CLARIS SME 2016 S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico


costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04492950268
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04492950268

(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2016)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  della  Legge  30
aprile 1999, n. 130  (la  "Legge  130/99")  e  dell'articolo  58  del
Decreto  Legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   (il   "Decreto
Legislativo  385/1993")  ed  informativa  ai  debitori   ceduti   sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
   Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") 
 

  Claris SME 2016 S.r.l., societa' costituita ai sensi  dell'articolo
3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica  che,  nell'ambito  di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi  della  Legge
130/99, in forza di due contratti di cessione  di  crediti  pecuniari
conclusi in data 16 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Veneto Banca S.p.A.  ("VB")
e bancApulia S.p.A. ("BAP" e insieme a  VB  le  "Banche  Cedenti"  e,
ciascuna, una "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00:01
del 1° febbraio 2016 (la "Data di Godimento"), tutti  i  crediti  per
capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non
ancora pagate ed escluso l'ammontare di interessi maturati e  scaduti
alla Data di  Godimento),  interessi  (anche  di  mora)  maturandi  a
partire dalla Data di Godimento (ma esclusi  gli  interessi  di  mora
maturati sino alla Data di Godimento in relazione alle rate scadute e
non pagate a tale data), commissioni, penali  ed  altri  pagamenti  a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,
indennizzi ed ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati  dalle
Banche Cedenti, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni, selezionati tra  quelli  che  alle  ore  00:01  del  1°
gennaio 2016  (la  "Data  di  Valutazione")  o  alla  specifica  data
indicata in relazione al relativo  criterio,  soddisfino  i  seguenti
criteri generali di selezione comuni alle Banche Cedenti nonche'  gli
ulteriori criteri specifici di seguito elencati  (complessivamente  i
"Crediti"): 
  (i) Mutui erogati a soggetti che in conformita' con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) (i  "Criteri
di Classificazione BdI"), alla Data di Valutazione,  sono  ricompresi
nelle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): 
  >   dal   245   ("Sistema   bancario")   al   296   ("Altri   fondi
previdenziali"); 
  > dal 430 ("Imprese produttive") al 492 ("Societa' con meno  di  20
addetti"); 
  > 614 ("Artigiani"); 
  > 615 ("Altre famiglie produttrici"); 
  (ii) Mutui i cui Debitori Ceduti siano persone fisiche residenti  o
domiciliate in  Italia  o  persone  giuridiche  costituite  ai  sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (iii) Mutui che prevedano l'ultima rata in scadenza non  prima  del
1° aprile 2016; 
  (iv) Mutui che (i) se alla Data di Valutazione siano in  regime  di
tasso variabile, prevedano uno spread superiore o uguale a 0,1% (zero
virgola uno per cento); (ii) se alla Data  di  Valutazione  siano  in
regime di tasso fisso, prevedano un tasso superiore o uguale  a  0,5%
(zero virgola cinque per cento); 
  (v) Mutui interamente erogati,  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 
  (vi) Mutui denominati in Euro; 
  (vii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale  alla  Data  di
Valutazione (incluso il debito in linea capitale scaduto e non pagato
alla Data di Valutazione) sia  uguale  o  superiore  ad  Euro  10.000
(diecimila); 
  (viii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale al 21  gennaio
2016 (incluso il debito in linea capitale scaduto e non pagato al  21
gennaio 2016) sia uguale  od  inferiore  ad  Euro  20.000.000  (venti
milioni); 
  (ix) Mutui che al 21 gennaio 2016 non presentavano piu' di una Rata
scaduta e non pagata; 
  Con esclusione dei: 
  (a) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "sconto commerciale", per  tale  intendendosi
il metodo di ammortamento che prevede il pagamento di una  sola  rata
pari alla componente capitale e la trattenuta di un importo pari alla
componente interessi in fase di erogazione; 
  (b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore; 
  (c) mutui in relazione ai  quali,  alla  Data  di  Valutazione,  il
relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di
quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008  e
dalla  Convenzione   sottoscritta   tra   l'Abi   ed   il   Ministero
dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; 
  (d)  mutui  concessi  a  favore   di   soggetti   che   siano   (i)
amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a  titolo  esemplificativo
ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) del  Gruppo  Veneto  Banca;
(ii)  pubbliche  amministrazioni  o   enti   similari   e   societa',
direttamente  o   indirettamente,   controllate   da   una   pubblica
amministrazione; 
  (e) mutui che siano stati oggetto di una  rinegoziazione  in  forza
della quale sia stata concessa al relativo debitore apposita linea di
credito  a  tasso  0  (zero),  garantita   dalla   medesima   ipoteca
originariamente iscritta a favore del  relativo  mutuo,  al  fine  di
pagare gli interessi (corrispettivi e di mora) maturati sul  relativo
mutuo da meno di 6 (sei) mesi; 
  (f) mutui erogati a societa' del gruppo Veneto  Banca  (c.d.  mutui
infragruppo); 
  (g) mutui il cui debitore ceduto  abbia  in  essere  con  la  Banca
Cedente - alla Data Rilevante, come di seguito definita - un  accordo
di moratoria che preveda la  sospensione  del  pagamento  delle  rate
(integralmente o per  la  sola  componente  capitale).  Ai  fini  del
presente Criterio, per "Data Rilevante" si intende: 
  (i) il 18 gennaio 2016, nel caso di mutui erogati a soggetti che in
conformita' con i Criteri di  Classificazione  BdI  siano  ricompresi
nelle  categorie  SAE  (settore  di  attivita'  economica)  dal   245
("Sistema bancario") al 296 ("Altri fondi previdenziali"); 
  (ii) il 14 gennaio 2016, nel caso di mutui erogati a  soggetti  che
in conformita' con i Criteri di Classificazione BdI siano  ricompresi
nelle categorie SAE dal 430 ("Imprese produttive") al 492  ("Societa'
con meno di 20 addetti") e/o nella categoria  SAE  614  ("Artigiani")
e/o nella categoria SAE 615 ("Altre famiglie produttrici"); 
  (h) nel caso di mutui erogati a soggetti che in conformita'  con  i
Criteri di Classificazione BdI siano ricompresi nella  categoria  SAE
614 ("Artigiani")  e/o  nella  categoria  SAE  615  ("Altre  famiglie
produttrici"),  mutui  disciplinati  dalla  normativa  italiana   sul
credito al consumo e denominati "contratto di credito ai consumatori"
nell'intestazione del relativo contratto di mutuo; 
  (i) mutui  erogati  congiuntamente  da  un  gruppo  di  banche/enti
creditizi, ivi comprese le Banche Cedenti (c.d. mutui in pool); 
  (j) mutui che al 27 gennaio 2016 abbiano in essere  un  accordo  di
ristrutturazione secondo l'articolo 182  bis  del  regio  decreto  16
marzo 1942 n. 67, come di volta in volta integrato e  modificato  (la
"Legge Fallimentare") o secondo l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della
Legge Fallimentare, oppure per i quali il  debitore  abbia  richiesto
alla Banca Cedente una ristrutturazione secondo l'art. 182-bis o l'ex
art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o  che  risultano
come "posizioni ristrutturate" ai sensi della Circolare n. 272 del 30
luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia; 
  (k) mutui il cui debitore ceduto al 31 ottobre 2015  sia  segnalato
come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; 
  (l) mutui garantiti in via diretta,  o  contro  garantiti:  (i)  da
Confidi  a  valere  sul  Fondo  Antiusura  secondo  la  Legge  108/96
(cosiddetto "Fondo di Solidarieta'"); e/o (ii) dal Fondo di  Garanzia
del Medio Credito Centrale; e/o  (iii)  da  SACE  Spa;  e/o  (iv)  da
Societa' Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare. 
  I crediti ceduti alla Societa' da VB sono stati  selezionati  anche
sulla base dei seguenti criteri specifici di esclusione applicabili a
ciascun Credito alla  Data  di  Valutazione  o  alla  specifica  data
indicata in relazione al relativo  criterio  specifico.  Sono  quindi
esclusi dai Crediti ceduti da VB i seguenti: 
  (a) mutui garantiti da consorzi  di  garanzia  collettiva  di  fidi
(Confidi), ad eccezione di quelli identificati dai seguenti numeri di
Repertorio Economico Amministrativo (REA) nelle corrispondenti Camere
di Commercio: 
  85924 AN ;78736 AN ;560840 TO  ;153752  AN  ;80938  AN  ;155438  PG
;166461 PG ;121588 PG ;134260 FM ;180925 BG ;499783  TO  ;1848575  MI
;557062 FI ;343929 VR ;1285987 RM ;199008 VA  ;144054  VA  ;48839  PN
;243408 VA ;170674 BG ;233800 VA ;244046 PD  ;210217  TV  ;482172  TO
;160701 TV ;228170 VE ;182820 BG ;199762 BS ;1976072  MI  ;235211  RN
;220917 VI ;147431 NO ;166484 UD ;138242 VI  ;128181  PG  ;199734  PD
;341103 VE ;311211 PD ;124543 VI ;185173 VE  ;237705  BO  ;151029  PG
;212543 VR; 
  (b) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 
  76/92/149482;     76/91/412944;     76/91/412939;     76/50/442084;
76/50/442082; 76/50/431779; 76/50/419367; 76/50/412944; 76/50/412939;
76/50/412517; 76/50/408249; 76/50/360456; 76/50/360449; 76/50/360448;
76/50/360436; 76/50/360422; 76/50/328010; 76/50/176716; 76/50/150558;
76/41/364289; 76/41/331122; 76/41/171097; 76/41/171090; 76/41/171089;
76/41/171088; 76/41/149482; 76/92/427905; 76/92/345703; 76/92/320877;
76/91/412945; 76/91/362261; 76/91/345698; 76/91/150242; 76/70/415879;
76/50/435366; 76/50/412945; 76/50/365521; 76/50/362261; 76/50/360359;
76/50/360358; 76/50/345698; 76/50/150242; 76/41/427905; 76/41/427900;
76/41/345703; 76/10/446028; 76/70/129938; 76/50/438262; 76/50/438261;
76/50/434003; 76/50/414838; 76/50/414836; 76/50/414762; 76/50/402495;
76/50/328202; 76/50/328200; 76/50/150290; 76/50/135807; 76/41/415264;
76/41/306498; 76/50/440967; 76/50/440945; 76/50/440895; 76/50/440681;
76/50/440427; 76/50/440322; 76/50/440320; 76/50/438929; 76/50/437137;
76/50/435745; 76/50/435007; 76/50/433652; 76/50/431420; 76/50/430772;
76/50/430236; 76/50/429586; 76/50/426006; 76/50/417152; 76/50/416155;
76/50/415428; 76/50/412699; 76/50/412307; 76/50/409728; 76/50/407987;
76/50/360376; 76/50/349224; 76/50/348432; 76/50/342215; 76/50/327930;
76/50/228417; 76/50/217039; 76/50/203055; 76/50/202142; 76/50/199324;
76/50/199241; 76/50/195855; 76/50/195340; 76/50/192669; 76/50/192622;
76/50/192500; 76/50/188785; 76/50/158586; 76/50/140787; 76/50/132420;
76/50/49599;  76/50/46275;  76/50/44533;   76/50/31031;   76/50/9282;
76/41/448444; 76/41/444403; 76/41/443177; 76/41/441394; 76/41/425013;
76/41/409644; 76/41/409562; 76/41/409220; 76/41/408269; 76/41/401252;
76/70/453527; 76/70/453373; 76/70/453312; 76/70/452193; 76/70/451524;
76/70/451055; 76/70/450997; 76/70/450729; 76/70/450187; 76/70/448851;
76/70/448725; 76/70/447955; 76/70/446866; 76/70/446313; 76/70/446077;
76/70/444787; 76/70/444669; 76/70/444601; 76/70/444057; 76/70/443947;
76/70/443910; 76/70/443876; 76/70/429163; 76/70/344510; 76/70/336974;
76/50/453021; 76/50/451990; 76/50/451398; 76/50/451338; 76/50/451285;
76/50/451263; 76/50/450333; 76/50/449986; 76/50/449867; 76/50/449661;
76/50/449419; 76/50/448944; 76/50/448594; 76/50/448292; 76/50/448161;
76/50/448118; 76/50/447690; 76/50/447113; 76/50/447062; 76/50/446177;
76/50/445887; 76/50/445737; 76/50/445628; 76/50/445618; 76/50/445253;
76/50/445199; 76/50/444903; 76/50/444465; 76/50/443854; 76/50/443702;
76/50/443406; 76/50/443287; 76/50/442819; 76/50/442107; 76/50/441848;
76/50/441265. 
  I crediti ceduti alla Societa' da BAP sono stati selezionati  anche
sulla base dei seguenti criteri specifici di esclusione applicabili a
ciascun Credito alla  Data  di  Valutazione  o  alla  specifica  data
indicata in relazione al relativo  criterio  specifico.  Sono  quindi
esclusi dai Crediti ceduti da BAP i seguenti: 
  (a) mutui garantiti da consorzi  di  garanzia  collettiva  di  fidi
(Confidi), ad eccezione di quelli identificati dai seguenti numeri di
Repertorio Economico Amministrativo (REA) nelle corrispondenti Camere
di Commercio: 
  555916 BA; 340910 BA; 187409 BA; 421755 BA;  63148  PZ;  92130  RG;
56863 PZ; 44100 PE; 227661 BA; 74412 PE; 162039 BA;  66146  PZ;104966
CH; 
  (b) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento": 
  69/50/331685;     69/50/331662;     69/50/331661;     69/50/331660;
69/50/331659; 69/50/331658; 69/50/331657; 69/50/331656; 69/50/331655;
69/50/255777; 69/50/252996; 69/50/252995; 69/50/252994; 69/50/252993;
69/50/252992; 69/50/252991; 69/50/252990; 69/50/252988; 69/50/252987;
69/50/252986; 69/50/252982; 69/50/252981; 69/50/243746; 69/41/331564;
69/70/326597; 69/70/305081; 69/50/332383; 69/50/332145; 69/50/331910;
69/50/331461; 69/50/331070; 69/50/330957; 69/50/330944; 69/50/330869;
69/50/330868; 69/50/330867; 69/50/330383; 69/50/330090; 69/50/329943;
69/50/329934; 69/50/329708; 69/50/329365; 69/50/328683; 69/50/322804;
69/50/319273; 69/50/305836; 69/50/305460; 69/50/305459; 69/50/224359;
69/50/218182; 69/50/211466; 69/50/207843;  69/50/36766;  69/50/11174;
69/41/324980; 69/41/324108; 69/41/321116. 
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  salvo  iscrizione
della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo  eventuali
forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4  della
Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti  gli  altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti  a  ciascuna  Banca
Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e  le
altre  garanzie  reali  e  personali,  i  privilegi  e  le  cause  di
prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da  qualsiasi  polizza
assicurativa  sottoscritta  in  relazione  ai  Crediti,  ai  relativi
contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in  generale,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti  o
comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 
  Restano escluse dai Contratti  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del debitore  ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha  conferito  l'incarico  a  Veneto  Banca  S.p.A.  di
responsabile dei servizi di cassa e  pagamento  per  l'operazione  di
cartolarizzazione dei Crediti  e  ciascuna  Banca  Cedente  e'  stata
subdelegata a procedere all'incasso dei Crediti dalla stessa  ceduti.
In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare  presso
la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti
ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il  pagamento  di  tale
somma era loro consentito,  per  legge  e/o  in  conformita'  con  le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Veneto
Banca S.p.A., con sede  legale  in  Montebelluna  (TV),  Piazza  G.B.
Dall'Armi n. 1. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. 
  Tanto  premesso,  la  Societa',  in  qualita'  di  "Titolare"   del
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la presente intende fornire  ai  debitori  ceduti  e  agli  eventuali
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  Ai sensi e per gli effetti del Codice della  Privacy,  la  Societa'
non  trattera'  dati  definiti  dal   Codice   della   Privacy   come
"sensibili". 
  La Societa' trattera' i dati personali  per  finalita'  connesse  e
strumentali alla  gestione  ed  amministrazione  del  portafoglio  di
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell'incarico professionale del recupero  del  credito,  etc.);  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche'  da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede della Societa', come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. 
  I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno
essere  esercitati  anche  mediante  richiesta   scritta   al   nuovo
"Titolare", Claris SME 2016 S.r.l., con sede  in  Conegliano  (TV)  -
31015 - Via  V.  Alfieri  n.  1,  all'attenzione  dell'Amministratore
Unico. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Veneto Banca S.p.A., Piazza G.B. Dall'Armi n. 1, 31044 Montebelluna
(TV), in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' ai sensi
dell'art. 29 del Codice della Privacy e  di  "Titolare"  in  proprio;
ovvero a bancApulia S.p.A., Via Tiberio Solis, 40  71016  San  Severo
(FG), nel loro ruolo di "Titolari" in proprio. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 
  Conegliano, 17 febbraio 2016 

         p. Claris SME 2016 S.r.l. - L'amministratore unico 
                            Andrea Fantuz 

 
T16AAB1082
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