MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Ex Divisione VIII - Ufficio unico per gli espropri in materia di
energia

(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2014)

 
                        Ordinanza indennita' 
 

  Il Funzionario dell'Ufficio Espropri 
  RICHIAMATI 
  - il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
..omissis.. (di seguito: Testo Unico); 
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  5  dicembre
2013,  n.  158  (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  ..omissis..   che
all'articolo 9,  comma  1,  lettera  l),  dispone  che  la  direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga  la  funzione
di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
  - il  decreto  ministeriale  22  giugno  2012  che  ..omissis..  in
attuazione dell'articolo 22, comma 1, del citato  dPCM  m.  158/2013,
stabilisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio  unico
per gli espropri in materia di  energia  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  - il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del
25  gennaio  2012,  recante  approvazione  del  progetto  definitivo,
dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza  e
indifferibilita'   dell'opera,   accertamento    della    conformita'
urbanistica, apposizione del vincolo  preordinato  all'espropriazione
per il metanodotto 'Zimella - Cervignano d'Adda DN 1400  (56')',  che
autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera; 
  - il decreto ministeriale 22 aprile 2013 con cui sono  disposte,  a
favore di Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ..omissis..  di  seguito  Societa'
beneficiaria, azioni  ablative  riguardanti  terreni  nel  Comune  di
Villafranca di Verona, provincia di Verona, interessate dal tracciato
del metanodotto 'Zimella - Cervignano d'Adda DN  1400  (56')'  ed  in
particolare l'articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte
proprietarie, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso
possono comunicare a questa Amministrazione  e  per  conoscenza  alla
Societa' beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione
delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea di strisce
di terreni nella misura stabilita  nell'elenco  allegato  al  decreto
stesso; 
  VISTI: 
  a) il verbale di immissione in  possesso  e  stato  di  consistenza
..omissis.. del terreno sito nel  Comune  di  Villafranca  di  Verona
(VR), identificato al Catasto Terreni al Foglio 59, Particelle  50  e
52 e al Foglio 67 particella 8, di proprieta' dei Sigg.ri: 
  ZAGO Marcello, c.f. ZGAMCL33T18L949D, quota di proprieta': 1/2; 
  ZAGO Margherita, c.f. ZGAMGH40S65L949F, quota di proprieta': 1/2; 
  b) le comunicazioni sottoscritte il 6/12/2013 e il  13/02/2014  con
le quali il Sig. ZAGO Marcello ha richiesto il versamento della quota
di  6.708,00  euro,  dichiarando  contestualmente,  ai  sensi   degli
articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le seguenti circostanze: 
  - di essere  comproprietario  dell'immobile  sopraindicato  per  la
quota del 50%; 
  - che non esistono diritti di terzi a  qualunque  titolo  sull'area
interessata dall'azione ablativa, in particolare per  diritti  reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri; 
  nonche' 
  - di accettare definitivamente l'indennita'  stabilita  nel  citato
decreto ministeriale per l'imposizione di servitu' e  di  occupazione
temporanea     complessivamente     pari     a     13.416,00     Euro
(tredicimilaquattrocentosedici/00 Euro); 
  - di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo
Unico, ogni responsabilita'  in  relazione  a  eventuali  diritti  di
terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuto  a  cedere  a
chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita'  a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa  presente  o
futura il Responsabile  della  procedura  espropriativa,  nonche'  la
Societa' beneficiaria del decreto 22 aprile 2013; 
  c) le comunicazioni sottoscritte il 24/12/2013 e il 17/02/2014  con
le quali la Sig.ra ZAGO Margherita ha richiesto il  versamento  della
quota di 6.708,00 euro, senza nulla altro a pretendere in futuro come
indennita'  di  asservimento  e  occupazione  temporanea  dei  citati
terreni, dichiarando contestualmente, ai sensi degli articoli 48 e 76
del d.P.R. n. 445/2000, le seguenti circostanze: 
  - di essere  comproprietaria  dell'immobile  sopraindicato  per  la
quota del 50%; 
  - che non esistono diritti di terzi a  qualunque  titolo  sull'area
interessata dall'azione ablativa, in particolare per  diritti  reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri; 
  nonche' 
  - di accettare definitivamente l'indennita'  stabilita  nel  citato
decreto ministeriale per l'imposizione di servitu' e  di  occupazione
temporanea     complessivamente     pari     a     13.416,00     Euro
(tredicimilaquattrocentosedici/00 Euro); 
  - di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo
Unico, ogni responsabilita'  in  relazione  a  eventuali  diritti  di
terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuta  a  cedere  a
chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita'  a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa  presente  o
futura il Responsabile  della  procedura  espropriativa,  nonche'  la
Societa' beneficiaria del decreto 22 aprile 2013; 
  CONSIDERATO che le visure  compiute  dall'Ufficio  ..omissis..  non
hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile; 
  RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione, 
  DISPONE 
  Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Testo Unico,  come
indennita' per la realizzazione del metanodotto indicato in premessa,
la  Societa'  beneficiaria   effettua   il   pagamento   dell'importo
complessivo di 13.416,00 Euro (tredicimilaquattrocentosedici/00 Euro)
stabilito con decreto ministeriale 22 aprile 2013 a favore di: 
  ZAGO Marcello, c.f. ZGAMCL33T18L949D, quota di proprieta': 1/2; 
  ZAGO Margherita, c.f. ZGAMGH40S65L949F, quota di proprieta': 1/2; 
  Art. 2 - Il presente provvedimento e' pubblicato senza indugio  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  o  nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui  territorio  si  trova  il
bene, a cura della Societa' beneficiaria. 
  Art.  3  -  Decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di   cui
all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione  da  terzi,  il
pagamento e' eseguito da parte della Societa'  beneficiaria,  cui  e'
posto  l'obbligo  di  inoltrare  a  questa   Amministrazione   idonea
documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento. 
  Roma, 19 febbraio 2014 

                           Il funzionario 
                           Roberto Rocchi 

 
T14ADC2418
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