  danni,  perdite,  elementi  negativi,  di
qualsiasi natura  connessi  agli  attivi  e  passivi  da  trasferirsi
mediante il concordato. 
  2. Attivo e passivo della Procedura. 
  Alla luce delle informazioni  ricavate  da  AST1  in  sede  di  due
diligence e di quelle ricevute dai Commissari si puo' delineare,  per
la societa' Socimi SpA in a.s., una  massa  attiva  come  di  seguito
rappresentata: 
  2.1 Attivo 
  Liquidita' e crediti. 
  1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2011) Euro 11.986.568,58 
  2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2011) Euro 110.916,32 
  3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2011) Euro 896.383,56 
  In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i  Commissari  hanno
effettuato,  a  favore  dei  creditori  insinuati  in   prededuzione,
privilegio ipotecario e privilegio generale,  n.  5  riparti  per  un
totale ripartito di Euro 11.342.262,38. 
  Azioni attive promosse dalla Procedura e tuttora pendenti. 
  Revocatorie fallimentari contro istituti di credito 
  Alla data di presentazione del  presente  ricorso,  risulta  ancora
pendenti la seguente revocatoria fallimentare  contro  CBI  Factor  +
altri, per un importo attivato di  Euro  1.200.457,00,  gia'  appreso
dalla Procedura (e in relazione a cui pende ricorso in Cassazione). 
  Altre azioni attive 
  Alla data di presentazione del presente ricorso, risultano altresi'
pendenti le seguenti cause: 
  Azioni recuperatorie di crediti: Euro 459.807,45. 
  2.2. Passivo. 
  Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore,  alla  data
di presentazione della  Proposta,  essere  cosi'  composto  in  linea
capitale: 
  Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima) 
  Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui: 
  Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26 
  Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68 
  Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80 
  Altri privilegiati Euro 1.181.914,32 
  Crediti chirografari Euro 119.517.321,76 
  TOTALE Euro 136.697.375,47 
  Insinuazioni tardive pendenti 
  Alla data di presentazione della  presente  proposta  la  Procedura
risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive: 
  - per l'ammissione in prededuzione: 
  - Ing. Carli per Euro 510.108,87 
  - Equitalia per Euro 1.928,02 
  - Trenitalia per Euro 431.314,84 
  - per l'ammissione al privilegio: 
  - INPS per Euro 294.000,00. 
  3. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l., le classi  e  le
condizioni del concordato. 
  3.1 Con la presente proposta di concordato con assunzione, AST1, in
persona del Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, propone  domanda  di
concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra
emarginata con  accollo  delle  obbligazioni  concordatarie  da  essa
nascenti alla data del 20 febbraio 2012 e con cessione a favore della
Proponente di tutti i beni e di tutte le attivita'  della  Procedura,
ivi inclusi crediti erariali futuri, oltre che di tutte le azioni, in
corso e non, di pertinenza della massa  attiva,  ivi  incluse  quelle
revocatorie e di responsabilita', gia' promosse o promuovibili  dagli
organi della Procedura. 
  La  Proponente,  quindi,  con  la  sottoscrizione  della   presente
proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione
della medesima  si  accolla  l'obbligo  di  adempiere  al  concordato
secondo quanto di seguito illustrato ed attenendosi,  ove  possibile,
alle indicazioni provenienti dai Commissari salvo  per  quei  profili
ove una loro stretta applicazione non avrebbe consentito ad  AST1  di
offrire la maggiore soddisfazione possibile per i creditori  (che  e'
stato  possibile  qui  prevedere  offrendo  una  forma  di   garanzia
alternativa ma altrettanto -se non di piu- sicura, cfr. parag. 4). 
  3.2 La presente  proposta  prevede  l'accollo,  nei  termini  dalla
medesima previsti, dei debiti della Procedura esistenti alla data del
passaggio in giudicato e/o definitivita' del decreto di  approvazione
del concordato ("Data di Approvazione") con conseguente esdebitazione
della Societa' stessa da ogni debito  riflesso  nello  stato  passivo
della Procedura come sopra esposto al paragrafo 2. 
  L'approvazione definitiva della Proposta  comportera'  l'automatica
cessione alla Proponente di tutti i beni e di  tutti  i  diritti  che
costituiscono gli attivi della Procedura nonche' di tutte  le  azioni
di pertinenza della massa passiva della stessa  che  siano  in  corso
alla data della presente Proposta, e/o siano  sorte  nelle  more  del
procedimento di approvazione con l'impegno alla  conservazione  degli
eventuali accantonamenti  gia'  effettuati  dalla  Procedura.  Quanto
sopra, beninteso, ad esclusione delle liquidita' che  restera'  nella
titolarita' della Procedura ai fini dell'esecuzione del concordato. 
  3.3 E' espressa condizione di concordato che l'impegno  assunto  da
parte di AST1 con la Proposta avverra' nei limiti dei soli  creditori
ammessi  allo  Stato  passivo,  nonche'  a  quelli  per   cui   pende
opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al  20
febbraio 2012, con esclusione dunque di  tutti  gli  eventuali  altri
creditori salvo quanto di seguito previsto. 
  Costituisce altresi' espressa condizione  di  concordato  che,  per
l'ipotesi in cui, trascorsi i termini di legge,  cioe'  cinque  anni,
persistano  creditori  irreperibili,  le  somme  ad  essi   destinate
verranno versate all'Assuntore e allo stesso verranno  restituite  le
eventuali relative garanzie ancora sussistenti. 
  E' condizione espressa  del  concordato  che  tutta  la  liquidita'
disponibile e/o esistente nella Procedura,  salvo  quanto  necessario
per esigenze immediate, venga  investita  in  pronti  contro  termine
aventi come sottostante titoli di stato italiani o di paesi dell'area
Euro. 
  3.4 Entro  e  non  oltre  60  (sessanta)  giorni  dalla  definitiva
approvazione  della  Proposta  con  decreto   non   suscettibile   di
impugnazione o comunque, in forza di  provvedimento  di  omologazione
passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari  -
provvedera' al pagamento delle prededuzioni  compatibilmente  con  il
maturare dei crediti (e dunque con la loro  liquidazione  secondo  le
norme di legge) e con la presentazione da parte del  creditore  della
relativa  documentazione  fiscale  entro  il  suddetto  termine,  dei
privilegi  e  dei  chirografi  secondo  le  soglie  quantitative   di
fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito. 
  La presente Proposta prevede inoltre la suddivisione dei  creditori
insinuati allo stato passivo alla data di presentazione del  presente
ricorso in cinque  classi,  di  cui  quattro  relative  ai  creditori
privilegiati, come di seguito esposte: 
  1)  Creditori  privilegiati  ex  Art.  2751-bis   n.   1   (TFR   e
Retribuzioni) 
  2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri 
  3) Creditori  privilegiati  ex  Artt.  2753  e  2754  (contr.assic.
assic.obblig.) 
  4) Altri creditori privilegiati per titoli di privilegio residui 
  5) Creditori chirografari 
  La somma  qui  complessivamente  offerta  da  AST1  in  favore  dei
creditori inclusi nelle sopraviste classi risultera' essere di misura
ben superiore  a  quella  di  presumibile  realizzo  da  parte  della
Procedura  nel  caso,  alternativo   al   presente   concordato,   di
prosecuzione liquidatoria della stessa secondo  le  disposizioni  del
fallimento,  su  cui  i   creditori   privilegiati   potrebbero   mai
effettivamente soddisfarsi (un lontano domani). 
  Il trattamento previsto  dalla  presente  proposta  non  altera  le
legittime cause di prelazione nella  misura  in  cui  non  riserva  a
creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari
un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati
di grado superiore. 
  In ogni caso, fermo restando il  fabbisogno  complessivo,  AST1  si
dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte  secondo  le
eventuali  indicazioni   che   dovessero   giungere   dal   Ministero
interessato e/o dai Commissari. 
  Ai creditori saranno  dunque  offerte  le  percentuali  di  cui  al
seguente schema di sintesi: 
  1)  Creditori  privilegiati  ex  Art.  2751-bis   n.   1   (TFR   e
Retribuzioni) 100% 
  2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri 58% 
  3) Creditori privilegiati ex  Artt.  2753  e  2754  (contr.  assic.
assic.obblig.) 8% 
  4) Altri creditori privilegiati per titoli residui 4% 
  5) Creditori chirografari. 0,76%. 
  La Proposta prevede, dunque,  anche  in  considerazione  di  quanto
sopra: 
  1. il pagamento integrale dei  crediti  in  prededuzione  per  Euro
4.015.022,65 comprensivi delle spese della Procedura e  dei  compensi
per i Commissari, per un ammontare complessivo che,  al  momento,  si
ritiene di poter stimare in una somma pari ad Euro 677.000,00; 
  2. il pagamento parziale dei creditori  privilegiati  di  cui  alla
Classe n. 1 ammessi, alla data  del  31/08/2011  allo  stato  passivo
della Procedura,  per  la  percentuale  del  100%  del  loro  credito
ammesso; 
  3. il pagamento parziale dei creditori  privilegiati  di  cui  alla
Classe n. 2 ammessi, alla data  del  31/08/2011  allo  Stato  passivo
della Procedura, per la percentuale del 58% del loro credito ammesso; 
  4. il pagamento parziale dei creditori  privilegiati  di  cui  alla
Classe n. 3 ammessi, alla data  del  31/08/2011  allo  Stato  passivo
della Procedura, per la percentuale del 8% del loro credito ammesso; 
  5. il pagamento parziale dei creditori  privilegiati  di  cui  alla
Classe n. 4 ammessi, alla data  del  31/08/2011  allo  Stato  passivo
della Procedura, per la percentuale del 4% del loro credito ammesso; 
  6. il pagamento parziale dei creditori  chirografari  di  cui  alla
Classe n. 5 ammessi, alla data  del  31/08/2011  allo  stato  passivo
della Procedura, per la percentuale del 0,76% del loro credito; 
  7. il pagamento dei crediti privilegiati di cui ai precedenti punti
2), 3), 4 e 5) e degradati al grado chirografario, per la  quota  non
soddisfatta,  sempre  in  ragione   della   percentuale   del   0,76%
dell'ammontare del relativo rimanente credito. 
  Il pagamento dei creditori per cui, alla data del 20 febbraio  2012
pende insinuazione tardiva allo stato passivo della  Procedura  nella
misura pari alla percentuale della  classe  di  appartenenza,  se  il
credito e' ammesso al chirografo o  al  relativo  privilegio,  oppure
nella misura pari all'intero credito, se ammesso in prededuzione. 
  Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro
13.414.030,45. 
  3.5 AST1 chiede di essere informata  dai  Commissari  di  eventuali
modifiche  delle  composizioni  patrimoniali  della   Procedura   che
dovessero  intervenire  anche  in  virtu'  di  atti  di  disposizione
patrimoniale, quali, ad  esempio  cessioni  di  crediti  o  beni.  In
relazione ad eventuali cessioni di crediti  fiscali,  peraltro,  AST1
chiede che  le  sia  riconosciuto  il  diritto  di  essere  preferita
rispetto ad altri potenziali acquirenti e/o offerenti. 
  Si richiede, inoltre, giunti  alla  presente  fase,  che  AST1  sia
informata di qualunque attivita', transazione  e/o  altra  operazione
che  coinvolga  la  Procedura  e   che   sia   idonea,   anche   solo
potenzialmente, a  cagionare  una  modificazione  dell'attivo  o  del
passivo della procedura stessa. 
  Su richiesta dei Commissari e/o del  Ministero  e/o  del  Tribunale
competente, AST1  si  dichiara  disponibile  a  concordare  eventuali
modificazioni alla presente Proposta. 
  Le percentuali sopra viste saranno riconosciute ai  creditori  gia'
ammessi nonche' ai  creditori  che,  anche  ai  sensi  dell'art.  70,
secondo  comma  L.F.,  dovessero  legittimamente   presentarsi   come
creditori  dopo  la  data  della  presentazione  della   proposta   a
condizione che la richiesta creditoria risulti fondata  e  fermo  che
tale ulteriore accollo avverra' nel limite di Euro 50.000. . 
  Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore  depositera'
le  somme   necessarie   al   loro   soddisfacimento   nella   misura
concordataria;  qualora  le  medesime  non  venissero  reclamate  nei
termini di legge, ovverossia decorsi cinque anni  dalla  sentenza  di
omologazione del concordato, verranno consegnate all'Assuntore. 
  4 Le garanzie offerte. 
  La Proponente presta sin da  ora  le  garanzie  necessarie  per  il
corretto adempimento del concordato.  La  garanzia  prestata,  potra'
essere ridotta  in  ragione  dei  pagamenti  via  via  effettuati  ai
creditori della Procedura in esecuzione del concordato. 
  La Proponente, quindi, presta, unitamente alla presente Proposta, a
garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti  dall'approvazione
della presente proposta, idonea garanzia nella forma  sotto  indicata
di assegno circolare emesso da un primario  istituto  di  credito  di
nazionalita' italiana. 
  La garanzia e' prestata comunque,  i)  al  netto  della  liquidita'
disponibile nel Fallimento; ii) al  netto  delle  eventuali  rinunce,
anche parziali, al credito e/o alla garanzia provenienti da creditori
insinuati al passivo  della  Procedura  o  titolari  di  insinuazioni
tardive,  anche  se  condizionate  al  passaggio  in  giudicato   e/o
definitivita' del decreto di omologa del concordato;  iii)  al  netto
della liquidita' riveniente  dal  credito  insinuato  al  passivo  di
Officine Padane SpA in a.s. in misura almeno  pari  alla  percentuale
offerta da AST1 per tale procedura (81,01%). 
  Con riferimento alla voce di  cui  al  punto  ii),  riferentesi  ad
accordi gia' raggiunti di cui si  attende  la  sola  formalizzazione,
AST1 si dice disponibile, laddove non trasmessi con  la  presente,  a
trasmetterne copia per opportuna conoscenza al  Ministero  competente
ed ai Commissari non appena nella propria disponibilita'. 
  La garanzia, tuttavia, tenendo anche conto che le condizioni in cui
gli  istituti  di  credito  italiani  operano  si  sono  notevolmente
deteriorate e renderebbero il costo  di  una  fideiussione  a  favore
della Procedura un costo per l'Assuntore destinato a tradursi in  una
non necessaria compressione della  soddisfazione  dei  creditori,  e'
rappresentata da i) assegni circolari per  un  valore  pari  ad  Euro
513.000,00, quale fabbisogno del concordato, intestato alla procedura
SOCIMI  S.p.A.  in  a.s.  e  depositato,  unitamente  alla   presente
proposta, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
  Appare evidente che il grado di sicurezza della  garanzia  prestata
nella forma in questione debba considerarsi senz'altro pari,  se  non
superiore, a quella della fideiussione e con beneficio dei creditori. 
  Detta garanzia potra' essere  inoltre  sostituita  e/o  ridotta  in
ragione dei pagamenti via via  effettuati  ai  creditori  dalla  data
dell'acquisita definitivita' ed inimpugnabilita' del provvedimento di
omologa e verra' liberata solo a seguito  del  provvedimento  con  il
quale venga dichiarata la completa esecuzione del concordato. 
  5 Conclusioni 
  La proposta  di  AST1  presenta  per  i  numerosi  creditori  della
Procedura un duplice beneficio: di tipo  finanziario-temporale  e  di
tipo economico. 
  Dal  punto  di  vista  finanziario,  il  concordato  prospetta   ai
creditori un incasso a pronti, laddove l'ulteriore prosecuzione della
procedura porterebbe ad incassi scaglionati  nel  tempo,  alcuni  dei
quali realisticamente distanti vari anni da oggi. E' a tutti noto che
una somma  realizzata  a  termine  vale  meno  della  medesima  somma
realizzata a pronti. L'entita' di tale  "sconto",  significativo  del
"costo del tempo di attesa",  dipende  dal  costo  finanziario  della
provvista dei diretti interessati, nel caso  di  specie  i  creditori
della Procedura. 
  Specialmente nell'attuale scenario  di  credit  crunch,  e'  facile
persuadersi che per la maggioranza di essi il costo  di  un'ulteriore
attesa per l'incasso delle somme realizzabili dalla Procedura ammonti
ogni anno a vari punti percentuali (difficilmente  inferiore  al  6%,
per molti superiore). 
  Il concordato consente ai creditori di realizzare subito,  oltre  a
quanto gia' disponibile e a  quanto  facilmente  realizzabile,  ormai
poco,  anche  quei  proventi  della  liquidazione   realizzabili   da
posizioni  giudizialmente  non  definite  (ovvero  di  liberarli  dal
rischio di future restituzioni), la cui corresponsione  richiederebbe
quindi, in assenza di un assuntore disponibile ad assumere il rischio
della loro futura definizione, un lasso temporale significativo. 
  La  prosecuzione  della  liquidazione  contribuirebbe,  invece,  ad
elevare ulteriormente i costi da soddisfare in prededuzione (quali ad
esempio, quelli  dei  consulenti  legali)  senza  che  cio'  comporti
particolare incremento della massa attiva, ormai per  la  piu'  parte
stabilizzatasi. 
  Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta  di
concordato per i creditori della Procedura rispetto ad una  eventuale
prosecuzione    dell'attivita'    della    stessa,     preso     atto
dell'autorizzazione ministeriale al suo deposito nonche'  del  parere
motivato dei Commissari liquidatori, accertata  la  ritualita'  e  la
conformita' della stessa, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che la
presente Proposta di concordato venga approvata  ed  omologata,  alle
condizioni tutte sopra riportate. 
  Milano, 17 febbraio 2012 
  Egregi Signori 
  Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto 
  Dott. Francesco Ruscigno 
  Dott. Saverio Signori 
  Commissari liquidatori del Gruppo Socimi in a.s. 
  Foro Buonaparte n. 70 
  20122 Milano 
  Milano, 19 dicembre 2012 
  Oggetto: Integrazioni alla proposta di concordato presentata per la
societa' SOCIMI S.p.A. in a. s.. 
  Egregi Signori, 
  a seguito dell'incontro in data 28 novembre 2012 ed al  supplemento
di indagine svolto, Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1")  propone
alcune integrazioni, con  riferimento  alla  proposta  di  concordato
trasmessavi in data 17 febbraio 2012 (la  "Proposta")  relativa  alla
procedura SOCIMI S.p.A. in a. s (la "Procedura"). 
  1. Sul piano contabile la Proposta  deve  tenere  conto  di  alcuni
aggiornamenti intervenuti e dunque il paragrafo 2 rubricato "Attivo e
passivo  della  Procedura"  prevede  le  seguenti   modifiche   delle
corrispondenti voci: 
  "2.1 Attivo 
  Liquidita' e crediti. 
  1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2012) Euro 12.347.968,19 
  2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2012) Euro 139.197,86 
  3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2012) Euro 896.085,71 
  In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i  Commissari  hanno
effettuato,  a  favore  dei  creditori  insinuati  in   prededuzione,
privilegio ipotecario e privilegio generale,  n.  5  riparti  per  un
totale ripartito di Euro 11.342.262,38". 
  e 
  "2.2. Passivo. 
  Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore,  alla  data
di presentazione della  Proposta,  essere  cosi'  composto  in  linea
capitale: 
  Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima) 
  Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui: 
  Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26 
  Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68 
  Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80 
  Altri privilegiati Euro 1.181.914,32 
  Crediti chirografari Euro 119.517.321,76 
  TOTALE Euro 136.697.375,47 
  Insinuazioni tardive pendenti 
  Alla data di presentazione della  presente  proposta  la  Procedura
risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive: 
  - per l'ammissione in prededuzione 
  - Ing. Carli per Euro 510.108,87 
  - Equitalia per Euro 1.928,02 
  - Trenitalia per Euro 431.314,84 
  - per l'ammissione al privilegio: 
  - INPS per Euro 294.000,00". 
  2.  Con  riferimento,  invece,  al  contenuto  della  proposta   di
concordato, al paragrafo 3  rubricato  "La  proposta  di  AST1  e  le
condizioni del concordato" il punto 3.4 della Proposta e'  sostituito
dal seguente: 
  "3.4 Entro e  non  oltre  60  (sessanta)  giorni  dalla  definitiva
approvazione  della  Proposta  con  decreto   non   suscettibile   di
impugnazione o comunque, in forza di  provvedimento  di  omologazione
passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari  -
provvedera' al pagamento delle prededuzioni  compatibilmente  con  il
maturare dei crediti (e dunque con la loro  liquidazione  secondo  le
norme di legge) e con la presentazione da parte del  creditore  della
relativa  documentazione  fiscale  entro  il  suddetto  termine,  dei
privilegi  e  dei  chirografi  secondo  le  soglie  quantitative   di
fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito. 
  I Creditori in prededuzione saranno soddisfatti per l'intero. 
  I Creditori privilegiati ex Art. 2751 bis n. 1 saranno  soddisfatti
per l'intero. 
  I  Creditori  privilegiati  di  grado  ed  ordine   inferiore   non
ricevereanno alcun riparto. 
  I Creditori chirografari non riceveranno alcun riparto. 
  La somma  qui  complessivamente  offerta  da  AST1  in  favore  dei
creditori risultera' essere di  misura  ben  superiore  a  quella  di
presumibile realizzo da parte della Procedura nel  caso,  alternativo
al presente concordato, di  prosecuzione  liquidatoria  della  stessa
secondo  le  disposizioni  del  fallimento,  su   cui   i   creditori
privilegiati potrebbero mai effettivamente  soddisfarsi  (un  lontano
domani). 
  Il trattamento previsto  dalla  presente  proposta  non  altera  le
legittime cause di prelazione nella  misura  in  cui  non  riserva  a
creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari
un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati
di grado superiore. 
  In ogni caso, fermo restando il  fabbisogno  complessivo,  AST1  si
dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte  secondo  le
eventuali  indicazioni   che   dovessero   giungere   dal   Ministero
interessato e/o dai Commissari. 
  La Proposta prevede, dunque,  anche  in  considerazione  di  quanto
sopra: 
  1. il pagamento integrale dei  crediti  in  prededuzione  per  Euro
6.456.739,49, comprensivi delle spese della Procedura e dei  compensi
per i Commissari, per un ammontare complessivo che,  al  momento,  si
ritiene di poter complessivamente stimare in una somma pari  ad  Euro
677.000,00 e comprensivi di interessi al tasso legale dalla  data  di
ammissione alla procedura oppure come previsti dalla Sentenza passata
in giudicato pari ad Euro 2.441.716,84 (Doc.  1).  La  differenza  di
quanto  stimato  (Euro  300.000,00)  rispetto  al  compenso   per   i
Commissari che sara' liquidato dall'autorita'  competente  andra'  ad
aumentare  l'importo  dovuto  a  titolo  di  interessi  ai  creditori
privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1; 
  2. il  pagamento  integrale  dei  creditori  privilegiati  ex  Art.
2751-bis n. 1 ammessi, alla data del 30/09/2012  allo  stato  passivo
della Procedura, per la percentuale del 100% del loro credito ammesso
oltre ad una somma per interessi stabilita nella  misura  forfettaria
di Euro 575.000, pari all'10,27% dei crediti stessi; 
  3. Il pagamento dei creditori per cui, alla data  del  20  febbraio
2012 pende insinuazione tardiva allo stato  passivo  della  Procedura
nella misura pari alla percentuale della classe di  appartenenza,  se
il credito e' ammesso privilegio, oppure nella misura pari all'intero
credito (cui  sommare  la  quota  forfettaria  e  omnicomprensiva  di
interessi sopravista), se ammesso in prededuzione. 
  Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro
13.314.722,78". 
  3. Ferme le clausole di concordato di cui  alla  Proposta,  con  la
Presente integrazione AST1, in conformita' alle esigenze  manifestate
dai Commissari all'incontro in data 28 novembre 2012,  dichiara,  con
riferimento alla transazione intervenuta tra la  scrivente  e  l'Ing.
Carli, di manlevare la procedura SOCIMI  S.p.A.  in  a.  s.  da  ogni
responsabilita' e di assumersi tutte le conseguenze per l'ipotesi  in
cui la transazione non venisse eseguita dall'Ing. Carli. 
  Inoltre AST1 con la presente si impegna a  depositare  la  Proposta
presso la cancelleria del Tribunale competente entro  30  giorni  dal
ricevimento dell'autorizzazione ministeriale e dichiara di  manlevare
i Commissari rispetto agli effetti loro pregiudizievoli eventualmente
derivanti dalle azioni della massa da essi proposte. 
  Si prende infine atto  che  la  liquidita'  della  Procedura  sara'
amministrata tramite c/c bancario intestato alla  medesima,  a  firma
congiunta dei Commissari e di AST1, e sara' investita  in  titoli  di
stato a condizioni da concordare con la banca stessa. 
  TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
  SEZIONE FALLI/MENTARE 
  (R.G. 58842/2013) 
  INTEGRAZIONE 
  AL RICORSO PER OMOLOGAZIONE DI  PROPOSTA  DI  CONCORDATO  AI  SENSI
DEGLI ARTT. 78 D.  LGS.  270/99  E  124,  214  L.F.  NELLA  PROCEDURA
SO.CI.MI. S.P.A. IN A. 
  di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. con sede legale in  Milano,  Via
San  Tomaso  n.  10,  C.F.  06906520967,  in   persona   del   legale
rappresentante Dott. Stefano Luigi  Rosetti  Zannoni  (C.F.  RST  SFN
40S16 A547Z),  rappresentata  difesa,  giusta  procura  in  calce  al
ricorso per omologazione, dal Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli (C.F.
GGG PFL 68C29 F205T; PEC pierfilippo.giuggioli@milano.pecavvocati.it;
fax 02 76020553) presso il quale ultimo e' elettivamente  domiciliata
in Milano, via Gabrio Serbelloni, n. 14. 
  PREMESSO CHE 
  - in data 2 agosto 2013 Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1") ha
depositato ricorso per omologazione  di  proposta  di  concordato  ai
sensi degli artt. 78 D.LGS. 270/99 e 124, 214  L.F.  nella  procedura
SOCIMI S.p.A. in a.s.; 
  - appare necessario rettificare il par. xii) del  suddetto  ricorso
al fine di evitare ogni equivoco. 
  Tutto quanto sopra premesso 
  Assuntore San Tomaso Uno S.r.l.  come  in  epigrafe  rappresentata,
difesa e domiciliata sostituisce il par. xii) del ricorso con  quello
avente il seguente tenore: 
  "xii) con riferimento alla posizion CDI  Factor  (oggi  UBI  Factor
S.p.A.), il cui credito e' oggetto dal 2007 di giudizio in Cassazione
tuttora  pendente,  AST1  ha  proposto  un  intesa  transattiva  alla
societa' che ne limiterebbe la  responsabilita'  come  assuntore,  in
caso di definitiva omologazione; sia qualora detta  o  altra  offerta
venisse accettata (previo consenso dei Commissari in ordine alla  sua
entita')  sia  qualora,  in  conseguenza  di  decisioni  assunte  nel
giudizio di cui sopra, AST1 dovesse versare e/o  restituire  somme  a
qualsiasi titolo, si determinera' un corrispondente decremento  della
somma complessivamente disponibile per il pagamento dei creditori  ex
art. 2751-bis n. 1 c.c. da parte dell'Assuntore." 
  Con osservanza. 
  Milano, 5 agosto 2013 

Socimi  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  -  I   commissari
                             liquidatori 
 prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto - dott. Francesco Ruscigno 

 
T14ABQ6478
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.