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Errata corrige
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Decreto direttoriale del 9 dicembre 2014 di proroga della concessione di stoccaggio "Cellino Stoccaggio" nel territorio della Provincia di Teramo Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante "Norme di polizia delle miniere e delle cave", nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170 e successive modifiche e integrazioni, recante "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi"; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" che, in particolare, all'articolo 13 disciplina il conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, il Titolo IV, articoli 11, 12 e 13; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, che stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo"; VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011"; VISTO il decreto del 10 dicembre 1984 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, per la durata di anni trenta, alla societa' Montedison S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo "Cellino Stoccaggio" su una superficie complessiva di 30,38 kmq, situata nella Regione Abruzzo, nel territorio della Provincia di Teramo; VISTO il decreto del 16 luglio 1985 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasferito la titolarita' della concessione dalla societa' Montedison S.p.A. alla societa' Selm S.p.A.; VISTO il decreto 20 novembre 1987 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato la modifica al programma dei lavori; VISTA la rettifica delle coordinate originarie pubblicata sul BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - anno LI, n.11 del novembre 2007; VISTI i DD.MM. 22 aprile 1991, 12 maggio 1992, 2 settembre 1993, 27 settembre 2001, 1 marzo 2002 e 23 novembre 2004, con i quali la titolarita' della concessione "Cellino Stoccaggio" e' stata intestata, in ultimo, alla societa' Edison Stoccaggio S.p.A.; VISTA l'istanza datata 21 dicembre 2012 (agli atti con prot. n. 25170 del 24 dicembre 2012) con la quale la societa' Edison Stoccaggio S.p.A. ha richiesto la prima proroga decennale, per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio e delle attivita' di manutenzione degli impianti esistenti, della concessione "Cellino Stoccaggio"; VISTA la nota del 3 aprile 2013 prot. n. 6912 con cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento di proroga della concessione in oggetto per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio a pressione massima uguale alla pressione originaria del giacimento; VISTO il parere positivo al rilascio della prima proroga decennale espresso dalla Sezione UNMIG di Roma, con nota prot. n. 2412 del 8 maggio 2013; VISTA la Deliberazione n. 755 del 18 novembre 2014 con la quale la Giunta regionale della Regione Abruzzo ha espresso il proprio assenso, con prescrizioni, alla proroga della concessione denominata "Cellino Stoccaggio"; PRESO ATTO che in data 8 novembre 2012 il Comitato Tecnico Regionale Abruzzo ha espresso, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, parere tecnico conclusivo favorevole al Rapporto di Sicurezza presentato dalla societa' entro i termini prescritti dalla circolare interministeriale 21 ottobre 2009, come modificato ed integrato nel corso della relativa istruttoria; CONSIDERATO che la societa' proponente chiede la prosecuzione della normale attivita' di stoccaggio e di produzione residua da livelli del giacimento non destinati a stoccaggio, nonche' delle attivita' di manutenzione degli impianti esistenti DECRETA Articolo 1 Proroga della concessione 1. E' accordata alla societa' Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione denominata "Cellino Stoccaggio" fissando il termine di scadenza al 9 dicembre 2024. 2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, la pressione del giacimento in condizioni statiche non puo' risultare superiore a quella originaria e precisamente: - Livello A Static Bottom Hole Pressure (SBHP) = 84,76 Kg/cm2 (datum 450 m s.l.m.) - Livello B2 SBHP = 139,20 Kg/cm2 (datum 820 m s.l.m.). Articolo 2 Programma lavori 1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio e di produzione residua da livelli del giacimento non destinati a stoccaggio, senza variazione del programma lavori gia' approvato. Articolo 3 Estensione della concessione 1. L'area della concessione e' confermata in kmq 30,38, come risultante dal Decreto ministeriale 10 dicembre 1984, citato nelle premesse. Sono destinati a stoccaggio i livelli minerari A e B2 mentre sono destinati alla produzione residua i livelli: A (in trappole differenti da quelle di stoccaggio), B1+B1bis, B4, C1-7, D1-14, E1-8, E11-18, E19-25, E27-E29, E40 e i livelli sottili tra A e B0 e tra B0 e B1. Articolo 4 Canoni 1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere alla Agenzia del Demanio di Pescara il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT. Articolo 5 Obblighi e prescrizioni 1. Il concessionario e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 18 novembre 2014 (Allegato 1). 2. Il concessionario, entro tre mesi dalla data del presente decreto, consegnera' al Ministero dello sviluppo economico i dati (grezzi e elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito del titolo concessorio. 3. In concessionario dovra' realizzare, entro diciotto mesi dalla data del presente decreto, la rete integrata di monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro secondo le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della microsismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche" predisposto dal Gruppo di Lavoro nominato dal Ministero dello sviluppo economico, datato 24 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche. I dati rilevati saranno trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per la loro pubblicazione. Articolo 6 Pubblicazione e consegna 1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse ed e' consegnato alla Societa' richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, filiale di Pescara. 2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore. Roma, 9 dicembre 2014 Il direttore generale Franco Terlizzese T15ADA1328