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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. 13269/2015 Amissima Ass.ni SpA (gia' Carige Ass.ni), rappresentata dagli avv. Andrea Clemente Grosso, Francesca Dealessi e Anselmo Carlevaro, ha presentato ricorso al TAR Lazio - RG 13269/2015 - avverso il provvedimento 29.7.2015 con cui AGCM ha: ritenuto scorretta e aggressiva (artt. 20-24-25 dlgs 206/05) la pratica commerciale posta in essere da Carige Ass.ni, consistita nell'aver notificato a consumatori nel periodo 2013-2014, per recuperare propri crediti, atti di citazione presso il Foro di Milano anziche' presso quello di loro residenza, senza iscrivere a ruolo le cause; irrogato la sanzione di Euro 1.000.000. Il provvedimento e' impugnato per i seguenti motivi in sintesi. 1.1 violazione art. 8-9 Dir. 2005/29/CE e artt. 20,24,25 dlgs 206/05, genericita', difetto di istruttoria e motivazione, illogicita', carenza dei presupposti e di motivazione: la pratica infatti, considerate, come prescritto dalle norme richiamate, la fattispecie concreta e tutte le caratteristiche e circostanze del caso (con particolare riguardo ai plurimi solleciti e alla chiarezza di informazione resa agli interessati), non ha determinato indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la liberta' di scelta dei consumatori; in particolare la citazione avanti a Giudice territorialmente incompetente non e' giuridicamente inammissibile ai sensi dell'art. 9 della richiamata Direttiva ne' manifestamente temeraria e infondata ai sensi dell'art. 25 dlgs 206/05. 1.2 Sviamento: AGCM non ha considerato le circostanze via via rappresentate nel corso del procedimento avviato nei confronti di Carige ed ha inteso agire esclusivamente quale autorita' di regolazione per affermare il carattere di per se' aggressivo della pratica, a prescindere dalla fattispecie in esame. 2. In subordine, violazione art. 27/7 dlgs 206/05, difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio: Carige, ai sensi della norma citata, ha presentato impegni (cessazione immediata della condotta contestata e proposta a ciascun consumatore interessato di rimborso di quanto pagato a seguito della citazione presso Foro diverso da quello di residenza) che avrebbero dovuto condurre alla definizione del procedimento e sono stati immotivatamente e ingiustificatamente respinti, anche con violazione del principio del contraddittorio. 3. In subordine, violazione art. 27/9 d.lgs 206/05 quanto alla determinazione della sanzione, difetto di motivazione: AGCM, nel determinare la sanzione nella misura di Euro 1.320.000 poi ricondotta ad Euro 1.000.000 in ragione degli impegni proposti da Carige e poi attuati nonostante la reiezione descritta al motivo precedente, si e' limitata a richiamare i criteri di legge senza chiarire iter logico e ragioni dell'importo in concreto stabilito; cio' anche considerando che la condotta non ha avuto una portata generalizzata ma limitata ai debitori inadempienti (circa 2000) e che la sanzione e' pari a circa il doppio del credito complessivo azionato (Euro 548.000) e a circa 9 volte l'importo complessivamente pagato dai debitori in questione. Per questi motivi Amissima Ass.ni ha chiesto al TAR, previa sospensione, l'annullamento dell'atto e, in subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura minima o comunque inferiore. Il ricorso e' stato assegnato alla sezione I e, nella Camera di consiglio del 2.12.2015, e' stato assegnato all'udienza pubblica del 6 aprile 2016, con rinvio dell'istanza cautelare al merito. Con ordinanza 13322/2015 il Presidente sez. I ha autorizzato l'estensione del contraddittorio a tutti i destinatari dei predetti atti di citazione, con notifica del ricorso per pubblici proclami mediante inserzione nella GURI di sunto del ricorso e conclusioni, degli estremi dell'ordinanza medesima e della data di udienza. avv. Andrea Clemente Grosso T15ABA16145