CORTE DI APPELLO DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.58 del 21-5-2015)

 
                     Estratto di atto di appello 
 

  di Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, residente in Rapallo, Corso  C.
Colombo  54/56  (SCGRMM38T20F205B)  e  Angela  Maria   Galmanini   in
Scognamiglio  Pasini,  domiciliata   a   Lugano,   Via   Sorengo   46
(GLMNGL44H52B729I),   assistiti   dagli   Avv.ti    Giovanni    Gerbi
(GRBGNN45E13D969X  giovanni.gerbi@ordineavvgenova.it),  Ilaria  Greco
(GRCLRI67L44D205U   ilaria.greco@ordineavvgenova.it)    e    Riccardo
Salvadori      (SLVRCR62T14D969I       avv.riccardo.salvadori@pec.it)
domiciliati in Genova, Via Roma n. 11/1 (fax 010/591817; 010/532239),
contro Maria Olga Strada, Giancarlo Strada e gli altri comproprietari
della  Via  Privata  Magellano  sita  in  Comune  di   Rapallo,   per
l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Genova,
Sez. III civile, 31 marzo-1 aprile 2015  n.  10095/2015,  resa  nella
causa RG 2233/2010, notificata in data 16 aprile 2015. 
  Premesse: gli appellanti sono proprietari del fabbricato  di  Corso
Cristoforo Colombo n. 56 a Rapallo, censito a Catasto  al  Foglio  35
particella 162,  dotato  sulla  via  pubblica  di  accesso  pedonale,
confinante con Via Privata Magellano. Poiche' il fabbricato e'  privo
di accesso  carrabile  su  Corso  Cristoforo  Colombo,  con  atto  di
citazione 7  ottobre  2010  il  Signor  Scognamiglio  e  la  Societa'
Fincima, alla quale  e'  succeduta  in  corso  di  causa  la  Signora
Galmanini, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale  di  Chiavari
(ora Tribunale di Genova) Maria Olga Strada e  Giancarlo  Strada  per
ottenere la costituzione su Via Magellano di una servitu' coattiva di
passaggio carrabile ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052  cod.  civ.
(RG  2233/2010);  con  atto  17  dicembre  2010  proponevano  ricorso
d'urgenza  con  il  quale  chiedevano  al  Tribunale  di  autorizzare
provvisoriamente, nelle more della decisione, il transito carrabile e
pedonale sulla Via Privata Magellano. Giancarlo Strada e  Maria  Olga
Strada si costituivano in giudizio, eccepivano di  non  essere  unici
comproprietari  della  strada.  Con  ordinanza  27  maggio  2011   il
Tribunale di Chiavari disponeva  l'integrazione  del  contraddittorio
nei confronti di coloro che risulteranno comproprietari della  strada
Via Magellano. Su istanza degli attori, il Presidente  del  Tribunale
di Chiavari, con provvedimento 11 dicembre 2012,  ha  autorizzato  la
notifica per pubblici proclami a tutti "i  comproprietari  della  Via
Privata Magellano sita in Comune di Rapallo  (Genova)".  Gli  odierni
appellanti hanno provveduto ritualmente, nel termine,  alla  notifica
mediante pubblici proclami  dell'atto  di  citazione  e  del  ricorso
d'urgenza in corso di causa. Il giudizio si e'  regolarmente  svolto.
Con ordinanza 14 gennaio 2013 il  Tribunale  ha  accolto  il  ricorso
d'urgenza. Disposta Ctu, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato
che il  fabbricato  degli  attori  non  ha  accesso  carrabile  sulla
pubblica via ed ha verificato la non approvabilita'  di  un  progetto
inteso a dotarlo di accesso carrabile su Corso Colombo. Con  sentenza
31 marzo-1 aprile 2015 n. 10095 il Tribunale di Genova (ex  Tribunale
di Chiavari) ha dichiarato estinto il giudizio RG 2233/2010 ex  artt.
307  e  102  c.p.c..  I  Signori  Scognamiglio  Pasini  e   Galmanini
propongono appello per i seguenti motivi: 
  Diritto. I) Violazione  degli  artt.  102  e  307  c.p.c.  civ.  in
relazione  alla  violazione  dell'art.  150   c.p.c..   Travisamento.
Contraddittorieta'. 
  1. Il  Tribunale  di  Genova  ha  dichiarato  estinto  il  giudizio
ritenendo  erroneamente  che  gli  odierni  appellanti  non   abbiano
adempiuto all'ordine di integrare il  contraddittorio  impartito  con
ordinanza 27 maggio 2011. Cio' ha  fatto  nonostante  che  i  signori
Scognamiglio Pasini e Galmanini abbiano provveduto alla notifica  per
pubblici proclami dell'atto di citazione e del ricorso  in  corso  di
causa a tutti i comproprietari della Via Privata Magellano  dopo  che
erano  stati  autorizzati  con  provvedimento  del   Presidente   del
Tribunale  11  dicembre  2012.  E'  errata  l'affermazione  per   cui
l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami  non  concretava
una autorizzazione allo svolgimento del  processo  nei  confronti  di
soggetti  solo  impersonalmente  e  collettivamente  individuati.  La
notificazione per pubblici proclami  puo'  essere  autorizzata  anche
quando i destinatari dell'atto non possono essere identificati  o  vi
sia  somma  difficolta'  ad  identificarli.  Se  non  possono  essere
identificati, non possono essere nominativamente  indicati  nell'atto
da notificare (Cass., Sez. II, 6 agosto 2014 n.  17742).  Gli  attori
hanno  documentato  mediante  perizia  tecnica  l'impossibilita'   di
identificare gli attuali proprietari della Via Privata Magellano e in
ragione   di   tale   riconosciuta   "oggettiva    difficolta'    per
l'identificazione di tutti gli interessati" (oltre che del  rilevante
numero di possibili destinatari)  il  Presidente  del  Tribunale  con
decreto 11 dicembre 2012 ha  autorizzato  la  notifica  per  pubblici
proclami. 
  2. Il decreto 11 dicembre 2012  e'  stato  assunto  in  calce  alla
relativa istanza nella quale era  richiamata  l'ordinanza  27  maggio
2011 ed era riprodotto il  testo  dell'atto  pubblicato,  recante  la
vocatio in ius de"i comproprietari della Via Privata  Magellano  sita
in  Comune  di  Rapallo  (Genova)  a  comparire  nanti  il  Tribunale
Civile...". Una volta autorizzata la notifica per  pubblici  proclami
con giudizio insindacabile dal Capo dell'Ufficio, non rientra  tra  i
poteri del giudice al momento della redazione della  sentenza  quello
di rimettere in discussione la validita' della  notificazione  (Corte
Appello Torino 5/4/2004). 
  3. In subordine, il Tribunale di Genova  avrebbe  dovuto  rinnovare
l'ordine di integrazione del contraddittorio, rimettendo  in  termini
gli attori. 
  4. La sentenza contraddice  l'ordinanza  14  gennaio  2013  che  ha
accolto  la  domanda  cautelare  in  corso  di  giudizio  dando  atto
dell'avvenuta integrazione del contraddittorio. 
  II. Violazione degli artt. 102  e  307  c.p.c.  in  relazione  alla
violazione dell'art. 150 c.p.c.. Travisamento. 
  5. La sentenza deve essere riformata anche laddove afferma che  non
sarebbe  stato  integrato  il  contraddittorio  nei  confronti  della
signora Natalina Bonfanti: non e'  vero  che  la  Signora  sia  stata
individuata  quale  comproprietaria  della  strada.  In  esito   alle
ricerche effettuate, non e' stato possibile accertare  tale  qualita'
in capo ad alcun soggetto; gli  odierni  appellanti  ad  aprile  2012
hanno notificato ad alcuni soggetti (Irene  Tassara,  Agnes  Mortage,
Giuseppina Tassara, Valeriano Schiaffino e Natalina  Bonfanti,  senza
successo nei confronti di quest'ultima), solo perche' indicati  nella
comparsa  di  risposta  dei  signori  Strada;   successivamente,   il
Presidente del Tribunale ha  autorizzato  la  notifica  per  pubblici
proclami nei confronti "di tutti i comproprietari della  Via  Privata
Magellano sita in Rapallo", senza disporre  la  notifica  individuale
nei confronti di alcuno;  il  contraddittorio  e'  stato  ritualmente
integrato nei confronti di tutti i proprietari della via. 
  III) La domanda, intesa  alla  costituzione  di  servitu'  coattiva
sulla  Via  Privata  Magellano  a  favore  del  fabbricato  di  Corso
Cristoforo Colombo 56 viene riproposta innanzi alla Corte di  Appello
di Genova ex  art.  346  cod.  proc.  civ..  Essa  e'  fondata,  come
accertato in esito alla CTU espletata in primo grado. 
  P.Q.M. Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, e  Angela  Maria  Galmanini
CITANO i signori Maria  Olga  Strada,  nel  domicilio  eletto  presso
l'Avv. Lorenzo Maccio',  in  Genova,  Corso  A.  Podesta'  n.  5B/13,
Giancarlo Strada, nel domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo Maccio',
in Genova, Corso A. Podesta' n. 5B/13, e tutti i comproprietari della
Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo, distinta al  Catasto
Terreni al Foglio 35, Mappale 256, senza intestazione (contumaci),  a
comparire nanti la Corte di Appello di Genova, Sezione e  Consigliere
designandi, all'udienza che dallo  stesso  sara'  tenuta  in  Genova,
Piazza Portoria n. 1,  il  giorno  30  ottobre  2015,  ore  di  rito,
invitandoli a costituirsi  in  giudizio  almeno  venti  giorni  prima
dell'udienza suindicata con le modalita' stabilite dall'articolo  166
c.p.c., ed a presenziare  alla  stessa,  con  l'avvertimento  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implica le  decadenze  di  cui
agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c., in particolare  quelle  di  proporre
appello  incidentale  ed  eccezioni  processuali  e  di  merito   non
rilevabili d'ufficio e quella di chiamare in causa terzi, per sentire
accogliere le seguenti  conclusioni:  "Piaccia  all'Ecc.ma  Corte  di
Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le  declaratorie  del
caso, annullare e/o riformare la sentenza del  Tribunale  di  Genova,
Sezione III Civile 31 marzo - 1 aprile  2015  n.  10095/2015  e,  per
l'effetto: accertare e dichiarare che il fabbricato degli  appellanti
signori Erasmo Mino Scognamiglio Pasini  e  Angela  Maria  Galmanini,
censito a Catasto al Foglio 35, Particella 162,  contraddistinto  con
il civico n. 56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e'  intercluso
non essendo dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla
pubblica via; accertare e dichiarare il diritto degli  appellanti  di
ottenere la costituzione in via coattiva di  una  servitu'  di  passo
carrabile sulla confinante Via Privata Magellano -censita al  Catasto
Terreni  al  Foglio  35,  Mappale  256,   senza   Intestazione-   con
ubicazione, dimensioni  e  caratteristiche  costruttive  dell'accesso
conformi al progetto approvato dal Comune di Rapallo con il  permesso
di costruire 1 ottobre 2004 n. 484 e come definite dalla CTU  versata
in atta; per gli effetti, pronunciare sentenza costitutiva  ai  sensi
degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ.;  in  subordine  rimettere  la
causa innanzi al Tribunale di Genova  ai  sensi  dell'art.  354  cod.
proc. civ.; in ogni caso, con vittoria di compensi e di spese,  anche
di CTU, di entrambi i gradi del giudizio". 
  Con la presente  pubblicazione,  come  autorizzato  dal  Presidente
della Corte di Appello di Genova con ordinanza  14  maggio  2015,  si
notifica il suesteso atto di appello a tutti i comproprietari di  Via
Privata Magellano sita in Comune di Rapallo,  censita  a  catasto  al
Foglio 35, Mappale 256. 
  Genova, 15 maggio 2015 

               avv. Giovanni Gerbi - avv. Ilaria Greco 
                       avv. Riccardo Salvadori 

 
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