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Errata corrige
Errata corrige
Estratto di atto di appello di Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, residente in Rapallo, Corso C. Colombo 54/56 (SCGRMM38T20F205B) e Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata a Lugano, Via Sorengo 46 (GLMNGL44H52B729I), assistiti dagli Avv.ti Giovanni Gerbi (GRBGNN45E13D969X giovanni.gerbi@ordineavvgenova.it), Ilaria Greco (GRCLRI67L44D205U ilaria.greco@ordineavvgenova.it) e Riccardo Salvadori (SLVRCR62T14D969I avv.riccardo.salvadori@pec.it) domiciliati in Genova, Via Roma n. 11/1 (fax 010/591817; 010/532239), contro Maria Olga Strada, Giancarlo Strada e gli altri comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. III civile, 31 marzo-1 aprile 2015 n. 10095/2015, resa nella causa RG 2233/2010, notificata in data 16 aprile 2015. Premesse: gli appellanti sono proprietari del fabbricato di Corso Cristoforo Colombo n. 56 a Rapallo, censito a Catasto al Foglio 35 particella 162, dotato sulla via pubblica di accesso pedonale, confinante con Via Privata Magellano. Poiche' il fabbricato e' privo di accesso carrabile su Corso Cristoforo Colombo, con atto di citazione 7 ottobre 2010 il Signor Scognamiglio e la Societa' Fincima, alla quale e' succeduta in corso di causa la Signora Galmanini, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari (ora Tribunale di Genova) Maria Olga Strada e Giancarlo Strada per ottenere la costituzione su Via Magellano di una servitu' coattiva di passaggio carrabile ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ. (RG 2233/2010); con atto 17 dicembre 2010 proponevano ricorso d'urgenza con il quale chiedevano al Tribunale di autorizzare provvisoriamente, nelle more della decisione, il transito carrabile e pedonale sulla Via Privata Magellano. Giancarlo Strada e Maria Olga Strada si costituivano in giudizio, eccepivano di non essere unici comproprietari della strada. Con ordinanza 27 maggio 2011 il Tribunale di Chiavari disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che risulteranno comproprietari della strada Via Magellano. Su istanza degli attori, il Presidente del Tribunale di Chiavari, con provvedimento 11 dicembre 2012, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami a tutti "i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova)". Gli odierni appellanti hanno provveduto ritualmente, nel termine, alla notifica mediante pubblici proclami dell'atto di citazione e del ricorso d'urgenza in corso di causa. Il giudizio si e' regolarmente svolto. Con ordinanza 14 gennaio 2013 il Tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza. Disposta Ctu, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che il fabbricato degli attori non ha accesso carrabile sulla pubblica via ed ha verificato la non approvabilita' di un progetto inteso a dotarlo di accesso carrabile su Corso Colombo. Con sentenza 31 marzo-1 aprile 2015 n. 10095 il Tribunale di Genova (ex Tribunale di Chiavari) ha dichiarato estinto il giudizio RG 2233/2010 ex artt. 307 e 102 c.p.c.. I Signori Scognamiglio Pasini e Galmanini propongono appello per i seguenti motivi: Diritto. I) Violazione degli artt. 102 e 307 c.p.c. civ. in relazione alla violazione dell'art. 150 c.p.c.. Travisamento. Contraddittorieta'. 1. Il Tribunale di Genova ha dichiarato estinto il giudizio ritenendo erroneamente che gli odierni appellanti non abbiano adempiuto all'ordine di integrare il contraddittorio impartito con ordinanza 27 maggio 2011. Cio' ha fatto nonostante che i signori Scognamiglio Pasini e Galmanini abbiano provveduto alla notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione e del ricorso in corso di causa a tutti i comproprietari della Via Privata Magellano dopo che erano stati autorizzati con provvedimento del Presidente del Tribunale 11 dicembre 2012. E' errata l'affermazione per cui l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non concretava una autorizzazione allo svolgimento del processo nei confronti di soggetti solo impersonalmente e collettivamente individuati. La notificazione per pubblici proclami puo' essere autorizzata anche quando i destinatari dell'atto non possono essere identificati o vi sia somma difficolta' ad identificarli. Se non possono essere identificati, non possono essere nominativamente indicati nell'atto da notificare (Cass., Sez. II, 6 agosto 2014 n. 17742). Gli attori hanno documentato mediante perizia tecnica l'impossibilita' di identificare gli attuali proprietari della Via Privata Magellano e in ragione di tale riconosciuta "oggettiva difficolta' per l'identificazione di tutti gli interessati" (oltre che del rilevante numero di possibili destinatari) il Presidente del Tribunale con decreto 11 dicembre 2012 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. 2. Il decreto 11 dicembre 2012 e' stato assunto in calce alla relativa istanza nella quale era richiamata l'ordinanza 27 maggio 2011 ed era riprodotto il testo dell'atto pubblicato, recante la vocatio in ius de"i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile...". Una volta autorizzata la notifica per pubblici proclami con giudizio insindacabile dal Capo dell'Ufficio, non rientra tra i poteri del giudice al momento della redazione della sentenza quello di rimettere in discussione la validita' della notificazione (Corte Appello Torino 5/4/2004). 3. In subordine, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto rinnovare l'ordine di integrazione del contraddittorio, rimettendo in termini gli attori. 4. La sentenza contraddice l'ordinanza 14 gennaio 2013 che ha accolto la domanda cautelare in corso di giudizio dando atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio. II. Violazione degli artt. 102 e 307 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 150 c.p.c.. Travisamento. 5. La sentenza deve essere riformata anche laddove afferma che non sarebbe stato integrato il contraddittorio nei confronti della signora Natalina Bonfanti: non e' vero che la Signora sia stata individuata quale comproprietaria della strada. In esito alle ricerche effettuate, non e' stato possibile accertare tale qualita' in capo ad alcun soggetto; gli odierni appellanti ad aprile 2012 hanno notificato ad alcuni soggetti (Irene Tassara, Agnes Mortage, Giuseppina Tassara, Valeriano Schiaffino e Natalina Bonfanti, senza successo nei confronti di quest'ultima), solo perche' indicati nella comparsa di risposta dei signori Strada; successivamente, il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti "di tutti i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Rapallo", senza disporre la notifica individuale nei confronti di alcuno; il contraddittorio e' stato ritualmente integrato nei confronti di tutti i proprietari della via. III) La domanda, intesa alla costituzione di servitu' coattiva sulla Via Privata Magellano a favore del fabbricato di Corso Cristoforo Colombo 56 viene riproposta innanzi alla Corte di Appello di Genova ex art. 346 cod. proc. civ.. Essa e' fondata, come accertato in esito alla CTU espletata in primo grado. P.Q.M. Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, e Angela Maria Galmanini CITANO i signori Maria Olga Strada, nel domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo Maccio', in Genova, Corso A. Podesta' n. 5B/13, Giancarlo Strada, nel domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo Maccio', in Genova, Corso A. Podesta' n. 5B/13, e tutti i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo, distinta al Catasto Terreni al Foglio 35, Mappale 256, senza intestazione (contumaci), a comparire nanti la Corte di Appello di Genova, Sezione e Consigliere designandi, all'udienza che dallo stesso sara' tenuta in Genova, Piazza Portoria n. 1, il giorno 30 ottobre 2015, ore di rito, invitandoli a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza suindicata con le modalita' stabilite dall'articolo 166 c.p.c., ed a presenziare alla stessa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c., in particolare quelle di proporre appello incidentale ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e quella di chiamare in causa terzi, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione III Civile 31 marzo - 1 aprile 2015 n. 10095/2015 e, per l'effetto: accertare e dichiarare che il fabbricato degli appellanti signori Erasmo Mino Scognamiglio Pasini e Angela Maria Galmanini, censito a Catasto al Foglio 35, Particella 162, contraddistinto con il civico n. 56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica via; accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ottenere la costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla confinante Via Privata Magellano -censita al Catasto Terreni al Foglio 35, Mappale 256, senza Intestazione- con ubicazione, dimensioni e caratteristiche costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484 e come definite dalla CTU versata in atta; per gli effetti, pronunciare sentenza costitutiva ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ.; in subordine rimettere la causa innanzi al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.; in ogni caso, con vittoria di compensi e di spese, anche di CTU, di entrambi i gradi del giudizio". Con la presente pubblicazione, come autorizzato dal Presidente della Corte di Appello di Genova con ordinanza 14 maggio 2015, si notifica il suesteso atto di appello a tutti i comproprietari di Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo, censita a catasto al Foglio 35, Mappale 256. Genova, 15 maggio 2015 avv. Giovanni Gerbi - avv. Ilaria Greco avv. Riccardo Salvadori T15ABA7593