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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami Le docenti Foti Stefania, (FTOSFN79T49F112H), Pansera Lorenza, (PNSLNZ73R54F112H) e Belfiore Maria Laura (BLFMLR60L57F205R), rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Ligato e Maria Anghelone, domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano alla via Ciro Menotti n. 11, hanno proposto ricorso, innanzi al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, in persona del Giudice Giorgio Mariani, portante il n. N. 7179/2015 (Foti Stefania) R.G, al quale sono stati riuniti i procedimenti n°7180/2015(Pansera Lorenza) e n°8109/2015 (Belfiore Maria Laura) contro il MIUR, l'Ambito Territoriale di Milano e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Giudice ha disposto la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti della graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano, classe di concorso EEEE -scuola primaria-, e classe di concorso AAA -scuola dell'infanzia-, nonche' relativamente alla posizione di Belfiore Maria Laura, nei confronti di tutti i docenti della graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano della scuola secondaria di primo grado, per la classe concorsuale A028, che - in virtu' del reinserimento di Foti Stefania, Pansera Lorenza, e Belfiore Maria Laura nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per la classe di concorso EEEE, e classe di concorso AAA, nonche' per la classe concorsuale A028 della scuola secondaria di primo grado, valide per il triennio 2014/2017, - potrebbero essere scavalcati in graduatoria per punteggio dalle predette ricorrenti. Conclusioni del ricorso di Foti Stefania e Pansera Lorenza,: "In via preliminare: accertare l'illegittimita' e/o nullita' e/o inefficacia e quindi disapplicare: - il DM n.235/2014 pubblicato il 9/04/2014 con cui e' stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui non prevede la possibilita' di richiedere l'iscrizione nelle medesime graduatorie ai possessori del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002; del provvedimento implicito di rigetto della domanda secondo "modalita' difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art.2) del decreto n. prot. 235 del 01.04.14 per le graduatorie a esaurimento, quantomeno nella fascia aggiuntiva IV, nelle parte in cui non e' stata inclusa l'odierna istante in ragione della pretesa carenza di abilitazione; di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali; ed altresi' del provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPMIR.U. 14589 del 12/08/2014, emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di Milano, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, compilate per il triennio 2014/2017, nella parte in cui l'insegnante di scuola Primaria e dell'Infanzia, oggi ricorrente, risulta assente, nonostante avesse presentato regolare domanda, benche' in possesso di valido titolo abilitante, come il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, nonche' di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire l'inserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il punteggio spettante ex lege, e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, cosi' come aggiornate ai sensi degli atti impugnati, e, previa declaratoria di nullita' anche parziale e di illegittimita' e/o inefficacia di ogni atto sopra indicato e in disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo o in contrasto con le norme imperative invocate e lesivo della posizione della ricorrente, in via principale, nel merito: 1) condannare e ordinare alle amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, con il punteggio spettante, in quanto in possesso di valido titolo abilitante, come il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002; per l'effetto 2) obbligare la resistente Amministrazione a disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, con il punteggio spettante ex lege, in quanto in possesso di valido titolo abilitante, come il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002." Conclusioni del ricorso di Belfiore Maria Laura "In via preliminare: accertare l'illegittimita' e/o nullita' e/o inefficacia e quindi disapplicare: - il Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui stabilisce all'art.1 che puo' chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia ed aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia," e non anche il personale docente ed educativo, gia' inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie; ed altresi' - il provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPMIR.U. 14589 del 12/08/2014, emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di Milano, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, compilate per il triennio 2014/2017, nella parte in cui l'insegnante di scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso A028, Belfiore Maria Laura, risulta assente, nonostante avesse presentato regolare domanda, nonche' di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, cosi' come aggiornate ai sensi degli atti impugnati, e, previa declaratoria di nullita' anche parziale e di illegittimita' e/o inefficacia di ogni atto sopra indicato e in disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo o in contrasto con le norme imperative invocate e lesivo della posizione della ricorrente, 1) in via principale, nel merito, condannare e ordinare alle amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, Belfiore Maria Laura, del diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola secondaria di primo grado, per la classe concorsuale A028, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione; per l'effetto, 2) obbligare la resistente Amministrazione a disporre il reinserimento della ricorrente Belfiore Maria Laura nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola secondaria di primo grado, per la classe concorsuale A028, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione." Il ricorso si notifica per pubblici proclami ai controinteressati in conformita' ai provvedimenti emessi dal Giudice Giorgio Mariani della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano del 17/12/2015. L'udienza e' fissata per il giorno 18/03/2016 ore 9.30 innanzi al Giudice Dott. Giorgio Mariani del Tribunale di Milano Sez. Lavoro. Milano-Reggio Calabria 28/12/ 2015 avv. Domenico Ligato T15ABA16149