TAR LOMBARDIA - MILANO

(GU Parte Seconda n.120 del 17-10-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Il  TAR  Lombardia  -  Milano,  all'udienza  del   24.09.2015,   ha
autorizzato,  con  espressa  indicazione  riportata  a  verbale,   la
notifica per pubblici proclami dell'atto di ricorso  R.G.  1979/2015,
qui appresso  riportato  per  estratto:  "Il  Dott.  Nicolo'  Antonio
Raffaele  Giovanni,  nato  a  RC  il  05.09.1974   e   residente   in
Cinquefrondi  (RC)  quale   soggetto   partecipante   costituito   in
associazione    con    referente    Dott.ssa    Cristina     Filocamo
(00362619122012-030), rapp.to e difeso, dall'avv. Natale Carbone  del
Foro di  Reggio  Calabria  (CF:  CRBNTL57B09I333W)  tutti  elettiv.te
dom.ti in Milano c/o studio dell'Avv. Niccolo' Gatto, via  C.Battisti
n.11 
  Contro: la Regione  Lombardia,  in  persona  del  presidente  della
Giunta Regionale pro tempore, ; 
  Regione Lombardia - Direzione Generale Salute,  Governo  dei  dati,
delle strategie e piani del sistema sanitario farmaceutica, protesica
e dispositivi medici, in persona del Dirigente pro tempore; 
  Commissione  esaminatrice  concorso  pubblico   straordinario   per
l'assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per  il  privato
esercizio nei comuni della Regione Lombardia. 
  nonche' dott.ri Barreca Felice, Caputo Vincenzo ed altri, 
  Avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del  D.d.u.o.  del
10.06.2015 n. 4770 (pubblicato sul B.U. R. Lombardia Serie  Avvisi  e
Concorsi n. 25 del 17.06.2015) adottato dal  Dirigente  U.O.  Governo
dei Dati delle Strategie e Piani del Sistema sanitario della  Regione
Lombardia con il quale e' stata approvata la graduatoria finale delle
candidature al concorso pubblico regionale straordinario  per  titoli
per l'assegnazione delle 341 sedi farmaceutiche  disponibili  per  il
privato  esercizio  nei  comuni  della   Regione   Lombardia;   della
Graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario  per
titoli per l'assegnazione delle 341  sedi  farmaceutiche  disponibili
per  il  privato  esercizio  nei  comuni  della   Regione   Lombardia
pubblicata sul B.U. R. Lombardia Serie Avvisi e Concorsi  n.  25  del
17.06.2015; della Nota comunicata via PEC in data  29.07.2015  avente
ad oggetto "Concorso straordinario  sedi  farmaceutiche  Lombardia  -
istanza di riesame in autotutela 003626 - 19 -12- 2012- 030" a  firma
del Dirigente della Direzione Generale Salute Governo dei Dati, delle
strategie e Piani del sistema sanitario,  Farmaceutica,  Protesica  e
dispositivi medici, con la quale, a seguito di istanza in  autotutela
avanzata dal Dott. Nicolo' in data 14.07.2015, e' stato confermato il
punteggio di 35.5853 punti attributi all'associazione composta  dagli
odierni ricorrenti, senza peraltro dare motivazione alcuna in  ordine
al diniego; avverso ogni atto connesso, presupposto e consequenziale,
in quanto  diretto  ad  escludere  l'utile  collocazione  del  gruppo
ricorrente in associazione, nella suddetta  graduatoria  concorsuale,
per mancata valutazione dei titoli dal  Nicolo'  posseduti,  ai  fini
dell'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili  messe   a
concorso 
  Fatto e diritto 
  Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione prot.  003626
- 19.12.2012 - 030, in forma associata, al concorso straordinario per
l'assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per  il  privato
esercizio   in    Regione    Lombardia.    La    domanda    conteneva
autocertificazione del titolo di studio e dei titoli di servizio. 
  Nel corso del 2015 il ricorrente apprendeva - per  pura  casualita-
che la procedura concorsuale era avanzata di fase e, per cio'  veniva
esperito accesso agli atti in esito al quale si accertava la  mancata
valutazione dei titoli di  servizio  allegati  in  autocertificazione
alla domanda. Seguiva interlocuzione con la p.a.  volta  ad  ottenere
l'annullamento in  autotutela  della  graduatoria  con  lo  scopo  di
ottenere valutazione  dei  titoli  pretermessi.  Stante  la  negativa
risposta della p.a., la graduatoria finale veniva impugnata deducendo
i seguenti motivi di 
  Diritto: 
  I) Illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Assenza di una norma
contenuta  nella  lex  specialis  (bando  di  concorso)  che  prevede
l'obbligo in capo a ciascun candidato di dover presentare i titoli in
forma autentica e correlativa decadenza per la mancata  presentazione
di  titoli.  Violazione  del  principio  di  non   aggravamento   del
procedimento. Eccesso di potere per illogicita' manifesta, erroneita'
e  falsita'  dei  presupposti,  travisamento  dei  fatti,  vizio   di
motivazione  in  ragione  della  gravita'  della  sanzione  comminata
all'associazione  partecipante   alla   selezione.   Violazione   del
principio di buon andamento e imparzialita'. 
  II) Violazione  del  principio  di  autocertificazione  dei  titoli
stante l'ordinaria interscambiabilita' (per equiparazione  normativa)
tra  certificato  e  dichiarazione   sostitutiva,   con   correlativa
violazione del principio di leale collaborazione tra privato e p.a.. 
  III) Censurabilita' della nota di reiezione dell'atto di  rettifica
sotto l'ulteriore profilo dell'intervenuta violazione del  prescritto
obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990  in  quanto  il  diniego
alla richiesta autotutela non e' stato adeguatamente  motivato  dalla
p.a.. 
  Conclusioni 
  Per   tutti   questi   motivi   si   chiede,   previa   sospensione
dell'efficacia dei provvedimenti impugnati nonche' di ogni altro atto
connesso, collegato, presupposto e conseguenziale,,  la  declaratoria
di  nullita'  od  annullabilita'  con  conseguente  affermazione  del
diritto dell'odierno ricorrente di vedersi riconosciuto il  punteggio
dei titoli per poter, in  aggiunta  a  quelli  gia'  riconosciuti  al
richiamato gruppo di partecipazione, ottenere l'assegnazione  di  una
delle sedi farmaceutiche messe a concorso in ragione della piu' utile
collocazione in graduatoria. 
  Con espressa riserva di azione  risarcitoria  per  il  ristoro  dei
danni -anche di  carattere  esistenziale-  prodotti  dall'illegittima
adozione dei  provvedimenti  per  cui  e'  impugnazione.  All'udienza
camerale del 24 settembre  2015  il  TAR  Lombardia  ha  disposto  la
trattazione nel merito per l'udienza del 13 aprile  2016  ore  9  con
seguito., autorizzando parte ricorrente alla  notifica  per  pubblici
proclami. 
 
  Reggio Calabria - Milano, 01.10.2015 

                         avv. Natale Carbone 

 
T15ABA13164
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