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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 Medicinali: DAYLETTE Confezioni e numeri di A.I.C.: 041167 in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate. MIDIANA Confezioni e numeri di A.I.C.: 041758 in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate. Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati, AIFA/V&A/P/131740 del 16/12/2014. Numero di variazione DCP n. HU/H/xxxx/WS/001 (HU/H/0280/WS/07 - HU/H/0285/WS/08) - Codice pratica n. C1B/2014/727. Tipologia di variazione: Worksharing di tipo IB, categoria C.I.1.a. Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito della procedura di Referral (EMEA/H/A-31/1356) ai sensi dell'art 31 della direttiva 2001/83/CE. In applicazione alla determina AIFA del 25 Agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica degli stampati richiesta, paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall' art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Un procuratore Sante Di Renzo T15ADD1170