TAR LAZIO - ROMA
Sezione prima

(GU Parte Seconda n.150 del 31-12-2015)

 
    Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. 13269/2015 
 

  Amissima Ass.ni SpA (gia' Carige Ass.ni), rappresentata dagli  avv.
Andrea Clemente Grosso, Francesca Dealessi e  Anselmo  Carlevaro,  ha
presentato ricorso  al  TAR  Lazio  -  RG  13269/2015  -  avverso  il
provvedimento  29.7.2015  con  cui  AGCM  ha:  ritenuto  scorretta  e
aggressiva (artt. 20-24-25 dlgs 206/05) la pratica commerciale  posta
in  essere  da  Carige  Ass.ni,  consistita  nell'aver  notificato  a
consumatori nel periodo 2013-2014,  per  recuperare  propri  crediti,
atti di citazione presso il Foro di Milano anziche' presso quello  di
loro residenza,  senza  iscrivere  a  ruolo  le  cause;  irrogato  la
sanzione di Euro 1.000.000. 
  Il provvedimento e' impugnato per i seguenti motivi in sintesi. 
  1.1 violazione art. 8-9  Dir.  2005/29/CE  e  artt.  20,24,25  dlgs
206/05,  genericita',   difetto   di   istruttoria   e   motivazione,
illogicita', carenza dei presupposti e  di  motivazione:  la  pratica
infatti, considerate, come  prescritto  dalle  norme  richiamate,  la
fattispecie concreta e tutte le  caratteristiche  e  circostanze  del
caso (con particolare riguardo ai plurimi solleciti e alla  chiarezza
di informazione resa agli interessati), non ha  determinato  indebito
condizionamento idoneo a limitare considerevolmente  la  liberta'  di
scelta dei consumatori; in particolare la citazione avanti a  Giudice
territorialmente incompetente non e' giuridicamente inammissibile  ai
sensi dell'art.  9  della  richiamata  Direttiva  ne'  manifestamente
temeraria  e  infondata  ai  sensi  dell'art.  25  dlgs  206/05.  1.2
Sviamento:  AGCM  non  ha  considerato   le   circostanze   via   via
rappresentate nel corso del procedimento  avviato  nei  confronti  di
Carige  ed  ha  inteso  agire  esclusivamente  quale   autorita'   di
regolazione per affermare il carattere di per  se'  aggressivo  della
pratica, a prescindere dalla fattispecie in esame. 
  2. In subordine, violazione  art.  27/7  dlgs  206/05,  difetto  di
istruttoria e violazione del principio del  contraddittorio:  Carige,
ai sensi  della  norma  citata,  ha  presentato  impegni  (cessazione
immediata della condotta contestata e proposta a ciascun  consumatore
interessato di rimborso di quanto pagato a  seguito  della  citazione
presso Foro diverso da quello  di  residenza)  che  avrebbero  dovuto
condurre   alla   definizione   del   procedimento   e   sono   stati
immotivatamente e ingiustificatamente respinti, anche con  violazione
del principio del contraddittorio. 
  3. In subordine, violazione art.  27/9  d.lgs  206/05  quanto  alla
determinazione della sanzione,  difetto  di  motivazione:  AGCM,  nel
determinare la sanzione nella misura di Euro 1.320.000 poi ricondotta
ad Euro 1.000.000 in ragione degli impegni proposti da Carige  e  poi
attuati nonostante la reiezione descritta al motivo precedente, si e'
limitata a richiamare i criteri di legge senza chiarire iter logico e
ragioni dell'importo in concreto stabilito; cio'  anche  considerando
che la condotta non ha avuto una portata generalizzata ma limitata ai
debitori inadempienti (circa 2000) e che la sanzione e' pari a  circa
il doppio del credito complessivo azionato (Euro 548.000) e a circa 9
volte l'importo complessivamente pagato dai  debitori  in  questione.
Per  questi  motivi  Amissima  Ass.ni  ha  chiesto  al  TAR,   previa
sospensione,   l'annullamento   dell'atto   e,   in   subordine,   la
rideterminazione  della  sanzione  nella  misura  minima  o  comunque
inferiore. 
  Il ricorso e' stato assegnato alla sezione I  e,  nella  Camera  di
consiglio del 2.12.2015, e' stato assegnato all'udienza pubblica  del
6 aprile 2016, con  rinvio  dell'istanza  cautelare  al  merito.  Con
ordinanza 13322/2015 il Presidente sez. I ha autorizzato l'estensione
del contraddittorio a  tutti  i  destinatari  dei  predetti  atti  di
citazione, con notifica del ricorso per  pubblici  proclami  mediante
inserzione nella GURI di  sunto  del  ricorso  e  conclusioni,  degli
estremi dell'ordinanza medesima e della data di udienza. 

                     avv. Andrea Clemente Grosso 

 
T15ABA16145
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