MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione VIII - Ufficio unico per gli espropri in materia di energia

(GU Parte Seconda n.11 del 25-1-2014)

 
                        Ordinanza indennita' 
 

  Il funzionario dell'Ufficio Espropri 
  Richiamati: 
  - il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
omissis (di seguito: Testo Unico); 
  - il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,  n.
197, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  - il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto  7
maggio 2009 di individuazione degli Uffici  di  livello  dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico, che  attribuisce
con l'art. 2, comma  2,  la  competenza  di  Ufficio  unico  per  gli
espropri in materia di energia alla Divisione  VIII  della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  - il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del
25  gennaio  2012,  recante  approvazione  del  progetto  definitivo,
dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza  e
indifferibilita'   dell'opera,   accertamento    della    conformita'
urbanistica, apposizione del vincolo  preordinato  all'espropriazione
per il metanodotto 'Zimella - Cervignano d'Adda DN 1400  (56')',  che
autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera; 
  - il decreto ministeriale 22 aprile 2013 con cui sono  disposte,  a
favore di Snam Rete Gas S.p.A., societa'  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Snam  S.p.A.,  con  sede  legale  in  S.
Donato Milanese - piazza Santa Barbara  n.  7,  di  seguito  Societa'
beneficiaria, azioni  ablative  riguardanti  terreni  nel  Comune  di
Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, interessate  dal  tracciato
del metanodotto 'Zimella - Cervignano d'Adda DN  1400  (56')'  ed  in
particolare l'articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte
proprietarie, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso
possono comunicare a questa Amministrazione  e  per  conoscenza  alla
Societa' beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione
delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea di strisce
di terreni nella misura stabilita  nell'elenco  allegato  al  decreto
stesso; 
  visti: 
  a) il verbale di immissione in possesso  e  stato  di  consistenza,
redatto a cura della Societa' beneficiaria in data 4  dicembre  2013,
del terreno sito nel Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR), identificato
al Catasto Terreni al Foglio 46, Particella 103,  di  proprieta'  dei
Sigg.ri: BENEDINI Elena, c.f. BNDLNE68A69L781M, quota di  proprieta':
1/2; BENEDINI Pierluigi, c.f. BNDPLG60H06B296O, quota di  proprieta':
1/2; 
  b) la comunicazione in data 5/12/2013 di accettazione di indennita'
e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48  e
76 del d.P.R. n. 445/2000 con cui il Sig.ra BENEDINI Elena dichiara: 
  - di essere comproprietaria dell'immobile sopraindicato,  quota  di
proprieta' 1/2; 
  -  di  accettare  definitivamente  e  senza  riserve   l'indennita'
stabilita  nel  citato  decreto  ministeriale  per  l'imposizione  di
servitu'  e  di  occupazione  temporanea   pari   a   3.525,00   Euro
(tremilacinquecentoventicinque/00 Euro); 
  - che non esistono diritti di terzi a  qualunque  titolo  sull'area
interessata dall'azione ablativa, in particolare per  diritti  reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri; 
  - di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo
Unico, ogni responsabilita'  in  relazione  a  eventuali  diritti  di
terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuti  a  cedere  a
chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita'  a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa  presente  o
futura il Responsabile  della  procedura  espropriativa,  nonche'  la
Societa' beneficiaria del decreto 22 aprile 2013; 
  c)  la  comunicazione  in  data  12/12/2013  di   accettazione   di
indennita' e contestuale dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  degli
articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000  con  cui  il  Sig.  BENEDINI
Pierluigi dichiara: 
  - di essere comproprietario dell'immobile sopraindicato,  quota  di
proprieta' 1/2; 
  -  di  accettare  definitivamente  e  senza  riserve   l'indennita'
stabilita  nel  citato  decreto  ministeriale  per  l'imposizione  di
servitu'  e  di  occupazione  temporanea   pari   a   3.525,00   Euro
(tremilacinquecentoventicinque/00 Euro); 
  - che non esistono diritti di terzi a  qualunque  titolo  sull'area
interessata dall'azione ablativa, in particolare per  diritti  reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri; 
  - di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo
Unico, ogni responsabilita'  in  relazione  a  eventuali  diritti  di
terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuti  a  cedere  a
chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita'  a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa  presente  o
futura il Responsabile  della  procedura  espropriativa,  nonche'  la
Societa' beneficiaria del decreto 22 aprile 2013; 
  considerato  che  le  visure  compiute  dall'Ufficio   tramite   la
piattaforma  Sister  per  i  servizi  catastali  e   di   pubblicita'
immobiliare  non   hanno   evidenziato   iscrizioni   pregiudizievoli
sull'immobile; 
  ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione, 
  DISPONE 
  Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Testo Unico,  come
indennita' per la realizzazione del metanodotto indicato in premessa,
la  Societa'  beneficiaria  effettua  il  pagamento  dell'importo  di
3.525,00 Euro (tremilacinquecentoventicinque/00 Euro)  stabilito  con
decreto ministeriale 22 aprile 2013 a favore di: 
  BENEDINI Elena, c.f. BNDLNE68A69L781M, quota di proprieta': 1/2; 
  BENEDINI Pierluigi, c.f.  BNDPLG60H06B296O,  quota  di  proprieta':
1/2; 
  Art. 2 - Il presente provvedimento e' pubblicato senza indugio  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  o  nel
Bollettino ufficiale della regione nel cui  territorio  si  trova  il
bene, a cura della Societa' beneficiaria 
  Art.  3  -  Decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di   cui
all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione  da  terzi,  il
pagamento e' eseguito da parte della Societa'  beneficiaria,  cui  e'
posto  l'obbligo  di  inoltrare  a  questa   Amministrazione   idonea
documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento. 
  Roma, 16 dicembre 2013 

                           Il funzionario 
                           Roberto Rocchi 

 
T14ADC836
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