Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami In esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio n. 5445 del 4 marzo / 14 aprile 2015, si fa presente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 104/2010, agli Ufficiali controinteressati, individuati, oltre che nelle persone di Angelo Aliberto, Francesca Ferrucci, Vincenzo Izzo, Marco Lanzi, Andrea Mazzanti, Marco Mengoni, Paolo Milici, Andrea Pezzo, Rhemy Niglio, Diego Alessandro Tanzi, Robert Irlandese, Francesco Altieri, Massimo Fornasier, Francesco Grammatico, in tutti gli altri Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con conseguente attribuzione in favore del ricorrente della invocata anzianita' assoluta, si vedrebbero dallo stesso sopravanzati nel ruolo speciale dell'Arma, che il Tenente Massimo Caputo, stabilizzato in servizio permanente effettivo nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 31 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso il Decreto del Ministero della Difesa n. 14 del 12 gennaio 2009, con cui era indetta la procedura di stabilizzazione, nella parte in cui non contempla il riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata dallo stesso ricorrente in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (cioe' dal giugno 2003), nonche' la nota del Ministero della Difesa in data 3 maggio 2013, con cui si comunica al ricorrente che la sua anzianita' assoluta a Ufficiale in servizio permanente effettivo e' stata rettificata e fissata al 30 giugno 2009. Il Tenente Caputo ha contestato la disparita' di trattamento e l'ingiustificata discriminazione venutesi a determinare rispetto agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri assunti direttamente in servizio permanente effettivo, censurando la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ha concluso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonche' l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Capitano a decorrere dal 16 giugno 2010 e a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato. L'impugnazione pende avanti il TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione I Bis, R.G. n. 1224/2014, con udienza pubblica fissata al 10 dicembre 2015. Roma, 4 giugno 2015 avv. Gabriele Pafundi T15ABA8294