TAR LAZIO - ROMA
Sezione I Ter

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Il T.A.R. Lazio - Roma,  sez.  I  Ter,  ha  disposto  la  notifica,
attraverso  i  pubblici  proclami,   dell'ordinanza   collegiale   n.
12155/2014, della quale di seguito si riporta il testo integrale, nei
confronti di tutti i Comuni italiani,  indicati  nell'allegato  A  al
D.M. 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  268
del 15 novembre  2013),  per  la  cui  individuazione  si  fa  rinvio
espresso al predetto allegato A: 
  Repubblica Italiana 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Prima
Ter) ha pronunciato la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  734  del  2014,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
  Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato
e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto  presso
il suo studio in Roma, corso Rinascimento n. 11; 
  contro 
  Il Ministero dell'Interno ed il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro  tempore,  costituiti
in giudizio, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
del Consiglio pro tempore; 
  la Conferenza Stato-Citta'  e  Autonomie  locali,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore; 
  nei confronti di 
  il Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, costituito
in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e
Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo
Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73; 
  il Comune di  Pesaro  ed  il  Comune  di  Cesena,  in  persona  dei
rispettivi Sindaci pro tempore , nonche', a seguito  di  integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami,  tutti  gli  altri  Comuni
italiani, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,  intimati  e
non costituiti in giudizio; 
  per l'annullamento 
  - ricorso introduttivo: 
  nei  limiti  di  interesse  del  Comune  di  Lecce,   del   Decreto
ministeriale 24.09.13, con il  quale  il  Ministero  dell'Interno  ha
effettuato tra  i  diversi  Comuni  italiani  la  ripartizione  delle
riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per  il  Comune  di
Lecce una riduzione pari ad Euro 5.623.627,24; 
  - ricorso per motivi aggiunti: 
  nei limiti di interesse  del  Comune  di  Lecce,  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  13.11.2013,  pubblicato  sulla
G.U. n. 16 del 21.1.2014, recante "fondo di solidarieta' comunale  in
attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24  dicembre  2012
n. 228"; 
  di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 
  Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i  relativi
allegati; 
  Viste le memorie difensive; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti  gli  atti  di  costituzione  in   giudizio   dei   Ministeri
dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonche' del  Comune  di
Andria; 
  Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014, il Cons.
Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
  Fatto 
  Il decreto legge n.  95/2012,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 135/2012, recante "Disposizioni  urgenti  per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario", all'art. 16 (rubricato "Riduzione della spesa  degli  Enti
Territoriali"), comma 6, dispone: 
  "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ...sono  ridotti  ...  di
2.250 milioni di euro per l'anno 2013.... 
  ....Le  riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
dall'anno  2013  sono  determinate,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'interno, in  proporzione  alla  media
delle spese sostenute per consumi intermedi nel  triennio  2010-2012,
desunte dal SIOPE...". 
  In applicazione del citato art. 16 del decreto-legge n. 95/2012  e'
stato emanato il D.M. 24.9.2013 (pubblicato su G.U.  n.  268  del  15
novembre 2013), con il quale il Ministro dell'Interno ha  determinato
che "le ... riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio...e  dei
trasferimenti erariali...sono ripartite a carico  di  ciascun  comune
nella  misura  indicata  nell'elenco  A  allegato...,  calcolata   in
proporzione alla media delle spese sostenute  per  consumi  intermedi
nel  triennio  2010-2012".  In  particolare,  il  taglio  complessivo
determinato  a  carico  del  Comune  di  Lecce  e'  stato   di   Euro
5.623.627,24. 
  Avverso il richiamato decreto, nei limiti  del  proprio  interesse,
detto Comune ha proposto il presente ricorso,  deducendo  i  seguenti
motivi di censura: 
  I)  Illegittimita',  per  incostituzionalita'  dell'art.   16   del
decreto-legge  n.  95/2012,  per  violazione  dell'art.   119   Cost.
Violazione del principio di leale collaborazione. 
  Il citato art. 119 Cost., in coerenza con il principio di autonomia
degli Enti locali, al  primo  comma,  riconosce  ai  Comuni  assoluta
autonomia  di   spesa,   prevedendo   altresi',   al   terzo   comma,
l'istituzione  di  "un  fondo  perequativo  statale  in  favore   dei
territori   con   minore   capacita'   fiscale   senza   vincoli   di
destinazione". 
  In proposito la Corte costituzionale ha sancito che lo  Stato  puo'
erogare solo  fondi  senza  vincoli  specifici  di  destinazione,  in
particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art.  119,  comma
3, Cost. (Corte Cost. 23.12.2003, n. 370). 
  Conseguentemente, per essere costituzionalmente compatibile,  anche
la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il 2013  avrebbe
dovuto rispondere ai medesimi criteri e quindi  essere  basato  sulla
capacita'  fiscale  per  abitante  o,  piu'   semplicemente,   essere
proporzionale alla quota di risorse trasferite ai singoli  comuni  e,
non gia', come al contrario e'  stato  fatto,  essere  ancorata  alla
spesa sostenuta solo per determinati servizi o beni. 
  In tal modo l'autonomia di spesa, garantita ai Comuni dall'art. 119
Cost., ne sarebbe invece violata, atteso  che  gli  stessi  sarebbero
stati sanzionati o premiati nel taglio, in base alla  propria  scelta
di spesa e, percio', in base alla propria  decisione  di  spendere  o
meno per determinati servizi o acquisti. 
  I tassativi principi di cui all'art. 119 in esame imponevano quindi
che la distribuzione del taglio ai fondi trasferiti  avvenisse  senza
alcun tipo di rapporto con le autonome scelte di  spesa  operate  dal
Comune e comunque in funzione della capacita' fiscale dei  rispettivi
abitanti. 
  Ulteriore, sia  pur  subordinato,  profilo  di  incostituzionalita'
dedotto  attiene  alla   violazione   di   ogni   regola   di   leale
collaborazione. 
  La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012,
nel testo novellato, violerebbe tale principio, nella  parte  in  cui
dispone che "le riduzioni da applicare a ciascun comune  a  decorrere
dall'anno  2013  sono  determinate,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del ministro dell'interno...", in tal modo abolendo per
l'anno 2013 sia la previsione per cui  le  riduzioni  da  imputare  a
ciascun  Comune  avrebbero  dovuto  essere  determinate  in  sede  di
conferenza  Stato-Citta'  ed  Autonomie  locali   sia   altresi'   la
previsione di un termine entro il  quale  il  Ministero  dell'Interno
avrebbe dovuto emanare il decreto. 
  Al contrario, con riguardo alle Province,  il  successivo  comma  7
dello stesso art. 16 ha mantenuto la determinazione del riparto sulla
base  delle  indicazioni  della  Conferenza  Stato  -  Enti   locali,
prevedendo la sua unilaterale determinazione,  sulla  base  dei  dati
SIOPE, solo in caso di inerzia di tale organo. 
  Quanto alla tempistica per  l'adozione  del  Decreto  ministeriale,
mentre la norma originaria stabiliva che  il  taglio  dovesse  essere
determinato non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno precedente,  con
la novella del 2013 tale previsione e' stata elisa. 
  L'illegittimita' andrebbe a  colpire  in  via  diretta  il  decreto
impugnato, in quanto pacificamente adottato  oltre  ogni  tollerabile
termine, mentre, ove si ritenesse che  cio'  fosse  stato  consentito
dalla  norma  in  parola,  si   indirizzerebbe   nei   confronti   di
quest'ultima, la quale sarebbe inficiata da incostituzionalita'. 
  Nella specie  il  decreto  gravato  e'  stato  pubblicato  solo  il
15.11.2013, percio' ad esercizio pressoche' ultimato. 
  II)  Illegittimita'  propria  del  D.M.  impugnato.  In  subordine,
illegittimita' derivante da ulteriore profilo di  incostituzionalita'
dell'art. 16 del decreto legge n. 95/2012. 
  Il taglio sarebbe  affetto  anche  da  profili  di  irrazionalita',
laddove viene commisurato  "alla  media  delle  spese  sostenute  per
consumi intermedi nel  triennio  2010  -  2012  desunte  dal  sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)".  Le  spese
per consumi intermedi  sarebbero,  a  loro  volta,  rappresentate  da
quelle per: a) acquisto di beni di  consumo  e/o  materie  prime;  b)
acquisto di prestazioni di servizi; c) spese per utilizzo di beni  di
terzi. 
  Sarebbe del tutto illogico considerare tali  spese,  a  prescindere
dalla quantita' e qualita' dei servizi erogati o dei beni  acquistati
o infine dei beni di terzi affittati. 
  Ove poi si ritenesse che la norma fosse vincolante in tal senso, se
ne  deduce  anche  sotto  il  profilo   in   esame   l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97
Cost.. 
  Si evidenzia che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti puo'
essere gestito in  due  modi  differenti:  1)  riscuotendo  la  tassa
specifica da parte dei cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla
ditta che lo effettua;  2)  provvedendo,  i  cittadini  medesimi,  al
pagamento diretto dell'onorario alla ditta che  esegue  il  servizio,
attraverso la tariffa. 
  Solo nel primo dei due casi si registra  una  spesa  sostenuta  dal
Comune nel sistema SIOPE. 
  Ne consegue  che,  pur  dinanzi  ad  una  situazione  identica  sul
versante  della  gestione  entrate/spese,   sarebbe   penalizzato   a
dismisura un Comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima
ipotesi. 
  Al riguardo il Ministero in fase attuativa avrebbe  dovuto  seguire
un'applicazione  razionale  della  norma,  tenendo  conto   di   tali
elementi; ove invece si ritenesse che tale scelta fosse  inibita  dal
testo della norma stessa, essa  risulterebbe  incostituzionale  anche
per violazione dei richiamati parametri di razionalita'. 
  A cio' deve aggiungersi che il parametro dei pagamenti  SIOPE,  con
riferimento  al  triennio  2010-2012,  non  costituirebbe  un  valido
strumento per verificare i servizi effettivamente offerti dai  Comuni
in quegli anni, in quanto detti pagamenti sono rilevati per cassa  in
un determinato  periodo  dell'anno  ed  inoltre  il  costo  sostenuto
materialmente dall'Ente ben potrebbe riferirsi ad acquisti relativi a
piu'  anni.  Integrerebbe  un  ulteriore  profilo  di  irrazionalita'
l'incidenza maggiore sui Comuni che hanno in essere un  contratto  di
fornitura con pagamento biennale, nel caso in cui  il  pagamento  sia
stato  effettuato  nell'anno  preso  a   riferimento;   tali   Comuni
apparirebbero ingiustamente  "spreconi"  rispetto  a  quelli  il  cui
pagamento avviene anno per anno. Da tale  profilo  di  irrazionalita'
sarebbe inficiato in via diretta il D.M. ovvero, in subordine,  quale
illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale   della
norma di cui  costituisce  attuazione,  per  violazione  dell'art.  3
Cost.. 
  Si sono costituiti in giudizio  il  Ministero  dell'Interno  ed  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze,  producendo  successivamente
un'articolata memoria defensionale. 
  Essi hanno dapprima eseguito una ricostruzione del quadro normativo
e fattuale nel quale si inserisce il decreto gravato,  hanno  inoltre
rilevato   la   necessita'   di   procedere   all'integrazione    del
contraddittorio  nei  confronti  di  tutti  i  Comuni,  avendo  detto
provvedimento portata generale e determinando, percio', un  eventuale
accoglimento del ricorso effetti nei confronti di tutti, ed  eccepito
la sua  inammissibilita',  per  mancata  impugnativa  del  successivo
D.P.C.M. del 13.11.2013. 
  Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza del gravame. 
  In particolare, hanno affermato che "se e' esatto ritenere  che  la
capacita'  fiscale  degli  abitanti  sia   il   criterio   che   deve
soprassedere alla determinazione dei trasferimenti statali in  favore
dell'ente locale,...nel caso di specie ci si trova di fronte  ad  una
riduzione"; il criterio impiegato nella distribuzione  delle  risorse
non sarebbe e non  dovrebbe  essere  il  medesimo  per  operarne  una
riduzione, essendo diverse le  finalita'  perseguite,  in  quanto  la
riduzione  delle  risorse  discende   dalla   minore   disponibilita'
dell'Erario e per questo sarebbe parametrata ad  un  criterio  uguale
per tutti. 
  Non sussisterebbe alcuna limitazione rispetto a determinate  spese,
in quanto sarebbe rimessa all'autonomia dei singoli Enti la scelta in
ordine alle spese da ridurre, per effetto del taglio. 
  Trattandosi  di  un  criterio  matematico  (spese  per  i   consumi
intermedi sostenute nel triennio 2010-2012 e  riportate  nel  sistema
SIOPE), tutti i Comuni sarebbero stati trattati allo stesso modo.  La
norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge n.  95/2012  non
avrebbe lasciato alcuno spazio all'Amministrazione. 
  Si e' costituito in giudizio anche il  Comune  di  Andria,  che  ha
assunto in questa sede la qualifica  di  soggetto  cointeressato,  in
quanto anch'esso leso dal D.M. gravato, ed ha, percio', condiviso  le
doglianze di parte ricorrente. 
  Con ordinanza collegiale 19.2.2014, n. 2014,  questo  Tribunale  ha
ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti  i
Comuni italiani, cosi' come  individuati  nell'allegato  A)  al  D.M.
impugnato, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami. 
  Successivamente il Comune ricorrente ha  tempestivamente  impugnato
il citato D.P.C.M. del 13.11.2013,  pubblicato  in  G.U.  n.  16  del
21.1.2014,  indicato  dalla   difesa   erariale   (si   ricorda   che
quest'ultima   aveva   eccepito   l'inammissibilita'   del    ricorso
introduttivo proprio per mancata impugnazione di detto decreto). 
  Tale provvedimento, recante  "Fondo  di  solidarieta'  comunale  in
attuazione dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228", prevedeva l'ammontare delle risorse  di  tale  fondo,  il  loro
riparto e le modalita' di erogazione. La determinazione  dei  criteri
di formazione e di riparto era legata ad una serie di  elementi,  ivi
individuati in premessa (conformemente all'art. 1, comma  381,  della
citata legge n. 228/2012), tra  cui  le  riduzioni  ai  trasferimenti
erariali apportate ai sensi dell'art. 16, comma 6, del  decreto-legge
n. 95/2012. 
  L'Ente civico ricorrente ne ha dedotto l'illegittimita' derivata. 
  Con ulteriore ordinanza collegiale 10.4.2014, n. 3951, l'ordine  di
integrazione  del  contraddittorio,  anche  a  mezzo   dei   pubblici
proclami, e' stato esteso ai motivi aggiunti. 
  Il Comune di Lecce  ha  depositato  poi  documentazione  attestante
l'avvenuto    tempestivo    adempimento     dell'integrazione     del
contraddittorio  attraverso   i   pubblici   proclami,   secondo   le
prescrizioni dettate dalla Sezione, in riferimento tanto  al  ricorso
introduttivo quanto ai motivi aggiunti. 
  Nella pubblica udienza del 10.7.2014 il ricorso e' stato introitato
per la decisione. 
  Diritto 
  1 - Viene all'esame del Collegio il ricorso, comprensivo di gravame
introduttivo e di motivi  aggiunti,  proposto  dal  Comune  di  Lecce
avverso il D.M. del 24.09.13, con il quale il Ministero  dell'Interno
ha effettuato la ripartizione tra i  diversi  Comuni  italiani  delle
riduzioni dei trasferimenti statali per l'anno 2013, ed  il  D.P.CM.,
recante "fondo di solidarieta' comunale in  attuazione  dell'articolo
1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228". 
  2 - In  primo  luogo  occorre  rilevare  che  il  D.M.  citato  qui
censurato rappresenta una pedissequa applicazione della norma di  cui
all'art. 16, comma 6, del decreto-legge  n.  95/2012,  convertito  in
legge n. 135/2012. 
  Recita l'art. 16, comma 6, in  esame:  "Il  fondo  sperimentale  di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011...sono ridotti ...  di  2.250  milioni  di
euro per l'anno 2013.... 
  ....Le  riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
dall'anno  2013  sono  determinate,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'interno, in  proporzione  alla  media
delle spese sostenute per consumi intermedi nel  triennio  2010-2012,
desunte dal SIOPE....". 
  Come puo' rilevarsi, con specifico riguardo all'anno 2013, che  qui
interessa, la predetta norma prevede una riduzione pari a complessivi
2.250  milioni  di  euro  e  stabilisce,  quale  parametro  al  quale
riferirsi per attuare in concreto tale riduzione rispetto  a  ciascun
Comune, la media delle spese  sostenute  per  consumi  intermedi  nel
triennio 2010-2012. 
  Ne deriva che, come si desume dalla lettera della norma richiamata,
nessuna discrezionalita' era attribuita all'Amministrazione in ordine
al quantum complessivo della riduzione ai trasferimenti  erariali  da
operare ed al modus procedendi nella ripartizione di detto taglio tra
i Comuni. 
  In proposito il Consiglio di Stato, con sentenza 3.2.2014, n.  475,
nel riformare una sentenza di accoglimento di un ricorso proposto  da
una Provincia avverso i tagli ai trasferimenti  erariali  operati  ai
sensi dell'art. 16, comma 7, del medesimo decreto-legge  n.  95/2012,
emessa da questa Sezione, ha evidenziato proprio che "Il criterio  di
ripartizione  delle  riduzioni  dei  finanziamenti   statali,   nella
volonta' legislativa, appare un  dato  vincolato;  nessun  intervento
discrezionale e' consentito al Ministero, com'e'  reso  palese  dalla
terminologia usata nel testo normativo a proposito del decreto che il
Ministero e' tenuto ad assumere". 
  3  -  Resta  ora  da  scrutinare  la  questione   di   legittimita'
costituzionale  della  norma  di  cui  all'art.  16,  comma  6,   del
decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla  legge  n.  135/2012,  per
violazione degli artt.  119,  3  e  97  Cost.,  proposta  dal  Comune
ricorrente. 
  3.1  -  Naturalmente  deve  essere  verificata  la  sussistenza  in
concreto dei due necessari requisiti: la rilevanza e la non manifesta
infondatezza. 
  In ordine alla rilevanza, essa si palesa come evidente. 
  E' chiaro, infatti, che la lesione determinata in capo al Comune di
Lecce dal criterio  di  riparto  tra  i  Comuni  delle  riduzioni  di
trasferimenti erariali e dalla tempistica con cui si sono individuati
il criterio stesso ed il conseguente  ammontare  preciso  del  taglio
rispetto a ciascun Comune e' riferibile unicamente alla  disposizione
menzionata,  di  cui   il   D.M.   gravato   costituisce   automatica
applicazione; cio' posto, in  caso  di  sua  ritenuta  illegittimita'
costituzionale, tale decreto ne sarebbe travolto e verrebbe  meno  la
lesione stessa. 
  3.3  -  Il  Collegio  ravvisa  altresi',  sotto  diversi   profili,
l'ulteriore elemento della non manifesta infondatezza, per le ragioni
illustrate di seguito nella presente disamina. 
  4 - Innanzi tutto occorre richiamare l'art.  119  Cost.,  il  quale
testualmente recita: 
  "I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni  hanno
autonomia  finanziaria  di  entrata  e   di   spesa,   nel   rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio. 
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. 
  Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite. 
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali
in favore di determinati Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane  e
Regioni. 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
un  proprio  patrimonio,  attribuito  secondo  i  principi   generali
determinati   dalla   legge   dello    Stato.    Possono    ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,  con  la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a  condizione  che
per il complesso  degli  enti  di  ciascuna  Regione  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia  dello  Stato  sui
prestiti dagli stessi contratti". 
  4.1  -  In  questa  sede  occorre  rimarcare  alcuni  punti   fermi
desumibili dalla citata norma costituzionale. 
  4.2 - In primo luogo si riconosce, in  capo  ai  Comuni,  autonomia
finanziaria di entrata e di spesa. 
  Deve  dirsi  al  riguardo  che  essa  viene  esercitata  in  primis
attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione,  che,
ai sensi dell'art.  162  del  T.U.  degli  Enti  locali,  cosi'  come
modificato  dall'art.  74  del  d.lgs.  23.6.2011,  n.  118  (decreto
delegato  dalla  legge  sul  Federalismo  fiscale  5.5.2009,  n.  42,
contenente le disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e  dei  loro  organismi),  deve  riferirsi  ad  almeno  un  triennio,
comprendente le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi  successivi.  L'anno  finanziario,  il   quale   rappresenta
l'unita' temporale, ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina
il 31 dicembre, con la conseguenza che il bilancio di previsione deve
essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello  di
riferimento. 
  I principi appena enunciati, in materia di redazione del  bilancio,
sono statuiti espressamente anche dall'art. 10 del menzionato  d.lgs.
n. 118/2011. 
  E' ovvio che, per poter  elaborare  ed  approvare  il  bilancio  di
previsione, gli Enti  locali  devono  conoscere  le  entrate  su  cui
possono contare per poter poi  esercitare  la  propria  autonomia  in
materia di spesa. 
  4.3 - E', percio', evidente  che  un  intervento  di  riduzione  di
trasferimenti che avvenga ad esercizio finanziario quasi concluso  va
ad incidere pesantemente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali
che ne sono colpiti. Essi, infatti, in tale momento hanno gia'  quasi
del tutto sostenuto le spese, in precedenza indicate nel bilancio  di
previsione sotto entrambi gli aspetti qualitativo e quantitativo. 
  Cio' e' senz'altro consentito dalla norma primaria in  esame,  che,
differentemente da quanto stabiliva per l'anno 2012, non  ha  fissato
alcun limite temporale per l'adozione del  decreto  ministeriale  non
regolamentare di che trattasi. 
  5 - Pertanto appare non manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma in parola, nella parte in cui
non fissa un termine entro  il  quale  deve  essere  emanato  il  suo
decreto attuativo. 
  6 - Un'incisione sull'autonomia di spesa si  rinviene  anche  nella
scelta, operata dalla stessa norma in esame, di prendere a  parametro
per la riduzione dei trasferimenti statali una specifica categoria di
spese, vale a  dire  quelle  per  consumi  intermedi  registrate  dal
sistema  SIOPE,  atteso  che  sono  ivi  ricomprese  non  solo  spese
nell'interesse di ogni singola Amministrazione, ma altresi' spese per
assicurare servizi ai cittadini,  come  si  registra  per  il  Comune
ricorrente. 
  Si fa  riferimento,  in  particolare,  ai  costi  del  servizio  di
raccolta  dei  rifiuti,  rientranti  nella  categoria   dei   consumi
intermedi risultanti nel  sistema  SIOPE.  Il  Comune  di  Lecce  ha,
infatti, scelto  di  riscuotere  la  tassa  specifica  da  parte  dei
cittadini e poi corrispondere  l'onorario  alla  ditta  che  effettua
detto servizio, anziche' far  provvedere  i  cittadini  al  pagamento
diretto  della  tariffa  in  favore  della  ditta   che   esegue   lo
smaltimento. 
  In questo modo la scelta a monte, da parte di alcuni  Enti  locali,
come il Comune di Lecce, di sostenere spese per determinati  impieghi
rientranti  nell'accezione  di  consumi  intermedi  per  il  triennio
2010-2012 li ha  penalizzati,  in  violazione  dell'art.  119,  primo
comma, Cost.. 
  6.1 - Va rilevato  in  proposito  che,  differentemente  da  quanto
stabilito per i Comuni, con riguardo alle Province, l'art. 10,  comma
1, del D.L. 8.4.2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6.6.2013, n. 64, incidendo sull'art. 16, comma 7, del  D.L.  n.
95/2012 qui in esame, ha previsto l'espunzione dalle  voci  afferenti
ai "consumi intermedi" rilevanti ai  fini  della  determinazione  dei
tagli per gli anni 2013 e 2014 le spese per formazione professionale,
per trasporto pubblico locale, per  la  raccolta  di  rifiuti  solidi
urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato, in tal
modo optando per una  soluzione  piu'  equa  e  conforme  al  dettato
costituzionale. 
  7 - Deve precisarsi che  l'autonomia  finanziaria  di  entrata  non
risulta invero del tutto attuata, atteso  che  gli  Enti  locali  non
possono fondarsi unicamente su  entrate  proprie  per  effettuare  le
spese di loro competenza. 
  Proprio  per  tale  ragione  sono  previste  risorse  ulteriori  di
provenienza statale. 
  Segnatamente, accanto a tributi ed entrate propri, sono previsti la
compartecipazione  al  gettito  di  tributi  erariali  riferibili  al
territorio dell'ente ed il fondo perequativo. 
  7.1 - Particolare attenzione  merita  quest'ultimo  nella  presente
disamina. 
  Esso non deve avere vincoli di destinazione, il che  significa  che
gli Enti destinatari delle sue  risorse  hanno  autonomia  di  spesa,
sulla quale lo Stato non puo' incidere minimamente, e deve concernere
i   territori   con   minore   capacita'   fiscale   per    abitante.
Conseguentemente l'entita'  dei  trasferimenti  provenienti  da  tale
fondo a ciascun Ente locale e'  commisurata  in  senso  inverso  alla
capacita' contributiva dei suoi abitanti; in altre parole, essa sara'
tanto  maggiore  quanto  minore  sara'  la   capacita'   contributiva
accertata. 
  Cio' e' spiegabile in ragione proprio della ratio ivi sottesa,  che
e' quella di realizzare, a fini perequativi, una compensazione  delle
risorse tra territori piu' ricchi e territori maggiormente bisognosi. 
  In tal modo si garantisce  il  finanziamento  delle  spese  per  le
funzioni fondamentali dei Comuni (e delle Province),  determinanti  i
loro fabbisogni standard (individuati ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
26.11.2010, n. 216), cosi' come  stabilito  anche  dall'art.  13  del
d.lgs. 14.3.2011, n. 23. 
  7.2  -  E'  evidente,  pertanto,  che   eventuali   riduzioni   dei
trasferimenti provenienti da tale fondo,  dettati  da  necessita'  di
spending review, devono obbedire alla  stessa  logica,  vale  a  dire
devono  garantire  tale  compensazione  e   correlata   perequazione,
possibile solo se il  parametro  rimane  identico,  se  cioe'  si  ha
riguardo alla capacita' contributiva degli abitanti degli Enti locali
nei modi sopra illustrati. 
  Diversamente, l'art. 16, comma 6, in esame, prevede che  "Il  fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del  medesimo  decreto
legislativo n. 23 del 2011, ...sono ridotti" e che "le  riduzioni  da
applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere   dall'anno   2013   sono
determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'interno, in proporzione alla media  delle  spese  sostenute  per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE". 
  8 - Non essendo rispettato il suindicato parametro della  capacita'
contributiva, riferito al fondo perequativo, il Collegio ritiene  che
non  sia  manifestamente  infondata  la  questione  di   legittimita'
costituzionale della norma in esame, per  violazione  dell'art.  119,
comma 3, Cost.. 
  8.1 - Neppure vale in contrario, come sostiene la difesa  erariale,
rimarcare che la riduzione e' dettata  dalla  necessita'  di  attuare
risparmi di spesa, atteso che tali risparmi devono essere attuati pur
sempre in un modo conforme a Costituzione. 
  9  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare   non
manifestamente  infondata  anche  in  relazione  ad  altri  parametri
costituzionali. 
  9.1 - In particolare, la  mancata  fissazione  di  un  termine  per
l'adozione del decreto ministeriale attuativo di  detta  disposizione
normativa appare in contrasto non solo con l'art. 119 Cost.,  per  le
ragioni in precedenza esposte, ma altresi' per  violazione  dell'art.
97   Cost.,   atteso   che   l'ampia   discrezionalita'    attribuita
all'Amministrazione  statale  non  consente  agli  Enti   locali   di
garantire il loro buon andamento. 
  10 - Questa  Sezione  ritiene  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale di detta norma sia non manifestamente infondata  anche
sotto   l'aspetto   della   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, che pur sempre inerisce a  quello  piu'  generale  di
buon andamento di cui al menzionato art. 97 Cost.. 
  10.1 - In proposito si  evidenzia  che  la  disposizione  normativa
primaria in esame ha  stabilito  in  modo  incontrovertibile  che  la
ripartizione  delle  riduzioni  dei  trasferimenti  erariali  avrebbe
dovuto essere determinata unilateralmente con  decreto  ministeriale,
senza alcuna possibilita' per la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali di dettare criteri al riguardo. 
  Diversamente, per l'anno 2012 tanto per  i  Comuni  quanto  per  le
Province  era  prevista  l'adozione  del  decreto  de  quo,  con   la
fissazione del parametro cui ancorare i tagli  individuato  ex  lege,
solo in caso di inerzia da parte  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali; di fatto per tale anno,  in  relazione  ai  Comuni,
detta Conferenza ha indicato criteri differenti cui ancorare i tagli. 
  Deve aggiungersi che per le Province, ma non per  i  Comuni,  anche
per  l'anno  2013  e'  stato  mantenuta  al  riguardo  la  previsione
dell'intervento ministeriale solo in via subordinata e sostitutiva. 
  10.2 - La mancata previsione  per  i  Comuni,  per  l'anno  qui  in
riferimento,  di  un   necessario   passaggio   per   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  e  di  un  intervento  ministeriale
unilaterale solo in caso di inerzia di tale organo appare  essere  in
conflitto con il principio di  buon  andamento  di  cui  all'art.  97
Cost.. 
  11 - In conclusione questo Tribunale sospende il presente  giudizio
e solleva la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  16,
comma  6,  del  decreto-legge  6.7.2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n.  135,  per  violazione  degli
artt. 119 e 97 Cost.. 
  P.Q.M. 
  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sez. I  ter  -
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, del  decreto-legge
6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012,
n. 135, per violazione degli artt. 119, primo e terzo  comma,  e  97,
secondo comma, della Costituzione; 
  Sospende 
  il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale
sulla questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con  la
presente ordinanza; 
  Ordina 
  che, a cura della Segreteria della Sezione, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
  Cosi' deciso in Roma, nella  camera  di  consiglio  del  giorno  10
luglio 2014, con l'intervento dei Magistrati: 
  Linda Sandulli, Presidente 
  Stefania Santoleri, Consigliere 
  Rita Tricarico, Consigliere, Estensore 
  L'estensore Firmato Rita Tricarico 
  Il Presidente Firmato Linda Sandulli 
  Depositata in segreteria il 2 dicembre 2014 
  La  presente  notifica  per  pubblici  proclami  si   effettua   in
esecuzione dell'ordinanza collegiale n.  3622/2015,  della  quale  si
riporta  copia  dell'epigrafe  e  del  dispositivo,  cosi'  come  ivi
stabilito: Repubblica Italiana Il Tribunale Amministrativo  Regionale
per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente Ordinanza
sul ricorso numero di registro generale 734 del  2014,  integrato  da
motivi aggiunti, proposto da: Comune di Lecce, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.  Gianluigi  Pellegrino,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento
n. 11; 
  contro 
  Il Ministero dell'Interno ed il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro  tempore,  costituiti
in giudizio, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
del Consiglio pro tempore; 
  la Conferenza Stato-Citta'  e  Autonomie  locali,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore; 
  nei confronti di 
  il Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, costituito
in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e
Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo
Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73; 
  il Comune di  Pesaro  ed  il  Comune  di  Cesena,  in  persona  dei
rispettivi Sindaci pro tempore, nonche', a  seguito  di  integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami,  tutti  gli  altri  Comuni
italiani, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,  intimati  e
non costituiti in giudizio; 
  per l'annullamento 
  - ricorso introduttivo: 
  nei  limiti  di  interesse  del  Comune  di  Lecce,   del   Decreto
ministeriale 24.09.13, con il  quale  il  Ministero  dell'Interno  ha
effettuato tra  i  diversi  Comuni  italiani  la  ripartizione  delle
riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per  il  Comune  di
Lecce una riduzione pari ad Euro 5.623.627,24; 
  - ricorso per motivi aggiunti: 
  nei limiti di interesse  del  Comune  di  Lecce,  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  13.11.2013,  pubblicato  sulla
G.U. n. 16 del 21.1.2014, recante "fondo di solidarieta' comunale  in
attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24  dicembre  2012
n. 228"; 
  di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 
  omissis 
  P.Q.M. 
  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Prima
Ter): 
  - ordina  la  notifica  dell'ordinanza  collegiale  n.  12155/2014,
attraverso i pubblici proclami,  nei  confronti  di  tutti  i  Comuni
italiani, cosi' come richiamati nell'allegato  A  al  D.M.  24.09.13,
mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale di copia dell'epigrafe e
del dispositivo della presente ordinanza, di  copia  integrale  della
suindicata ordinanza collegiale n. 12155/2014 e richiamo espresso del
predetto allegato A al D.M. 24.09.13, ai fini dell'individuazione dei
destinatari; 
  - onera la Segreteria del Tribunale dell'esecuzione dei  suindicati
incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza; 
  - dispone,  sempre  a  cura  della  Segreteria  del  Tribunale,  la
trasmissione  alla  Corte  costituzionale  di  copia  della  presente
ordinanza,    unitamente    all'ordinanza    n.     12155/2014,     e
dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami. 
  Cosi' deciso in Roma, nella  camera  di  consiglio  del  giorno  27
gennaio 2015,  con  l'intervento  dei  Magistrati:  Carlo  Taglienti,
Presidente  FF  Roberto   Proietti,   Consigliere   Rita   Tricarico,
Consigliere, Estensore. 
  Depositata in segreteria il 3 marzo 2015. 

                             L'estensore 
                           Rita Tricarico 
                            Il presidente 
                           Carlo Taglienti 

 
T15ABA7042
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