SORIN S.P.A.
SAND HOLDCO PLC

(GU Parte Seconda n.47 del 23-4-2015)

 
Fusione  transfrontaliera  di  Sorin  S.p.A.  (societa'  di   diritto
     italiano) in Sand HoldCo Plc (societa' di diritto inglese) 
 

  Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo  30  maggio
2008, n. 108. 
  I. Societa' coinvolte nella Fusione 
  Sorin S.p.A., societa' per azioni di  diritto  italiano,  con  sede
legale  in  via  Benigno  Crespi,  17,  Milano,  Italia,  numero   di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04160490969,  capitale
deliberato pari a Euro  478.738.144,00,  interamente  sottoscritto  e
versato (la "Societa' Incorporanda"); e 
  Sand HoldCo Plc, societa' per azioni (public  limited  company)  di
diritto inglese, con sede legale presso Legalinx  Limited,  1  Fetter
Lane, London, EC4A 1BR, Regno Unito, numero di  registrazione  presso
il Registro delle Societa' (Registrar of Companies)  dell'Inghilterra
e del Galles 9451374, capitale  sociale  pari  a  GBP  50.001,00  (la
"Societa' Incorporante"). 
  II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
a (i) l'iscrizione del progetto  di  fusione  relativo  alla  Fusione
presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Milano;  ovvero   (ii)   la
pubblicazione del progetto di fusione relativo alla Fusione nel  sito
internet della Societa' Incorporanda con modalita' atte  a  garantire
la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita'  dei  documenti  e  la
certezza della data di pubblicazione, in entrambi  i  casi  ai  sensi
dell'articolo 2501-ter, comma 3, del codice civile, hanno diritto  di
proporre opposizione alla fusione ai  sensi  dell'articolo  2503  del
codice civile, entro 60 giorni  dall'iscrizione  della  decisione  di
fusione relativa alla Fusione presso il  Registro  delle  Imprese  di
Milano; 
  - con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  ai  sensi  della
Regulation 11 del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations  2007,
come modificato, su istanza  di  qualsiasi  creditore,  il  Tribunale
competente puo' disporre l'adunanza dei creditori o di una classe  di
questi. Ai sensi della  Regulation  14  del  Companies  (Cross-Border
Mergers)  Regulations  2007,  come  modificato,  nel  caso   in   cui
l'adunanza dei creditori, o di una classe di questi, sia disposta  ai
sensi della  Regulation  11,  il  progetto  di  fusione  deve  essere
approvato dalla maggioranza dei creditori  o,  a  seconda  dei  casi,
dalla classe  di  creditori  presenti  all'assemblea  e  votanti,  in
persona o tramite delega, che  rappresenti  il  75%  del  valore  dei
crediti vantati. 
  III. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci  di  minoranza
della Societa' Incorporanda che  non  concorrano  alla  decisione  di
fusione relativa alla Fusione hanno diritto di esercitare il  diritto
di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera (a),  dell'art.
2437, comma 1,  lettera  (c),  dell'art.  2437-quinquies  del  codice
civile e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30  maggio  2008  n.
108. 
  Il diritto di recesso  dovra'  essere  esercitato  ai  sensi  degli
articoli 2437-bis ss. del codice civile. L'esercizio del  diritto  di
recesso da  parte  dei  soci  della  Societa'  Incorporanda  che  non
concorrano  alla  decisione  di  fusione  relativa  alla  Fusione  e'
sospensivamente condizionato al  perfezionamento  della  Fusione  che
richiede che la High Court of England and Wales  rilasci  l'ordinanza
di approvazione del completamento della fusione transfrontaliera e di
fissazione della data di efficacia della Fusione e che tale ordinanza
non sia stata rettificata, modificata, annullata o revocata; 
  - con riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  entrambi  i  soci
attuali della Societa' Incorporante consentiranno  alla  Fusione.  In
ogni caso, i soci non disporranno del diritto di recesso,  in  quanto
tale diritto non e' previsto dalla legge inglese con riferimento alla
fusione. 
  IV. Disponibilita' di informazioni sulla Fusione 
  Ulteriori informazioni sulla Fusione sono disponibili gratuitamente
sul sito web della Societa' Incorporanda (www.sorin.com)  e  messe  a
disposizione presso la sede  legale  della  Societa'  Incorporanda  e
presso la  sede  legale  della  Societa'  Incorporante,  al  fine  di
consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 

  Sorin S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - il presidente 
                           Rosario Bifulco 
Sand HoldCo Plc - p. Il consiglio di amministrazione - il presidente 
                           Brian Sheridan 

 
T15AAB6362
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