TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.150 del 31-12-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Le docenti  Foti  Stefania,  (FTOSFN79T49F112H),  Pansera  Lorenza,
(PNSLNZ73R54F112H)  e  Belfiore   Maria   Laura   (BLFMLR60L57F205R),
rappresentate  e  difese  dagli  Avv.ti  Domenico  Ligato   e   Maria
Anghelone, domiciliati presso lo studio  di  quest'ultima  in  Milano
alla via Ciro Menotti n.  11,  hanno  proposto  ricorso,  innanzi  al
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, in persona del Giudice  Giorgio
Mariani, portante il n. N. 7179/2015 (Foti Stefania)  R.G,  al  quale
sono stati riuniti  i  procedimenti  n°7180/2015(Pansera  Lorenza)  e
n°8109/2015  (Belfiore  Maria  Laura)  contro   il   MIUR,   l'Ambito
Territoriale di  Milano  e  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Lombardia. 
  Il Giudice ha  disposto  la  notifica  per  pubblici  proclami  nei
confronti di tutti i docenti della graduatoria ad  esaurimento  della
provincia di Milano, classe di concorso  EEEE  -scuola  primaria-,  e
classe di concorso AAA -scuola dell'infanzia-, nonche'  relativamente
alla posizione di Belfiore Maria Laura,  nei  confronti  di  tutti  i
docenti della graduatoria ad esaurimento della  provincia  di  Milano
della scuola secondaria di primo grado,  per  la  classe  concorsuale
A028, che - in virtu' del reinserimento  di  Foti  Stefania,  Pansera
Lorenza, e Belfiore Maria  Laura  nelle  graduatorie  ad  esaurimento
dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per la classe  di
concorso EEEE, e classe  di  concorso  AAA,  nonche'  per  la  classe
concorsuale A028 della scuola secondaria di primo grado,  valide  per
il triennio 2014/2017, - potrebbero essere scavalcati in  graduatoria
per punteggio dalle predette ricorrenti. Conclusioni del  ricorso  di
Foti Stefania e Pansera  Lorenza,:  "In  via  preliminare:  accertare
l'illegittimita' e/o nullita' e/o inefficacia e quindi  disapplicare:
- il DM n.235/2014 pubblicato il 9/04/2014 con cui e' stato  disposto
l'aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  del   personale
docente ed educativo nella parte in cui non prevede  la  possibilita'
di richiedere l'iscrizione nelle medesime graduatorie  ai  possessori
del  diploma  magistrale  conseguito  entro  l'anno  2001/2002;   del
provvedimento implicito di rigetto della domanda  secondo  "modalita'
difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art.2) del
decreto n. prot. 235 del 01.04.14 per le graduatorie  a  esaurimento,
quantomeno nella fascia aggiuntiva IV, nelle  parte  in  cui  non  e'
stata inclusa l'odierna istante in ragione della pretesa  carenza  di
abilitazione; di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali;
ed altresi' del provvedimento Prot.  n.  MIURAOOUSPMIR.U.  14589  del
12/08/2014, emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di Milano,
relativo  alla  pubblicazione  delle   graduatorie   provinciali   ad
esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e
grado e al personale educativo, compilate per il triennio  2014/2017,
nella parte in cui l'insegnante di scuola Primaria  e  dell'Infanzia,
oggi  ricorrente,  risulta  assente,  nonostante  avesse   presentato
regolare domanda, benche' in possesso di  valido  titolo  abilitante,
come il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, nonche'
di ogni altro atto connesso,  conseguente,  presupposto  o  contenuto
nello stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, che produca  l'effetto
di non consentire l'inserimento nella rispettiva fascia e graduatoria
di appartenenza, con il punteggio spettante ex lege, e in  particolar
modo le graduatorie ad esaurimento, cosi' come  aggiornate  ai  sensi
degli atti  impugnati,  e,  previa  declaratoria  di  nullita'  anche
parziale e di illegittimita'  e/o  inefficacia  di  ogni  atto  sopra
indicato e in disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo o  in
contrasto con le norme imperative invocate e lesivo  della  posizione
della ricorrente, in via principale,  nel  merito:  1)  condannare  e
ordinare alle  amministrazioni  intimate,  ciascuna  per  la  propria
competenza,  ad   emanare   tutti   gli   atti   necessari   per   il
riconoscimento,   a   favore   della    ricorrente,    del    diritto
all'inserimento  nella  graduatoria  ad  esaurimento  valida  per  il
triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria,
con il punteggio spettante, in quanto in possesso  di  valido  titolo
abilitante,  come  il  diploma  magistrale  conseguito  entro  l'anno
2001/2002; per l'effetto 2) obbligare la resistente Amministrazione a
disporre  l'inserimento  della  ricorrente   nella   graduatoria   ad
esaurimento  valida  per  il  triennio  2014-2017,  per   la   scuola
dell'infanzia e la scuola primaria, con  il  punteggio  spettante  ex
lege, in quanto in possesso di  valido  titolo  abilitante,  come  il
diploma magistrale conseguito entro  l'anno  2001/2002."  Conclusioni
del ricorso di Belfiore Maria Laura "In  via  preliminare:  accertare
l'illegittimita' e/o nullita' e/o inefficacia e quindi  disapplicare:
- il Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui  stabilisce
all'art.1 che puo' chiedere la  permanenza  e/o  l'aggiornamento  del
punteggio [soltanto] "Il personale docente ed educativo,  inserito  a
pieno titolo o con riserva, nella I, II e III  fascia  ed  aggiuntiva
delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia," e non
anche il personale docente ed educativo, gia' inserito nelle suddette
graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva
prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo
di  vigenza  delle  precedenti  graduatorie;   ed   altresi'   -   il
provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPMIR.U. 14589 del 12/08/2014, emanato
dal Dirigente  dell'Ambito  territoriale  di  Milano,  relativo  alla
pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive
relative al personale docente di ogni ordine e grado e  al  personale
educativo, compilate per il triennio 2014/2017, nella  parte  in  cui
l'insegnante di scuola secondaria di  primo  grado  nella  classe  di
concorso A028, Belfiore  Maria  Laura,  risulta  assente,  nonostante
avesse presentato  regolare  domanda,  nonche'  di  ogni  altro  atto
connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello  stesso  Decreto
Ministeriale n. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire  il
reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di  appartenenza,
con il recupero del punteggio maturato all'atto della  cancellazione,
di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano
prodotto la domanda di permanenza ed  erano  stati  cancellati  dalla
graduatoria, e in particolar  modo  le  graduatorie  ad  esaurimento,
cosi' come aggiornate  ai  sensi  degli  atti  impugnati,  e,  previa
declaratoria di nullita'  anche  parziale  e  di  illegittimita'  e/o
inefficacia di ogni atto sopra indicato e in disapplicazione di  ogni
provvedimento illegittimo o in  contrasto  con  le  norme  imperative
invocate e lesivo della posizione della ricorrente, 
  1) in via  principale,  nel  merito,  condannare  e  ordinare  alle
amministrazioni intimate, ciascuna  per  la  propria  competenza,  ad
emanare tutti gli atti necessari  per  il  riconoscimento,  a  favore
della ricorrente, Belfiore Maria Laura, del diritto al  reinserimento
nella graduatoria ad esaurimento valida per  il  triennio  2014-2017,
per la scuola secondaria di primo grado, per  la  classe  concorsuale
A028, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della
cancellazione; per l'effetto, 
  2)  obbligare  la  resistente   Amministrazione   a   disporre   il
reinserimento della ricorrente Belfiore Maria Laura nella graduatoria
ad esaurimento valida  per  il  triennio  2014-2017,  per  la  scuola
secondaria di primo grado, per la classe  concorsuale  A028,  con  il
recupero  del   punteggio   che   aveva   maturato   all'atto   della
cancellazione." 
  Il ricorso si notifica per pubblici proclami  ai  controinteressati
in conformita' ai provvedimenti emessi dal  Giudice  Giorgio  Mariani
della  Sezione  Lavoro  del  Tribunale  di  Milano  del   17/12/2015.
L'udienza e' fissata per il giorno 18/03/2016  ore  9.30  innanzi  al
Giudice Dott. Giorgio Mariani del Tribunale di Milano Sez. Lavoro. 
  Milano-Reggio Calabria 28/12/ 2015 

                        avv. Domenico Ligato 

 
T15ABA16149
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