Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") In virtu' del Contratto Quadro di Cessione, ed in forza della Proposta di Cessione di un Portafoglio Ulteriore perfezionata in data 31.07.2015, la Societa' ha acquistato pro soluto, con effetti economici alle 00.01 del 01.07.2015 (la "Data di Godimento"), da Cassa di Risparmio di San Miniato tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, maturati ma non ancora scaduti a tale data), e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in relazione a contratti di mutuo ipotecario e chirografario (i "Contratti di Mutuo"), nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo ("Crediti da Polizze Assicurative"), crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni (complessivamente i "Crediti") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che, alla data del 30.06.2015 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione: (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca Cedente al 30 giugno 2015 come in bonis (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); (iv) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano l'erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (v) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 giugno 2015 non presentino alcuna Rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni; (vi) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati ad un tasso di riferimento in ogni caso maggiorato di uno spread; (vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali, se garantiti da Ipoteca su Bene Immobile, il relativo Bene Immobile sia localizzato nel territorio della Repubblica Italiana; (viii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (ix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti sono qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi delle Guidelines della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2013, relative a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie; (x) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, durante l'intera vita del mutuo, l'applicazione di un tasso fisso o di un tasso variabile, e nel caso di Mutui a tasso variabile, prevedano l'applicazione (A) del codice indicizzazione 57 "EURIBOR 6M/360, media del mese prec., arr.to allo 0,05 sup., rilevazione e decorrenza all'inizio di ogni mese" o (B) del codice indicizzazione 32 "EURIBOR 6M/360, media del mese prec., arr.to allo 0,05 sup., rilevazione e decorrenza 1/1 - 1/7"; con espressa esclusione dei: (a) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge (nazionale, regionale, provinciale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo (inclusi soggetti di natura pubblicistica) in favore del relativo debitore (cd. "Mutui Agevolati" e "Mutui Convenzionati"); (b) mutui con scadenza successiva al 31 ottobre 2043; (c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (d) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono composte dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che e' composta della componente interessi e dalla componente capitale; (e) mutui i cui crediti siano stati classificati in qualsiasi momento dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate", o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (f) mutui in relazione ai quali il relativo debitore benefici della sospensione (in corso al 30 giugno 2015) del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario del relativo mutuo: 1) concessa a seguito della stipulazione tra il relativo debitore e la Banca Cedente di un accordo di moratoria; o 2) derivante dalle misure di sospensione specificatamente previste rispettivamente dall'"Accordo per il credito 2013" stipulato in data 1° luglio 2013 o dalle "Nuove misure per il credito alle PMI" stipulato in data 28 febbraio 2012 (e come di volta in volta rinnovato) dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese; (g) mutui concessi a favore di soggetti che siano amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) della Banca Cedente; (h) mutui concessi a favore di societa' partecipate dalla Banca Cedente o comunque facenti parte del Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato; (i) mutui erogati a mutuatari che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica): - dal 100 ("Tesoro dello Stato") al 191 ("Enti di previdenza e assistenza sociale"); - dal 470 ("Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate") al 474 ("Holding pubbliche) - 500 ("Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie"), 501 ("Enti non riconosciuti"); - 551 ("Unita' non classificabili"), 552 ("Unita' non classificate"); - 600 ("Famiglie Consumatrici"); e - dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM") al 794 ("Rappresentanze Estere"); (j) mutui derivanti da contratti di mutuo la cui provvista sia rinveniente da soggetti terzi; (k) mutui concessi a favore di fondazioni e associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute o condomini; (l) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore ad Euro 5.000.000,00; (m) mutui il cui debitore sia titolare di almeno 6 (sei) contratti di mutuo che rispettano tutti gli altri Criteri applicabili al Portafoglio oggetto di cessione e agli altri Portafogli in precedenza ceduti (come pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); (n) mutui con un tasso di interesse pari a zero; (o) mutui che prevedano la possibilita' in capo al relativo debitore di scegliere, una o piu' volte durante la vita residua del relativo mutuo, il regime di tasso di interesse (c.d. "mutui modulari"); (p) mutui che prevedano l'automatico passaggio ad un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso (c.d. "mutui misti"); (q) mutui derivanti da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda, al termine del periodo di c.d. pre-ammortamento, il pagamento di almeno una rata che non sia composta sia di una quota capitale che di una quota interessi; (r) mutui derivanti da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento 1) preveda il pagamento di una rata di importo costante, e 2) abbia una durata variabile; (s) mutui che prevedano un periodo di pre-ammortamento che presenti, alla data del 30 giugno 2015, una durata residua superiore a 12 mesi; (t) mutui garantiti da Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi ("Confidi"); (u) mutui garantiti da garanzia rilasciata dalla Societa' Gestione Fondi per l'Agroalimentare ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 Febbraio 2006; (v) mutui per i quali, alla data del 30 giugno 2015, la Posizione Creditizia Verso la Banca (come di seguito definita) sia pari o superiore al 60% della somma del debito residuo in linea capitale alla stessa data di tutti i mutui stipulati da tale soggetto con la Cassa di Risparmio di San Miniato che rispettano tutti gli altri Criteri del Portafoglio Ulteriore, oltre che di tutti gli eventuali mutui stipulati da tale soggetto con la Cassa di Risparmio di San Miniato e che siano gia' compresi nel Portafoglio per effetto di precedenti cessioni ai sensi del Contratto Quadro di Cessione. Ai fini del presente criterio di esclusione, per Posizione Creditizia Verso la Banca si intende, in relazione ad un soggetto, il valore ottenuto come la somma di: (i) il valore maggiore tra (a) un importo pari al credito vantato da tale soggetto nei confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato derivante dai saldi attivi di conto corrente accesi da tale soggetto presso Cassa di Risparmio di San Miniato stessa sommato al valore nominale dei certificati e dei conti di deposito aperti da tale soggetto presso Cassa di Risparmio di San Miniato e che sono oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario, e diminuito di un importo pari al limite di rimborso previsto per ciascun depositante di cui all'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario e (b) zero; e (ii) un importo pari al valore nominale delle obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di San Miniato e di tutti i crediti nei confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato nascenti da rapporti bancari che non sono oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario, di cui tale soggetto sia titolare; (w) mutui con scadenza antecedente il prossimo 31 maggio 2016; (x) mutui i cui debitori siano persone fisiche residenti al di fuori del territorio della Regione Toscana, o siano persone giuridiche avente sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana; (y) mutui che prevedano una frequenza semestrale di pagamento delle rate ed il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia maggiore di Euro 1.500.000,00; (z) mutui nei confronti di soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, che alla Data di Valutazione abbiano mutui con la Cassa di Risparmio di San Miniato che rispettano tutti gli altri Criteri del Portafoglio Ulteriore in numero complessivo superiore a cinque; (aa) mutui che prevedano il pagamento di una quota interesse che sia determinata sulla base di un tasso fisso per l'intera durata contrattuale, per i quali il tasso contrattuale sia inferiore al 4,5%; (bb) mutui che prevedano il pagamento di una quota interesse che sia determinata per l'intera durata contrattuale sulla base di un tasso variabile maggiorato di un margine contrattuale inferiore al 1,1% e che siano erogati a persone fisiche residenti all'interno del territorio della Provincia di Prato o a persone giuridiche aventi sede legale all'interno del territorio della Provincia di Prato; (cc) mutui che, pur rispettando tutti i criteri sopra elencati, sono indicati nella lista depositata agli atti dal notaio Roberto Rosselli, notaio in San Miniato, distretto di Pisa, in data 28 luglio 2015, consultabile presso le filiali della Cassa di Risparmio di San Miniato (tramite il suo sistema intranet). Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano escluse dalla cessione in oggetto le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a Cassa di Risparmio di San Miniato ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio di San Miniato, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Cassa di Risparmio di San Miniato ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Via IV Novembre 45, 56028 San Miniato (PI). Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Carismi Finance S.r.l., con sede in Via Alessandro Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, all'attenzione dell'Avv. Salvatore Pennisi. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti dalla Banca Cedente, in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Milano, li' 31 luglio 2015 Carismi Finance S.r.l. - Amministratore unico avv. Salvatore Pennisi T15AAB10729