TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.143 del 12-12-2015)

 
                  Integrazione del contraddittorio 
 

  La sig.ra Palomba Jessica Noemi, nata  ad  Avellino,  il  9.12.1994
(c.f. PLMJSC94T49A509X), rappresentata dagli Avv.ti Marcello G. Feola
e Katya Panza, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cosseria n.
2 (c/o Dott. Alfredo Placidi), con ricorso R.G. n. 9096/2015  al  Tar
Roma  -  promosso  contro  il  Ministero  della  Difesa  nonche'  nei
confronti del sig. Rivieccio Vincenzo (nato a san Giorgio  a  Cremano
il 14.05.1992) - ha  chiesto  l'annullamento  previa  sospensione  ed
adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a. 1) del decreto
del Ministero della Difesa -  Direzione  Generale  per  il  personale
militare  n.128  del  7.07.2015,  di   approvazione   (art.4)   della
graduatoria  di  merito  relativa  alla  1'immissione  nella   Marina
Militare (Capitanerie di Porto), relativa al concorso per  titoli  ed
esami, indetto con Decreto Interdirigenziale nr. 235  del  25.11.2014
nella  parte  in  cui  alla  ricorrente  son  stati  illegittimamente
attribuiti punti 21,10 per i titoli (88,20 complessivi), in luogo dei
21,45  spettantigli  (88,45  complessivi)  e  per  l'effetto  risulta
ingiustamente collocata al posto n. 30 (i posti messi a concorso sono
28);  2)  dei  verbali  della  Commissione   nominata   con   Decreto
Dirigenziale n.15/2015 concernenti la valutazione dei titoli, nonche'
dell'8 giugno 2015, di formalizzazione della predetta graduatoria  di
merito; 3) di ogni  atto  preordinato,  connesso  e  conseguente.  In
sintesi, la ricorrente ha denunciato l'illegittimita' del decreto  di
approvazione  della  graduatoria  in  quanto,  nell'attribuzione  del
punteggio, la Commissione valutatrice non ha considerato tra i titoli
posseduti il certificato di lingua inglese [Cambrige ESCL Entry level
certificate in esclInternational (entry 2)] Council of  Europe  Level
A2, perfettamente coincidente alla certificazione  KET  espressamente
indicata nel Bando, a cui andava attribuito un punteggio di  0,25  ed
in virtu' del quale  la  ricorrente  avrebbe  ottenuto  un  punteggio
complessivo di 88,45 collocandosi al posto n.11 della  graduatoria  e
risultando  pertanto  vincitrice  del  concorso.  L'attivita'   della
Pubblica  Amministrazione  viene  considerata  illegittima   per   1)
Violazione  e/o  falsa  applicazione  del  bando  di  concorso,   con
particolare  riferimento  all'Appendice  all'Allegato  B.  Violazione
dell'art.6 l.n. 241/90.  Carenza  istruttoria.  Difetto  di  adeguata
motivazione. Falso presupposto. Travisamento dei fatti, per non  aver
riconosciuto alla ricorrente  il  punteggio  di  0,25  relativo  alla
certificazione   linguistica   Cambridge   Esol   di   livello    A2,
perfettamente corrispondente alla  certificazione  KET  indicata  nel
Bando. 
  Per la sussistenza del periculum in  mora  e'  stata  proposta  sia
un'istanza di misure cautelari urgenti ex art.  56  c.p.a,  rigettata
con provvedimento del  30.07.2015,  sia  un'istanza  di  sospensione,
concludendo per l'accoglimento del ricorso e della congiunta  istanza
cautelare con l'annullamento- previa sospensione e previa adozione di
misure   cautelari   urgenti   -   degli    atti    impugnati.    Per
l'amministrazione resistente si e' costituita  l'Avvocatura  Generale
dello Stato  con  atto  di  costituzione  del  30.07.2015  e  memoria
dell'1.10.2015. Con ordinanza TAR Lazio, sez. I bis,  n.  13427/2015,
depositata  il  27.11.2015,  e'  stata  disposta  l'integrazione  del
contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami ex  art.  14
del R.D. 17-08-1907 n. 642, nei confronti dei  controinteressati  che
dovranno essere nominativamente indicati, con rinvio per  l'ulteriore
trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 17.02.2016. 
  Si procede pertanto  alla  notifica  nei  confronti  di:  1)  Gison
Daniele(04.06.1994); 2) Iuzzolini Pasquale (24.10.1992);  3)  Ferrara
Alessia (01.12.1990); 4) Caruso Cinzia (12.02.1990); 5) Avanzini Mara
(01.09.1989); 6)  Stincone  Aurora  (29.07.1989);  7)  Casale  Matteo
(07.08.1993);  8)  Bonafaccia  Christian  (07.02.1993);  9)   Mirelli
Gennaro  (30.04.1989);  10)  Dell'Aquila  Morena  (29.07.1992);   11)
Massaro Jonathan (16.02.1989); 12) Nazzarri  Giulia(18.02.1993);  13)
Borrelli Vincenzo (08.02.1993);  14)  Caruso  Luigi(15.02.1990);  15)
Scialpi  Simone(03.11.1994);16)  La  Raffa  Carmelo(22.09.1994);  17)
Donato Elisa(23.08.1994); 18)Coletta Amedeo Maria  (06.05.1994);  19)
D'Amaro Ciro (03.04.1993); 20) Di Benedetto Antonio (19.09.1992); 21)
Di Biase Salvatore (10.04.1991; 22) Marrazzo Luigi (26.01.1991);  23)
Chimirri     Cinzia(05.06.1990);      24)      Lombardo      Gabriele
Antonio(06.08.1989);25)  Randazzo  Pietro  (23.03.1989);  26)   Ioime
Giulia (27.09.1994); 27) Masini  Marta  (08.09.1990);  28)  Rivieccio
Vincenzo (14.05.1992), nonche' di chiunque altro vi abbia  interesse.
L'evoluzione  del   processo   e   l'ordinanza   richiamata   possono
consultarsi sul sito www.giustizia-amministrativa.it, Tar Roma-Lazio,
ricorso R.g. n. 9096/2015. Copia integrale del ricorso e'  depositata
presso la segreteria del TAR Lazio - Roma 
  Roma li 03.12.2015 

              avv. Marcello G. Feola - avv. Katya Panza 

 
T15ABA15422
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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