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Errata corrige
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Ordinanza di pagamento diretto n. 7 del 19 giugno 2015 Oggetto: lavori di costruzione metanodotto Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar ed opere connesse. Liquidazione Indennita' di asservimento. VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'", in seguito denominato "Testo Unico"; VISTO la Disposizione n° 3 del 09 febbraio 2012 rilasciata dalla Scrivente Amministrazione con la quale e' stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilita' urgente ed indifferibile, accertata la conformita' urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento per il metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") P 64 bar ed opere connesse", richiamata la nota prot. n° 6950 del 09.02.2012 con la quale questa Amministrazione trasmetteva copia della succitata Disposizione n° 3 a tutti gli enti coinvolti ed in particolar modo si invitavano i comuni interessati di San Salvo e Cupello a darne pubblicita' mediante l'affissione all'albo pretorio per venti giorni consecutivi; VISTA la nota informativa Snam Rete Gas S.p.A. prot. REINV/INIPU/ 306/92 RIC del 14.06.2012 trasmessa alle ditte proprietarie dei terreni interessati a mezzo Raccomandata A.R. cosi' come previsto dall'art.17 del DPR 327/2001; VISTA l'istanza in data 19.07.2012, corredata dalla necessaria documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, l'asservimento e l'occupazione degli immobili di proprieta' privata siti in agro di Cupello (CH) occorrenti per la realizzazione del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; VISTO il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30 luglio 2012, emesso da questa Amministrazione, con il quale si dispone a favore della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni in comune di Cupello provincia di Chieti, interessate dal tracciato del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; VISTA la nota, REINV/INIPU/06/RIC del 09.01.2013, con la quale si notificava il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30.07.2012 con l'offerta delle indennita' e si invitavano le ditte a presenziare al sopralluogo sulla particella interessata dai lavori; TENUTO conto che decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della nota sopra richiamata, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di asservimento ed occupazione temporanea; TENUTO conto che i sigg. Cirulli Nicola nato a Schiavi d'Abruzzo il 25/05/1929 e Cirulli Massimo nato a Ortona li11/11/1963 proprietari delle particelle 42, 28 e 19 del foglio di mappa 27 del comune di Cupello hanno dichiarato, con nota prot. 8897 del 04/03/2013, la non accettazione delle indennita' proposte ed hanno richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico ed ai fini della determinazione definitiva dell'indennita', di provvedere a nominare la terna peritale; VISTA l'Ordinanza di deposito n. 23 del 16/07/2013 con la quale questa Autorita' Espropriante ha disposto che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 20, comma 14 del Testo Unico, a depositare, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti, le somme delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e danni dovute alla ditta Cirulli Nicola e Cirulli Massimo per complessivi Euro. 10.523,00; VISTA la Determina Dirigenziale n. 291 del 21/03/2014 con la quale questa autorita' espropriante ha nominato i tecnici che compongono la terna peritale geom. Claudio Bottone in rappresentanza dell'Autorita' Espropriante, geom. Filippo Menna nominato dal Tribunale di Vasto, geom. Donato Ranni, nominato dai sigg. Cirulli Nicola e Cirulli Massimo; VISTA la Relazione Tecnica rimessa dalla Terna Peritale in data 06/10/2014, prot. 34610, con la quale determina a maggioranza l'indennita' definitiva delle aree asservite sopra richiamate in Euro. 3,50/mq omnicomprensive di ogni e qualsiasi indennizzo (asservimento, occupazione temporanea e danni); VISTA la nota 10136 di prot. del 26/03/2015 con la quale si notificava alla ditta Cirulli che i valori da attribuire agli immobili asserviti in agro del Comune di Cupello di proprieta' del sig. Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 e Cirulli Massimo nato ad Ortona il 11/11/1963 sono cosi' determinati: a) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 4 con le p.lle 42, 28 e 19 per complessivi mq. 7.886,00 ricadente in zona "agricola", la terna peritale si e' espressa a maggioranza per un valore di Euro. 3,50 al mq. e quindi per una indennita' complessiva di asservimento, occupazione temporanea e danni pari ad Euro. 27.601,00; VISTA la comunicazione di accettazione pervenuta in data 09/04/2015, prot. 11714, con la quale la ditta Cirulli Nicola e Cirulli Massimo ha manifestato la propria volonta' e dichiarato irrevocabilmente di accettare, ognuno per la propria quota, l'indennita' di Euro. 27.601,00; VISTI i documenti che giustificano la proprieta' dell'immobile asservito e occupato, nonche' la liberatoria nei confronti della Snam Rete Gas e di questa Amministrazione da chiunque posa vantare diritti o pretese di qualsiasi genere sulle indennita' accettate in relazione alla propria quota; VISTA la nota, REINV/INIPU/217/Sav del 21.04.2015, con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. comunica che non proporra' ricorso avverso la stila delle indennita' di che trattasi chiedendo espressamente di liquidare quanto dovuto esclusivamente a favore dei titolari del provvedimento di asservimento sigg. Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 e Cirulli Massimo nato ad Ortona il 11/11/1963 e non ad altri soggetti giuridici (Aziende Agricole Cirulli Srl); RITENUTO, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica ed amministrativa, nonche' alla legittimita' del presente provvedimento; Dispone 1) Che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, a liquidare e pagare l'indennita' di asservimento, occupazione temporanea e danni per le particelle 42, 28 e 19 del foglio di mappa 27 del comune di Cupello per complessivi Euro. 17.078,00 cosi' come segue: - quanto ad Euro. 12.808,50 a favore di Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 (CRLNCL29E25I526B) da liquidare sul c/c postale ad esso intestato con codice IBAN - IT40E0760115500000015409667; - quanto ad Euro. 4.269,50 a favore di Cirulli Massimo nato ad Ortona il 11/11/1963 (CRLMSM63S11G141Z) da liquidare sul c/c postale intestato a Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 con codice IBAN - IT40E0760115500000015409667. 2) Che la SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad inoltrare al servizio espropri di questa Provincia attestato di bonifico delle indennita' sopra richiamate quale quietanza delle somme corrisposte. 3) Che l'ulteriore indennita' depositata di Euro. 10.523,00 venga svincolata con provvedimento d'ufficio predisposto dal Servizio Espropri da inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti. Il dirigente de settore responsabile del procedimento ing. Carlo Cristini T15ADC10092