ASTI GROUP RMBS S.R.L.

In corso di iscrizione nell'elenco delle societa' veicolo istituito
ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 1°
ottobre 2014 societa' interamente posseduta da Stichting Cassaburg

Sede legale: via Eleonora Duse, 53 - 00197 Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Roma n. 13370831003
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13370831003

(GU Parte Seconda n.78 del 9-7-2015)

 
Avviso di cessione di crediti pro  soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385
(il  "T.U.   Bancario")),   corredato   dall'informativa   ai   sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  La societa' Asti Group RMBS S.r.l., con sede legale in via Eleonora
Duse, 53, 00197, Roma,  codice  fiscale,  partita  IVA  e  numero  di
iscrizione presso il registro delle imprese di Roma  n.  13370831003,
in corso di iscrizione nell'elenco delle societa'  veicolo  istituito
ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di Banca  d'Italia  del  1
ottobre 2014, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria  di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti  ceduti
da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli -  Biverbanca  S.p.A.,  in
forza di un contratto  di  cessione  di  crediti,  "individuabili  in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1  e  4  della
Legge 130 concluso in data 29 giugno 2015 e con effetto in pari data,
ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli -
Biverbanca S.p.A., una banca costituita  ed  operante  con  la  forma
giuridica di societa' per azioni, con sede legale in via  Carso,  15,
13900 Biella, codice fiscale, partita  IVA  e  numero  di  iscrizione
presso il registro delle imprese di Biella n.  01807130024,  iscritta
all'albo  delle  banche  tenuto  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5239, societa'  soggetta  ad
attivita' di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di  Asti
S.p.A., Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di  Asti  S.p.A.  iscritto
all'albo dei gruppi  bancari  ai  sensi  dell'articolo  64  del  T.U.
Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale, interessi,  anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
derivanti dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario  erogati  da
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. che, alla
data del 31 maggio 2015, risultavano nella titolarita'  di  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. e che,  alla  data
del 31 maggio  2015,  inclusa,  (salvo  dove  diversamente  previsto)
presentavano altresi'  le  seguenti  caratteristiche  (da  intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  (1) mutui stipulati da Cassa di Risparmio di Biella  e  Vercelli  -
Biverbanca S.p.A.  nel  periodo  compreso  tra  il  5  febbraio  1998
(incluso) ed il 31 marzo 2015 (incluso), in relazione ai quali a tale
data  non  sussista  alcun  obbligo  o  possibilita'  di   effettuare
ulteriori erogazioni; 
  (2) mutui ipotecari ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa
sul credito fondiario di cui all'articolo  38  e  seguenti  del  T.U.
Bancario; 
  (3) mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
originario  del  mutuo  e  (ii)  il  valore  dell'immobile,  o  degli
immobili,  sul  quale  e'  stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,
calcolato in prossimita' della stipulazione del relativo contratto di
mutuo e' inferiore o pari al 100%; 
  (4) mutui il cui debitore principale  (o  debitori  principali,  in
caso di cointestazioni) sia  una  persona  fisica,  una  societa'  di
fatto, una  ditta  individuale,  una  societa'  semplice  ovvero  una
associazione professionale; 
  (5) mutui i cui debitori principali sono tutti residenti in Italia; 
  (6) mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a  tasso  fisso"  si  intendono
quei mutui il cui  tasso  di  interesse  applicato,  contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta  la  durata  residua  del
finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o  spread)  sopra
l'indice di riferimento sia pari  o  superiore  allo  0,50%  su  base
annua. Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui  il  cui
tasso di interesse sia parametrato all'euribor; 
  (c) mutui  c.d.  "misti",  per  i  quali  si  intendono  mutui  che
prevedono una opzione a favore del  debitore  di  passare  a  propria
discrezione, (i) a determinate date di  scadenza  con  intervalli  di
tempo predefiniti ovvero (ii) ad una data di scadenza predeterminata,
da una modalita' di calcolo degli interessi  a  tasso  fisso  ad  una
modalita' di calcolo degli interessi a tasso  variabile,  parametrato
all'euribor, la  cui  maggiorazione  (o  spread)  sopra  l'indice  di
riferimento  sia  pari  o  superiore  allo  0,50%  su  base  annua  e
viceversa. In caso di mancato esercizio  dell'opzione  da  parte  del
debitore nei termini contrattualmente stabiliti,  il  mutuo  passera'
automaticamente ad una modalita' di calcolo degli interessi  a  tasso
variabile, parametrato all'euribor, la cui maggiorazione  (o  spread)
sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore allo 0,50% su base
annua, fino alla successiva data di esercizio dell'opzione; 
  (7) mutui che  non  prevedano  contrattualmente  alcuna  variazione
(successivamente al 30 aprile 2015), ne' automatica ne' a discrezione
del mutuatario, della maggiorazione (o spread); 
  (8) mutui il cui debito  residuo  in  linea  capitale  (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
maggiore o uguale ad Euro 5.000; 
  (9) mutui il cui debito  residuo  in  linea  capitale  (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
inferiore ad Euro 3.200.000; 
  (10)  mutui  denominati  in  euro  (ovvero  erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  (11) mutui regolati dal diritto italiano; 
  (12)  mutui  garantiti  da  ipoteca  che  alla  relativa  data   di
costituzione era di primo grado economico  su  immobili  intendendosi
per tale: 
  (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui (A) le ipoteche di grado legale  precedente  siano  state
cancellate; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di  grado
legale precedente siano state integralmente soddisfatte; 
  (13)  mutui  che  abbiano  almeno  una  rata,  comprensiva  di  una
componente capitale, scaduta e interamente pagata al 31  maggio  2015
(incluso); 
  (14)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  (15) mutui in relazione ai quali era  presente  una  autorizzazione
rilasciata dal relativo beneficiario all'addebito  diretto  su  conto
corrente ovvero alla Single Euro Payment Area (SEPA)  delle  relative
rate ovvero le  cui  rate  risultino  pagate  tramite  MAV  (Mediante
Avviso); 
  (16) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in  piu'  rate
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento: 
  (a) metodo di ammortamento cosi' detti "alla  francese"  (per  tali
intendendosi i mutui per i quali tutte le rate  sono  comprensive  di
una componente capitale, decrescente nel tempo, e di  una  componente
interesse variabile); 
  (b) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata  costante"
(per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di  importo  costante
nel tempo e sono comprensive di una  componente  capitale  e  di  una
componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero  della
riduzione del tasso di interesse  applicabile;  eventuali  aumenti  o
riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano  l'estensione
o la riduzione della durata del mutuo); 
  (c) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata  costante"
con "clausola di rinegoziazione", per tali intendendosi  i  mutui  le
cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una
componente capitale e di  una  componente  interesse  che  variano  a
seconda dell'aumento ovvero della riduzione del  tasso  di  interesse
applicabile; eventuali aumenti o riduzioni  del  tasso  di  interesse
applicabile comportano l'estensione o la riduzione della  durata  del
mutuo. Inoltre, in virtu' della "clausola di rinegoziazione", durante
il periodo di  ammortamento,  qualora  la  variazione  del  tasso  di
interesse applicabile al mutuo fosse tale  per  cui,  a  seguito  del
ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale
massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima
rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla  data  di  scadenza
della rata  la  componente  di  interessi  dovuta  risulti  superiore
all'ammontare  complessivo  della  medesima  rata,  si  provveda   al
ricalcolo  in  aumento  dell'importo  delle  "rate  costanti"  ancora
dovute, compresa quella in corso, tenendo conto  del  debito  residuo
del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e
della durata massima dell'ammortamento originariamente  pattuita  nel
contratto di mutuo; 
  (17) mutui il cui pagamento rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
  (18) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata  consolidata  entro
il 31 maggio 2015 (incluso); 
  (19)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
prevalentemente residenziali, per tali intendendosi mutui per cui  il
valore  di  stima  aggregato  degli  immobili  che   alla   data   di
stipulazione del relativo mutuo ricadevano nelle categorie  catastali
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 sia superiore  al  valore  di
stima aggregato degli immobili che  alla  data  di  stipulazione  del
relativo mutuo ricadevano in altre categorie catastali. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur essendo nella titolarita' di Cassa di Risparmio di Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. al 31 maggio 2015 e pur  presentando  le
caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' al 31 maggio 2015
(salvo  ove  diversamente  previsto)  una  o  piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (20) mutui in relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione,
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale di Cassa di Risparmio  di  Biella  e  Vercelli  -  Biverbanca
S.p.A. alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto
legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge  n.  126  del  24
luglio  2008  e  della  convenzione  stipulata   tra   il   Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  (21) mutui in relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
beneficiato delle agevolazioni concesse dal  "Fondo  di  solidarieta'
per i mutui per l'acquisto della prima casa" di cui alla legge n. 244
del 24 dicembre 2007 ed al D.M. n. 132 del 21 giugno 2010; 
  (22) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati  accollati
da, soggetti che erano  dipendenti  o  esponenti  bancari  (ai  sensi
dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di Cassa di Risparmio di  Biella
e Vercelli - Biverbanca S.p.A. o  di  qualsiasi  altra  societa'  del
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in  qualita'
di cointestatari del relativo mutuo); 
  (23) mutui che siano stati concessi a persone fisiche nel quadro di
accordi tra Cassa di Risparmio di  Biella  e  Vercelli  -  Biverbanca
S.p.A.  e  le  organizzazioni  sindacali  che  (a)   alla   data   di
stipulazione  del  relativo  mutuo  erano  dipendenti  di  Cassa   di
Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca  S.p.A.  o  di  qualsiasi
altra societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti  S.p.A.
(anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur
non essendo piu'  dipendenti  di  Cassa  di  Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ancora beneficiano  delle
condizioni contrattuali originariamente previste in tali mutui; 
  (24) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  (25) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  (26) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario; 
  (27) mutui che siano stati stipulati con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale
(ivi inclusa la legge n. 949  del  25  luglio  1952)  o  regionale  o
normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o
interessi (cosi' detti mutui agevolati); 
  (28)  mutui  derivanti  dalla   suddivisione   in   quote   di   un
finanziamento precedente  in  relazione  ai  quali  non  siano  state
notificate convenzioni di accollo a Cassa di Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A.; 
  (29) mutui che prevedevano erogazioni secondo lo stato  avanzamento
lavori, purche' non interamente erogati; 
  (30) mutui "a rata costante" privi della cosi' detta  "clausola  di
rinegoziazione"  la  cui  data  di  scadenza   finale   per   effetto
dell'aumento del  tasso  di  interesse  applicabile,  secondo  quanto
stabilito contrattualmente, alla data del 30 aprile 2015 coincide con
la data di estensione massima della durata  del  finanziamento,  tale
data essendo la data di scadenza finale massima prevista dal relativo
contratto di mutuo. Tale "clausola di rinegoziazione" stabilisce  che
a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla  data  di
scadenza finale massima  l'ammontare  di  quota  capitale  dovuta  in
occasione dell'ultima rata sia superiore ad 10.000  ovvero  (B)  alla
data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti
superiore all'ammontare complessivo della medesima rata, si  provveda
al ricalcolo in aumento dell'importo  delle  "rate  costanti"  ancora
dovute, compresa quella in corso, tenendo conto  del  debito  residuo
del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e
della durata massima dell'ammortamento originariamente  pattuita  nel
contratto di mutuo; 
  (31) mutui che al 30 aprile  2015  presentavano  due  o  piu'  rate
scadute e non pagate anche parzialmente; 
  (32) mutui che al 31 maggio  2015  presentavano  due  o  piu'  rate
scadute e non pagate anche parzialmente; 
  (33) mutui che al 31 maggio 2015 presentavano una  rata  scaduta  e
non pagata, anche parzialmente, da oltre 90 giorni; 
  (34) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo,  il  codice
SAE 491 (Unita' o societa'  con  piu'  di  cinque  e  meno  di  venti
addetti) secondo le "Istruzioni relative alla  classificazione  della
clientela per settori e gruppi di attivita' economica"  di  cui  alla
circolare  140  del  1991   della   Banca   d'Italia   e   successivi
aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 491 sia
stata   comunicata   al   relativo   debitore   principale   mediante
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  in  data  antecedente  alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti  criteri.  A  questo
proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata,  cui
si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE  491  le
societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali  che
svolgono attivita'  non  artigiana  e  hanno  un  numero  di  addetti
maggiore di cinque e inferiore a venti; 
  (35) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo,  il  codice
SAE 481 (Unita' o societa'  con  piu'  di  cinque  e  meno  di  venti
addetti) secondo le "Istruzioni relative alla  classificazione  della
clientela per settori e gruppi di attivita' economica"  di  cui  alla
circolare  140  del  1991   della   Banca   d'Italia   e   successivi
aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 481 sia
stata   comunicata   al   relativo   debitore   principale   mediante
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  in  data  antecedente  alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti  criteri.  A  questo
proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata,  cui
si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE  481  le
societa' di fatto, le societa' semplici e le imprese individuali  che
svolgono attivita' artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di
cinque e inferiore a venti; 
  (36) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo,  il  codice
SAE  480  (Unita'  o  societa'  con  20  o  piu'  addetti)secondo  le
"Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140  del  1991
della Banca d'Italia e successivi  aggiornamenti,  a  condizione  che
l'attribuzione del codice SAE 480 sia stata  comunicata  al  relativo
debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno  in
data  antecedente  alla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale   dei
presenti criteri. A questo proposito si segnala che  ai  sensi  della
circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi
entro il codice SAE 480 le societa' in nome collettivo,  le  societa'
in accomandita semplice, le societa' di fatto, le societa' semplici e
le imprese individuali che svolgono attivita' artigiana  e  hanno  un
numero di addetti pari o superiore a venti; 
  (37) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo,  il  codice
SAE 490 (Unita'  o  societa'  con  20  o  piu'  addetti)  secondo  le
"Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare 140  del  1991
della Banca d'Italia e successivi  aggiornamenti,  a  condizione  che
l'attribuzione del codice SAE 490 sia stata  comunicata  al  relativo
debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno  in
data  antecedente  alla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale   dei
presenti criteri. A questo proposito si segnala che  ai  sensi  della
circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi
entro il codice SAE 490 le societa' in nome collettivo,  le  societa'
in accomandita semplice, le societa' di fatto, le societa' semplici e
le imprese individuali che svolgono attivita' non artigiana  e  hanno
un numero di addetti pari o superiore a venti; 
  (38) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o  piu'  debitori
principali, in caso di cointestazioni), alla data del 30 aprile  2015
ed alla data del 31 maggio 2015 risulti  classificato  in  una  delle
seguenti categorie: 
  (a) "sofferenza"; 
  (b) "sofferenza a sistema", rilevata alla data del  31  marzo  2015
(ultimo aggiornamento disponibile); 
  (c)  "inadempienza  probabile  forborne"("credito  ristrutturato"),
come definito dalla normativa di Banca d'Italia; 
  (d) inadempienze probabili ("incagliato"), 
  da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca  S.p.A.,  a
condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (c)  e
(d)  del  presente  criterio,  la  relativa   classificazione   quale
"inadempienza probabile  forborne"  ("credito  ristrutturato")  (come
definito  dalla  normativa  di  Banca   d'Italia)   o   "inadempienza
probabile" ("incagliato") sia stata comunicata al  relativo  debitore
(ovvero uno o piu' debitori principali, in  caso  di  cointestazioni)
mediante raccomandata con avviso di ricevimento in  data  antecedente
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri; 
  (39) mutui in relazione ai quali sia stata rilasciata una  garanzia
da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi  (c.d.  Confidi)
organizzato sotto forma di cooperativa ovvero consorzio; 
  (40) mutui garantiti da pegno; 
  (41) mutui in relazione ai quali, alla data del 31 maggio 2015, (i)
il relativo mutuatario stia beneficiando o  abbia  beneficiato  dalla
data di stipula del mutuo  della  sospensione  totale  del  pagamento
delle rate o (ii) il  relativo  mutuatario  stia  beneficiando  della
sospensione del pagamento della quota capitale  compresa  nelle  rate
dovute oltre il 31 dicembre 2015 (escluso) per effetto (a) di accordi
di moratoria promossi da Cassa di Risparmio di Biella  e  Vercelli  -
Biverbanca S.p.A., o (b) dell'accordo denominato "Nuove misure per il
credito 2013 alle PMI" stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana
e le Associazioni delle Imprese; 
  (42) mutui la  cui  data  di  scadenza  finale  risulta  precedente
rispetto al 31 dicembre 2015; 
  (43) mutui che alla data del 31  maggio  2015  siano  assistiti  da
polizza  assicurativa  rilasciata  da  Genworth  Financial   Mortgage
Insurance Limited a copertura del rischio  di  mancato  pagamento  di
quanto dovuto dal relativo debitore ai sensi del relativo mutuo; 
  (44) mutui in relazione ai quali  la  sottoscrizione  del  relativo
atto di mutuo con surrogazione per volonta'  del  debitore  ai  sensi
dell'articolo 120-quater del T.U. Bancario e dell'articolo  1202  del
codice civile abbia luogo entro il 29 giugno 2015, a  condizione  che
la conferma di avvenuta ricezione  della  richiesta  di  surroga  sia
stata comunicata  al  relativo  debitore  mediante  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  in  data  antecedente  alla  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri; 
  (45) mutui stipulati in data 3 ottobre 2005 ed  erogati  presso  la
Filiale  di  Trivero/Ponzone  (Biella)  (cod.  54)  della  Cassa   di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (46) mutui stipulati in data 4 ottobre 2007 ed  erogati  presso  la
Filiale di Brusnengo (Biella) (cod. 22) della Cassa di  Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (47) mutui stipulati in data 30 dicembre 2005 ed erogati presso  la
Filiale di Cossato (Biella) (cod. 34) della  Cassa  di  Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (48) mutui stipulati in data 1 giugno 2006  ed  erogati  presso  la
Filiale di Tronzano Vercellese (Vercelli) (cod. 55)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (49) mutui stipulati in data 27 dicembre  2005  ed  erogati  presso
l'Agenzia 8 di Biella (Biella) (cod. 71) della Cassa di Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (50) mutui stipulati in data  17  giugno  2005  ed  erogati  presso
l'Agenzia  2  di  Vercelli  (Vercelli)  (cod.  105)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (51) mutui stipulati in data 10  gennaio  2006  ed  erogati  presso
l'Agenzia  2  di  Vercelli  (Vercelli)  (cod.  105)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (52) mutui stipulati in data 4 ottobre 2006 ed  erogati  presso  la
Filiale di Gattinara (Vercelli) (cod. 137) della Cassa  di  Risparmio
di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (53) mutui stipulati in data 14 dicembre 2006 ed erogati presso  la
Filiale di Santhia' (Vercelli) (cod. 165) della Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (54) mutui stipulati in data 11 luglio 2006 ed  erogati  presso  la
Filiale di Serravalle Sesia (Vercelli)  (cod.  171)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (55) mutui stipulati in data 9 novembre 2005 ed erogati  presso  la
Filiale di Trino Vercellese (Vercelli)  (cod.  178)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (56) mutui stipulati in data 8 ottobre 2004 ed  erogati  presso  la
Filiale di Pezzana (Biella) (cod. 155) della Cassa  di  Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (57) mutui stipulati in  data  6  agosto  2007  ed  erogati  presso
l'Agenzia 4 di Biella (Biella) (cod. 17) della Cassa di Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (58) mutui stipulati in data 20 giugno 2000 ed  erogati  presso  la
Filiale di Santhia' (Vercelli) (cod. 165) della Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (59) mutui stipulati in data 19 dicembre 2002 con durata  inferiore
a 20 anni ed erogati presso l'Agenzia 4 di Biella (Biella) (cod.  17)
della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (60) mutui stipulati in data  20  maggio  2011  ed  erogati  presso
l'Agenzia  1  di  Vercelli  (Vercelli)  (cod.  109)  della  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (61) mutui stipulati in data 9 giugno 2005  ed  erogati  presso  la
Filiale di Verrone (Biella) (cod. 57) della  Cassa  di  Risparmio  di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (62) mutui stipulati in data 6 luglio 2007  ed  erogati  presso  la
Filiale di Aosta (Aosta) (cod. 72) della Cassa di Risparmio di Biella
e Vercelli S.p.A.; 
  (63) mutui stipulati in data 20 dicembre 2007 ed erogati presso  la
Filiale di Crescentino (Vercelli) (cod. 135) della Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (64) mutui stipulati in data 29 giugno 2011 ed  erogati  presso  la
Filiale di Valle Mosso (Biella) (cod. 56) della Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli S.p.A.; 
  (65) mutui stipulati in data 20 dicembre 2012 ed erogati presso  la
Filiale di Asigliano Vercellese (Vercelli) (cod. 115) della Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti ad Asti Group RMBS S.r.l., senza  ulteriori  formalita'  o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti - rinvenienti a favore di Cassa  di  Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e
garantiscono il  pagamento  dei  crediti  oggetto  del  summenzionato
contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie  reali  e   personali,   i
privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni  diritto,  azione,
facolta' o prerogativa  inerente  ai  suddetti  crediti,  escluse  le
fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione di quelle  fideiussioni
omnibus in relazione alle  quali  Cassa  di  Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. abbia riconosciuto per  iscritto,  entro
la data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del presente  avviso,  che  tali  fideiussioni  garantiscono
unicamente uno o piu' mutui che rispettino i summenzionati criteri). 
  Cassa di Risparmio di Biella e  Vercelli  -  Biverbanca  S.p.A.  ha
ricevuto incarico da Asti Group RMBS S.r.l., di procedere - in nome e
per conto  di  quest'ultima  -  all'incasso  delle  somme  dovute  in
relazione ai crediti ceduti e, piu' in  generale,  alla  gestione  di
tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale  incarico,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori  o  aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in  forza  di  legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che  potranno  essere  comunicate  a  tempo  debito  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  (inclusa
nuovamente, sebbene gia' a conoscenza del debitore, l'indicazione del
valore attribuito agli immobili posti a garanzia dei  relativi  mutui
da Cassa di Risparmio di Biella e  Vercelli  -  Biverbanca  S.p.A.  a
seguito di perizia effettuata in prossimita' della  stipulazione  del
relativo mutuo)  all'agenzia  di  Cassa  di  Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. presso la quale risultano domiciliati  i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello  di
ogni giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Biella e  Vercelli  -
Biverbanca S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto  contratto
di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei
debitori  ceduti  relativamente  ai  mutui  a  questi  concessi,  per
capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti  accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali  e  quant'altro  di  ragione  (i
"Crediti Ceduti"), comportera'  necessariamente,  a  far  data  dalla
presente comunicazione, il trasferimento  anche  dei  dati  personali
contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connessi  ai
Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, Asti  Group  RMBS  S.r.l.  -  tenuta  a  fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed  aventi
causa (gli "Interessati") l'informativa di cui  all'articolo  13  del
Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali  -  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Asti Group RMBS S.r.l. - in
nome e per conto proprio nonche' di Cassa di Risparmio  di  Biella  e
Vercelli - Biverbanca  S.p.A.  e  degli  altri  soggetti  di  seguito
individuati - informa di aver  ricevuto  da  Cassa  di  Risparmio  di
Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., nell'ambito della cessione dei
crediti di cui al  presente  avviso,  Dati  Personali  -  anagrafici,
patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati  contenuti  nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. 
  Asti Group RMBS S.r.l.  informa,  inoltre,  che  i  Dati  Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di
Asti Group RMBS S.r.l. stessa, e quindi: 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di  comunicazione,
per trattamenti che soddisfano le seguenti finalita': 
  (a) riscossione e recupero dei Crediti Ceduti (anche da  parte  dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per  l'espletamento
dei relativi servizi); 
  (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
  (c) emissione di titoli da parte della societa' e collocamento  dei
medesimi; 
  (d) consulenza prestata in merito alla gestione di Asti Group  RMBS
S.r.l. stessa  da  revisori  contabili  e  altri  consulenti  legali,
fiscali ed amministrativi; 
  (e) assolvimento di obblighi connessi a normative di  vigilanza  di
Asti Group RMBS S.r.l. e/o fiscali; 
  (f) effettuazione di analisi relative  al  portafoglio  di  crediti
ceduto e/o di attribuzione  del  merito  di  credito  ai  titoli  che
verranno emessi da Asti Group RMBS S.r.l.; e 
  (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
  I Dati Personali potranno,  altresi',  essere  comunicati  in  ogni
momento da Asti Group RMBS S.r.l. a Cassa di Risparmio  di  Biella  e
Vercelli -  Biverbanca  S.p.A.  per  trattamenti  che  soddisfino  le
finalita' sopra elencate e le ulteriori  finalita'  delle  quali  gli
Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima  e  per
le quali Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca  S.p.A.
abbia  ottenuto  il  consenso,  ove  prescritto,   da   parte   degli
Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita', ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, possono essere
consultati in ogni momento accedendo alla sezione  dedicata  ad  Asti
Group RMBS S.r.l. nel sito Internet di Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli   -   Biverbanca    S.p.A.    raggiungibile    all'indirizzo
http://www.biverbanca.it e saranno messi  a  disposizione  presso  le
filiali di Cassa di Risparmio  di  Biella  e  Vercelli  -  Biverbanca
S.p.A. 
  Asti Group RMBS S.r.l. - in nome e per conto proprio  nonche',  ove
occorrer possa,  di  Cassa  di  Risparmio  di  Biella  e  Vercelli  -
Biverbanca S.p.A. - informa, altresi', che i Dati Personali  potranno
essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da  molti  soggetti  (ivi
inclusi i sistemi di informazione  creditizia).  In  virtu'  di  tale
comunicazione, altri  istituti  di  credito  e  societa'  finanziarie
saranno  in  grado  di  conoscere  e   valutare   l'affidabilita'   e
puntualita' dei pagamenti (ad  es.  regolare  pagamento  delle  rate)
degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti  e  dei  dipendenti  delle   societa'   esterne   nominate
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del trattamento dei Dati  Personali  e'  Asti  Group  RMBS
S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma. 
  Responsabile  del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  Cassa  di
Risparmio di  Biella  e  Vercelli  -  Biverbanca  S.p.A.,  una  banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in via Carso 15, Biella, codice fiscale, partita  IVA
e numero di iscrizione presso il registro  delle  imprese  di  Biella
01807130024. Le richieste e  le  comunicazioni  andranno  indirizzate
all'attenzione del Responsabile pro tempore  del  Servizio  Legale  e
Segreteria, email: privacy@biverbanca.it. 
  Asti Group RMBS S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce  a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui  all'articolo
7 del Codice in materia di Protezione  dei  Dati  Personali;  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di Risparmio di Biella  e
Vercelli - Biverbanca S.p.A. presso  i  rispettivi  responsabili  del
trattamento dei Dati Personali sopra menzionati. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 

         p. Asti Group RMBS S.r.l. - L'amministratore unico 
                           Massimo Labonia 

 
T15AAB9609
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.