EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

Societa' a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Edison S.p.A.


Sede legale: Foro Buonaparte n. 31 - Milano


Capitale sociale: Euro 90.000.000,00 i.v.


Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Milano n.
04501620969, R.E.A.: MI-1752213

(GU Parte Seconda n.13 del 3-2-2015)

 
Decreto direttoriale del 9 dicembre 2014 di proroga della concessione
di stoccaggio "Cellino Stoccaggio" nel territorio della Provincia  di
                               Teramo 
 

  Il Direttore Generale  della  Direzione  Generale  per  le  Risorse
Minerarie ed Energetiche 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante "Norme di polizia delle miniere e delle  cave",  nonche'
le successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento
a quelle introdotte dal decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886 ed a quelle  introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante "Stoccaggio di gas naturale  in  giacimenti  di
idrocarburi"; 
  VISTO il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
"Attuazione della  direttiva  92/91/CEE  relativa  alla  sicurezza  e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e
della direttiva 92/104/CEE  relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; 
  VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  "Attuazione   della   direttiva
94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio  delle
autorizzazioni  alla   prospezione,   ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi" che,  in  particolare,  all'articolo  13  disciplina  il
conferimento ed esercizio delle  concessioni  di  coltivazione  e  di
stoccaggio; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale e, in particolare, il  Titolo  IV,  articoli
11, 12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e  l'articolo  1,  comma  61,  che  stabilisce  che  i  titolari   di
concessioni di stoccaggio di  gas  naturale  in  sotterraneo  possono
usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora  abbiano
eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi
derivanti dalle concessioni medesime; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro" e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo"; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011"; 
  VISTO il  decreto  del  10  dicembre  1984  con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, per la
durata di anni trenta, alla societa' Montedison S.p.A. la concessione
di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo "Cellino Stoccaggio"  su
una superficie  complessiva  di  30,38  kmq,  situata  nella  Regione
Abruzzo, nel territorio della Provincia di Teramo; 
  VISTO  il  decreto  del  16  luglio  1985  con  cui  il   Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  ha  trasferito  la
titolarita' della concessione dalla societa' Montedison  S.p.A.  alla
societa' Selm S.p.A.; 
  VISTO  il  decreto  20  novembre  1987   con   cui   il   Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  ha  approvato  la
modifica al programma dei lavori; 
  VISTA la rettifica delle coordinate originarie pubblicata sul  BUIG
- Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle  georisorse  -  anno
LI, n.11 del novembre 2007; 
  VISTI i DD.MM. 22 aprile 1991, 12 maggio 1992, 2 settembre 1993, 27
settembre 2001, 1 marzo 2002 e 23  novembre  2004,  con  i  quali  la
titolarita'  della  concessione   "Cellino   Stoccaggio"   e'   stata
intestata, in ultimo, alla societa' Edison Stoccaggio S.p.A.; 
  VISTA l'istanza datata 21 dicembre 2012 (agli  atti  con  prot.  n.
25170  del  24  dicembre  2012)  con  la  quale  la  societa'  Edison
Stoccaggio S.p.A. ha richiesto la prima  proroga  decennale,  per  la
prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio e delle attivita'
di manutenzione degli impianti esistenti, della concessione  "Cellino
Stoccaggio"; 
  VISTA la nota del 3 aprile 2013 prot. n.  6912  con  cui  e'  stato
comunicato l'avvio del procedimento di proroga della  concessione  in
oggetto per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio  a
pressione massima uguale alla pressione originaria del giacimento; 
  VISTO il parere positivo al rilascio della prima proroga  decennale
espresso dalla Sezione UNMIG di Roma, con nota prot. n.  2412  del  8
maggio 2013; 
  VISTA la Deliberazione n. 755 del 18 novembre 2014 con la quale  la
Giunta  regionale  della  Regione  Abruzzo  ha  espresso  il  proprio
assenso, con prescrizioni, alla proroga della concessione  denominata
"Cellino Stoccaggio"; 
  PRESO ATTO  che  in  data  8  novembre  2012  il  Comitato  Tecnico
Regionale Abruzzo ha espresso, secondo quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  parere  tecnico  conclusivo
favorevole al Rapporto di Sicurezza presentato dalla societa' entro i
termini prescritti dalla circolare interministeriale 21 ottobre 2009,
come modificato ed integrato nel corso della relativa istruttoria; 
  CONSIDERATO che la societa' proponente chiede la prosecuzione della
normale attivita' di stoccaggio e di produzione  residua  da  livelli
del giacimento non destinati a stoccaggio, nonche' delle attivita' di
manutenzione degli impianti esistenti 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla societa' Edison Stoccaggio  S.p.A.,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo  34  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima  proroga  decennale  della  concessione   denominata   "Cellino
Stoccaggio" fissando il termine di scadenza al 9 dicembre 2024. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto  1,
del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, la pressione del giacimento
in  condizioni  statiche  non  puo'  risultare  superiore  a   quella
originaria e precisamente: 
  - Livello A Static Bottom  Hole  Pressure  (SBHP)  =  84,76  Kg/cm2
(datum 450 m s.l.m.) 
  - Livello B2 SBHP = 139,20 Kg/cm2 (datum 820 m s.l.m.). 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio e di produzione  residua  da  livelli  del
giacimento non destinati a stoccaggio, senza variazione del programma
lavori gia' approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della  concessione  e'  confermata  in  kmq  30,38,  come
risultante dal Decreto ministeriale 10 dicembre  1984,  citato  nelle
premesse. Sono destinati a stoccaggio  i  livelli  minerari  A  e  B2
mentre sono destinati  alla  produzione  residua  i  livelli:  A  (in
trappole differenti da quelle di  stoccaggio),  B1+B1bis,  B4,  C1-7,
D1-14, E1-8, E11-18, E19-25, E27-E29, E40 e i livelli sottili tra A e
B0 e tra B0 e B1. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il concessionario e' tenuto a  corrispondere  alla  Agenzia  del
Demanio di Pescara il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo
18 del decreto legislativo  625/96,  aggiornato  annualmente  secondo
l'indice ISTAT. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il concessionario e' tenuto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni
disposte  dalla  Regione  Abruzzo  con  la  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 755 del 18 novembre 2014 (Allegato 1). 
  2. Il concessionario,  entro  tre  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, consegnera' al Ministero dello  sviluppo  economico  i  dati
(grezzi e elaborati) relativi ai  rilievi  geofisici  e  geologici  e
sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito del titolo concessorio. 
  3. In concessionario dovra' realizzare, entro diciotto  mesi  dalla
data del presente decreto, la rete integrata  di  monitoraggio  della
sismicita', delle deformazioni del suolo e delle  pressioni  di  poro
secondo le indicazioni contenute nel  documento  "Indirizzi  e  linee
guida per il monitoraggio della microsismicita',  delle  deformazioni
del suolo e delle  pressioni  di  poro  nell'ambito  delle  attivita'
antropiche" predisposto dal Gruppo di Lavoro nominato  dal  Ministero
dello sviluppo economico, datato 24 novembre 2014  e  pubblicato  sul
sito  della  Direzione  Generale  per   le   Risorse   Minerarie   ed
Energetiche. I dati rilevati saranno  trasmessi  al  Ministero  dello
sviluppo economico per la loro pubblicazione. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione e consegna 
  1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale per gli
idrocarburi  e  le  georisorse  ed  e'   consegnato   alla   Societa'
richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, filiale di Pescara. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
  Roma, 9 dicembre 2014 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADA1328
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