Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (la "Legge sulla Privacy") Piazza Venezia 2 S.r.l. (la "Societa'") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 18 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato, pro soluto e in blocco, da Farbanca S.p.A., con sede legale in Via Irnerio, 43/B, 40126 - Bologna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01795501202, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, appartenente al Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. - Codice ABI 03110.4 (la "Banca Cedente"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 febbraio 2016 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di mutuo chirografari e ipotecari (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 dicembre 2015 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) siano denominati in Euro e non contengano previsioni che permettano la conversione in diversa valuta; (ii) siano regolati dalla legge italiana; (iii) i cui mutuatari siano classificati dalla Banca Cedente alla Data di Valutazione come in bonis (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); (iv) alla Data di Valutazione, non presentino piu' di una rata scaduta e non pagata; (v) abbiano scadenza finale successiva al 29 aprile 2016 e anteriore o uguale al 31 marzo 2034; (vi) siano stati stipulati tra il 1° luglio 2004 (incluso) e il 31 dicembre 2015 (incluso); (vii) il cui debito residuo in linea capitale sia, alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.000 (duemila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 2.000.000 (duemilioni/00); (viii) il cui importo di stipula originario in linea capitale sia superiore ad Euro 2.000 (duemila/00) e inferiore o uguale ad Euro 2.000.000 (duemilioni/00); (ix) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad esclusione, per chiarezza, dei mutui SAL che, alla Data di Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla base dello stato avanzamento lavori); (x) nel caso di mutui ipotecari, i beni immobili costituiti in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana; (xi) i cui mutuatari e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (xii) i cui mutuatari siano identificati con i seguenti NDG (che corrisponde alla forma giuridica del mutuatario stesso): CONS, COOP, DI, SAS, SNC, SPA, SRL, SRLS e SS; (xiii) siano identificati con il seguente "codice prodotto" come indicato nel relativo Contratto di Mutuo: CIB ("chirografari imprese a breve termine"), CIM ("chirografari imprese a medio termine"), FEM ("frazionamenti edilizi"), IIM ("ipotecari imprese a medio termine); (xiv) siano identificati dai seguenti sottogruppi di prodotto: 162; A01; B01; B02; B03; M01; (xv) il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti derivanti da contratti di mutuo: (a) concessi a favore di debitori appartenenti a una delle seguenti classi di Settore di Attivita' Economica come individuati nella Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11 febbraio 1991 (Istruzioni relative alla classificazione della clientela) dai seguenti codici: (i) 001 (Amministrazioni Pubbliche); (ii) 600 (Famiglie - Famiglie consumatrici); (iii) 007 (Resto del mondo); (iv) 480 (Societa' non finanziarie - Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti); (v) 490 (Societa' non finanziarie - Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti); (b) il cui importo di stipula originario in linea capitale corrisponde ad Euro 6.250 (seimiladuecentocinquanta/00); (c) siano stati concessi a favore di personale dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o a favore di societa' facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza; (d) siano stati erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero siano stati oggetto di sindacazione; (e) derivino da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge (nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"); (f) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario; (g) siano qualificati, alla Data di Valutazione, come "crediti ristrutturati" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata); (h) la cui provvista sia rinveniente da soggetti terzi; (i) siano garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi); (j) siano identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 52-906; 52-6416; 52-6508; 52241; 52-311; 52-366; 52-379; 52-383; 52-391; 52-401; 52-402; 52-407; 52-417; 52-421; 52-422; 52-437; 52-450; 52-454; 52-471; 52-483; 52-485; 52-501; 52-514; 52-528; 52-530; 52-535; 52-545; 52-546; 52-560; 52-562; 52-576; 52-577; 52-584; 52-614; 52-622; 52-625; 52-637; 52-639; 52-662; 52-677; 52-679; 52-696; 52705; 52-716; 52-717; 52-731; 52-736; 52-740; 52-744; 52-745; 52-752; 52-755; 52-756; 52-757; 52-792; 52-818; 52-829; 52-830; 52-852; 52-860; 52-861; 52-864; 52-865; 52-871; 52-874; 52-875; 52-877; 52-879; 52-885; 52-887; 52-890; 52-893; 52-900; 52-904; 52-907; 52-910; 52-936; 52-958; 52-965; 52-975; 52-978; 52-1010; 52-1025; 52-1040; 52-1077; 52-1088; 52-1110; 52-6010; 52-6166; 52-6181; 52-6192; 52-6208; 52-6214; 52-6233; 52-6238; 52-6240; 52-6243; 52-6252; 52-6256; 52-6267; 52-6275; 52-6279; 52-6287; 52-6288; 52-6298; 52-6299; 52-6300; 52-6302; 52-6306; 52-6317; 52-6327; 52-6332; 52-6338; 52-6346; 52-6361; 52-6367; 52-6368; 52-6369; 52-6393; 52-6396; 52-6398; 52-6405; 52-6413; 52-6417; 52-6420; 52-6425; 52-6431; 52-6437; 52-6439; 52-6447; 52-6452; 52-6461; 52-6464; 52-6465; 52-6469; 52-6473; 52-6487; 52-6490; 52-6492; 52-6495; 52-6498; 52-6501; 52-6515; 52-6524; 52-6527; 52-6534; 52-6557; 52-6572; 52-6573; 52-6576; 52-6578; 52-6580; 52-6590; 52-6595; 52-6596; 52-6601; 52-6609; 52-6611; 52-6624; 52-6626; 52-6627; 52-6628; 52-6629; 52-6630; 52-6632; 52-6634; 52-6637; 52-6638; 52-6642; 52-6643; 52-6646; 52-6657; 52-6658; 52-6660; 52-6668; 52-6672; 52-6673; 52-6675; 52-6676; 52-6685; 52-6686; 52-6688; 52-6693; 52-6695; 52-6697; 52-6701; 52-6702; 52-6706; 52-6716; 52-6717; 52-6718; 52-6727; 52-6731; 52-6732; 52-6734; 52-6735; 52-6738; 52-6748; 52-6755; 52-6756; 52-6759; 52-6760; 52-6768; 52-6769; 52-6770; 52-6773; 52-6778; 52-6779; 52-6781; 52-6783; 52-6784; 52-6785; 52-6786; 52-6787; 52-6789; 52-6792; 52-6796; 52-6798; 52-6804; 52-6805; 52-6807; 52-6808; 52-6809; 52-6815; 52-6816; 52-6817; 52-6819; 52-6820; 52-6821; 52-6822; 52-6825; 52-6826; 52-6827; 52-6828; 52-6829; 52-6830; 52-6833; 52-6834; 52-6835. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Banca Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia, assistevano contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali la Banca Cedente e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. La Societa' ha conferito incarico alla Banca Cedente ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso la Banca Cedente, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. La Banca Cedente continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Farbanca S.p.A., Via Irnerio, n. 43/B, 40126 - Bologna. Informativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'articolo 13 della Legge sulla Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto della Legge sulla Privacy, per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso la Banca Cedente, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In particolare, la Banca Cedente, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti della Societa', continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi della Legge sulla Privacy. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca Cedente e alla Societa', a societa' controllate e a societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'articolo 7 della Legge sulla Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge sulla Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della Legge sulla Priacy all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Via Battaglione Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Milano, 19 febbraio 2016 Piazza Venezia 2 S.r.l. - Amministratore unico avv. Francesca Romana Amato T16AAB1120