MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.128 del 5-11-2015)

 
Estratto del decreto 22 ottobre 2015 per la costituzione di  servitu'
di metanodotto e l'occupazione temporanea di  terreni  in  comune  di
Verucchio  (RN)  interessati  dalla  realizzazione  della   "Variante
metanodotto Rimini - San Sepolcro in comune di Verucchio (RN) DN  650
                          (26") DP 75 bar" 
 

  Il Direttore generale 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 omissis; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 omissis; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   24
settembre  2015  recante  l'approvazione  del  progetto   definitivo,
dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza ed
indifferibilita'   dell'opera,   accertamento    della    conformita'
urbanistica ed  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio
delle aree interessate alla realizzazione del  metanodotto  "Variante
metanodotto Rimini - San Sepolcro in comune di Verucchio (RN) DN  650
(26") DP 75 bar"; 
  Vista l'istanza  presentata  in  data  29/09/2015,  registrata  con
protocollo  n.  23220  del  30/09/2015,  corredata  della  necessaria
documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e  52  octies,
del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Verucchio  ,  in
provincia di  Rimini,  la  determinazione  urgente  delle  indennita'
provvisorie per: 
  a) l'asservimento  di  aree  agricole,  indicate  in  colore  rosso
tratteggiato nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di
cui all'annesso piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle  aree  agricole  indicate  in  colore  giallo  nelle   allegate
planimetrie, di proprieta'  delle  ditte  di  cui  all'annesso  piano
particellare; 
  Considerato che realizzare l'opera, compresa nella  rete  nazionale
dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo  n.
164/2000, riveste carattere d'urgenza omissis, 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo Unico,  l'emanazione  del  citato  decreto  11
novembre 2014 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  Ritenuto che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 24 settembre 2020; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate  indicate  nel
piano particellare allegato, che e'  parte  integrante  del  presente
decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione  agraria
cui appartiene il comune di Verucchio (RN) e sono ritenute congrue ai
fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'asservimento  e
l'occupazione temporanea di terreni in comune di Verucchio, provincia
di  Rimini,  interessati  dal  tracciato  del  metanodotto  "Variante
metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650 (26") DP 75 bar" omissis.  Le
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti  all'azione  ablativa  sono
indicate nell'annesso elenco particellare. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.   gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - l'opera consista  nella  posa  di  una  tubazione  per  trasporto
idrocarburi gassosi interrata  alla  profondita'  di  circa  1  (uno)
metro, misurata dalla generatrice superiore della  condotta,  nonche'
di cavi accessori per reti tecnologiche; 
  - saranno installati apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  -  l'obbligo  di  non  costruire  opere  di  qualsiasi,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri  dall'asse  della  tubazione  come  meglio  evidenziato   nella
planimetria  a  scala  1:2000  allegata,  nonche'  di  mantenere   la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - la facolta' di Snam Rete Gas S.p.a. di occupare, anche per  mezzo
delle sue imprese appaltatrici  e  per  tutto  il  tempo  occorrente,
l'area  necessaria  all'esecuzione  dei  lavori,   nonche'   accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed  ai  propri  impianti
con il personale  ed  i  mezzi  necessari  per  la  sorveglianza,  la
manutenzione,  l'esercizio,  le  eventuali  modifiche,   rifacimenti,
riparazioni, sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.a.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - che i danni prodotti alle cose, alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu', mentre in occasione di  eventuali
riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,   manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno  determinati  di  volta  in  volta  a
lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.a. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea dei  terreni  enunciati  nel  precedente  articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico,  conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-octies   del
medesimo  d.P.R.  327/2001,  nella   misura   stabilita   nel   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.a., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.a. provvede alla notifica del presente decreto
alle Ditte proprietarie, unitamente ad un invito a  presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.a.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. omissis 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGRiME - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma -  fax:0647887753)
e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.a. -  Realizzazione  progetti
di investimento - progetto Centro-Nord,  via  M.  Ruini,  8  -  42100
Reggio Emilia (RE) - fax 0522270330- l'accettazione delle  indennita'
di   asservimento   ed   occupazione   temporanea.   Questa    stessa
Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie  la  comunicazione
di accettazione  delle  indennita'  di  asservimento  ed  occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul  bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del
terreno, contenute nello  schema  A  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la  Snam  Rete  Gas  S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso
tale  termine  alla  ditta  proprietaria  saranno  riconosciuti   gli
interessi legali. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie   di   asservimento   ed   occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla
data dell'immissione in  possesso,  gli  importi  saranno  depositati
presso la Ragioneria  Territoriale  competente  -  Servizio  depositi
amministrativi per esproprio - a seguito  di  apposita  ordinanza  di
questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici omissis; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate
in colore verde nelle planimetrie allegate al  presente  decreto,  la
Snam Rete Gas S.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,
ha facolta' di occupare i terreni  per  un  periodo  di  anni  due  a
decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La
Societa'  beneficiaria  comunichera'   preventivamente   alla   ditta
proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione  ed
il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni  riportata  nel  corrispondente  elenco   di   cui   al   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 22 ottobre 2015 
    
  Allegato  al  decreto  22  ottobre  2015  -  estratto   del   piano
particellare con indicazione dei terreni sottoposti ad asservimento e
occupazione temporanea e della loro titolarita' catastale 
  Ditta 1: Andreini Laura, foglio 15, mappale 140; 
  Ditta 2: Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Soc. Coop. a. .R.
L., foglio 20, mappali n. 57, 39, 164, 291, 292; 
  Ditta 3: Bacci Carla, Bacci Giorgio, Capanni  Adriana,  foglio  20,
mappale 38. 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADC14045
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