UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Iscritta al numero 42013 dell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.


numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 07639080964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 07639080964

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al numero 5393 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia,
Italia
Registro delle imprese: Brescia numero 03480180177
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03480180177

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: Cuneo numero 01127760047
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 01127760047

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia
Registro delle imprese: Ancona numero 00078240421
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 00078240421

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Monte di Pieta', 7 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 03910420961
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03910420961

(GU Parte Seconda n.64 del 6-6-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
numero 385 del 1°  settembre  1993  (il  "Testo  Unico  Bancario")  e
dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il  "Codice
                             Privacy"). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 143  del  4  dicembre
2014 (come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Parte II n. 147 del 13 dicembre  2014),  in
forza di un atto di cessione sottoscritto in data 29 maggio 2015, con
efficacia a decorrere dal 1 giugno 2015, UBI Finance CB 2  S.r.l.  ha
acquistato pro soluto da Banco  di  Brescia  S.p.A.  ("BBS")  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis  erogati  ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti  (i
"Contratti di Mutuo BBS") nel corso della propria ordinaria attivita'
di impresa (i "Crediti BBS"), che alla data del 30 aprile 2015 ("Data
di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Banco  di
Brescia S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  Crediti relativi a mutui ipotecari che  alla  Data  di  Valutazione
rispettavano anche i seguenti Criteri Specifici: 
  (1) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
fisso con conversione in tasso variabile dopo piu' di due anni  dalla
concessione; tasso fisso o variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con
variabilita' periodica; tasso variabile puro; tasso fisso con opzione
di conversione attualmente variabile; tasso  fisso  o  variabile  con
opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile; 
  (2) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (3) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (4)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (5) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (6) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate e Retail, a cui corrisponde una PD non superiore a
1,5%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (4) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori  crediti  vantati  da  Banco  di  Brescia  S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di  Brescia  S.p.A.  e  rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia  S.p.A.  (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Perimetro Validato Corporate e Retail" indica,  congiuntamente,  i
seguenti segmenti: 
  (a) "Small Business": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, inferiore a Euro 5 milioni e (d)
Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,  783,
784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (b) "Corporate": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600, 773,
774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di gruppo,  superiore
o uguale a Euro 1 milione, ovvero (b) Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5 milioni,  (c)  Dimensione,  per
singola controparte, compresa tra Euro 5 milioni ed Euro 150  milioni
e (d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (c) "Large Corporate": imprese (Codice  Attivita'  SAE  diverso  da
600, 773, 774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, maggiore di Euro 150  milioni  e
(d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329,  450,  500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro)." 
  (d) "Imprese Retail": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
inferiore a Euro 1  milione,  e  (b)  Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, inferiore a Euro 1,5  milioni  e  (d)  Codice  Attivita'  SAE
diverso da: 250, 278, 329, 450, 500, 501, 783, 784, 785  (Enti  senza
scopo di lucro). 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BBS. 
  * * * * * 
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 53 del  6  maggio  2014,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 29 maggio 2015, con efficacia a decorrere dal  1
giugno 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l.  ha  acquistato  pro  soluto  da
Banca Regionale Europea  S.p.A.  ("BRE")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BRE") nel corso della  propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BRE"),  che  alla  data  del  30  aprile  2015  ("Data   di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Regionale Europea S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  Crediti relativi a mutui ipotecari che  alla  Data  di  Valutazione
rispettavano anche i seguenti Criteri Specifici: 
  (1) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
fisso con conversione in tasso variabile dopo piu' di due anni  dalla
concessione; tasso fisso o variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con
variabilita' periodica; tasso variabile puro; tasso fisso con opzione
di conversione attualmente variabile; tasso  fisso  o  variabile  con
opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile; 
  (2) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (3) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (4)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (5) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (6) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate e Retail, a cui corrisponde una PD non superiore a
1,5%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (4) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Perimetro Validato Corporate e Retail" indica,  congiuntamente,  i
seguenti segmenti: 
  (a) "Small Business": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, inferiore a Euro 5 milioni e (d)
Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,  783,
784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (b) "Corporate": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600, 773,
774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di gruppo,  superiore
o uguale a Euro 1 milione, ovvero (b) Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5 milioni,  (c)  Dimensione,  per
singola controparte, compresa tra Euro 5 milioni ed Euro 150  milioni
e (d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (c) "Large Corporate": imprese (Codice  Attivita'  SAE  diverso  da
600, 773, 774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, maggiore di Euro 150  milioni  e
(d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329,  450,  500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro)." 
  (d) "Imprese Retail": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
inferiore a Euro 1  milione,  e  (b)  Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, inferiore a Euro 1,5  milioni  e  (d)  Codice  Attivita'  SAE
diverso da: 250, 278, 329, 450, 500, 501, 783, 784, 785  (Enti  senza
scopo di lucro). 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BRE. 
  * * * * * 
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 53 del  6  maggio  2014,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 29 maggio 2015, con efficacia a decorrere dal  1
giugno 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l.  ha  acquistato  pro  soluto  da
Banca Popolare di Ancona S.p.A.  ("BPA")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BPA ") nel corso della propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BPA"),  che  alla  data  del  30  aprile  2015  ("Data   di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare di Ancona S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  Crediti relativi a mutui ipotecari che  alla  Data  di  Valutazione
rispettavano anche i seguenti Criteri Specifici: 
  (1) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
fisso con conversione in tasso variabile dopo piu' di due anni  dalla
concessione; tasso fisso o variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con
variabilita' periodica; tasso variabile puro; tasso fisso con opzione
di conversione attualmente variabile; tasso  fisso  o  variabile  con
opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile; 
  (2) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (3) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (4)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (5) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (6) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate e Retail, a cui corrisponde una PD non superiore a
1,5%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (4) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (5) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (6)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Perimetro Validato Corporate e Retail" indica,  congiuntamente,  i
seguenti segmenti: 
  (a) "Small Business": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, inferiore a Euro 5 milioni e (d)
Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,  783,
784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (b) "Corporate": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600, 773,
774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di gruppo,  superiore
o uguale a Euro 1 milione, ovvero (b) Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5 milioni,  (c)  Dimensione,  per
singola controparte, compresa tra Euro 5 milioni ed Euro 150  milioni
e (d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (c) "Large Corporate": imprese (Codice  Attivita'  SAE  diverso  da
600, 773, 774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, maggiore di Euro 150  milioni  e
(d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329,  450,  500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro)." 
  (d) "Imprese Retail": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
inferiore a Euro 1  milione,  e  (b)  Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, inferiore a Euro 1,5  milioni  e  (d)  Codice  Attivita'  SAE
diverso da: 250, 278, 329, 450, 500, 501, 783, 784, 785  (Enti  senza
scopo di lucro). 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BPA. 
  * * * * * 
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 53 del  6  maggio  2014,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 29 maggio 2015, con efficacia a decorrere dal  1
giugno 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l.  ha  acquistato  pro  soluto  da
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") ogni e qualsiasi
credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati  ai  sensi  di
contratti di  mutuo  stipulati  da  BPCI  con  i  propri  clienti  (i
"Contratti di  Mutuo  BPCI  ")  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Crediti BPCI "), che alla data del 30 aprile
2015  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i   seguenti   criteri
cumulativi comuni: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  Crediti relativi a mutui ipotecari che  alla  Data  di  Valutazione
rispettavano anche i seguenti Criteri Specifici: 
  (1) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
fisso con conversione in tasso variabile dopo piu' di due anni  dalla
concessione; tasso fisso o variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con
variabilita' periodica; tasso variabile puro; tasso fisso con opzione
di conversione attualmente variabile; tasso  fisso  o  variabile  con
opzione di cambio regime o parametro attualmente a tasso variabile; 
  (2) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (3) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (4)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (5) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (6) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  o  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore  di  "Baa
7" (cioe' con rating pari a: "Aa1"; "Aa2"; "Aa3"; "A4";  "A5";  "A6",
"Baa7") e/o  siano  in  possesso  di  rating  interno  sul  Perimetro
Validato Corporate e Retail, a cui corrisponde una PD non superiore a
1,5%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro
500.000; (iv) siano stati erogati a societa'  non  finanziarie,  Enti
pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area
Euro; 
  (4) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca  Popolare  Commercio  e  Industria
S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Perimetro Validato Corporate e Retail" indica,  congiuntamente,  i
seguenti segmenti: 
  (a) "Small Business": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, inferiore a Euro 5 milioni e (d)
Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,  783,
784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (b) "Corporate": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600, 773,
774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di gruppo,  superiore
o uguale a Euro 1 milione, ovvero (b) Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5 milioni,  (c)  Dimensione,  per
singola controparte, compresa tra Euro 5 milioni ed Euro 150  milioni
e (d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329, 450, 500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro); 
  (c) "Large Corporate": imprese (Codice  Attivita'  SAE  diverso  da
600, 773, 774, 775) aventi (a) Esposizione, individuale o di  gruppo,
superiore  o  uguale  a  Euro  1  milione,  ovvero  (b)   Dimensione,
individuale o di gruppo, superiore o uguale a Euro 1,5  milioni,  (c)
Dimensione, per singola controparte, maggiore di Euro 150  milioni  e
(d) Codice Attivita' SAE diverso da: 250, 278, 329,  450,  500,  501,
783, 784, 785 (Enti senza scopo di lucro)." 
  (d) "Imprese Retail": imprese (Codice Attivita' SAE diverso da 600,
773, 774, 775) aventi  (a)  Esposizione,  individuale  o  di  gruppo,
inferiore a Euro 1  milione,  e  (b)  Dimensione,  individuale  o  di
gruppo, inferiore a Euro 1,5  milioni  e  (d)  Codice  Attivita'  SAE
diverso da: 250, 278, 329, 450, 500, 501, 783, 784, 785  (Enti  senza
scopo di lucro). 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra  elencati  e'  disponibile  presso  il  sito  internet  http://
www.ubibanca.it e presso la sede di BPCI. 
  * * * * * 
  BBS, BRE, BPA e BPCI sono di seguito  congiuntamente  denominati  i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BBS, i Crediti BRE, i Crediti BPA ed i Crediti BPCI  sono
di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi,
un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BBS, i Contratti di Mutuo BRE, i Contratti  di
Mutuo BPA ed i Contratti di Mutuo BPCI sono di seguito congiuntamente
denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un  "Contratto
di Mutuo". 
  UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i "Debitori  Ceduti"),  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
Debitori Ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l.
sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  per  finalita'   connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.):  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia  S.p.A.,  Corso
Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia, Italia;  Banca  Regionale
Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4,  60035  Jesi  (AN),  Italia;
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di  Pieta'  7,
20121 Milano, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banco  di
Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta',  13  -  25122  Brescia,
Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via  Roma  13,  12100  Cuneo,
Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don.  A.  Battistoni  4,
60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.,
Via Monte di Pieta' 7, 20121 Milano, Italia. 
  Milano, 3 giugno 2015 

                UBI Finance CB 2 S.R.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T15AAB8196
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.