Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' Asti Group RMBS S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 13370831003, in corso di iscrizione nell'elenco delle societa' veicolo istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 1 ottobre 2014, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso in data 29 giugno 2015 e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in via Carso, 15, 13900 Biella, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Biella n. 01807130024, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5239, societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario erogati da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. che, alla data del 31 maggio 2015, risultavano nella titolarita' di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e che, alla data del 31 maggio 2015, inclusa, (salvo dove diversamente previsto) presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (1) mutui stipulati da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. nel periodo compreso tra il 5 febbraio 1998 (incluso) ed il 31 marzo 2015 (incluso), in relazione ai quali a tale data non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (2) mutui ipotecari ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario; (3) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il valore dell'immobile, o degli immobili, sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato in prossimita' della stipulazione del relativo contratto di mutuo e' inferiore o pari al 100%; (4) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso di cointestazioni) sia una persona fisica, una societa' di fatto, una ditta individuale, una societa' semplice ovvero una associazione professionale; (5) mutui i cui debitori principali sono tutti residenti in Italia; (6) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore allo 0,50% su base annua. Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor; (c) mutui c.d. "misti", per i quali si intendono mutui che prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria discrezione, (i) a determinate date di scadenza con intervalli di tempo predefiniti ovvero (ii) ad una data di scadenza predeterminata, da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'euribor, la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore allo 0,50% su base annua e viceversa. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passera' automaticamente ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'euribor, la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore allo 0,50% su base annua, fino alla successiva data di esercizio dell'opzione; (7) mutui che non prevedano contrattualmente alcuna variazione (successivamente al 30 aprile 2015), ne' automatica ne' a discrezione del mutuatario, della maggiorazione (o spread); (8) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia maggiore o uguale ad Euro 5.000; (9) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia inferiore ad Euro 3.200.000; (10) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); (11) mutui regolati dal diritto italiano; (12) mutui garantiti da ipoteca che alla relativa data di costituzione era di primo grado economico su immobili intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui (A) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; (13) mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e interamente pagata al 31 maggio 2015 (incluso); (14) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; (15) mutui in relazione ai quali era presente una autorizzazione rilasciata dal relativo beneficiario all'addebito diretto su conto corrente ovvero alla Single Euro Payment Area (SEPA) delle relative rate ovvero le cui rate risultino pagate tramite MAV (Mediante Avviso); (16) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' rate secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento: (a) metodo di ammortamento cosi' detti "alla francese" (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono comprensive di una componente capitale, decrescente nel tempo, e di una componente interesse variabile); (b) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata costante" (per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo); (c) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata costante" con "clausola di rinegoziazione", per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo. Inoltre, in virtu' della "clausola di rinegoziazione", durante il periodo di ammortamento, qualora la variazione del tasso di interesse applicabile al mutuo fosse tale per cui, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore all'ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al ricalcolo in aumento dell'importo delle "rate costanti" ancora dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e della durata massima dell'ammortamento originariamente pattuita nel contratto di mutuo; (17) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale; (18) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata entro il 31 maggio 2015 (incluso); (19) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche prevalentemente residenziali, per tali intendendosi mutui per cui il valore di stima aggregato degli immobili che alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 sia superiore al valore di stima aggregato degli immobili che alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano in altre categorie catastali. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur essendo nella titolarita' di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. al 31 maggio 2015 e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' al 31 maggio 2015 (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: (20) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione, ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; (21) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia beneficiato delle agevolazioni concesse dal "Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa" di cui alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ed al D.M. n. 132 del 21 giugno 2010; (22) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo); (23) mutui che siano stati concessi a persone fisiche nel quadro di accordi tra Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e le organizzazioni sindacali che (a) alla data di stipulazione del relativo mutuo erano dipendenti di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur non essendo piu' dipendenti di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ancora beneficiano delle condizioni contrattuali originariamente previste in tali mutui; (24) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; (25) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; (26) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario; (27) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale (ivi inclusa la legge n. 949 del 25 luglio 1952) o regionale o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosi' detti mutui agevolati); (28) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un finanziamento precedente in relazione ai quali non siano state notificate convenzioni di accollo a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.; (29) mutui che prevedevano erogazioni secondo lo stato avanzamento lavori, purche' non interamente erogati; (30) mutui "a rata costante" privi della cosi' detta "clausola di rinegoziazione" la cui data di scadenza finale per effetto dell'aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente, alla data del 30 aprile 2015 coincide con la data di estensione massima della durata del finanziamento, tale data essendo la data di scadenza finale massima prevista dal relativo contratto di mutuo. Tale "clausola di rinegoziazione" stabilisce che a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima rata sia superiore ad 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore all'ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al ricalcolo in aumento dell'importo delle "rate costanti" ancora dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e della durata massima dell'ammortamento originariamente pattuita nel contratto di mutuo; (31) mutui che al 30 aprile 2015 presentavano due o piu' rate scadute e non pagate anche parzialmente; (32) mutui che al 31 maggio 2015 presentavano due o piu' rate scadute e non pagate anche parzialmente; (33) mutui che al 31 maggio 2015 presentavano una rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, da oltre 90 giorni; (34) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 491 (Unita' o societa' con piu' di cinque e meno di venti addetti) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 491 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 491 le societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali che svolgono attivita' non artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti; (35) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 481 (Unita' o societa' con piu' di cinque e meno di venti addetti) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 481 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 481 le societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali che svolgono attivita' artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti; (36) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 480 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti)secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 480 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 480 le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice, le societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali che svolgono attivita' artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti; (37) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 490 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 490 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 490 le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice, le societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali che svolgono attivita' non artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti; (38) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o piu' debitori principali, in caso di cointestazioni), alla data del 30 aprile 2015 ed alla data del 31 maggio 2015 risulti classificato in una delle seguenti categorie: (a) "sofferenza"; (b) "sofferenza a sistema", rilevata alla data del 31 marzo 2015 (ultimo aggiornamento disponibile); (c) "inadempienza probabile forborne"("credito ristrutturato"), come definito dalla normativa di Banca d'Italia; (d) inadempienze probabili ("incagliato"), da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., a condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (c) e (d) del presente criterio, la relativa classificazione quale "inadempienza probabile forborne" ("credito ristrutturato") (come definito dalla normativa di Banca d'Italia) o "inadempienza probabile" ("incagliato") sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero uno o piu' debitori principali, in caso di cointestazioni) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri; (39) mutui in relazione ai quali sia stata rilasciata una garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi (c.d. Confidi) organizzato sotto forma di cooperativa ovvero consorzio; (40) mutui garantiti da pegno; (41) mutui in relazione ai quali, alla data del 31 maggio 2015, (i) il relativo mutuatario stia beneficiando o abbia beneficiato dalla data di stipula del mutuo della sospensione totale del pagamento delle rate o (ii) il relativo mutuatario stia beneficiando della sospensione del pagamento della quota capitale compresa nelle rate dovute oltre il 31 dicembre 2015 (escluso) per effetto (a) di accordi di moratoria promossi da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., o (b) dell'accordo denominato "Nuove misure per il credito 2013 alle PMI" stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni delle Imprese; (42) mutui la cui data di scadenza finale risulta precedente rispetto al 31 dicembre 2015; (43) mutui che alla data del 31 maggio 2015 siano assistiti da polizza assicurativa rilasciata da Genworth Financial Mortgage Insurance Limited a copertura del rischio di mancato pagamento di quanto dovuto dal relativo debitore ai sensi del relativo mutuo; (44) mutui in relazione ai quali la sottoscrizione del relativo atto di mutuo con surrogazione per volonta' del debitore ai sensi dell'articolo 120-quater del T.U. Bancario e dell'articolo 1202 del codice civile abbia luogo entro il 29 giugno 2015, a condizione che la conferma di avvenuta ricezione della richiesta di surroga sia stata comunicata al relativo debitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri; (45) mutui stipulati in data 3 ottobre 2005 ed erogati presso la Filiale di Trivero/Ponzone (Biella) (cod. 54) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (46) mutui stipulati in data 4 ottobre 2007 ed erogati presso la Filiale di Brusnengo (Biella) (cod. 22) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (47) mutui stipulati in data 30 dicembre 2005 ed erogati presso la Filiale di Cossato (Biella) (cod. 34) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (48) mutui stipulati in data 1 giugno 2006 ed erogati presso la Filiale di Tronzano Vercellese (Vercelli) (cod. 55) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (49) mutui stipulati in data 27 dicembre 2005 ed erogati presso l'Agenzia 8 di Biella (Biella) (cod. 71) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (50) mutui stipulati in data 17 giugno 2005 ed erogati presso l'Agenzia 2 di Vercelli (Vercelli) (cod. 105) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (51) mutui stipulati in data 10 gennaio 2006 ed erogati presso l'Agenzia 2 di Vercelli (Vercelli) (cod. 105) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (52) mutui stipulati in data 4 ottobre 2006 ed erogati presso la Filiale di Gattinara (Vercelli) (cod. 137) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (53) mutui stipulati in data 14 dicembre 2006 ed erogati presso la Filiale di Santhia' (Vercelli) (cod. 165) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (54) mutui stipulati in data 11 luglio 2006 ed erogati presso la Filiale di Serravalle Sesia (Vercelli) (cod. 171) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (55) mutui stipulati in data 9 novembre 2005 ed erogati presso la Filiale di Trino Vercellese (Vercelli) (cod. 178) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (56) mutui stipulati in data 8 ottobre 2004 ed erogati presso la Filiale di Pezzana (Biella) (cod. 155) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (57) mutui stipulati in data 6 agosto 2007 ed erogati presso l'Agenzia 4 di Biella (Biella) (cod. 17) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (58) mutui stipulati in data 20 giugno 2000 ed erogati presso la Filiale di Santhia' (Vercelli) (cod. 165) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (59) mutui stipulati in data 19 dicembre 2002 con durata inferiore a 20 anni ed erogati presso l'Agenzia 4 di Biella (Biella) (cod. 17) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (60) mutui stipulati in data 20 maggio 2011 ed erogati presso l'Agenzia 1 di Vercelli (Vercelli) (cod. 109) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (61) mutui stipulati in data 9 giugno 2005 ed erogati presso la Filiale di Verrone (Biella) (cod. 57) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (62) mutui stipulati in data 6 luglio 2007 ed erogati presso la Filiale di Aosta (Aosta) (cod. 72) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (63) mutui stipulati in data 20 dicembre 2007 ed erogati presso la Filiale di Crescentino (Vercelli) (cod. 135) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (64) mutui stipulati in data 29 giugno 2011 ed erogati presso la Filiale di Valle Mosso (Biella) (cod. 56) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; (65) mutui stipulati in data 20 dicembre 2012 ed erogati presso la Filiale di Asigliano Vercellese (Vercelli) (cod. 115) della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti ad Asti Group RMBS S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione di quelle fideiussioni omnibus in relazione alle quali Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. abbia riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, che tali fideiussioni garantiscono unicamente uno o piu' mutui che rispettino i summenzionati criteri). Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. ha ricevuto incarico da Asti Group RMBS S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa nuovamente, sebbene gia' a conoscenza del debitore, l'indicazione del valore attribuito agli immobili posti a garanzia dei relativi mutui da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. a seguito di perizia effettuata in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo) all'agenzia di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), comportera' necessariamente, a far data dalla presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, Asti Group RMBS S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Asti Group RMBS S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Asti Group RMBS S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Asti Group RMBS S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalita': (a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; (c) emissione di titoli da parte della societa' e collocamento dei medesimi; (d) consulenza prestata in merito alla gestione di Asti Group RMBS S.r.l. stessa da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Asti Group RMBS S.r.l. e/o fiscali; (f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi da Asti Group RMBS S.r.l.; e (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati in ogni momento da Asti Group RMBS S.r.l. a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita', ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, possono essere consultati in ogni momento accedendo alla sezione dedicata ad Asti Group RMBS S.r.l. nel sito Internet di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. raggiungibile all'indirizzo http://www.biverbanca.it e saranno messi a disposizione presso le filiali di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. Asti Group RMBS S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche', ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Asti Group RMBS S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in via Carso 15, Biella, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Biella 01807130024. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate all'attenzione del Responsabile pro tempore del Servizio Legale e Segreteria, email: privacy@biverbanca.it. Asti Group RMBS S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. presso i rispettivi responsabili del trattamento dei Dati Personali sopra menzionati. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). p. Asti Group RMBS S.r.l. - L'amministratore unico Massimo Labonia T15AAB9609